Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 44578
CASS
Sentenza 7 giugno 2016

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La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, é suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; con la conseguenza che la mancata impugnazione del relativo provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., preclude la possibilità della sua caducazione da parte del giudice procedente, fino alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2016, n. 44578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44578
    Data del deposito : 7 giugno 2016

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