CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca____________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ____________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1795/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 640/2022 emessa in data 25 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura posta in separato atto con il ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'Avv. Alberto
Carluccio, pec: ; Email_1
[...]
E
[...]
(c.f.: – p.iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv.
RC Menicucci PEC;
-APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 7 luglio 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.1795/2022 emessa, con motivazione contestuale, dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 25 gennaio 2022 .
Il Tribunale disattendeva la domanda di inquadramento, formulata dal lavoratore in riferimento all'intero periodo lavorato presso la (dal 17 novembre 2018 al 27 CP_1 agosto 2019), nel terzo livello - parametro B del CCNL Fise, per avere svolto mansioni riconducibili a tale categoria.
Avverso la sentenza sono stati proposti appello principale di ed incidentale Pt_1 della di seguito illustrati in motivazione. La ha contrastato l'appello CP_1 CP_1 principale assumendone preliminarmente l'inammissibilità per difetto di procura e poi nel merito.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025 (con trattazione in presenza, previa revoca di quella scritta su apposita richiesta dell'appellante), dato atto che i difensori che hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale Gl di Roma assumendo che in relazione al Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la dal 17 novembre 2018 al 27 agosto CP_1
2019 (allorché cessava per dimissioni volontarie), nonostante fosse stato formalmente inquadrato nel Livello 1 Junior del CCNL Fise corrispondente alle mansioni di operatore ecologico dichiarate in sede di assunzione, in realtà aveva sempre svolto mansioni riconducibili al terzo livello – parametro B del medesimo contratto collettivo.
A supporto della pretesa vantata, allegava che l'attività da lui concretamente dispiegata era consistita nella conduzione di <mezzi d'opera come la spazzatrice (sottoscrivendo
i relativi fogli di marcia – v.all.ti - e altri mezzi specificamente indicati per la raccolta delle foglie meglio descritte dalla foto e dal video in allegato A e B (nei fogli di marcia dei veicoli egli veniva indicato quale autista) sia durante il percorso delle operazioni di spazzamento che per il ricovero dei mezzi nelle rimesse, sia per effettuare lo scarico del materiale raccolto>>. Aggiungeva che operai.>>.
Sulla base di tali premesse argomentative e richiamata la declaratoria contrattuale del terzo livello, rivendicava il diritto al trattamento economico e normativo corrispondente a tale livello, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo di € 8.419,75 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre accessori. In subordine, richiedeva l'accertamento della riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte al 2° livello ovvero, in via ulteriormente subordinata, al 1°, con conseguente diritto alle relative differenze.
Pag. 2 di 14 Nel contraddittorio con la che contestava la fondatezza della domanda CP_1
(affermando che le mansioni svolte fossero quelle proprie della categoria di inquadramento, poiché il si sarebbe occupato in via ordinaria della raccolta Pt_1 delle foglie mediante scope, badili, rastrelli e soffiatrici elettriche o a scoppio, e solo in via del tutto saltuaria ed occasionale avrebbe guidato i veicoli dell'impresa) e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 877,94 a titolo di indennità di mancato preavviso, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale dell'attore e in parte quella riconvenzionale del convenuto, riconoscendo il primo livello del cnnl e condannando l'impresa al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, detratto quanto accordato alla a titolo di indennità di mancato preavviso.Il regolamento CP_1 delle spese era definito con l'integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza.
Nella decisione, il Tribunale, esaminando le dichiarazioni dei testi, perveniva alla considerazione che tutti avessero concordemente escluso la conduzione di compattatrici, spazzatrici o innaffiatrici e piuttosto avessero confermato lo svolgimento dell'attività di raccolta delle foglie sia con mezzi quali scope, pale, sia utilizzando soffiatori, elettrici o con motore diesel a scoppio, per raggruppare le foglie, o anche aspiratori posti sulle cd. “vaschette”, ossia camioncini sui quali era ubicata una vasca nella quale erano ammassate le foglie raccolte. Le deposizione divergevano unicamente circa la frequenza della conduzione di tali veicoli denominati “vaschette”, per le quali è richiesto il possesso della patente B, poiché alcuni testimoni affermavano che avvenisse in via ordinaria ed altri in via sporadica. Nel contrasto, iIl primo giudice riteneva più convincenti le deposizioni di due testi che avevano affermato l'abitualità di tali compiti, ma escludeva che ciò potesse giustificare l'inquadramento nella terza categoria o nella seconda, per non essere emerso che il ricorrente utilizzasse i veicoli in esame anche per altre incombenze e non esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale, condizione necessaria che desumeva dalla letture delle declaratorie della categoria prima e seconda.
