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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 312/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 312/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservato in decisione all'udienza del 14.01.2025, con concessione alle parti di giorni 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per quelle di replica, venuti a scadere il 7.03.2025; vertente
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., e dr Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: , nella veste di fideiussori della estinta società Parte_2 C.F._1
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Controparte_1
opposizione depositato telematicamente in data 17.01.2017, dall'avv. Luigi Ciccarelli, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco (Na), alla via A.F. Toscano n. 156;
- OPPONENTI–
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.04.2017, dall'avv. Massimo Mannocchi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Acerra, alla via Segni n. 1 presso lo Studio dell'Avv. Claudio
Ciervo;
- OPPOSTA –
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_3 P.IVA_3
qualità di mandataria di (P.I.: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento
Procedimento N. R.G. 312/2017 Sentenza - Pag. 1
depositata telematicamente in data 5.10.2020, dall'avv. Massimo Mannocchi, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dello stesso in Roma alla via Lungotevere Arnaldo da Brescia
n. 9;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2634/2016 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14 gennaio 2025
Svolgimento del processo.
1. Con decreto n. 2634/2016 emesso in data 27 novembre 2016, questo Tribunale, su istanza di
[...]
, ha ingiunto alla società e a , in qualità Controparte_2 Parte_1 Parte_2
di garanti per fideiussione della cancellata dal registro delle imprese dal 12.08.2015, Controparte_1
il pagamento della somma di euro 2.101.090,12, di cui euro 48.518,93 quale saldo debitore del conto corrente n. 18735/65 acceso dalla predetta società presso la filiale di Roma 8602, Agenzia 2, chiuso in data 19.07.2016, euro 50.015,00 quale saldo debitore derivante dal rapporto di conto corrente n.
19237/43 acceso presso la stessa Filiale di Roma, chiuso in data 11.07.2016 ed euro 2.002.556,19 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 20634/61 sempre acceso presso la predetta filiale e chiuso l'11.07.2016.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto congiuntamente opposizione entrambi i debitori ingiunti, eccependo l'estinzione delle fideiussioni per il comportamento illegittimo tenuto dalla banca, che in violazione degli artt. 1175- 1375 c.c., ha causato ai garanti il pregiudizio consistente nella perdita del diritto di regresso o di surrogazione;
l'invalidità della fideiussione per nullità del contratto principale, per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, e segnatamente per l'usurarietà del tasso di interessi applicato e la nullità- inefficacia della fideiussione prestata dalla Swing S.r.l. a favore della in data 7.02.2012, per contrarietà a Controparte_4
norme imperative, poiché la garanzia superava il capitale sociale versato e l'annullabilità della detta fideiussione ex art. 1394 c.c., in quanto conclusa in conflitto di interessi e ultra vires.
3. Ha resistito all'opposizione (d'ora in poi per brevità “ ), Controparte_2 CP_5
controbattendo argomentatamente a ciascun motivo agitato dagli ingiunti e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con integrale conferma del titolo monitorio, ovvero in subordine per la condanna degli opponenti alla diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, il tutto con il favore delle spese di lite.
4. Concessa la provvisoria esecuzione ed espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., in assenza di attività istruttoria, è stata ritenuta dall'allora giudice istruttore matura per la decisione e
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spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2019, poi differita, per esigenze di ruolo, al 1 dicembre 2020.
5. Con comparsa depositata telematicamente in data 5.10.2020 è intervenuta in giudizio
[...]
in qualità di mandataria di divenuta cessionaria del credito Controparte_3 Parte_3
giusta contratto stipulato con in data 20.12.2017, chiedendo la prosecuzione del giudizio nei CP_5
propri confronti.
6. Indi, nell'avvicendarsi dei giudici assegnatari del fascicolo, la causa è giunta all'udienza del 14 gennaio 2025, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata riservata a sentenza, con assegnazione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del
Tribunale.
Svolgimento del processo.
1. In limine litis, va osservato che nel corso del giudizio si è costituita in Controparte_3
qualità di mandataria di a seguito della cessione dei crediti in blocco intervenuta Parte_3
con in data 20.12.2017, facendo proprie le difese già spiegate in atti e chiedendo la CP_5
prosecuzione del giudizio nei suoi confronti.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
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In applicazione dei summenzionati principi, siccome è mancato il consenso di tutte le parti all'esclusione di dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle CP_5
parti originariamente costituite, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa all'effettività della prova della legittimazione processuale della interventrice.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto che nelle more del giudizio l'opponente Parte_2
ha rinunciato agli atti del giudizio e tale rinuncia è stata accettata da
[...] Controparte_3
nella spiegata qualità (nella veste di effettiva titolare del credito in forza della citata cessione).
[...]
Tuttavia, tale accettazione per quanto appena sopra detto non può determinare l'estinzione del giudizio in parte qua, per non essere formalmente parte del giudizio in difetto della estromissione di unica titolare del potere processuale di accettare la espressa rinuncia agli atti. Donde, deve CP_5
essere più correttamente dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione del pacifico accordo raggiunto dalle parti anche in punto di compensazione delle spese di lite.
