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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 647/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4659/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – ON e dell'ATO ME 1 spa in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024 00352154 29 000 dell'importo complessivo di €554,88, asseritamente notificata il 15/03/2025 riguardante la Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativa agli anni
2008-2010-2011-2012.
Eccepiva:
1. nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica di ogni altro atto presupposto e/ propedeutico alla stessa.
2. nullità della cartella di pagamento perché generica, indeterminata e carente di motivazione;
3. Intervenuta prescrizione del credito per decorso dei cinque anni;
4. Intervenuta decadenza;
5. Difetto di motivazione, sotto diversi profili meglio evidenziati in ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- ON, la quale in via preliminare chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile in quanto era decorso il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della cartella opposta, avvenuta in data 05.03.2025, mentre il ricorso era stato notificato in data 14.05.2025.
In via subordinata, deduceva in ordine alle questioni di merito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuata l'iscrizione a ruolo. Difendeva, quindi, la legittimità del proprio operato escludendo il maturarsi di qualunque decadenza e/o prescrizione addebitabile all'ADER.
Nessuno si costituiva per l'Ato Me 1 in liquidazione.
All'odierna udienza, fissata per l'istanza di sospensiva, sussistendo le condizioni di cui all'art. 47 ter del D. lgs n. 546/92, in mancanza di opposizioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione semplificata.
§§§
Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate-ON.
Invero, dalla documentazione versata in atti dall'Ente resistente si ricava come la cartella di pagamento opposta sia stata notificata a mezzo raccomandata, ricevuta personalmente da Ricorrente_2 in data 05.03.2025, ossia ben prima dei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lvo 546/21 per la proposizione del ricorso e fissati a pena di inammissibilità.
Ne deriva che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo in quanto notificato solo in data 14 maggio
2025, quindi ben oltre il decorso dei 60 giorni.
Del resto, una volta formalizzata la difesa dell'Ente riscossione, parte ricorrente nulla ha contestato, facendo eventualmente valere difese incompatibili con l'invocato epilogo di inammissibilità.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciò risultando assorbita ogni deduzione di merito svolta, con conseguente condanna del contribuente, in applicazione del principio della soccombenza, delle spese processuali in favore dell'ente costituito, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle basilari questioni giuridiche poste alla base della decisione, possono essere liquidate nel minimo, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione monocratica, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-
ON delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori ove dovuti.
Così deciso in Messina il 29.01.2026
Il Giudice MonocraticoDr.ssa Maria Giuseppa Scolaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4659/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035215429000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – ON e dell'ATO ME 1 spa in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024 00352154 29 000 dell'importo complessivo di €554,88, asseritamente notificata il 15/03/2025 riguardante la Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativa agli anni
2008-2010-2011-2012.
Eccepiva:
1. nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica di ogni altro atto presupposto e/ propedeutico alla stessa.
2. nullità della cartella di pagamento perché generica, indeterminata e carente di motivazione;
3. Intervenuta prescrizione del credito per decorso dei cinque anni;
4. Intervenuta decadenza;
5. Difetto di motivazione, sotto diversi profili meglio evidenziati in ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- ON, la quale in via preliminare chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile in quanto era decorso il termine di 60 giorni, decorrente dalla notifica della cartella opposta, avvenuta in data 05.03.2025, mentre il ricorso era stato notificato in data 14.05.2025.
In via subordinata, deduceva in ordine alle questioni di merito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuata l'iscrizione a ruolo. Difendeva, quindi, la legittimità del proprio operato escludendo il maturarsi di qualunque decadenza e/o prescrizione addebitabile all'ADER.
Nessuno si costituiva per l'Ato Me 1 in liquidazione.
All'odierna udienza, fissata per l'istanza di sospensiva, sussistendo le condizioni di cui all'art. 47 ter del D. lgs n. 546/92, in mancanza di opposizioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione semplificata.
§§§
Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate-ON.
Invero, dalla documentazione versata in atti dall'Ente resistente si ricava come la cartella di pagamento opposta sia stata notificata a mezzo raccomandata, ricevuta personalmente da Ricorrente_2 in data 05.03.2025, ossia ben prima dei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lvo 546/21 per la proposizione del ricorso e fissati a pena di inammissibilità.
Ne deriva che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo in quanto notificato solo in data 14 maggio
2025, quindi ben oltre il decorso dei 60 giorni.
Del resto, una volta formalizzata la difesa dell'Ente riscossione, parte ricorrente nulla ha contestato, facendo eventualmente valere difese incompatibili con l'invocato epilogo di inammissibilità.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, in ciò risultando assorbita ogni deduzione di merito svolta, con conseguente condanna del contribuente, in applicazione del principio della soccombenza, delle spese processuali in favore dell'ente costituito, le quali, avuto riguardo al valore della causa ed alle basilari questioni giuridiche poste alla base della decisione, possono essere liquidate nel minimo, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione monocratica, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-
ON delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 200,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori ove dovuti.
Così deciso in Messina il 29.01.2026
Il Giudice MonocraticoDr.ssa Maria Giuseppa Scolaro