Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 628/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellata
Oggi 3 aprile 2025, ore 12, 35 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per presente personalmente Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte appellante precisa le conclusioni come da note conclusive scritte insistendo per il loro accoglimento, rilevando che, nel caso di specie, è cessata la materia del contendere ma sussiste soccombenza virtuale della parte appellata stante il legittimo impedimento e dunque l'assenza di violazione da parte dell'appellante, il tutto come dettagliato in atti. Rinuncia a presenziare alla lettura.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 628/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZAVATTA DILETTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in V. XX SETT. C.F._2
N. 11/13 47030 S. M. PASCOLI presso il difensore avv. ZAVATTA DILETTA
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la Sentenza n. 697/2023 emessa in data 14.09.2023 dal Giudice di Pace di Forlì Dott.ssa Laghi Milena e pubblicata in data 21.09.2023 a definizione del Giudizio iscritto al R.G. n. 162/2023, accogliendo il ricorso avverso sanzione amministrativa ex art 4 sexies comma 6 e 7 D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 ed ex art. 30 D.l. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dal L. 30.07.2010 N. 122 proposto in primo grado dalla sig.ra . Parte_1
Per l'effetto disporre l'annullamento e/o la revoca dell amministrativa pecunaria di cui all'avviso di addebito n. 045202260000043224000 del 07/11/2022 notificato in data 19.12.2022 e conseguentemente dichiarare la sig.ra non tenuta al Parte_1 pagamento della sanzione predetta, li onere derivante dalla stessa.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio prendeva le mosse dall'appello formulato da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Forlì n. 697 del 2023 con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante all'avviso di addebito relativo alla asserita violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater del DM 44 del 2021.
Si costituiva nel giudizio di appello , concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Nelle more del giudizio di secondo grado, interveniva il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, che abrogava l'art. 4 sexies del decreto legge 44 del 2021 e disponeva che i giudizi pendenti, aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori di cui al citato art. 4 sexies, fossero estinti di diritto a spese compensate;
con ordinanza del 30 gennaio 2025, il GI dava atto della novità normativa,
sottoponendola al contraddittorio delle parti, rinviando per discussione a data successiva alla scadenza del termine per la conversione del decreto legge.
Nelle more, interveniva la legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto legge n.
202/2024; nel testo coordinato con la legge di conversione, in vigore dal 25.2.2025, l'art. 21 stabilisce che : “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76 ((, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale)), è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_2
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ad avviso dell'appellante, il caso de quo può essere inquadrato nell'ambito del principio della soccombenza virtuale, sì che, stante l'infondatezza della violazione contestata, sussistendo ipotesi di legittimo impedimento, spetterebbe all'appellante, nonostante la cessata materia del contendere del frattempo intervenuta, la refusione delle spese di lite. Diversamente, l'appellata concludeva per l'estinzione, con compensazione delle spese, in conformità alla disposizione normativa precedentemente indicata.
Vi è dunque da stabilire se, in forza di tale disposizione, debba ritenersi precluso al Giudice l'esame del merito, la valutazione della soccombenza virtuale e la regolazione delle spese di lite. Deve
ritenersi di sì.
Va premesso che appare acclarato che il caso di specie rientra nell'ambito di applicazione della novità
normativa più volte citata in quanto il giudizio è certamente pendente, essendo stato proposto appello avverso la sentenza di primo grado e l'oggetto della controversia è costituito dall'opposizione ad avviso di addebito, emesso per la sanzione di € 100,00 prevista dall'art.
4-sexies del D.L. n.
44/2021.
Come evidenziato nella giurisprudenza di merito “la disposizione del Decreto Milleproroghe ha natura sostanziale e processuale insieme, in quanto:
- sul piano sostanziale, dispone l'annullamento delle sanzioni già irrogate;
- sul piano processuale, determina l'estinzione automatica dei giudizi pendenti aventi ad oggetto tali sanzioni.
Si tratta di una norma di immediata applicazione ai giudizi in corso, che non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice, ma opera automaticamente al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (pendenza del giudizio e oggetto dello stesso costituito da sanzioni ex art.
4-sexies D.L. 44/2021)”. (SENTENZA TRIBUNALE DI MODENA N. 285/2025 - N. R.G.
00002491/2024 DEL 04/03/2025 PUBBLICATA IL 04/03/2025, Banca Dati merito;
nello stesso senso, TRIBUNALE DI TREVISO N. 335/2025 -
N. R.G. 00000577/2024 DEL 07/03/2025 PUBBLICATA IL 06/03/2025, Banca Dati merito).
Non vi è dunque spazio per un ulteriore intervento del Giudice, nel valutare, anche al solo fine della regolazione delle spese di lite, la fondatezza nel merito dell'opposizione, dovendosi provvedere dunque in conformità della norma sopravvenuta citata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.L. n. 202/2024, convertito in legge il 21 febbraio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Forlì, 3 aprile 2025 Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina