Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 535 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. GARCEA RAIMONDO Parte_1
appellante
E
, con l'avv. MESITI DOMENICO CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 293/2022 , pubblicata in data 13/04/2022; computabilità dell'Elemento Retributivo Controparte_2
ella retribuzione per ferie godute.
[...]
FATTO.
1. adiva il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione dovuta per i giorni di ferie in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di agosto 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda esponeva:
-di lavorare alle dipendenze della dal 1.8.1990 con la qualifica di Parte_1
Capostazione presso la stazione di Soveria Mannelli;
1
-che, in particolare, in data 20.2.2007, erano state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
-che, per i suddetti titoli, al ricorrente era stata corrisposta una somma complessiva pari ad € 12,06 giornaliere fino al 28.2.2019 (€ 7,51 per ERAS A ed € 4,55 per ERAS B) e ad € 12,52 giornaliere dal 1.3.2019 in poi (€ 7,51 per ERAS A ed € 5,01 per ERAS B), ma solo per le giornate di effettiva presenza;
-che, invece, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute, periodi durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
2. Nella resistenza di il Tribunale accoglieva il ricorso sulla scorta Parte_1
delle osservazioni che seguono:
La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
2 Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerata o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta, per quel che concerne il personale delle infrastrutture della ferrovia e, segnatamente, per la qualifica di capostazione rivestita dal ricorrente, dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello: indennità sost. trasferta giornaliera e nuova indennità di presenza. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del
31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2007, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in CP_2 particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere
3 per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa.
In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' CP_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
In ordine al quantum debeatur, parte datoriale non contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente.
Ne consegue che al ricorrente deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 2.735,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, ha interposto appello affidandolo a Parte_1
quattro distinti motivi di doglianza.
Nel primo motivo ha lamentato l'omessa motivazione in ordine al c.d. “requisito teleologico”, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice del Lavoro avrebbe dovuto puntualmente chiarire – e non lo avrebbe fatto – se e in che misura la retribuzione feriale stabilita dalle parti sociali, non comprensiva dell'ERAS, rappresentasse un ostacolo alla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati (nel caso di specie, a detta dell'appellante, non avrebbe potuto dirsi seriamente sussistente un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie derivante dalla mancata
4 ricomprensione dell'ERAS nella retribuzione feriale, considerato: a) il peso risicato, di poco superiore al 10% della retribuzione mensile, dell'elemento retributivo in questione rispetto alla busta paga del lavoratore;
b) la circostanza che l'emolumento in questione non fosse applicabile a tutto il personale dipendente da ma solo a quello in servizio alla data del 31/12/2005, Parte_2
stante la significativa riduzione della retribuzione accessoria disposta dalla società ferroviaria di concerto con i sindacati, al fine di far fronte alla gravissima crisi economica e finanziaria dei primi anni 2000; c) la circostanza che il dipendente avesse sempre usufruito di tutte le ferie maturate in suo favore e non avesse ritenuto, perciò, il mancato riconoscimento dell'ERAS nella retribuzione corrispostagli rilevante ai fini delle scelte intraprese).
Nel secondo motivo di diritto ha contestato “l'omessa motivazione in Parte_1 ordine alla natura dell'eras quale elemento retributivo collegato alla mera effettiva presenza in servizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce - nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.”
Sulla questione ha rilevato che l' fosse stato concepito dalle parti sociali come un elemento CP_2
retributivo inscindibilmente connesso alla mera effettiva presenza in servizio: di conseguenza tale retribuzione accessoria avrebbe dovuto essere considerata ontologicamente incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera.
Nel terzo motivo ha lamentato l'omessa considerazione della natura dell'eras A come sostitutiva della c.d. “indennità di presenza”, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce (a detta dell'appellante, il
Giudice avrebbe errato nel ritenere che “la quota A è composta, per quel che concerne il personale delle infrastrutture della ferrovia e, segnatamente, per la qualifica di capostazione rivestita dal ricorrente, dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello: indennità sost. trasferta giornaliera e nuova indennità di presenza” in quanto nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (v. allegate sub 5 al fascicolo di parte di primo grado) la voce “indennità sostituiva trasferta giornaliera” (peraltro malamente riportata sotto la lettera A) avrebbe rappresentato una dicitura abbreviata riferita alla quota B dell' intendendosi con ciò CP_2
sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi
(anch'essa) per ogni giorno di effettiva presenza.
5 Ha aggiunto l'appellante: < esclusivamente all'effettiva presenza in servizio dell'agente e non era in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dall'operatore tecnico, nemmeno rappresentando una particolare qualità/caratteristica di siffatta mansione né tantomeno compensando alcuno specifico disagio legato alla mansione medesima né essendo correlata allo status professionale in sé dell'interessato, anche l'ERAS A che ad essa si sostituisce non può essere legittimamente computata nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante le ferie. Né può sostenersi che “solo” gli elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sarebbero esclusi dalla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, essendo questa una conclusione non rinvenibile né nel testo della norma né dagli arresti giudiziali intervenuti sul punto. >>
Nell'ultimo motivo di appello ha dedotto l'omessa considerazione della natura dell'eras B come sostitutiva delle diarie e trasferte, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce.
