Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poiché oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse reputato sufficiente la notifica all'imputato del provvedimento di sequestro di un immobile, oggetto di lavori abusivi, con contestuale nomina dello stesso a custode del manufatto ed espressa intimazione a non immutare lo stato dei luoghi).
Commentari • 2
- 1. Art. 349 - Violazione di sigillihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …
Leggi di più… - 2. Violazione dei sigilli: definizione e presupposti nella giurisprudenza di merito e di legittimitàAvv. Vincenzo Di Benedetto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 24684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24684 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 553
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 15416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AR IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04-06-2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Di AR IO ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 3 novembre 2008 dal tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato previsto dall'art. 349 c.p., commi 1 e 2, perché, nella qualità di proprietario e custode di immobile sottoposto a sequestro penale il 18 gennaio 2006, violava i sigilli apposti per mantenere l'integrità della cosa, proseguendo in interventi edilizi abusivi consistenti nella realizzazione di intonaci interni. Con la recidiva reiterata specifica. In Ischia il 22 agosto 2008.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, affida il ricorso a due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 349 c.p. e art. 260 c.p.p. nonché artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p. nonché il vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sulla presunta ed indimostrata apposizione dei sigilli al manufatto e sulla conseguente violazione dei sigilli stessi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 349 c.p. nonché il vizio di motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria con riferimento all'epoca di commissione del reato che erroneamente la Corte di appello ha fatto coincidere con la data dell'accertamento (del 22 agosto 2008) e non invece, in violazione del principio del favor rei e della natura istantanea del reato previsto dall'art. 349 c.p., con quella del 30 gennaio 2006, data prossima e vicina al sequestro del 18 gennaio 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con esso il ricorrente assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 349 c.p. nonostante che alla cosa sequestrata non fossero stati apposti materialmente i sigilli, come previsto dall'art. 260 c.p.p., e dunque pure in assenza di un elemento materiale per la configurazione del reato.
Il ricorrente omette di considerare una fondamentale circostanza, che pure è stata enunciata nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., non occorre la rottura o la rimozione dei sigilli, che potrebbero anche non essere stati apposti, dal momento che oggetto specifico della tutela penale cui tende la norma incriminatrice è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine della autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità o la consistenza oggettiva, con la conseguenza che - avuto riguardo all'interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice - il segno esteriore, attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato volta a garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, può essere caratterizzato non soltanto dalla materiale apposizione di sigilli, che possono anche mancare (Sez. 3, n. 3133 del 03/12/2013, dep. 23/01/2014, Parato Rv. 258381), bensì da qualsiasi atto a tale attività pienamente equivalente, come, ad esempio, l'interdizione all'uso della cosa, l'espressa intimazione a non provocare immutazione alcuna dello stato dei luoghi, analoghi provvedimenti inibitori, l'apposizione di cartelli o la nomina a custode della cosa il sequestro.
Nel caso di specie, come risulta dal testo della sentenza impugnata, il ricorrente prese contezza del provvedimento di sequestro apponendovi la propria sottoscrizione e, contestualmente alla nomina a custode del manufatto sequestrato, ricevette la espressa intimazione a non provocare immutazione alcuna dello stato dei luoghi e, con la condotta contestata, vi contravvenne.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente sostiene, in maniera del tutto apodittica, che la violazione dei sigilli sarebbe stata commessa in epoca immediatamente successiva alla prima apposizione dei sigilli (ossia in data prossima al 18 gennaio 2006), laddove la predetta violazione, secondo il motivato convincimento espresso dai giudici del merito, venne accertata, mentre essa era ancora in itinere, in data 22 agosto 2008, con la conseguenza che non rileva la natura istantanea del reato di violazione dei sigilli e pertanto alcun effetto estintivo è rivendicabile dal ricorrente posto che, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi specifici in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015