Articolo 1 della Legge 25 luglio 1955, n. 644
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12 agosto 1955
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492 , recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccita', con la seguente modificazione:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, e' sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 , e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosita' nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente".

Entrata in vigore il 12 agosto 1955