TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 4307/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta tra:
(C.F. ), con sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. AGNUSDEI GIUSEPPE;
e
(C.F. ), con sé medesima ex art. 86 c.p.c. e Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. PENNA CAROPPI ANNA FELICIA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza del 4/12/2023, così come confermate all'udienza del 10/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Apricena (n. 71, parte II, serie A, anno 1992), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a San Severo il 18/01/1995) e (nt. a San Severo Persona_1 Persona_2
il 27/01/1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a AGRIGENTO Parte_1
(AG) il 02/09/1964) e (nt. a SAN SEVERO (FG) il 18/04/1965), Controparte_1
prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti, con spese di lite integralmente compensate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 10/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 4307/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta tra:
(C.F. ), con sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. AGNUSDEI GIUSEPPE;
e
(C.F. ), con sé medesima ex art. 86 c.p.c. e Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. PENNA CAROPPI ANNA FELICIA;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza del 4/12/2023, così come confermate all'udienza del 10/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/10/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Apricena (n. 71, parte II, serie A, anno 1992), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a San Severo il 18/01/1995) e (nt. a San Severo Persona_1 Persona_2
il 27/01/1999) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a AGRIGENTO Parte_1
(AG) il 02/09/1964) e (nt. a SAN SEVERO (FG) il 18/04/1965), Controparte_1
prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti, con spese di lite integralmente compensate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 10/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
Pag. 2 di 2