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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 875/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 4.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
n. 875/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale vertente tra
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Ciaramellari (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa Maria del C.F._1
Molise (IS) alla Via Guelfi e Ghibellini n. 41;
- ricorrente
E
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 TT, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Onorato (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via C.F._3
Pansini n. 9;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 12.09.2016, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto in data 28.10.2017, il ricorrente evocava in giudizio Parte_2 la TT , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Controparte_1 quest'ultima e la conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'Ente ricorrente della somma di € 16.298,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che: - in data 8.8.2013, aveva stipulato con la TT CP_1
a seguito di aggiudicazione avvenuta in data 16.07.2013, un contratto di appalto per la
[...] vendita di materiale legnoso delle sezioni nn. 11 e 15 del bosco comunale “Cese”; - il totale complessivo dell'appalto era stato determinato in € 32.597,04, prezzo da corrispondersi, quanto al
50%, alla consegna dei lavori e, quanto al residuo 50%, a metà lavorazione;
- la società appaltante aveva versato il 50% della somma alla consegna dei lavori, ma non saldava la restante cifra a saldo di € 16.298,52 a metà lavorazione, contravvenendo agli accordi contrattuali.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della TT;
b) per l'effetto ordinare alla TT Controparte_1 CP_1 di pagare al in persona del Sindaco p.t. la somma di
[...] Parte_1
€ 16.298,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare la TT Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Si costituiva in giudizio la TT , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto.
La resistente, in breve, assumeva di non aver corrisposto il saldo della somma contrattualmente prevista poiché, tratta in inganno dall'Ente Comunale circa la quantità e la qualità del legname, aveva deciso di non procedere al taglio dello stesso, comunicando tale decisione al Pt_1 deduceva, inoltre, di aver costituito una polizza fideiussoria per l'importo di € 25.510,00 come previsto dall'art. 5 del contratto di appalto.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda per grave inadempimento dell'Ente ricorrente e per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa.
Su richiesta di parte resistente, con provvedimento del 13.04.2018 il G.I. provvedeva al mutamento del rito.
Esaurita l'istruttoria, consistente nell'acquisizione documentale e nell'ascolto dei testi – ritenuta superflua la CTU – la causa giungeva all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3
c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto è meritevole di Pt_1 accoglimento.
Giova ricordare che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma pacificamente che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. ex multis, Cass, Sez. Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
A fondamento della pretesa creditoria, il allegava Parte_1
l'inadempimento dell'odierno resistente, che non aveva provveduto al pagamento integrale del saldo dovuto così come stabilito con contratto di appalto (Rep. N. 2/13 dell'8.8.2013).
In virtù di tale contratto, in particolare, il Comune vendeva all'impresa individuale
[...]
materiale legnoso ritraibile dalla particella boschiva n. 11 e n. 15 del bosco Comunale CP_1
Cese in località Cese per il complessivo corrispettivo di € 25.515,00 oltre iva e spese tecniche, di martellata e di assegnazione.
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore avuto riguardo al quadro probatorio in atti di natura documentale e testimoniale;
nel caso di specie, alla luce della istruttoria espletata, deve ritenersi fondata la pretesa della odierna parte ricorrente per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, come suo onere, ha dato prova del contratto del 8.8.2013 (cfr., all. 2 ricorso), ed allegato l'inadempimento della controparte, rimasta debitrice dell'importo di € 16.298,52, ossia l'importo del 50% del totale, da saldare a metà della lavorazione.
Più precisamente, dalla documentazione depositata in atti, nonché dagli scritti difensivi di entrambe le parti in causa e dalle deposizioni testimoniali, risultano provate, oltre che non contestate dalle parti, le seguenti circostanze:
- in data 8.8.2013 le parti stipulavano un contratto “di appalto per la vendita del materiale delle sezioni n. 11 e n. 15 del bosco comunale “Cese”, in località Cese”, con indicazione specifica del quantum da versare nelle casse del (cfr. all. 2 prod. Parte ricorrente, Pt_1 art. 3 del contratto che prevede “il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 25.515,00 oltre IVA 10%” e art. 9 “Sono altresì a carico della TT aggiudicataria anche le spese tecniche, di stima, di assegnazione e di martellata pari ad € 3.744,25 più Iva 21%”) nonché delle modalità di adempimento del pagamento (cfr. all.n. 2 prod. parte ricorrente, art. 13 del Capitolo che prevedeva il versamento “nelle seguenti modalità; 50% alla consegna dei lavori 50% a metà lavorazione). Nessuna di tali circostanze, peraltro, è contestata dal resistente. - In data 11.7.2013, poco meno di un mese prima della stipula del contratto di appalto,
inviava al Comune di una missiva a propria Controparte_1 Parte_1 firma con la quale dichiarava “di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l'utilizzazione
e di aver preso visione delle condizioni locali di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione, stessa, nonché del Capitolato d'Oneri che accetta incondizionatamente agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice Civile” (cfr. all. memoria ex art. 186 n. 2 parte ricorrente, non contestato dal resistente);
- In data 9.8.2013, giorno successivo alla stipula del contratto, si procedeva alla consegna della particella boschiva, contestualmente al sopralluogo sulle zone interessate (cfr. all. memoria ex art. 186 n. 2 parte ricorrente, non contestata dal resistente: nell'indicato verbale si evince che il Resp. Dell'Area Tecnica, Dr. , il giorno 9.8.2013 si recava Persona_1
“in sopralluogo al lotto del bosco, con la presenza del Sig. ” e Controparte_1 provvedeva “alla consegna dei lotti suindicati, di cui al progetto di utilizzazione del
08.05.13”);
Le circostanze finora elencate, inoltre, sono state confermate dai testi di parte ricorrente ascoltati alle udienze istruttorie del 08.11.2019 (teste di parte ricorrente geom. e del Testimone_1
16.12.2021 (teste di parte ricorrente ). Persona_1
Non sono emersi, invece, elementi di senso opposto anche in considerazione della mancata partecipazione del resistente all'udienza dedicata al suo interrogatorio formale e della decadenza dalla prova testimoniale di parte resistente (provvedimento di decadenza che qui si conferma in ragione: a) della mancata prova della non imputabilità della causa di assenza;
b) della tardività della richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 208 c.p.c.).
Orbene, ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesta deducendo, in Controparte_1 sostanza, di non aver provveduto al saldo finale per non aver usufruito della legna in quanto priva delle caratteristiche contrattualmente previste.
Tuttavia, tale contestazione, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio, risulta infondata, smentita documentalmente e comunque priva di qualsiasi sostegno probatorio (tenuto conto anche della natura meramente esplorativa della richiesta CTU).
Infatti, giova evidenziare che, al momento della consegna, lo stesso nulla aveva a CP_1 contestare circa lo stato dei luoghi o la qualità del materiale legnoso (cfr. verbale di consegna e contestuale sopralluogo sulle particelle boschive del 9.8.2013, in cui si legge che “La Ditta, nel prendere in consegna il materiale legnoso sopradescritto, dischiara di aver preso nota di tutte le disposizioni relative agli atti formanti il progetto di tagli e si obbliga a sottostare alle stesse […]”). Dal progetto di taglio a firma del Dr. (pure depositato con memoria ex art. Parte_3
186 n. 2 da parte ricorrente), del resto, si evincono chiaramente tutte le caratteristiche delle piante da tagliare e della legna che se ne ricava.
Non può sottacersi, in ultimo, che parte resistente solo nel gennaio 2017, per il tramite della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio e quindi, e a ben cinque anni di distanza dalla presa in consegna delle particelle boschive, proponeva per la prima volta le spiegate doglianze avverso il credito vantato dal nei suoi confronti. Pt_1
Doglianze che ben avrebbero potuto essere formulate precedentemente ovvero in sede di sopralluogo e di consegna dei luoghi (luglio ed agosto 2013) o durante tutto il periodo delle lavorazioni previste dal contratto d'appalto.
Gli assunti del resistente risultano, quindi, del tutto sforniti di riscontro all'esito del giudizio.
Per tutto quanto appena detto può dirsi provato il credito chiesto dal Parte_1 non essendo stati prodotti sufficienti elementi di senso opposto da parte dell'odierno
[...] resistente;
pertanto, la domanda va accolta
Circa il quantum della pretesa creditoria, oltre ad essere documentalmente provato, deve rilevarsi che non è stato oggetto di alcuna contestazione tra le parti.
Per tale ragione parte convenuta va condannata al pagamento di € 16.298,52 oltre interessi al tasso legale dal 18.11.2016 (data della messa in mora) fino al soddisfo.
Si rileva, inoltre, che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore, che non vi ha provveduto – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte resistente e, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa, della complessità (bassa) delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni in complessivi € 2.685,50 di cui € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ed € 145,50 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
16.298,52 oltre interessi al tasso legale dal 18.11.2016 al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.685,50 di cui € 2.540,00 a titolo di compensi professionali ed € 145,50 a titolo di spese;
Depositato telematicamente in data 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 875/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 4.3.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
n. 875/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 875 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale vertente tra
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luisa Ciaramellari (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa Maria del C.F._1
Molise (IS) alla Via Guelfi e Ghibellini n. 41;
- ricorrente
E
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 TT, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefania Onorato (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via C.F._3
Pansini n. 9;
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 12.09.2016, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto in data 28.10.2017, il ricorrente evocava in giudizio Parte_2 la TT , chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Controparte_1 quest'ultima e la conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'Ente ricorrente della somma di € 16.298,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che: - in data 8.8.2013, aveva stipulato con la TT CP_1
a seguito di aggiudicazione avvenuta in data 16.07.2013, un contratto di appalto per la
[...] vendita di materiale legnoso delle sezioni nn. 11 e 15 del bosco comunale “Cese”; - il totale complessivo dell'appalto era stato determinato in € 32.597,04, prezzo da corrispondersi, quanto al
50%, alla consegna dei lavori e, quanto al residuo 50%, a metà lavorazione;
- la società appaltante aveva versato il 50% della somma alla consegna dei lavori, ma non saldava la restante cifra a saldo di € 16.298,52 a metà lavorazione, contravvenendo agli accordi contrattuali.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della TT;
b) per l'effetto ordinare alla TT Controparte_1 CP_1 di pagare al in persona del Sindaco p.t. la somma di
[...] Parte_1
€ 16.298,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare la TT Controparte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Si costituiva in giudizio la TT , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto.
La resistente, in breve, assumeva di non aver corrisposto il saldo della somma contrattualmente prevista poiché, tratta in inganno dall'Ente Comunale circa la quantità e la qualità del legname, aveva deciso di non procedere al taglio dello stesso, comunicando tale decisione al Pt_1 deduceva, inoltre, di aver costituito una polizza fideiussoria per l'importo di € 25.510,00 come previsto dall'art. 5 del contratto di appalto.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda per grave inadempimento dell'Ente ricorrente e per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa.
Su richiesta di parte resistente, con provvedimento del 13.04.2018 il G.I. provvedeva al mutamento del rito.
Esaurita l'istruttoria, consistente nell'acquisizione documentale e nell'ascolto dei testi – ritenuta superflua la CTU – la causa giungeva all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 4.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3
c.p.c.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto è meritevole di Pt_1 accoglimento.
Giova ricordare che in tema di onere probatorio, la giurisprudenza afferma pacificamente che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito (cfr. ex multis, Cass, Sez. Un. n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
A fondamento della pretesa creditoria, il allegava Parte_1
l'inadempimento dell'odierno resistente, che non aveva provveduto al pagamento integrale del saldo dovuto così come stabilito con contratto di appalto (Rep. N. 2/13 dell'8.8.2013).
In virtù di tale contratto, in particolare, il Comune vendeva all'impresa individuale
[...]
materiale legnoso ritraibile dalla particella boschiva n. 11 e n. 15 del bosco Comunale CP_1
Cese in località Cese per il complessivo corrispettivo di € 25.515,00 oltre iva e spese tecniche, di martellata e di assegnazione.
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore avuto riguardo al quadro probatorio in atti di natura documentale e testimoniale;
nel caso di specie, alla luce della istruttoria espletata, deve ritenersi fondata la pretesa della odierna parte ricorrente per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, come suo onere, ha dato prova del contratto del 8.8.2013 (cfr., all. 2 ricorso), ed allegato l'inadempimento della controparte, rimasta debitrice dell'importo di € 16.298,52, ossia l'importo del 50% del totale, da saldare a metà della lavorazione.