In esso ha evidenziato come ancor più la quota “B” dell' attinente alla media ponderata delle CP_2
diarie e trasferte, non sia intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni tipiche del capo stazione, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse, né tantomeno destinata a compensare uno specifico disagio legato alla mansione medesima e men che meno sia correlata allo status professionale proprio dell'interessato.
Sul punto ha chiarito: < all. 4 al fascicolo di primo grado), è stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del
31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva.
Stante ciò, la quota B) non potrebbe in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussisterebbero le condizioni per un suo riconoscimento.
Né varrebbe il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di
6 retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coinciderebbe certamente con quella di cui all'art. 7
Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non
è connessa ad alcuna attività di lavoro."
5. L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte di entrambe le parti, decisa come segue.
DIRITTO.
7.Questa Corte si è già pronunciata più volte in giudizi con identico oggetto vertenti tra l'odierna società appellante e dipendenti addetti ai vari servizi e a quelle sentenze è sufficiente fare rimando ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc per rigettare il presente appello, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi> di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <.. nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> (Cass.
17640/2016).
7.1-In particolare, si riporta testualmente nelle parti di interesse la motivazione della sentenza di questa Corte n. 57/2025 pubblicata il 22/01/2025 nel giudizio iscritto al RG n. 977/2023:
<… occorre fare ordine nell'esposizione dei principi di matrice comunitaria che disciplinano la materia, per come chiariti dalla Corte di Giustizia.
Nella sentenza n.155/2011 (punti 19 e segg.), la Corte di Giustizia ha, in primo luogo, così circoscritto il quadro normativo comunitario di riferimento: artt. 7 delle direttive del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/ CE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, nonché 2003/88, art. 3 dell'accordo europeo e, infine, art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Quadro normativo da cui ha tratto questi principi: <<la domanda fondata.>7 tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
<<la domanda fondata.>delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
<< …da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione
<< quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica
<<qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all delle mansioni che il lavoratore>tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (…) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali
<<all gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a>coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali>>.
Con l'ulteriore specificazione che durante il periodo feriale spettano al lavoratore <<anche gli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale le collegate alla sua qualit di superiore gerarchico anzianit e sue qualifiche professionali>>.
Principi che sono ribaditi sostanzialmente negli identici termini anche nella sentenza della stessa
Corte del 13.1.2022, nella causa C-514/20.
8.2. Riassumendo:
8 i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria relativa all'art.7 della direttiva
2003/88 si applicano al periodo di ferie annuali per come definito dal primo comma del medesimo articolo ovvero alle 4 settimane minime ivi indicate. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha detratto gli importi riferiti ai giorni di ferie contrattuali eccedenti i 28 annui;
in linea di principio, la retribuzione corrisposta in detto periodo deve coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
nel senso che deve avvicinarsi ad essa quanto più possibile per evitare il rischio che il lavoratore possa essere indotto a non godere di tale periodo di riposo annuo ovvero la retribuzione nel periodo di godimento delle ferie dev'essere determinata in misura tale che non possano sussistere dubbi sul fatto che il rischio in questione sia scongiurato e tale non è una retribuzione determinata ad un livello appena sufficiente a scongiurare il rischio di cui si discute;
pertanto, ogni elemento retributivo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o al suo status professionale vi rientra.
9. Questo il quadro normativo di riferimento,…… 10. I ricordati motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
La suggestiva ed impropria evocazione di un preteso “requisito teleologico” che l'appellante propone, finisce per risolversi in un tentativo di forzare il senso dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
I quali, come detto, richiedono che vi sia una tendenziale coincidenza fra retribuzione ordinaria e retribuzione corrisposta nel periodo di godimento delle ferie. Anzi, la Corte di Giustizia, laddove afferma che non basta una retribuzione “appena sufficiente” ad evitare il rischio che il lavoratore possa indursi a rinunciare al riposo feriale, implicitamente afferma che tale rischio deve essere evitato in maniera decisa ed incontestabile. Ovvero, ribadisce la tendenziale corrispondenza fra quanto percepito ordinariamente e quanto percepito durante le ferie.
La sola esclusione esplicitamente affermata nella citata sentenza del 2011 ed in altre analoghe del giudice comunitario è quella che concerne i rimborsi di spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni. Rimborsi che pacificamente non sono fra gli elementi costitutivi dell'ERAS per come dalla stessa appellante riepilogati.
Altrettanto impropriamente l'appellante ritiene di poter trarre conseguenze favorevoli alla propria tesi dall'allegata circostanza secondo cui l'ERAS non sarebbe collegata alle mansioni svolte, al
9 disagio che ne conseguirebbe o allo status professionale del lavoratore. Mostrando di non avere inteso, anche in questo caso, il senso del ragionamento del giudice comunitario, il quale ha inteso richiamare le voci retributive collegate a tali aspetti, non certo per circoscrivere ad esse la retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie, ma, tutto al contrario, per escludere che possano esserne decurtate…. >>.
8. Conclusivamente, la sentenza va confermata.
9.Le spese del grado seguono la soccombenza e distratte a favore del richiedente procuratore dell'appellato, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM 55/2014 e s.m.i.,.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 01/06/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Catanzaro, giudice del lavoro, n. 293/2022 , pubblicata in data 13/04/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1460,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
10