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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/06/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti
Magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 929/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 17.5.2024, congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Monsummano Terme (PT) alla via 1° maggio n. 78, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca, alla via Nicola Barbantini n. 930;
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Variante Bussotto n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Barbara Calicci, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Monsummano Terme alla via Marsala n. 293;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 17.5.2024, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 27.3.2015 Parte_2 in Monsummano Terme, precisavano che dall'unione era nata la IG
[...]
(nata il [...]). Per_1
Premettevano, altresì, che, in data 10.6.2021 (r.g.n.ass. 70/2021), il
Procuratore presso il Tribunale di Pistoia concedeva l'autorizzazione alla convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, depositata in data 4.6.2021.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita e la propria residenza portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano per l'effetto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
3) la SI.ra manterrà la residenza nell'attuale casa Parte_1
coniugale posta in Monsummano Terme (PT), Via 1° Maggio n. 78 che
Per_ continuerà ad abitare insieme alla IG minore .
Il SI. è attualmente residente a [...]
Bussotto, 21 ma lo stesso dichiara di volersi trasferire a Monsummano Terme per passare più tempo con la minore ed ha già individuato l'immobile che acquisterà insieme alla nuova compagna;
Per_ 4) La IG minore sarà affidata ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente ai fini fiscali presso la residenza della madre, i genitori si impegnano a comunicare i relativi spostamenti quando hanno con sé la minore, altresì si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio al fine della gestione della vita della minore.
Per_ 5) La IG minore frequenterà i genitori con le seguenti modalità:
2 1^ settimana lunedì = madre martedì = madre mercoledì = padre giovedì = madre venerdì = madre sabato = padre domenica = padre
2^ settimana lunedì = madre martedì = madre mercoledì = padre giovedì = padre venerdì = madre sabato = madre domenica = madre
Nei giorni di competenza di ciascun genitore la bambina pernotterà presso l'abitazione del genitore (o dei nonni in caso di eSIenze lavorative) e il genitore di competenza o suo incaricato (nonni o baby sitter) riaccompagnerà la bambina a scuola il giorno successivo, il genitore di competenza o suo incaricato (nonni o baby sitter) del giorno successivo si recherà a riprendere la bambina a scuola, questo naturalmente nel periodo scolastico, in periodo non scolastico il genitore che ha con sé la bambina riaccompagnerà la stessa presso il la casa dell'altro genitore entro le 10 del mattino. I parametri di frequentazioni della minore saranno di comune accordo modificabili secondo le eSIenze della minore ed entrambe le parti dichiarano di essere disponibili a modificare i propri giorni di pernottamento in base alle eSIenze di turnazione lavorativa dell'altro genitore, sempre nel preminente interesse della IG.
- Vacanze di Natale:
si procede con le stesse modalità ed i coniugi si accorderanno per i giorni di festa in base ai turni di lavoro della SI.ra . Parte_1
3 - Vacanze estive:
Due settimane con la madre da concordare in base alle eSIenze lavorative della stessa entro il 31/05 di ogni anno.
Nel mese di Luglio i genitori concordano che la IG possa passare almeno due settimane al mare con i nonni materni.
Nel mese di Agosto due settimane consecutive di ferie con il padre.
6)Il SI. corrisponderà alla SI.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, che oggi con rivalutazione istat ammontano a 317,00 e sono stati regolarmente corrisposti, quale contributo
Per_ per il mantenimento della IG . Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Con la firma della presente accordo il SI. contrariamente a Pt_2
quanto stabilito in separazione stante la diversa situazione economica verificatasi ed in addivenire, presta il proprio consenso a che la SI.ra percepisca integralmente l'assegno unico impegnandosi a Parte_1
riportare tale dichiarazione innanzi alle autorità richiedenti.
8) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il
Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%.
Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto protocollo:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori
4 nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei
(comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla
5 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale al reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.”
9) I coniugi, infine, si impegnano reciprocamente a comunicare, l'uno all'altra, l'eventuale loro cambio di residenza e/o domicilio e, inoltre, prestano, sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e comunque di ogni autorizzazione di natura amministrativa.
