Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
0 1 0 66 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE SCIENTIA DECOCTIONIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA - Presidente R.G.N. 19458/00 Dott. Giovanni Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Cron. 2371 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere .330 Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 25/06/2002 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata 128, presso l'avvocato in ROMA VIALE GIULIO CESARE MAURO PADRONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BORGA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA MULTIPROPRIETA' SPA, in persona del curatore pro tempore Avv.to Gianluca Fonsi, 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 11, 1439 presso l'avvocato ANNA MARIA MARCHIO, che 10 - rappresenta difende,e giusta delega in calce al controricorso;
· controricorrente - avverso la sentenza n. 1764/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Padroni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Marchio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma con sentenza n.2360/1996 ac- colse la azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 67 cpv. L.F. dal curatore del fallimento della società Multiproprietà s.p.a., dichiarato il 6.5.1987 nei con- fronti della Banca di Trento e Bolzano s.p.a., e con- dannò la convenuta a restituire la somma di L. 806.835.555, rispetto a quella richiesta di L. 1.306.835.555, in quanto frutto di pagamenti eseguiti in periodo sospetto, mercé rimesse sul conto corrente 2 bancario, ad esclusione del versamento di L.500.000.000 effettuato il 17.7.1986; rigettò al domanda di restitu- zione di L. 131.000.000, proposta ai sensi dell'art. 44 L.F.. La sentenza fu appellata dalla banca ed in via in- cidentale dal fallimento. La Corte di Appello di Roma, con decisione 22.2.2000, ha respinto l'appello princi- pale e, accogliendo l'incidentale, ha condannato l'Istituto bancario a pagare quanto in origine richie- sto dal curatore. Ha ritenuto la corte di merito che provata fosse la scientia decoctionis della banca, avuto riguardo ad ol- tre 70 protesti cambiari tra il luglio 1985 e la data del fallimento;
al crescente scoperto di conto corren- te, che era passato da L. 56.849.500 del 22.5.1986 a L.143.962.962 del 27.6.1986, a L. 522.764.307 di metà luglio 1986; al finanziamento della banca stessa di L. 500.000.000 in quest'ultima data;
al sequestro conser- vativo disposto il 15.5.1985 dal Presidente del Tribu- nale di Trento;
al certificato della cancelleria com- merciale del 15.5.1986 da cui risultava il mancato de- posito dei bilanci per gli esercizi 1984 e 1985; al ri- corso per fallimento del 7.11.1986. Quanto all'appello incidentale, riferito alla sta- tuizione dei primi giudici, che avevano escluso dalla 3 dichiarazione di inefficacia la rimessa di L. 500 mi- lioni, perché di natura non solutoria in quanto la ban- ca non ne aveva la conseguito la disponibilità, essendo stata oggetto del prestito di pari importo da essa ero- gato ed addebitato su apposito conto, ha rilevato la corte territoriale che la somma era stata prima addebi- tata su quel conto e poi accreditata per diminuire lo scoperto del conto ordinario, che all'epoca era di cir- ca 522 milioni;
e tale accreditamento costituiva un pa- gamento, al pari delle altre rimesse revocabile. Del pari inefficace ha ritenuto, ed ha accolto co- sì anche il secondo motivo di appello incidentale, il versamento di L. 131.000.000, avvenuto sul conto della fallita 1'8.5.1987, e cioè dopo la dichiarazione di fallimento, svalutando l'assunto, invece accolto dal tribunale, che si fosse trattato di versamento eseguito ے ک da un terzo garante. Propone ricorso per cassazione la Banca di Trento e Bolzano con un motivo;
resiste con controricorso il fallimento della società Multiproprietà. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la viola- zione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e del- l'art. 345 c.p.c., nonché la omessa, insufficiente e 4 contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Contesta che la pubblicazione dei protesti cambiari comporti di per sé la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore, essa semmai provando la po- tenziale conoscibilità da parte dell'accipiens, anche in considerazione della lontananza della sede della so- cietà ( Roma) rispetto a quella della banca ( Cortina d'Ampezzo) e della mancanza all'epoca del sistema mec- canizzato di accesso interregionale ai bollettini. Rileva che la erogazione del finanziamento di L. 500 milioni è prova della mancata conoscenza della le- vata dei protesti e dunque della scientia decoctionis, come lo è il fatto che gli assegni furono tutti rego- larmente pagati con addebito sul conto corrente, mentre senza rilievo sarebbero il sequestro conservativo, il ritardo nel deposito in cancelleria dei bilanci 1984 e 1985 posto che comunque esso era avvenuto ritualmente presso le banche e l'andamento del conto corrente, che era stato fisiologico, pur nella consistenza e per- sistenza dei saldi negativi, avendo la banca consentito ampia libertà di movimento con frequenti ed ingenti sconfinamenti. Lamenta che la corte territoriale abbia ignorato che all'atto del finanziamento di L. 500.000.000 non vi 5 fosse alcuna esposizione del conto corrente, risultando il saldo debitore di L. 522.764.307 coperto da fido e che nessun rilievo avesse la circostanza che erano sta- te prestate fideiussioni in quella occasione, esse CO- stituendo un fenomeno fisiologico, avendo riguardato un finanziamento ulteriore;
come pure lamenta la mancata ammissione della prova per testi, censurandone le ra- gioni. Quanto al computo delle somme revocabili, denunzia l'errore della sentenza impugnata, per avere ritenuto inopponibile al curatore, in quanto terzo, la documen- tazione che aveva provato la esistenza alla base del rapporto di c/c di un affidamento di L. 50.000.000. Dal tenore del rapporto di conto corrente sarebbe risulta- to, infatti, provato quanto meno un fido di fatto, es- My sendo innegabile che la banca avesse concesSO una di- sponibilità di provvista e consentito una stabile pas- sività di conto, nonché la sua proroga anche oltre la data di scadenza. Circa, poi, la revoca dell'accreditamento di L. 500 milioni, eseguito sul conto 33710/02908/19, rileva che esso non aveva prodotto alcuna lesione della par condi- cio creditorum, non avendo avuto natura solutoria, in quanto rinveniente dalla messa a disposizione da parte della banca della provvista, derivante dal prestito di uguale importo. A tale riguardo, anzi, la ricorrente deduce la no- vità della domanda per la prima volta proposta in grado di appello, sulla quale era stato rifiutato il contrad- dittorio. Infine, per ciò che attiene alla inefficacia del versamento di L. 131.000.000, denunzia la novità della eccezione circa la inopponibilità dei documenti solle- vata dal curatore in quanto terzo in grado di appello, che il tribunale aveva respinto perché tardiva, essendo stata proposta solo con la comparsa conclusionale. Os- serva, comunque, che quel pagamento, come dimostrato nei gradi di merito, era stato eseguito da un terzo fi- deiussore e censura la motivazione della sentenza impu- gnata, per avere, da un lato, affermato la inopponibi- lità della documentazione e dall'altro attribuito ri- lievo probatorio a quella prodotta dalla curatela. Lamenta, ancora, che la corte territoriale abbia ravvisato un destinatario diverso dalla banca garantita nel pagamento effettuato dal garante, per il fatto che fosse stato eseguito sul conto della fallita. Il ricorso, proposto con unico motivo, è in realtà articolato su plurime censure che, fondate su vizi di insuffi- violazione di legge e di motivazione omessa, afferiscono alla ritenuta ciente e contraddittoria, 7 dai giudici di merito scientia decoctionis;
al compu- - to delle somme revocabili, che sarebbe stato compiuto senza tener conto di un affidamento, quanto meno, di fatto di L. 50.000.000; alla revoca della rimessa di L. 500.000.000, decisa, pur in difetto del suo carattere solutorio e comunque oggetto di domanda nuova in appel- lo;
alla ritenuta inefficacia del versamento di L. 131.000.000, eseguito dopo la dichiarazione di falli- mento, che, per essere stato effettuato dal terzo, sa- rebbe stato, invece, insuscettibile di tale declarato- ria. La corte di merito su ciascuno di tali profili ha compiutamente motivato, sicché la censura del vizio mo- tivazionale è decisamente priva di pregio. Della scien- tia decoctionis la sentenza impugnata la ricavato la prova da una serie di elementi e cioè dai numerosi pro- testi cambiari, a far tempo dal luglio 1985, ben noti alla banca, perché risalenti ad un anno prima delle ri- messe revocate e perché cinque dei titoli protestati recavano il timbro di quell'istituto di credito;
dalla condizione dell'accipiens, di soggetto particolarmente qualificato sul piano professionale, che aveva consen- tito di acquisire gli opportuni dati informativi, pur avendo esso sede in Cortina ed essendo invece in Roma la sede della debitrice;
dai persistenti saldi negativi 8 del conto corrente di quest'ultima, che nell'arco di un anno avevano portato ad uno sbilancio complessivo nega- tivo di L. 1.306.835.555, ripianato con le rimesse og- getto di revocatoria, tant'è che era intervenuto il 125.7.1986 il finanziamento di L. 500.000.000 da parte della stessa banca, che, quanto meno in quella occasio- ne, non aveva potuto ignorare la posizione del cliente, a seguito degli accertamenti necessariamente compiuti;
dal fatto che su alcuni assegni tratti dalla società Multiproprietà sul conto corrente presso la banca ri- "corrente risultasse la dicitura esito impagato prima presentazione", segno di anomalie riscontrate nella presentazione del titolo per mancanza di fondi, supera- te con la successiva copertura;
dalla circostanza che il 15.5.1985 era stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di Trento un sequestro conservativo a carico della fallita;
dal mancato deposito dei bilanci per gli esercizi 1984 e 1985 e dal ricorso per fallimento pre- sentato da un creditore il 7.11.1986. - puòNé tale prova rileva la sentenza impugnata ritenersi superata dal finanziamento di L. 500 milioni, sia perché esso aveva la finalità di ripianare la espo- sizione di oltre 522 milioni di lire della società а quella data, senza rischi per la banca, avuto riguardo alle fideiussioni acquisite;
sia perché quella eroga- 9 zione, così ampiamente garantita, rappresentava l'estremo tentativo di evitare la crisi immediata della Multiproprietà e ad un tempo di favorire il recupero del credito. E in base a tali rilievi, che sostengono una moti- vazione ampia e congrua sul piano logico giuridico, - la corte territoriale ha considerato che non meritasse positivo apprezzamento la richiesta di prova testimo- niale, irrilevanti essendo le circostanze dedotte, del- le quali ha analizzato ogni profilo, tutte disattenden- dole, per una serie di ragioni che la ricorrente non ha nemmeno posto in discussione, limitandosi a lamentare il provvedimento reiettivo, persino mancando di artico- lare i capitoli, al fine di consentire la verifica del- la loro rilevanza, e per ciò solo rendendo la censura sul punto inammissibile. La deduzione del vizio motivazionale appare, per- tanto, volta ad un riesame del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimità, allo scopo di conseguire una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito e conforme alle attese di parte. Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, afferente al presunto fido di L. 50.000.000, che sareb- be giovato a ridurre la misura delle rimesse attive re- vocate, la sentenza impugnata ha indicato più ragioni 10 utili a svalutare la tesi sostenuta nei gradi di meri- to, considerando anzitutto inopponibili alla curatela, perché non cerziorati ai sensi dell'art. 2704 c.C., i documenti prodotti;
quindi rilevandone la ininfluenza, in quanto avrebbero comunque comprovato un fido scaduto il 30.4.1986, anteriormente cioè alla prima delle ri- messe revocate ( compiuta il 23.5.1986); negando, poi, con una adeguata motivazione sul punto, che quella data fosse di uso interno alla banca, perché riferita alla possibilità di una revisione, piuttosto che al defini- tivo rientro;
infine escludendo che dopo il 30.4.1986 avesse operato un fido di fatto, tanto non essendo de- sumibile dall'andamento negativo dei saldi, per importi di gran lunga superiori al supposto fido, comunque non più operativo. La ricorrente, contestando la prima ratio deciden- Z di, ha rilevato che la data certa è un requisito di op- ponibilità della esistenza di un atto verso i terzi, omettendo però di considerare che il curatore che agi- sce in revocatoria è terzo, poiché è impegnato a rico- struire la massa attiva a pro dei creditori, nel tenta- tivo di collettivizzare le perdite della massa concor- suale. Quanto alla scadenza effettiva, è stata negata con l'argomento della rilevanza interna già proposto nei 11 gradi merito, senza che la ricorrente si fosse fatta carico delle considerazioni che ad esso erano state op- poste, avendo la sentenza impugnata in particolare os- servato che la data del rientro risultava specificata solo per la società Multiproprietà e non anche per gli 11 altri clienti annotati" nei documenti dalla banca prodotti;
e la tesi che la scadenza It interna" fosse stata prevista solo per i rapporti derivati da affida- menti in c/c e non anche per "i prestiti a scadenza predeterminata", che non avrebbero avuto necessità di analoghe indicazioni di scadenza, suppone comunque che agli altri clienti fossero stati erogati prestiti e non concessi fidi, che la corte di merito, con accertamento di fatto, insuscettibile del sindacato di legittimità, डु ha invece ritenuto. Ha poi reiterato la banca trentina la tesi del fido di fatto, onde superare la argomentazioni di ordine formale, assumendo che nel maggio - giugno 1986 essa aveva acconsentito ad utilizzi plurimi, significativi della proroga di fatto del fido scaduto;
ma la corte di merito ha escluso siffatto rapporto, in difetto di fac- ta concludentia, che nel regime precedente il vigente T.U. delle leggi in materia bancaria ( D.Lgvo 385/1993) avrebbero potuto assumere rilievo, posto che i saldi negativi superavano ampiamente il limite del fido sup- 12 posto, e l'assunto della ricorrente che nel giugno "1 1986 la banca in una alternativa di prelevamenti e di versamenti, lungi dal volere rientrare, ha acconsentito utilizzi per importi addirittura superiori al fido", anziché avversare, conferma quella conclusione, non po- tendo detti utilizzi, per la loro variabilità, iscri- versi in un rapporto sostenuto da un accordo tacito, che avrebbe dovuto, comunque, avere ad oggetto uno spe- cifico e determinato affidamento. In ordine alla revoca della rimessa di L. 500.000.000, la censura si fonda sulla tesi che l'ac- creditamento operato sul conto corrente, rinvenendo dalla messa a disposizione da parte della banca della provvista derivante dal prestito concesso, di analogo importo, non fosse revocabile, perché privo di caratte- re solutorio, corrispondendo ad una operazione neutra rispetto alla massa fallimentare, che da essa non avrebbe ritratto alcun depauperamento. L'assunto è senza pregio giuridico. Posto, infatti, che a monte dell'accreditamento di L. 500.000.000, oggetto anch'esso dell'azione revocato- ria, vi era stato un prestito di importo corrisponden- che aveva elevato la debitoria della società falli- te, la quale aveva poi impiegato la somma mutuata per ta, ridurre lo scoperto del conto corrente ordinario, che 13 all'epoca era di L. 522.764.307, non è dato comprendere come possa essere negata la funzione solutoria della rimessa, essa rinvenendo da disponibilità della debi- trice, che non rileva siano state conseguite attraverso la stessa creditrice e fossero già in partenza destina- te a quell'impiego. Né ha maggior consistenza la tesi circa la mancanza di prova della conseguita disponibilità in capo alla mutuataria della somma mutuata, trovando essa smentita nella erogazione del mutuo, che la ricorrente riconosce come fatto storico e giuridico, avvenuto anteriormente alla registrazione dell'accreditamento, che se ci fu e fu in grado di praticamente azzerare la esposizione del conto sia pure con la creazione di una corrispondente e separata partita debitoria a carico della società me- उँ desima non potette che derivare le proprie risorse da quella erogazione, il cui impiego, essendo essa ormai entrata nella giuridica disponibilità della fallita, violò la par condicio creditorum nel momento in cui fu utilizzato a pro di uno solo della massa concorsuale. Quanto poi alla dedotta novità della domanda, che sarebbe stata per la prima volta proposta in appello, non nega la ricorrente che in primo grado la curatela avesse chiesto "la revoca della rimessa in oggetto"; e poiché la domanda è stata accolta in appello, anche per 14 l'importo di L. 500.000.000 di lire, non è dato com- prendere dove consista siffatta novità. L'ultimo profilo del complesso motivo di censura attiene al versamento eseguito sul conto della fallita dopo la dichiarazione di fallimento, dell'importo di L. 131.000.000. La corte di appello, per superare le contrarie con- clusioni del primo giudice, che aveva ritenuto che il versamento fosse stato fatto dal terzo, fideiussore del mutuo di L. 500.000.000, ha, da un lato, rilevato la inopponibilità alla curatela dei documenti, che tanto avrebbero comprovato, e comunque la loro inutilizzabi- lità perché, provenendo dalla stessa banca, non avreb- bero potuto costituire prova a suo favore;
e dall'altro ha negato quella provenienza, osservando che, ad esclu- dere che fosse stato il fideiussore ad eseguirlo, era la circostanza che era stato effettuato sul conto della società fallita, anziché direttamente alla banca, cui avrebbe dovuto esserlo, tanto più che su quel conto era transitato il risultato finanziario della operazione di mutuo garantita dalla fideiussione. Ha poi aggiunto la corte che dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese al curatore dal rappresentante legale della fallita, era emerso che l'importo versato era esattamente quello restituito, 15 perché dovuto dalla società Sigi di cui il Mattarella era procuratore alla Multiproprietà, che lo aveva re- gistrato nel suo libro giornale. Denunzia la ricorrente che la inopponibilità alla curatela era stata eccepita tardivamente e cioè con la comparsa conclusionale in I° grado;
la irrilevanza pro- batoria delle dichiarazioni rese dal rappresentante le- gale della fallita al curatore fuori dal giudizio;
la inconferenza del versamento eseguito sul conto della fallita, anziché alla banca, posto che il pagamento compiuto da un terzo è inefficace solo se avvenuto con danaro dell'imprenditore fallito, mentre negli altri casi quel pagamento assume veste di atto neutro rispet- to ai creditori. La censura non coglie, però, tutti gli aspetti con- siderati dalla corte territoriale e in particolare la circostanza che la documentazione esaminata e più pro- priamente il libro giornale della "Multiproprietà" ( v. "f. 21 della sentenza impugnata) avesse dimostrato che l'importo costituiva una restituzione della società Si- gi, di cui il Mattarella era procuratore, alla Multi- proprietà". Sicché, non essendo contestato quel dato documenta- le, né la esistenza del precedente debito della società Sigi, la rimessa del terzo sul conto della fallita tro- 16 va ragione non già nel di lui obbligo fideiussorio sì da costituirne adempimento verso la banca, ma nel debito della società da lui rappresentata verso la fal- lita;
con l'effetto che l'abbattimento della esposizio- ne debitoria del conto, ottenuto utilizzando quella ri- compiuto con risorse della messa, deve considerarsi fallita e realizza la situazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.F.. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 12. 100 00 di cui per onorari Eu- ro 12.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 18, 109, 00 te alle spese processuali in Euro di cui per onorari Euro 12.000,00. Roma 25.6.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Saggio Antonio) (Donato Plenteda) huvery Giora. Oh CORTE SUPREMA CARRAZIONE Pri Den Andrea Blanchi 2003 17