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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 22194 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento Controparte_1 C.F._1 (Na), alla Via San Massimo n. 4, presso l'Avv. Antonino Martorelli, C.F. , C.F._2 che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notifiche previste per legge al seguente indirizzo p.e.c.: Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., C.F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Luigi Denza n. 24, presso l'Avv. Anna Paola
Bellistri, C.F. , che la rappresenta e difende come da procura in atti, la quale C.F._3 dichiara, di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo pec: Email_2
- APPELLATA-
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., C.F. , indirizzo di p.e.c. Controparte_3 P.IVA_2
Email_3
-APPELLATA
CONTUMACE- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10947/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_3 Dott. Giuseppe Magarelli, pubblicata in data 28/03/2022 e non notificata, all'esito del giudizio R.G. 48513/2021.
Conclusioni per l'appellante:
“…chiede l'accoglimento della domanda con condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle
spese e dei compensi del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ai valori medi per ciascuna fase come da allegata nota spese, secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 dal momento che il valore della domanda giudiziale risulta pari ad € 1.163,61, valore complessivo della cartella di pagamento annullata dal Giudice di Pace di ..”. CP_3
Conclusioni per l'appellata CP_4
“…Voglia il Giudice adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale e nel merito, dichiarare l'avversa azione del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata;
in subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva di condannare CP_4 l'appellante, o il solo ente impositore appellato, al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, od in subordine, compensare integralmente le stesse…”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, il sig. impugnava la cartella di Controparte_1 pagamento n. 07120200001882117000 avente ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla per un totale complessivo di € 1.163,61, deducendo la nullità Controparte_3 della cartella di pagamento per mancata notifica dei verbali ad essa sottesi.
La causa, iscritta al n. R.G.A.C. 48513/2021, veniva assegnata alla cognizione del Giudice di Pace dott. Giuseppe Magarelli.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, essendo le eccezioni sollevate inerenti al solo merito della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore;
anche la si costituiva, depositando documentazione inerente alla notifica dei Controparte_3 verbali di violazione al CdS sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di discussione tenutasi il 15.03.2022, il Giudice di Pace, fatte precisare le conclusioni, dava lettura del dispositivo di sentenza in udienza, con il quale accoglieva l'opposizione, ritenendo non perfezionata la notifica dei verbali di accertamento e condannando la PA convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificandole in complessivi € 198,00 di cui € 100,00 per compensi ed € 98,00 per spese vive.
Con ricorso in appello depositato in data 30.09.2022, il sig. impugnava la suddetta sentenza, CP_1 limitatamente alla statuizione sulle spese processuali.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure, pur applicando il principio della soccombenza processuale, avrebbe errato nella quantificazione dei compensi, liquidandoli in un importo inferiore ai minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M 50/2014, senza addurre alcuna motivazione. Chiedeva, dunque, la condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi del primo e del secondo grado di giudizio, da liquidarsi ai valori medi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i. per i giudizi di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. La causa veniva assegnata alla cognizione del Giudice Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano della XIV sez. civile, la quale, con decreto del 18.11.2022, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.4.2023, assegnando al ricorrente termine fino al 18.2.2023 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti.
L'appellante provvedeva alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei termini assegnati.
Con comparsa depositata telematicamente in data 11.04.2023 si costituiva l' Controparte_2
, deducendo la corretta motivazione in ordine alle spese processuali adottata dal
[...]
Giudice di prime cure, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda dell'appellante e, in subordine, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con condanna dell'appellante, o del solo ente impositore, al pagamento delle spese e del doppio grado di giudizio;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la compensazione integrale delle spese.
All'udienza del 18.04.2023 il Giudice, rilevata la regolare notificazione dell'atto di appello, dichiarava la contumacia della fissando per la precisazione delle conclusioni Controparte_3 l'udienza del 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 le parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 01.04.2025, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare.
Con decreto presidenziale n. 37/2025 del 12/03/2025, la causa veniva assegnata al Presidente della XIV sez. civile, Dott.ssa Maria Balletti, la quale, all'udienza del 01/04/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
§ 2. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: “L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 19989 del 13/07/2021) e che: “Non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 89 del 07/01/2021; cfr. nello stesso senso: Cass. n. 15506 del 03/06/2024; Cass. n. 8884 del
2024).
Nel caso di specie, la domanda ha un valore di euro 1.163,00, dunque, ai fini della liquidazione dei compensi del procuratore, bisogna considerare la fascia di valore che va da euro 1.100,00 ad euro
5.200,00. Per l'attività professionale prestata nel giudizio di primo grado, risultano liquidabili tre fasi tabellari (studio, introduttiva e decisionale), non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
Quindi, anche volendo liquidare il minimo dei compensi per le attività svolte, non si comprende la liquidazione operata dal giudice di primo grado di euro 100,00 per compensi, una somma che è, con tutta evidenza, ampiamente al di sotto dei minimi e senza che il Giudice di Pace abbia fornito alcuna motivazione per essersi discostato dalle tariffe.
Pertanto, il Giudice di Pace ha compiuto una liquidazione illegittima e deve procedersi alla rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado secondo i parametri legali.
Ne consegue che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €.1.100,01 a €.5.200,00), delle attività effettivamente svolte e della modesta difficoltà della controversia, considerato che non è stata espletata alcuna attività istruttoria, il compenso può essere liquidato complessivamente in euro 457,00 (€ 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva ed € 213,00 per la fase decisionale), oltre euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Martorelli.
In ultimo, va rigettata l'eccezione spiegata da circa il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_4 in quanto nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto. In tal caso, quindi, le spese di lite andranno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti rispetto all'opponente. (Corte di Cass. ordinanza n. 246788/2018; Cass. civ. ord. n. 7716/2022).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex D.M. n.
147/2022, in considerazione del tenore della causa limitata alla sola entità delle spese liquidate in primo grado e della totale inesistenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Controparte_1 di e della avverso la sentenza del Giudice di Controparte_5 Controparte_3
Pace di n. 10947/2022, depositata in data 28.03.2022 nel giudizio r.g. 48513/2021, ogni CP_3 contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia della così provvede: Controparte_3
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata relativamente al capo avente ad oggetto le spese, condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di , che liquida in euro 457,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre euro 98,00 per esborsi ed oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Martorelli, antistatario;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Antonino Martorelli.
Così deciso in Napoli, il 18 aprile 2025 Il Giudice
dr.ssa Maria Balletti