Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1960, n. 1509
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4 gennaio 1961
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , viene cosi' modificato

"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".

Entrata in vigore il 4 gennaio 1961