Sentenza 13 settembre 2022
Massime • 1
In tema di giudizio innanzi al giudice di pace, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non comporta alcuna nullità, poiché la disposizione di cui all'art. 29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non prevede l'obbligatorietà dello stesso, ma lo rimette alla discrezionalità del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2022, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2022 |
Testo completo
0 0 194 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2204/2022 MARIA VESSICHELLI - Presidente - UP 13/09/2022 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI R.G.N. 43805/2021 ANGELO CAPUTO PIERANGELO CIRILLO - Relatore - GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRINUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Monica Pedrazzi, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Enrico Della Capanna, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° luglio 2021 dal Tribunale di Bologna, che ha riformato, limitatamente all'importo del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Bologna che aveva condannato CE SI per il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in danno di ON NI. In particolare, all'imputato (avvocato del foro di Modena) era stato contestato il suddetto delitto per avere mediante un atto scritto depositato presso il - Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna - offeso la reputazione dell'avvocato NI ON (componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e relatore di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente), sostenendo che l'avv. ON NI aveva dato seguito al procedimento disciplinare, già avviato a carico di CE SI, presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena, abusando dei propri uffici istituzionali a scopo evidentemente ritorsivo, intimidatorio e persecutorio ...>>.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 84, 368 e 595 cod. pen. e agli artt. 6, 21, 24, 52, 409, 423, 516, 521, 522, 604 e 649 cod. proc. pen. Con una prima censura, sostiene che il fatto contestato andrebbe giuridicamente qualificato come calunnia ovvero come diffamazione, aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 4, cod. pen., e, conseguentemente, esulerebbe dalla competenza per materia del Giudice di pace. Con una seconda censura, sostiene che il reato di diffamazione andrebbe ritenuto assorbito in quello di calunnia, originariamente contestato al ricorrente e in relazione al quale era già intervenuto provvedimento di archiviazione. Con una terza censura, sostiene che vi sarebbe stata una palese violazione del principio del ne bis indem, atteso che, in ordine alla stessa imputazione era stato aperto un procedimento penale (n. 13211/2015 n.g.n.r.) per i reati di calunnia e diffamazione, in ordine al quale era intervenuto provvedimento di archiviazione.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 59 cod. pen., agli artt. 1, 2, 3 e 29 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 24 Cost. 2 Sostiene che la condotta contestata andrebbe considerata scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., atteso che, con lo scritto depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina, l'imputato si sarebbe limitato ad adempiere all'obbligo di tutelare la propria indipendenza, che era stata limitata dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare, aperto in relazione a fatti che costituivano il mero svolgimento di un'ordinaria attività professionale.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 598 cod. pen. Rappresenta che le espressioni ritenute diffamatorie erano contenute in una memoria difensiva prodotta nell'ambito di un procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sarebbero punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen.
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. Sostiene che il fatto non sarebbe punibile poiché commesso dall'imputato mentre si trovava in uno stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto, costituito dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare del tutto privo di fondamento.
2.5. Con un quinto motivo, articolato in due censure, deduce il vizio di motivazione. Con la prima censura, sostiene che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su alcune questioni poste dalla difesa. Con una seconda censura, contesta la ricostruzione del fatto storico operata dal Tribunale.
2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 129 cod proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la querela, calcolando il termine per la sua proposizione a partire dal momento in cui era stata comunicata all'avv. ON la memoria del 20 gennaio 2015, contenente le frasi offensive. Queste ultime, tuttavia, sarebbero state sostanzialmente riproduttive di offese contenute in precedenti atti difensivi diretti al Consiglio dell'ordine, risalenti al dicembre 2014 e sicuramente conosciuti dalla ON. Era, dunque, rispetto alla data di tali atti difensivi che, a parere del ricorrente, andava valutata la tempestività della querela.
