Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Nei giudizi dinanzi ai Tribunali Regionali e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche vanno applicate, ove esistenti, le specifiche disposizioni processuali contenute nel T.U. n. 1775 del 1933, con la conseguenza che, con riguardo al termine entro il quale deve intervenire la riassunzione, trova applicazione l'art. 186 del citato T.U. (prevedente la perenzione in ipotesi di inattività protratta per sei mesi) e non l'art. 307 cod. proc. civ. (prevedente l'estinzione in caso di mancata riassunzione entro il termine di un anno); in difetto di specifica previsione nel suddetto testo unico, tuttavia, l'eccezione di perenzione è soggetta alla disciplina prevista per l'eccezione di estinzione dal citato art. 307, onde essa, pur operando di diritto, va proposta prima di ogni altra difesa, dovendosi peraltro ravvisare la prima difesa utile nella proposizione di impugnazione avverso la sentenza emessa in seguito alla riassunzione tardiva quando l'atto di riassunzione sia stato invalidamente notificato e l'invalidità non sia stata eliminata dalla rinnovazione della notifica, ne' sanata dalla costituzione della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA Primo Presidente Aggiunto
Dott. FRANCESCO ANIULANTE Presidente di Sezione
Dott. VINCENZO CARBONE Presidente di Sezione
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO rel. Consigliere
Dott. ANTONIO VELLA Consigliere
Dott. PAOLO VITTORIA Consigliere
Dott. ERMINIO RAVAGNANI Consigliere
Dott. ERNESTO LUPO Consigliere
Dott. FRANCESCO SABATINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21860/99 R.G. proposto da
CONSORZIO INTERPROVINCIALE ALTO CALORE, già Azienda Consortile Alto Calore, in persona del suo Presidente pro tempore NZ De LU, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sassani che lo difende, previa delibera d'incarico n. 791 del 14/10/1999, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
DE SI AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonio Aceto che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 14 giugno-8 luglio 1999 n. 93/99 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000, dal Consigliere Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Bruno Sassani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il resistente, l'Avv. Antonio Aceto che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'aprile del 1990 AL De ON convenne in giudizio, avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, il Consorzio Idrico Alto Calore di Avellino, esponendo che questo, nel novembre 1975, quale concessionario dei lavori di costruzione di un acquedotto, aveva occupato, in forza di Decreto emesso dal Prefetto di Benevento il 26.9.1975, una porzione del fondo di sua proprietà sito in agro di Frasso Telesino, foglio 19 p.lla 89, per interrarvi una condotta idrica e che tale opera era stata completamente realizzata senza che fosse stato portato a termine il procedimento ablativo.
Chiese, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'occupazione illegittima. Il Consorzio si costituì, contestando in vario modo la fondatezza della pretesa avversaria.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale Regionale, con sentenza del 17.7.1995, in parziale accoglimento della domanda, condannò il convenuto a pagare all'attore la complessiva somma di 11.887.300 con interessi legali e rivalutazione.
In seguito a gravame del De ON, prima non coltivato e poi riassunto, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in assenza del Consorzio, non costituitosi, ha emesso la sentenza precisata in epigrafe con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado, ha elevato a L.
5.797.413 l'importo complessivo, determinato ai valori del 1978, del risarcimento dovuto all'appellante, da rivalutare in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta, con gli interessi legak anno per anno, sulla somma via via rivalutata.
Ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi ai quali il De ON ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nell'odierna discussione orale la difesa del De ON,, rilevando che agli atti del procedimento risulta depositata soltanto una fotocopia della delibera del Consorzio di conferimento dell'incarico al difensore per la proposizione del ricorso, ha contestato la conformità di essa all'originale ed ha eccepito, quindi, la inammissibilità del ricorso stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale l'esame dell'eccezione testè esposta. Nel respingerla, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 2719 cod. civ., "le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Tale disconoscimento, secondo l'insegnamento di gran lunga prevalente di questa Corte - al quale si ritiene qui di dover dare adesione in vista dell'esigenza, avvertita dal legislatore nell'art.215 cod. proc. civ. con riferimento all'autenticità della sottoscrizione, di evitare che l'efficacia probatoria di un documento ritualmente acquisito al processo resti indefinitamente sospesa ed esposta al rischio di essere sempre messa in discussione, con inutile dispendio di attività processuale, ad arbitrio della parte contro cui è esso è prodotto -, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, così come prescrive il citato art. 215, comma 1^ n. 2, del codice di rito (v. sent. 4059/90, 7496/95, 1141/96, 5346/97, 3275198, 12290/98, 13334/99). il che, applicato al procedimento di cassazione, comporta che la contestazione della conformità all'originale, allorquando il documento in fotocopia faccia parte di quelli depositati contestualmente al ricorso, deve essere contenuta nel controricorso, in modo da consentire all'altra parte di produrre l'originale o un copia autentica dello stesso nei modi e nei tempi di cui all'art. 372 cod. proc. civ., e non può essere effettuata per la prima volta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. o nell'udienza di discussione, sedi in entrambe le quali i temi di indagine debbono essere rigorosamente limitati, senza alcuna possibilità di ampliamento, a quelli delineati nel ricorso e nel controricorso.
Pertanto, in mancanza di espresso tempestivo disconoscimento, alla prodotta copia fotografica della delibera d'incarico al difensore del Consorzio deve attribuirsi la stessa efficacia di quella autentica, con la conseguenza che l'esistenza di detta delibera deve ritenersi definitivamente provata e che, quindi, non è in alcun modo a parlarsi di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di tale ricorso si denuncia nullità del procedimento e della sentenza per carenza di potere del giudice in dipendenza della avvenuta perenzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 186 T.U. 1775/1933.
Si deduce al riguardo:
- Che l'atto di appello contro la sentenza di primo grado, pubblicata il 17.7.1995, era stato notificato al procuratore domiciliatario del Consorzio il 14.2.1996 con termine per comparire fissato al 27.5.1996;
- Che, ai sensi dell'art 156 T.U. sulle acque, l'appellante, per costituirsi, avrebbe dovuto depositare il ricorso coi documenti almeno cinque giorni prima della scadenza di detto termine, deposito che, invece, era del tutto mancato, sicché la causa non era mai sfociata nell'udienza stabilita di cui è parola nei commi 1 e 2 dell'art. 158 T.U.;
- Che il 26.6.1997 era stato notificato, al procuratore domiciliatario del Consorzio in primo grado, un "ricorso in riassunzione" il quale, successivamente iscritto a ruolo, aveva condotto alla sentenza oggi impugnata;
- Che, esclusa la possibilità di considerare questo secondo ricorso come autonomo e distinto atto d'appello, stante la sua tardività rispetto alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, la sua ritualità poteva valutarsi solo alla stregua della disciplina di una ipotetica quiescenza dell'originario procedimento d'appello e della sua eventuale reviviscenza per effetto di tempestiva riassunzione;
- Che tale tempestività, però, era sicuramente da escludersi, trovando applicazione ai giudizi davanti ai Tribunali delle Acque Pubbliche, in forza del rinvio fatto dal T.U. del 1933, il combinato disposto degli artt. 171, comma 1^, e 307 cod. proc. civ. del 1942, secondo cui, ove nessuna delle parti si costituisca nel termine stabilito, il processo si estingue se non validamente riassunto entro un termine perentorio, termine che, in assenza di specifiche disposizioni del T.U. al riguardo, deve ritenersi decorrere dall'ultima data utile per la costituzione del convenuto;
- Che il termine suddetto, però, non è quello di un anno previsto dall'art. 307 c. p. c., data la presenza della norma speciale di cui all'art. 186 T.U. il quale dispone che "qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura", sicché la riassunzione effettuata (invalidamente, mediante notifica al procuratore costituito in primo grado, anziché alla parte personalmente) il 26.6.97, ben oltre sei mesi dopo il 22.5.1996 (anche considerati i 46 gg. di sospensione per il periodo feriale), era inesorabilmente tardiva e inidonea alla reviviscenza di un valido rapporto processuale.
Il motivo è fondato.
Dall'esame degli atti processuali è emerso che effettivamente, dopo la notificazione del ricorso in appello al Consorzio da parte del De ON, avvenuta il 14.2.1996 con termine per comparire fissato al 27.5.1996, nessuna delle due parti si costituì e, in particolare, che l'appellante, il quale avrebbe dovuto depositare il ricorso coi documenti almeno cinque giorni prima della scadenza del termine suddetto, cioè entro il 22/5/1996, giusta il disposto dell'art. 156 del T.U. 1775/1933, si astenne dal farlo, ne' svolse successive attività processuali di qualunque genere sino a quando, in data 26.6.1997, non provvide a notificare, presso il procuratore del Consorzio costituito in primo grado, un "ricorso in riassunzione" riproducente l'originario atto di appello, ricorso poi iscritto a ruolo e sfociato nella sentenza del T.S.A.P. oggi impugnata. Se non che, alla suindicata data del 26.6.1997, anche considerando come dies a quo, a norma dell'art. 307, 1^ comma, cod. proc. civ., il giorno 27.5.1996 entro il quale il Consorzio convenuto si sarebbe dovuto costituire in giudizio, vi era stata totale inerzia processuale per un anno e trenta giorni.
Orbene, nel giudizi davanti ai Tribunali Regionali e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche valgono, ove esistenti, le specifiche regole processuali del T.U. 11.12.1933 n. 1775, improntate a criteri di maggiore celerità e snellezza del procedimento, per cui deve trovare applicazione, quanto alla durata consentita dell'inattività delle parti, l'art. 186 di tale testo normativo, il quale prevede l'istituto della perenzione, stabilendo che "qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura", e non l'art. 307, 1^ comma, cod. proc. civ. che fissa in un anno il termine perentorio entro cui occorre rimettere in moto il meccanismo processuale quiescente.
E poiché nel caso che ci occupa la completa mancanza di atti di procedura prima della riassunzione, a partire dal 27.5.1996, ebbe a protrarsi per ben più di sei mesi, anche tenendo conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, non v'è dubbio che si siano verificate le condizioni per l'operatività della norma in questione.
Con il controricorso si obietta, a confutazione del motivo in esame, che l'eccezione di perenzione si sarebbe dovuta formulare, prima di ogni altra difesa, davanti al T.S.A.P., ma l'obiezione, benché astrattamente esatta - dovendo trovare applicazione, in assenza di un'apposita disciplina del citato T.U. al riguardo (e giusta il rinvio operato dall'art. 208 dello stesso T.U. alle norme del codice di procedura civile e successive leggi modificatrici ed integratrici), l'art. 307, ult. comma, del vigente codice di rito civile, secondo il quale l'estinzione, pur operando di diritto, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa -, è priva di concreto fondamento nel caso di specie. Infatti, come puntualmente rilevato nel ricorso, l'atto di riassunzione del 26.6.1997 venne notificato al procuratore del Consorzio costituito in primo grado e, quindi, invalidamente perché, ai sensi dell'art. 125, ult. comma, disp. att. cod. proc. civ., lo si sarebbe dovuto notificare personalmente, trattandosi di parte non costituita;
e la notifica personale, del resto, si imponeva anche ai sensi dell'art. 330, ult. comma, cod. proc. civ., essendo trascorsi, a quella data, ben oltre un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 17.7.1995, con conseguente venir meno di ogni presunzione di persistenza del rapporto di mandato tra la parte e il suo procuratore nominato per il pregresso grado di giudizio.
Ciò comporta che, a causa della nullità, sia pure relativa, di detta notifica, non rinnovata e non seguita dalla costituzione, con effetto sanante, del Consorzio citato in riassunzione, non può trovare applicazione il principio secondo il quale anche per la parte rimasta contumace vale la regola della necessità che l'estinzione (o, nel caso di specie, perenzione) venga eccepita prima di ogni altra difesa nello stesso grado in cui si è verificata (con conseguente impossibilità, per essa, di eccepirla in sede di impugnazione), dal momento che per il Consorzio, stante quella nullità della vocatio in ius, non eliminata mediante rinnovazione della notifica ne' sanata dalla costituzione, non era neppure a parlarsi di contumacia (presupponente la regolare instaurazione del contraddittorio), sicché il suo primo momento utile per far valere, prima di ogni altra difesa, l'intervenuta perenzione era proprio quello della proposizione del ricorso per cassazione. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo formulato in via subordinata perché riguardante il merito della controversia (denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art.1038 cod. civ. nella determinazione dell'importo risarcitorio),
l'impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio in quanto il processo d'appello non poteva essere proseguito per intervenuta perenzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio d'appello e anche quelle del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001