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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11462 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20205/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Gaetano Carrozza, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Mesopotamia, n. 5
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 3.6.2025– ricorso, (iscritto a Parte_1 ruolo in pari data), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dal Sig. in data 07/01/2025, con conseguente diritto del Parte_1 ricorrente al beneficio richiesto;
2) per l'effetto, condannare l convenuto a riconoscere e corrispondere al ricorrente CP_1 quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo maturato e maturando o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3) In ogni caso, si chiede l'adozione di tutti I provvedimenti necessari al riconoscimento del diritto alla percezione della NASpI – indennità di disoccupazione, con riferimento a tutte le rate maturate e maturande.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato proprio prospetto dal quale risulta il pagamento della somma di € CP_1
8.764,37, a titolo di Naspi, con valuta al 7.11.2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha ricevuto la somma dovuta in data 7.11.2025 ed ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese e l' ha richiamato le proprie precedenti CP_1 conclusioni (come da verbale). Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
1 4. Quanto alle spese processuali si evidenzia che, nonostante il rigetto dell' sia CP_1 conseguenza della mancata allegazione (in sede amministrativa) della documentazione comprovante la disoccupazione involontaria (come emerge dal relativo provvedimento, allegato agli atti), non risulta che il ricorrente abbia sanato tale difetto (come eccepito dall' ) ciò che giustifica il tardivo pagamento (in data 7.11.2025). CP_1 Pertanto le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 12.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20205/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Gaetano Carrozza, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Mesopotamia, n. 5
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 3.6.2025– ricorso, (iscritto a Parte_1 ruolo in pari data), poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dal Sig. in data 07/01/2025, con conseguente diritto del Parte_1 ricorrente al beneficio richiesto;
2) per l'effetto, condannare l convenuto a riconoscere e corrispondere al ricorrente CP_1 quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo maturato e maturando o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3) In ogni caso, si chiede l'adozione di tutti I provvedimenti necessari al riconoscimento del diritto alla percezione della NASpI – indennità di disoccupazione, con riferimento a tutte le rate maturate e maturande.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152 disp. Att. C.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. L' ha depositato proprio prospetto dal quale risulta il pagamento della somma di € CP_1
8.764,37, a titolo di Naspi, con valuta al 7.11.2025. Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che il ricorrente ha ricevuto la somma dovuta in data 7.11.2025 ed ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria di spese e l' ha richiamato le proprie precedenti CP_1 conclusioni (come da verbale). Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
1 4. Quanto alle spese processuali si evidenzia che, nonostante il rigetto dell' sia CP_1 conseguenza della mancata allegazione (in sede amministrativa) della documentazione comprovante la disoccupazione involontaria (come emerge dal relativo provvedimento, allegato agli atti), non risulta che il ricorrente abbia sanato tale difetto (come eccepito dall' ) ciò che giustifica il tardivo pagamento (in data 7.11.2025). CP_1 Pertanto le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 12.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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