2.7. Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 180, 181 e 185 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza di appello sarebbe nulla nella parte in cui richiama le motivazioni del decreto di archiviazione del 23 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, che sarebbe abnorme, poiché emesso in assenza di contraddittorio con l'imputato. 3 * 2.8. Con un ottavo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 409, 423, 496, 521 e 603 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost. Sostiene che, in primo grado, vi erano state svariate violazioni del principio del contraddittorio con conseguente nullità del relativo procedimento>>. In particolare, lamenta la violazione dell'ordine di assunzione delle prove fissato dall'art. 496 cod. proc. pen., essendo stati escussi i testi a discarico prima di sottoporre l'imputato all'esame richiesto dal Pubblico ministero. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe palesemente violato il principio del contraddittorio, autorizzando la parte civile a produrre in giudizio non meglio precisati documenti, trasmettendoli per posta elettronica. Eccepisce, infine, la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso nell'originario procedimento, avente ad oggetto sia il reato di calunnia che quello di diffamazione, poiché notificato al difensore d'ufficio e non a quello di fiducia.
2.9. Con un nono motivo, relativo ai capi civili e articolato in più censure, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 1326, 1343, 1346, 1354, 1419 e 2043 cod. civ. e agli artt. 29, 34 e 35 d.lgs. 28 agosto 200, n. 274. Con una prima censura, lamenta il mancato tentativo di conciliazione tra le parti, che il Giudice di pace, in violazione dell'art. 29, d.lgs. 274/2000, non avrebbe promosso. Sostiene, poi, che il Giudice di pace non avrebbe adeguatamente valutato che: le parti avevano raggiunto un accordo per la remissione della querela e la rinuncia al risarcimento dei danni, a fronte dell'impegno dell'imputato di versare una somma di denaro a un ente benefico e a formulare scuse scritte, senza alcun riconoscimento di responsabilità; che la parte civile, tuttavia, successivamente, avrebbe aggiunto un'ulteriore condizione non accettata dall'imputato; l'accordo doveva considerarsi già concluso e le ulteriori clausole richieste dalla parte civile dovevano considerarsi nulle. Censura, infine, la sentenza di appello poiché non avrebbe rilevato la totale insussistenza dei presupposti dell'art. 2043 cod. civ. e, in particolare, di danni causalmente conseguenti alle condotte contestate nell'imputazione.
2.10. Con decimo motivo, deduce il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. Lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiesta in sede di giudizio di appello, insistendo per la nuova audizione dei testi e per l'acquisizione di prove documentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo è fondato e in relazione ad esso il ricorso deve essere accolto. Appare opportuno esaminare prima i motivi di ricorso attinenti a questioni di carattere processuale.
1.1. Il primo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Va premesso che dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dagli stessi documenti allegati dal ricorrente (in particolare la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero) emerge che, a seguito della denuncia-querela presentata a carico di CE SI, era stata formulata un'imputazione provvisoria per i reati di diffamazione e calunnia, in relazione alla quale era stato emesso avviso di conclusione delle indagini notificato all'indagato. A seguito delle memorie presentate ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., il Pubblico ministero, condividendo parte delle argomentazioni difensive, aveva chiesto l'archiviazione, limitatamente al reato di calunnia, poiché riteneva che "l'accusa" che l'CE aveva mosso alla ON di aver commesso un abuso d'ufficio fosse estremamente generica, sguarnita di seri elementi probatori e inidonea a configurare il reato di calunnia. La tesi era stata condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto l'archiviazione. La richiesta e il conseguente decreto riguardavano esclusivamente il reato di calunnia e non anche quello di diffamazione, in relazione al quale il Pubblico ministero, nella stessa richiesta, rappresentava che pendeva separato procedimento iscritto a modello 21-bis'>. In altri termini, il Pubblico ministero aveva ritenuto che le frasi contenute nello scritto in questione non fossero idonee a configurare il reato di calunnia e, conseguentemente, in relazione a tale reato, aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento, mentre, invece, aveva ritenuto che, nel medesimo atto, vi fossero frasi idonee a configurare il reato di diffamazione e, in relazione a tale reato, aveva esercitato l'azione penale sfociata nella sentenza di condanna. Così ricostruite le vicende procedimentali, appare evidente l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis indem, atteso che il reato per cui è intervenuta l'archiviazione e quello per il quale si è arrivati a sentenza sono diversi. Senza contare che, rispetto a un reato per cui è intervenuta archiviazione, non può porsi la questione della violazione del principio in questione, che presuppone l'esercizio dell'azione penale e la preclusione conseguente alla consumazione del potere già esercitato dal Pubblico ministero, ma, semmai, il rispetto delle regole fissate per la riapertura delle indagini. 5 Manifestamente infondata risulta anche la questione relativa al presunto assorbimento del reato di diffamazione in quello di calunnia, atteso che si tratta di un criterio utile a escludere un eventuale concorso di reati effettivamente contestati: cosa che non è avvenuta nel caso in esame, dove l'azione penale è stata esercitata esclusivamente con riferimento al solo reato di diffamazione. Anche la censura relativa alla presunta incompetenza per materia del Giudice di pace è inammissibile. In primo luogo, in relazione a tale questione, non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, in quanto, nel caso in esame, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (cfr. Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887; Sez. 5, n. 7064 del 21/12/2010, Cavaniglia, Rv. 249947). La questione, inoltre, risulta anche manifestamente infondata. Non può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 595, comma 4, cod. pen., atteso che l'offesa è stata portata nei confronti di un singolo componente e non dell'intero Consiglio dell'ordine. Al riguardo, va evidenziato che la norma fa riferimento a un Corpo amministrativo, ossia a un'autorità collegiale che eserciti funzioni amministrative, in modo tale da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrano. Quanto alla calunnia, va ribadito che tale reato, originariamente contestato, è stato archiviato e l'imputazione è rimasta con riferimento al solo fatto nei limiti in cui esso possa determinare offesa per l'altrui reputazione.
1.2. Il sesto motivo, relativo alla tempestività della querela, è manifestamente infondato. E' evidente, infatti, che: eventuali precedenti offese dall'analogo contenuto costituiscono fatti diversi da quello contestato nel presente procedimento, che attiene alle offese contenute nella memoria scritta del 20 gennaio 2015 presentata al Consiglio distrettuale di disciplina;
la tempestività della querela deve essere valutata con riferimento alla conoscenza del fatto oggetto di questo procedimento.
1.3. L'ottavo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Quanto alla questione relativa all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, va ricordato che: in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale>> (Sez. 6, n, 3609 del 03/10/2018, Furnari, Rv. 275880; Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Manzato, Rv. 249362; Sez. 6, n.9072 del 22/10/2009, Bianco, Rv. 246169). Quanto alla questione relativa ai documenti che la parte civile avrebbe trasmesso per posta elettronica, il motivo si presenta intrinsecamente generico: il ricorrente, invero, non ha indicato quali specifici documenti sarebbero stati prodotti dalla parte civile per via telematica e poi utilizzati per la decisione dai giudici di merito. Tantomeno ha dimostrato che tale prova documentale sia risultata decisiva ai fini della dimostrazione della responsabilità dell'imputato, nel senso che eliminandola l'esito del giudizio sarebbe stato diverso. L'unico documento specificamente indicato dal ricorrente è costituito dal decreto di archiviazione del procedimento per il reato di calunnia, che, tuttavia, non è stato utilizzato dai giudici di merito per fondare il giudizio di responsabilità, ma solo citato dal giudice di appello per ricostruire le vicende procedimentali. Quanto alla questione relativa alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore, va rilevato che si trattava dell'avviso relativo all'originario procedimento per calunnia e diffamazione e che, in relazione ad esso (come emerge dalla richiesta di archiviazione prodotta dallo stesso ricorrente), l'indagato aveva presentato delle memorie ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.; proprio valorizzando e condividendo alcune delle argomentazioni contenute in esse, il Pubblico ministero aveva avanzato la richiesta di archiviazione in relazione al reato di calunnia. Appare, dunque, evidente che la parte si sia avvalsa delle facoltà al cui esercizio il presunto atto nullo era preordinato. A seguito dell'archiviazione era, poi, rimasto il solo reato di diffamazione, di competenza del Giudice di pace, in relazione al quale certamente non era necessario procedere alla notifica di un nuovo avviso di conclusione delle indagini, atteso che Nel procedimento davanti al giudice di pace non trova applicazione l'obbligo di avvisare l'indagato della conclusione delle indagini preliminari, dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che tale adempimento non prevede (Sez. 4, n. 5485 del 29/01/2009, Villante, Rv. 243960).
1.4. Il nono motivo, nella prima censura, è manifestamente infondato. Invero, Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione nel processo dinanzi al giudice di pace non comporta alcuna nullità, giacché la previsione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 non costituisce un obbligo ma rientra nella discrezionalità del giudice>> (Sez. 5, n. 39401 del 06/07/2012, Ilardi, Rv. 254563).
