Art. 5.
La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l' art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 , modificato con l' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , e, per il porto di Napoli, con l' art. 4 lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificato con l' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , resta fissata nella misura di lire 20.
La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l' art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 , modificato con l' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , e, per il porto di Napoli, con l' art. 4 lettera c) del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificato con l' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , resta fissata nella misura di lire 20.