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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
La Giudice Onorario dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, nella pubblica udienza del 09 giugno 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4124 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio Rodin e Fabrizio
Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari presso la sede della locale avvocatura
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Come emerge dall'odierno verbale d'udienza parte opponente, che aveva agito ex articolo CP_ 445 bis c.p.c. comma 6 c.p.c, ha dichiarato di rinunciare all'azione. L' ha preso atto e nulla oppone.
Visto il mandato ad hoc conferito ai procuratori di parte opponente, considerato che la predetta rinuncia all'azione, non necessita di accettazione alcuna da parte della controparte e comporta la cessazione della materia del contendere.
Poiché, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, deve dichiararsi integralmente cessata tra le stesse la materia del contendere.
Nulla dispone sulle spese avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara integralmente cessata tra le parti la materia del contendere;
Cagliari, 09 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Sotgia