1.5. Il decimo motivo è inammissibile. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invero, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il 7 giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata dimostrata, essendosi la parte limitata a sostenere una generica rilevanza della rinnovazione dell'istruttoria, in ordine a gran parte delle condotte contestate.
1.6. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La parte, con specifico motivo di appello, aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto infondato il motivo, sostenendo che la fattispecie in esame non rientrerebbe nell'ambito di operatività dell'art. 598 cod. pen., che ricomprenderebbe solo gli atti e gli scritti difensivi in senso stretto e non anche quelli prodotti nell'ambito di procedimenti disciplinari davanti a organismi quali il Consiglio dell'ordine forense di Bologna. A sostegno della propria tesi, ha richiamato una pronuncia di questa Corte, secondo la quale l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce>> (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888; Sez. 5, Sentenza n. 7633 del 18/11/2011, Masia, Rv. 252161). Va, tuttavia, evidenziato che la pronuncia richiamata dal Tribunale non è pertinente, atteso che essa riguardava il caso, ben diverso da quello in esame, in cui l'autore dello scritto offensivo non era parte del procedimento disciplinare. Al riguardo, va posto in rilievo che, pur sussistendo un contrasto giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 598 cod. pen. alle espressioni offensive contenute in esposti inviati al Consiglio dell'ordine forense, questo non 8 riguarda il caso in cui lo scritto offensivo sia stato prodotto nell'ambito di un procedimento in cui l'autore dello scritto assume la veste di parte. Secondo una parte della giurisprudenza (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406, Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241393), sebbene l'autore di un esposto non rivesta il ruolo di parte - in senso stretto di un procedimento, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. sarebbe sicuramente applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, atteso che: il Consiglio esercita un'attività oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche;
la procedura instaurata davanti a esso va definita in termini di procedimento;
l'autore dell'esposto, a ben vedere, deve essere considerato "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere tale chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. La pronuncia richiamata dal Tribunale di Bologna si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale, che, invece, ritiene la causa di non punibilità di cui all'art.598 cod. pen. non applicabile nei casi in cui le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 24003 del 29/04/2010, Longo, Rv. 247396; Sez.5, n.13549, 20/2/2008, Pavone, in motivazione;
Sez. 5, n. 40725 del 16/10/2002, Folcarelli, Rv. 2231880; Sez. 5, n. 651 del 20/04/1971, Giovannoli, Rv. 118609). Deve essere evidenziato che le pronunce che si rifanno a quest'ultimo orientamento (tra le quali deve essere ricompresa anche quella citata dal Tribunale) non escludono l'applicazione dell'esimente in questione in ragione della natura del procedimento o del diverso tipo di autorità davanti al quale si svolge il procedimento, bensì esclusivamente in relazione al ruolo che assume l'autore dell'offesa nel procedimento. Le pronunce in questione, invero, ritengono necessario che il soggetto autore dell'offesa sia effettivamente parte del procedimento nel quale è chiamato a tutelare un proprio specifico interesse, assumendo una posizione procedimentalmente qualificata, proprio perché la norma mira a proteggere, con l'esonero da responsabilità penale, il contraddittore, in quanto tale, che arrechi offesa con espressioni ingiuriose che concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. * Coerentemente alla ratio sottesa all'orientamento in esame, proprio nella pronuncia richiamata dal Tribunale viene espressamente affermato che ben potrebbe invece invocare l'esimente il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, che é parte interessata e contraddittore a pieno titolo>>. La pronuncia richiamata dal Tribunale, dunque, afferma proprio il contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata. Anche l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale ritiene che l'esimente possa essere invocata nei procedimenti davanti al Consiglio dell'ordine forense, quando la condotta offensiva sia stata tenuta nell'ambito di un procedimento disciplinare e provenga da un soggetto che in quel procedimento assuma la veste di parte in senso stretto. La Corte di appello, pertanto, è caduta in errore nel decidere sull'applicabilità dell'esimente al caso in esame, in ragione della natura del procedimento davanti al Consiglio dell'ordine forense, dovendo, invece, far riferimento al ruolo assunto dal ricorrente in quel procedimento, oltre alla presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 598 cod. pen. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso e le restanti censure rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in altra composizione. Così deciso il 13/09/2022. Il Consigliere estensore TN Presidente Pierangelo Cirillo Maria Vessichelli پ ر CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 GEN 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LanzurseFloy 10