Più precisamente, dalla documentazione depositata in atti, nonché dagli scritti difensivi di entrambe le parti in causa e dalle deposizioni testimoniali, risultano provate, oltre che non contestate dalle parti, le seguenti circostanze:
- in data 8.8.2013 le parti stipulavano un contratto “di appalto per la vendita del materiale delle sezioni n. 11 e n. 15 del bosco comunale “Cese”, in località Cese”, con indicazione specifica del quantum da versare nelle casse del (cfr. all. 2 prod. Parte ricorrente, Pt_1 art. 3 del contratto che prevede “il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di € 25.515,00 oltre IVA 10%” e art. 9 “Sono altresì a carico della TT aggiudicataria anche le spese tecniche, di stima, di assegnazione e di martellata pari ad € 3.744,25 più Iva 21%”) nonché delle modalità di adempimento del pagamento (cfr. all.n. 2 prod. parte ricorrente, art. 13 del Capitolo che prevedeva il versamento “nelle seguenti modalità; 50% alla consegna dei lavori 50% a metà lavorazione). Nessuna di tali circostanze, peraltro, è contestata dal resistente. - In data 11.7.2013, poco meno di un mese prima della stipula del contratto di appalto,
inviava al Comune di una missiva a propria Controparte_1 Parte_1 firma con la quale dichiarava “di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l'utilizzazione
e di aver preso visione delle condizioni locali di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione, stessa, nonché del Capitolato d'Oneri che accetta incondizionatamente agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice Civile” (cfr. all. memoria ex art. 186 n. 2 parte ricorrente, non contestato dal resistente);
- In data 9.8.2013, giorno successivo alla stipula del contratto, si procedeva alla consegna della particella boschiva, contestualmente al sopralluogo sulle zone interessate (cfr. all. memoria ex art. 186 n. 2 parte ricorrente, non contestata dal resistente: nell'indicato verbale si evince che il Resp. Dell'Area Tecnica, Dr. , il giorno 9.8.2013 si recava Persona_1
“in sopralluogo al lotto del bosco, con la presenza del Sig. ” e Controparte_1 provvedeva “alla consegna dei lotti suindicati, di cui al progetto di utilizzazione del
08.05.13”);
Le circostanze finora elencate, inoltre, sono state confermate dai testi di parte ricorrente ascoltati alle udienze istruttorie del 08.11.2019 (teste di parte ricorrente geom. e del Testimone_1
16.12.2021 (teste di parte ricorrente ). Persona_1
Non sono emersi, invece, elementi di senso opposto anche in considerazione della mancata partecipazione del resistente all'udienza dedicata al suo interrogatorio formale e della decadenza dalla prova testimoniale di parte resistente (provvedimento di decadenza che qui si conferma in ragione: a) della mancata prova della non imputabilità della causa di assenza;
b) della tardività della richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 208 c.p.c.).
Orbene, ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesta deducendo, in Controparte_1 sostanza, di non aver provveduto al saldo finale per non aver usufruito della legna in quanto priva delle caratteristiche contrattualmente previste.
Tuttavia, tale contestazione, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio, risulta infondata, smentita documentalmente e comunque priva di qualsiasi sostegno probatorio (tenuto conto anche della natura meramente esplorativa della richiesta CTU).
Infatti, giova evidenziare che, al momento della consegna, lo stesso nulla aveva a CP_1 contestare circa lo stato dei luoghi o la qualità del materiale legnoso (cfr. verbale di consegna e contestuale sopralluogo sulle particelle boschive del 9.8.2013, in cui si legge che “La Ditta, nel prendere in consegna il materiale legnoso sopradescritto, dischiara di aver preso nota di tutte le disposizioni relative agli atti formanti il progetto di tagli e si obbliga a sottostare alle stesse […]”). Dal progetto di taglio a firma del Dr. (pure depositato con memoria ex art. Parte_3
186 n. 2 da parte ricorrente), del resto, si evincono chiaramente tutte le caratteristiche delle piante da tagliare e della legna che se ne ricava.
Non può sottacersi, in ultimo, che parte resistente solo nel gennaio 2017, per il tramite della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio e quindi, e a ben cinque anni di distanza dalla presa in consegna delle particelle boschive, proponeva per la prima volta le spiegate doglianze avverso il credito vantato dal nei suoi confronti. Pt_1
Doglianze che ben avrebbero potuto essere formulate precedentemente ovvero in sede di sopralluogo e di consegna dei luoghi (luglio ed agosto 2013) o durante tutto il periodo delle lavorazioni previste dal contratto d'appalto.
Gli assunti del resistente risultano, quindi, del tutto sforniti di riscontro all'esito del giudizio.
Per tutto quanto appena detto può dirsi provato il credito chiesto dal Parte_1 non essendo stati prodotti sufficienti elementi di senso opposto da parte dell'odierno
[...] resistente;
pertanto, la domanda va accolta
Circa il quantum della pretesa creditoria, oltre ad essere documentalmente provato, deve rilevarsi che non è stato oggetto di alcuna contestazione tra le parti.
Per tale ragione parte convenuta va condannata al pagamento di € 16.298,52 oltre interessi al tasso legale dal 18.11.2016 (data della messa in mora) fino al soddisfo.
Si rileva, inoltre, che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da allegarsi e provarsi dal creditore, che non vi ha provveduto – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 5639/2014).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte resistente e, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa, della complessità (bassa) delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni in complessivi € 2.685,50 di cui € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ed € 145,50 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
16.298,52 oltre interessi al tasso legale dal 18.11.2016 al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.685,50 di cui € 2.540,00 a titolo di compensi professionali ed € 145,50 a titolo di spese;
Depositato telematicamente in data 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione