Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 24684
CASS
Sentenza 18 febbraio 2015

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all'imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 24684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24684
Data del deposito : 18 febbraio 2015

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