Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/03/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02581/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bartolini, Luisa Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno datato -OMISSIS- (protocollo n° -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza da lui presentata volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera “D”, legge 05/02/1992 n° 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente, di origine -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992 (istanza presentata in data -OMISSIS-).
Tale provvedimento è stato fondato sulla assenza di redditi adeguati nonché sulla documentazione acquisita agli atti dalla, quale è emerso che nei confronti dell'interessato risultano le seguenti vicende penali:
- sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile -OMISSIS- per i reati di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.) nonché di violazione delle norme sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero (art. 6 comma 3 L. 06/03/1998 n. 40);
- sentenza della Corte di Assise di -OMISSIS-, del -OMISSIS- irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.);
- sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, per i reati di resistenza. a un pubblico ufficiale continuato in concorso (art. 81, 110, 337 c.p.) nonché guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 comma 2 d. l.vo 30/4/1992 n. 285).
Con ordinanza del -OMISSIS- del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- è concessa la riabilitazione in riferimento ai provvedimenti: -OMISSIS- Tribunale di -OMISSIS- --OMISSIS- Corte di Assise di -OMISSIS- - 0-OMISSIS- Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-).
Da questo il Ministero ha dedotto l’inaffidabilità e la non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - idonei a fondare l' opportunità della concessione del nuovo status civitatis.
2. In diritto si lamenta l’irragionevolezza e la carenza di motivazione del provvedimento che non avrebbe contestualizzato i fatti ostativi che la Questura avrebbe individuato.
Inoltre il ricorrente ha prospettato che il precedente annotato nel casellario Giudiziale al numero -OMISSIS- vale a dire il reato di resistenza pubblico ufficiale accertato dalla Corte d’Assise di -OMISSIS- con sentenza del -OMISSIS-, in realtà sarebbe frutto di un errore, non avendo mai commesso tale reato, mentre per gli altri due reati il ricorrente otteneva la riabilitazione.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione della ottenuta riabilitazione e l’esistenza di un reato mai commesso.
Il ricorrente ha quindi concluso nel senso della nullità / illegittimità del provvedimento impugnato.
3. Il Ministero si è costituito con atto formale il 6.2.2025.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7.2.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.Il ricorso proposto è infondato e va respinto.
5.1. Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi interpretativi enunciati in materia in via generale dalla giurisprudenza amministrativa: “l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
5.2. Inoltre, va pure ricordato che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Consiglio di Stato, III Sez., 29 settembre 2022, n. 8390 e Consiglio di Stato, III Sez., 15 settembre 2023, n. 8364).
6. Ciò posto, nel caso di specie l’amministrazione ha ritenuto che i pregressi fatti di reato posti in essere dal ricorrente non siano tali da consentire un giudizio di integrazione nel tessuto sociale ed economico.
Si tratta di condotte poste in essere nel cd. decennio di osservazione e che l’Amministrazione ha valutato discrezionalmente, ritenendo che non consentano di ritenere compiuta l’integrazione dell’immigrato nel tessuto sociale italiano.
Per giurisprudenza costante, il vaglio giurisdizionale sul provvedimento di concessione della cittadinanza non può sconfinare nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni fornendo adeguata motivazione (T.A.R. Lazio sez. V, 03/05/2024, n.8854).
Peraltro in ordine al reato che il ricorrente afferma di non aver commesso, l’Amministrazione ha motivato sul punto nel provvedimento (pag. 2) affermando, condivisibilmente, che se pure la sentenza della Corte di Assise non sia attribuibile al ricorrente, essa risulta dal casellario e la cosa avrebbe dovuto essere sanata in data antecedente alla richiesta di concessione della cittadinanza, non avendo il Ministero alcun potere sul punto.
6.1. Quanto alla riabilitazione del condannato ex art. 178 c.p. e la dichiarazione di cessazione degli effetti penali del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. (per non avere il condannato commesso nei cinque o due anni — a seconda dei casi — successivi al passaggio in giudicato della sentenza altri delitti della stessa indole) non impedisce la valutazione del fatto medesimo sul piano amministrativo. La valutazione dell'Amministrazione, difatti, è finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, sebbene non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore sociale. Ne deriva che i fatti, pur oggetto di intervenuta riabilitazione e di dichiarazione di cessazione degli effetti penali, possono incidere negativamente ai fini della concessione della cittadinanza (Cons. St., sez. I, 05/02/2024, n.122).
7. Infine, va rilevato che nulla è stato dedotto in relazione all’assenza di redditi e questo da solo basterebbe a fondare la legittimità del provvedimento impugnato.
8. In definitiva, questo Collegio reputa che la valutazione posta in essere dall’amministrazione, alla stregua di quanto sinora osservato e considerati i limiti cognitivi propri del sindacato di questo giudice nella presente sede, resista alle censure articolate dal ricorrente, poiché la decisione dell’amministrazione di non riconoscere lo status di cittadina italiano non risulta affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il ricorso proposto deve quindi essere respinto.
9. In considerazione della costituzione solo formale dell’amministrazione, senza che la stessa abbia svolto difese, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e altri elementi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.