Articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 425
Articolo 1
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5 settembre 1985
Art. 2.
Le modalita' di cui all'articolo 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, ci concerto con il Ministro del tesoro.

Entrata in vigore il 5 settembre 1985
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