Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , viene cosi' modificato
"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".
L'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , viene cosi' modificato
"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".