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3-7.6.2024 ed acquisito il parere del PM in data 29.5.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Monsummano
Terme il 27.3.2015 dai coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 20.2.1989 e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano
Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 7, P. I, anno 2015);
3) nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di ConSIlio del 20.6.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Maurizio Barbarisi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti
Magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 929/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 17.5.2024, congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in Monsummano Terme (PT) alla via 1° maggio n. 78, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Lucca, alla via Nicola Barbantini n. 930;
E
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Variante Bussotto n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Barbara Calicci, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Monsummano Terme alla via Marsala n. 293;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 17.5.2024, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 27.3.2015 Parte_2 in Monsummano Terme, precisavano che dall'unione era nata la IG
[...]
(nata il [...]). Per_1
Premettevano, altresì, che, in data 10.6.2021 (r.g.n.ass. 70/2021), il
Procuratore presso il Tribunale di Pistoia concedeva l'autorizzazione alla convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, depositata in data 4.6.2021.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita e la propria residenza portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano per l'effetto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento;
3) la SI.ra manterrà la residenza nell'attuale casa Parte_1
coniugale posta in Monsummano Terme (PT), Via 1° Maggio n. 78 che
Per_ continuerà ad abitare insieme alla IG minore .
Il SI. è attualmente residente a [...]
Bussotto, 21 ma lo stesso dichiara di volersi trasferire a Monsummano Terme per passare più tempo con la minore ed ha già individuato l'immobile che acquisterà insieme alla nuova compagna;
Per_ 4) La IG minore sarà affidata ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente ai fini fiscali presso la residenza della madre, i genitori si impegnano a comunicare i relativi spostamenti quando hanno con sé la minore, altresì si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio al fine della gestione della vita della minore.
Per_ 5) La IG minore frequenterà i genitori con le seguenti modalità:
2 1^ settimana lunedì = madre martedì = madre mercoledì = padre giovedì = madre venerdì = madre sabato = padre domenica = padre
2^ settimana lunedì = madre martedì = madre mercoledì = padre giovedì = padre venerdì = madre sabato = madre domenica = madre
Nei giorni di competenza di ciascun genitore la bambina pernotterà presso l'abitazione del genitore (o dei nonni in caso di eSIenze lavorative) e il genitore di competenza o suo incaricato (nonni o baby sitter) riaccompagnerà la bambina a scuola il giorno successivo, il genitore di competenza o suo incaricato (nonni o baby sitter) del giorno successivo si recherà a riprendere la bambina a scuola, questo naturalmente nel periodo scolastico, in periodo non scolastico il genitore che ha con sé la bambina riaccompagnerà la stessa presso il la casa dell'altro genitore entro le 10 del mattino. I parametri di frequentazioni della minore saranno di comune accordo modificabili secondo le eSIenze della minore ed entrambe le parti dichiarano di essere disponibili a modificare i propri giorni di pernottamento in base alle eSIenze di turnazione lavorativa dell'altro genitore, sempre nel preminente interesse della IG.
- Vacanze di Natale:
si procede con le stesse modalità ed i coniugi si accorderanno per i giorni di festa in base ai turni di lavoro della SI.ra . Parte_1
3 - Vacanze estive:
Due settimane con la madre da concordare in base alle eSIenze lavorative della stessa entro il 31/05 di ogni anno.
Nel mese di Luglio i genitori concordano che la IG possa passare almeno due settimane al mare con i nonni materni.
Nel mese di Agosto due settimane consecutive di ferie con il padre.
6)Il SI. corrisponderà alla SI.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, che oggi con rivalutazione istat ammontano a 317,00 e sono stati regolarmente corrisposti, quale contributo
Per_ per il mantenimento della IG . Tale somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Con la firma della presente accordo il SI. contrariamente a Pt_2
quanto stabilito in separazione stante la diversa situazione economica verificatasi ed in addivenire, presta il proprio consenso a che la SI.ra percepisca integralmente l'assegno unico impegnandosi a Parte_1
riportare tale dichiarazione innanzi alle autorità richiedenti.
8) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il
Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%.
Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto protocollo:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori
4 nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei
(comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla
5 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale al reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.”
9) I coniugi, infine, si impegnano reciprocamente a comunicare, l'uno all'altra, l'eventuale loro cambio di residenza e/o domicilio e, inoltre, prestano, sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e comunque di ogni autorizzazione di natura amministrativa.
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3-7.6.2024 ed acquisito il parere del PM in data 29.5.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Monsummano
Terme il 27.3.2015 dai coniugi , nata a [...]_1
(NA) il 20.2.1989 e nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano
Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 7, P. I, anno 2015);
3) nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di ConSIlio del 20.6.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Maurizio Barbarisi
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