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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/06/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 722/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 10.10.1958 (con l'avv. Cossu) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , nato a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Nerini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 09.04.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 23.05.2009 alla Spezia, optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
che CP_1 è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vezzano Ligure (SP), Via Borrotzu n. 39 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella piena disponibilità della legittima proprietaria
Sig.ra Parte_1
3. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e/o dovuto tra i coniugi, i quali hanno anche già regolato qualsivoglia rapporto di debito/credito tra loro;
4. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa del caso. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51
c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 23.05.2009 alla Spezia, con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2009, al numero 51, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto.
La Spezia, 13.06.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani