Articolo 1500 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1476 quaterArticolo 1477 bis
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9 ottobre 2010
Art. 1500. Allievi degli istituti militari 1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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