Art. 2.
Le modalita' di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, ci concerto con il Ministro del tesoro.
Le modalita' di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, ci concerto con il Ministro del tesoro.