3. Deve, dunque, procedersi alla disamina nel merito dell'opposizione limitatamente alla posizione della società Controparte_6
Mette conto, in diritto, innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo
[...]
ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il
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contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2 Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione dei tre contratti di conto corrente dai quali origina la pretesa creditoria azionata in via monitoria, contenenti la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, delle serie integrali dei relativi estratti conto e del contratto di garanzia omibus sottoscritto dalla società opponente.
3.3. Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la controversia de quo occorre pregiudizialmente individuare la natura giuridica della garanzia prestata dalla società in favore della società Parte_1
, pacificamente cancellata dal registro delle imprese. Controparte_7
Ebbene, in base alla espressa pattuizione del contratto in esame (art. 7), l'odierna opponente era tenuta
"a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Altresì è stato contrattualmente previsto che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla a favore del debitore". CP_2
Tali clausole depongono univocamente nel senso della qualificazione della garanzia come “contratto autonomo”.
Secondo quanto precisato dalla più autorevole e recente giurisprudenza, infatti, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr.
Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» o «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11 e più di recente Cass. n. 26380 e n. 26383/2024).
3.4. Discende da quanto osservato che il garante è legittimato a proporre unicamente le eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (cfr., ex aliis, Cass. n. 9071 del 2023; Cass. n. 10786 del 2024).
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Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Dunque, si è detto che sono tre i casi in cui il garante, può opporre eccezione al beneficiario dell'accordo: l'inesistenza del contratto principale;
la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
l'esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (cfr. in arg. Cass. SS. UU. n. 3947/2010; Cass. n.
3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018 e Cass. n. 10652/2008).
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, dunque, deve ritenersi che l'unica eccezione suscettibile di esame sia quella relative all'applicazione dei tassi di interesse usurari (cfr. Cass. n.
3326/2002, n. 26262/2007 e n. 5044/2009) e di interessi anatoicistici.
Riguardo a questi ultimi, la Cassazione ha, in particolare, affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatoicistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Del resto, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n.
371/2018; Cass. n. 3873/2021 e Cass. n. 24011/2021). Lo stesso dicasi per l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto.
3.5. Le eccezioni, tuttavia, sono del tutto destituite di fondamento, essendo le stesse formulate in via estremamente generica.
Segnatamente poi con riferimento all'usura mancando finanche l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula di ciascuno dei tre contratti ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, l'opponente non ha depositato i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, con ciò neppure provando l'usura originaria, l'unica in tesi rilevante stante il noto pronunciamento delle
Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 24675/2017).
Ad ogni buon conto le stesse sono smentite dall'esame della documentazione contrattuale in atti: in tutti i contratti sono specificatamente determinati i tassi creditori e debitori, nel contratto di
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affidamento, inoltre, sono riportate tutte le condizioni economiche, ivi comprese le spese, valute, commissioni varie;
sotto tale ultimo aspetto, inoltre, deve evidenziarsi che sul conto corrente n.
19237,43 l'affidamento era sino a revoca e, pertanto, anche l'ulteriore doglianza sul “fido di fatto” è smentita dalla lettera di credito depositata in atti.
3.6. Quanto alle doglianze sollevate dal garante con specifico riferimento alla nullità del contratto di garanzia prestata va osservato che le deduzioni in ordine a non meglio definite condotte contrarie a buona fede della banca che avrebbe ritardato l'azione contro il debitore principale ciò comportando la definitiva perdita del regresso in capo al garante si infrangono contro la previsione dell'art. 6 del contratto di garanzia, che in espressa deroga dell'art. 1957 c.c., stabiliva il diritto della banca di agire direttamente nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale anche oltre il termine stabilito dalla norma richiamata.
Quanto alla gittata operativa delle norma di cui all'art. 1957 c.c. e alla sua derogabilità, la
Giurisprudenza ha precisato che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21867 del 24 settembre 2013), ulteriormente, si è specificato che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019).
Difatti, è bene precisare che nel caso de quo non trova applicazione il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021, ove i Giudici di legittimità hanno sancito la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus riproduttive delle clausole predisposte dall'ABI contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), come evidenziato dalla Banca d'Italia, con il Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesive della concorrenza.
Tale precisazione risulta necessaria allorché si consideri che una delle clausole comportanti la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione omnibus è proprio quella derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c.
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In tal caso, evidentemente, tale nullità parziale non opera, non essendo stata la stessa in alcun modo prospettata dall'opponente (così anche precludendone l'eventuale rilievo officioso).
Infine, nessuna prova liquida ed incontrovertibile è stata fornita dell'abusiva concessione del credito, non avendo la società opponente dimostrato la concessione di ulteriore credito al debitore principale;
il peggioramento significativo delle condizioni patrimoniali del debitore del rapporto garantito;
la sopravvenienza di tale modifica in peius delle condizioni patrimoniali rispetto alla stipulazione della fideiussione e che tale peggioramento sia tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la conoscenza, da parte del creditore, di tale deterioramento patrimoniale;
l'assenza di speciale autorizzazione del fideiussore all'elargizione di ulteriore credito al debitore principale, che, peraltro, per contratto, era tenuto a tenersi informato sull'andamento della società debitrice.
3.6.2. Fondata è, invece, l'eccezione di nullità della fideiussione in quanto conclusa in conflitto di interessi e per un importo superiore al capitale sociale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore” (Cass. n. 27547/2014 e n. 29475/2017).
Tuttavia, è stato poi detto che, nel caso in cui l'amministratore della società garante rivesta la stessa carica anche nella società garantita, la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della società garante non può essere ritenuta sulla base di una mera petizione di principio o presunta in ragione della mera appartenenza di entrambe le società allo stesso gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia, soprattutto se vi siano fondati elementi per ritenere che non vi fosse un interesse strategico del gruppo a preservare il valore della predetta partecipazione, quanto quello di privilegiare, in via esclusiva, gli interessi della società garantita e di ridurre la società garante ad un ruolo di mero asservimento (cfr. Cass. n. 10103/2019 e la più recente
Cass. n. 15033/2024).
Data l'autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società che fanno parte di un gruppo, che comporta che l'affidamento dei creditori di ciascuna società del gruppo sia riposto sulla sola capacità patrimoniale della società nei cui confronti vantano la loro pretesa, l'interesse di una società a prestare
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fideiussione a favore di altra del gruppo, anche in considerazione delle evidenti conseguenze potenzialmente lesive per il patrimonio della garante che possono scaturire dal compimento di tale atto negoziale, non può discendere in via mediata ed indiretta dal mero vantaggio complessivo di cui può beneficiare il gruppo, occorrendo accertare in concreto gli effetti positivi che, quantomeno nella ragionevole previsione dell'agente, l'atto sarà in grado di apportare nell'ambito della sfera giuridica della garante, in modo tale da non incidere nelle ragioni dei creditori della stessa società.
D'altra parte, che sia un interesse primario dell'ordinamento quello di tutelare le posizioni soggettive dei soci e dei creditori delle singole società di un gruppo e di non sacrificarli a vantaggio di quest'ultimo emerge con evidenza dalla previsione dell'art. 2497 c.c., che sancisce la diretta responsabilità di coloro che svolgono attività di direzione e coordinamento di società di un gruppo nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione arrecata all'integrità del patrimonio società.
Va, peraltro, osservato che già in passato la Corte di Cassazione aveva ritenuto, in un caso di fideiussione prestata da una società a vantaggio del socio che aveva il controllo della stessa società, che è onere del creditore dare la prova non solo di un diverso interesse facente capo al gruppo soddisfatto con il rilascio della garanzia, ma anche che tale interesse sia condiviso dalla garante (vedi sul punto, sez 1, n. 23089 del 10/10/2013, Rv., 629150).
Nel caso di specie, l'istituto di credito pur avendo dimostrato a mezzo della produzione della visura della società che il potere di prestare fideiussioni nei confronti di terzi, non è stato in grado Pt_1
di provare, l'interesse specifico della predetta società garante a prestare fideiussione omnibus a favore della (poi cancellata dal registro delle imprese) ritenendo che tale interesse Controparte_7
sussistesse in re ipsa per effetto della sola partecipazione della garante nella garantita e della comune appartenenza ad un gruppo, ma si erano appalesati alla banca degli elementi di segno contrario che deponevano in modo evidente per la configurabilità di un conflitto di interesse, e ciò in considerazione della non contestata diversità di settore in cui operavano le due società (edilizio una e alberghiero l'altra) e della altrettanto pacifica manifesta sproporzione dell'ammontare della fideiussione (prestata fino ad un limite massimo di Euro 1.200.000,00) rispetto al capitale sociale della garante
(300.000,00), ovvero di entità tale da mettere concretamente a rischio la sopravvivenza, come dimostrato poi dalla successiva documentata perdita di bilancio.
Ne consegue la invalidità della fideiussione prestata, che fonda l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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5. L'esito complessivo della lite e segnatamente la fondatezza di uno solo dei tre motivi di opposizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra il e Parte_1
CP_5
5.1. Allo stesso modo, vanno compensate, da un lato le spese tra l'opponente Parte_2
e in ragione del raggiunto accordo transattivo e dall'altro quelle tra entrambi gli
[...] CP_5
opponenti e la terza interventrice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso all'estromissione.
5.2. Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria.
5.3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'opponente alla procedura Parte_1
di mediazione attivata da (vedi verbale negativo di mediazione del 27 febbraio 2018) impone, CP_5
a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna della stessa società, al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 843,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2634/2016, emesso da questo Tribunale in data 27.11.2016 e notificato il 7-16.12.2016, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra l'opponente Parte_2
e la parte opposta;
2) accoglie l'opposizione spiegata dall'opponente società e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
4) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria;
5) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore dello Stato, dell'importo di euro 843,00 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 18/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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