Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 45
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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Nei giudizi dinanzi ai Tribunali Regionali e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche vanno applicate, ove esistenti, le specifiche disposizioni processuali contenute nel T.U. n. 1775 del 1933, con la conseguenza che, con riguardo al termine entro il quale deve intervenire la riassunzione, trova applicazione l'art. 186 del citato T.U. (prevedente la perenzione in ipotesi di inattività protratta per sei mesi) e non l'art. 307 cod. proc. civ. (prevedente l'estinzione in caso di mancata riassunzione entro il termine di un anno); in difetto di specifica previsione nel suddetto testo unico, tuttavia, l'eccezione di perenzione è soggetta alla disciplina prevista per l'eccezione di estinzione dal citato art. 307, onde essa, pur operando di diritto, va proposta prima di ogni altra difesa, dovendosi peraltro ravvisare la prima difesa utile nella proposizione di impugnazione avverso la sentenza emessa in seguito alla riassunzione tardiva quando l'atto di riassunzione sia stato invalidamente notificato e l'invalidità non sia stata eliminata dalla rinnovazione della notifica, ne' sanata dalla costituzione della parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 45
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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