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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO AR, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 180 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIANNI STEFANO , giusta procura C.F._1 in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: pensione anticipata “opzione donna”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04/04/2018 , adiva questo Giudice del Lavoro Controparte_1 premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Naturamica dal 2014 al 2020. Conveniva pertanto in giudizio l per chiedere CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata denominata Opzione Donna e prevista dall'art. 16 del D.L. 4/2019 (conv. con mod. dalla L. 26/2019) nonché all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2020.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e CP_2 contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire pa Controparte_1 pensione anticipata c.d. opzione donna in relazione alla quale intende valorizzare la propria contribuzione in agricoltura dal 2014 al 2020.
L'istituto dell'“Opzione Donna” trae origine dall'art. 1, comma 9, della L. 243/2004, che introdusse in via sperimentale la possibilità per le lavoratrici di accedere alla pensione anticipata optando per il calcolo contributivo. Tale regime è stato più volte prorogato e modificato, da ultimo dall'art. 16 del D.L. 4/2019 (conv. in L. 26/2019), che ha consentito l'accesso alle lavoratrici che maturavano entro il 31 dicembre 2021 un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età di 58 anni
(dipendenti) o 59 anni (autonome), con esclusione degli adeguamenti alla speranza di vita e con finestra mobile di 12 o 18 mesi.
Le successive leggi di bilancio (L. 160/2019, L. 178/2020, L. 197/2022, L. 213/2023 e
L. 207/2024) hanno esteso la misura, introducendo requisiti più stringenti: attualmente, per le domande presentate nel 2024-2025, occorrono 35 anni di contributi e 61 anni di età (riducibili fino a
59 in base ai figli), oltre a condizioni soggettive quali assistenza a familiari disabili, invalidità ≥ 74%
o licenziamento. In ogni caso, il calcolo è integralmente contributivo, con riduzione dell'assegno rispetto al sistema misto o retributivo.
Ne consegue che il diritto alla pensione anticipata “Opzione Donna” presuppone il perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici entro i termini di legge, nonché la sussistenza di una posizione assicurativa legittimamente formata e certificata presso l' . CP_2
Ciò posto, l ha negato il diritto della ricorrente a tale forma pensionistica deducendo CP_2
l'insufficienza del montante contributivo.
In effetti, risulta documentalmente dall'estratto UNICARPE che la ricorrente possegga 1677 settimane contributive utili a fronte delle 1820 settimane richieste dalla normativa suesposta.
Non può soccorrere, in suo favore, la domanda pur spiegata in questa sede e relativa all'accertamento del diritto ad essere reiscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, e fruire della relativa contribuzione, per gli anni dal 2014 al 2020 atteso che, sulle giornate lavorative in agricoltura dal 2014 al 2020 è intervenuta inter partes sentenza del Tribunale di Patti del
23.10.2025 nel procedimento iscritto al n. rg 4536/2021 (sentenza di primo grado ma provvisoriamente esecutiva) con cui è stata dichiarata la decadenza della ricorrente dal poter accertare il proprio diritto ad essere reiscritta ed avere la relativa contribuzione per il periodo sopra citato.
Dunque è cristallizzata la perdita del diritto ai contributi per quegli anni, né in questa sede può procedersi al relativo accertamento, precluso pure in via meramente incidentale.
Da quanto sopra discende che la domanda è infondata e va rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2 depositato il 18/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025 .
Il Giudice
ET AO AR