Avverso tale statuizione propone appello in relazione al diniego Parte_1 dell'ascrivibilità della sua attività al terzo, rivendicando, in via subordinata al terzo, il secondo livello del CCNL.
A sua volta, la propone appello incidentale in relazione alla parte della decisione CP_1 con cui è stato affermato il diritto all'inquadramento nel primo livello, che la società
Pag. 3 di 14 nega, nonché all'entità dell'indennità di preavviso che il primo giudice avrebbe determinato erroneamente non tenendo conto di quanto allegato al riguardo dalla stessa società nell'atto di costituzione di primo rado.
In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di procura eccepito dalla Infatti, la procura non è nè nulla, nè inesistente CP_1 essendo la stessa stata conferita in primo grado a cui rinvia l'atto di appello che specifica <in virtù di procura posta in separato atto con il ricorso ex art. 414 c.p.c>> .
Trattasi didocumento la cui presenza ed il cui tenore si ricava agevolmente dalla consultazione del processo telematico sull'applicativo Consolle, potendosi constatare che la stessa è stata conferita in relazione al presente giudizio <in ogni sua fase e grado>> e dunque estende i propri effetti all'impugnazione.
Inoltre, manifestamente infondato è, al pari delle precedenti questioni, l'assunto condotto dall'appellata che la procura, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l.
n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), una volta cessato lo stato emergenziale, abbia perso efficacia e che la stessa non possieda certezza e non possa affermarsi che la data del conferimento coincida con il periodo in cui operava la normativa emergenziale.
In primo luogo, nell'ambito processuale opera il principio tempus regit actum per cui al momento in cui l'atto era compiuto (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della , deve ritenersi certo e coincidente con il tempo di deposito del ricorso di CP_1 primo grado cui era allegata la procura, ossia il 25 maggio 2021) esso era legittimato in quanto previsto dalla legge al tempo vigente, ossia l'art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, quale convertito con la legge n. 27 del 2020.
Poi, non può ragionevolmente ritenersi che l'abrogazione di tale disposto normativo da parte dell'art.66 bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, con legge n. 108 del 29 luglio 2021, abbia prodotto la caducazioneex tunc o la perdita di efficacia/validità degli atti posti in essere nella vigenza del precedente disposto e che il legislatore abbia inteso irragionevolmente imporre agli operatori del processo la rinnovazione di tutti gli atti compiuti con le modalità speciali autorizzate nella vigenza della disciplina emergenziale.
Una tale opzione, oltre che priva di qualsivolglia riscontro normativo, appare contraria anche al principio di conservazione ed economia processuale.
Nè soprattutto, come si è detto, può trascurarsi il principio processuale del tempus regit actum che inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore
Pag. 4 di 14 di una novella in materia processuale, o, come nel caso, di una disciplina abrogatrice, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011,
n. 27971, che, in relazione alla novella processuale proprio dell'art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 3 bis comma 7 del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in l. n. 248/2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata norma, anch'essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l'applicabilità ad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore;
cfr. anche Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3633; Cass. sez. 5,12 giugno 2015, n. 12275).
Di seguito saranno esaminati i motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo, sostiene che la differenza tra il primo livello Pt_1 propriamente detto e quello junior, da un lato, e, dall'altro, il secondo ed il terzo, risiederebbe nell'esecuzione della raccolta manuale (pale, rastrelli, scope, ramazze) prevista nei primi due livelli e in quella meccanizzata(soffiatori, aspiratori, lance) richiesta negli altri due. Pertanto, poiché nel caso sarebbe emerso l'uso di mezzi meccanici per la raccolta, avrebbe dovuto accordarsi almeno il secondo livello.
Il motivo è infondato.
L'interpretazione delle clausola del contratto proposta dall'appellante è incoerente sotto il profilo logico con la previsione di categorie diversificate per grado di professionalità , oltre che in chiara contraddizione con il tenore letterale del contratto.
Infatti, le declaratorie vanno ad individuare professionalità via crescenti e dotate di competenze tecniche sempre maggiori.
Già nel livello minimo, lo J, la modalità con cui sia eseguito lo spazzamento ossia con l'uso di attrezzi tradizionali come le scope, le pale ...ovvero con mezzi a motore come gli aspiratori, risulta del tutto irrilevante, non richiedendo, secondo le parti sociali, l'uso degli strumenti a motore una professionalità maggiore e non andando ad arricchire il contenuto, che resta elementare, delle mansioni.
Si legge nella declaratoria che vi rientrano <Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.>>.
Pag. 5 di 14 Viceversa, le parti sociali hanno esplicitamente affidato alla <onduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche>> il ruolo di connotati caratterizzanti esclusivamente a categorie professionali superiori.
In coerenza alla progressione delle competenze e delle responsabilità, il primo profilo, che va ad individuare lavoratori dotati presuntivamente di una professionalità maggiore di quelli che sono inclusi nel livello J, riguarda i lavoratori <he, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.>>.
Come si vede, nel primo livello l'operaio oltre a svolgere le attività proprie del livello J
( fra cui l'uso dell'ampio ventaglio di strumenti o attrezzi a motore o manuale) cumula ulteriori competenze e il dato specifico professionalizzante è costituto dall'utizzazione di <veicoli >> precisamente quelli <<per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria a ovvero b esclusivamente per spostarsi lungo percorso nel quale svolgono attività spazzamento manuale< i>>>.
In sintesi, l'operaio incluso nella categoria J svolge attività estremamente elementari acquisibili con un periodo minimo di pratica e lo fa senza l'ausilio di veicoli.
Dunque, in tale categoria iniziale, come nelle successive, l'espressione <manuale>> è riferita al personale svolgimento di compiti di spazzamento o raccolta mediante attrezzi di qualsivoglia tipologia, come si desume dalla lettura congiunta della previsione relativa alla declaratoria del livello J che consente le attività in questione <anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore>> in connessione alle elencazioni dei profili esemplificativi del medesimo livello che annoverano fra l'altro in tal senso l'addetto allo spazzamento <> .
Come si è detto, il tratto distintivo rispetto alla categoria superiore ossia il primo livello
è rappresentato, oltre alla maggiore competenza, dall'uso dei veicoli di categoria A o B che servono a percorrere il tragitto in cui avviene lo spazzamento (<esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale>>).
Nel Terzo livello sono compresi infine <Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di
Pag. 6 di 14 istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.>>,
In tale declaratoria l'uso del veicolo non assolve unicamente alla funzione di consentire lo spostamento dell'operaio lungo il percorso destinato allo spazzamento che egli esegue, ma esso è funzionale all'esecuzione dei compiti ossia lo spazzamento, ma anche ulteriori lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica>>.
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la connessione fra gli stessi, l'appellante espone quanto segue.
Il veicolo denominato “vaschetta” e dotato di aspiratore in uso preso la CP_1 sarebbe funzionalmente assimilabile alle spazzatrici ed innaffiatrici.Si sarebbe trattato di un mezzo d'opera complesso, provvisto di un motore supplementare, speciale e distinto, e di un tubo che permette l'aspirazione delle foglie, la cui conduzione, ancor più in orario notturno, necessiterebbe di particolare perizia e cautela. Pertanto, a differenza delle cd. vaschette “semplici”, sarebbero stati assimilabili quanto a competenza necessaria alla guida delle spazzatrici .
Pertanto, avrebbe dovuto ritenersi la riconducibilità dell'attività concretamente svolta al 3° livello .
In ogni caso, le “vaschette” sarebbero stati mezzi d'opera alla stregua dell'art.54 del codice della strada lettera n) ossia <veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art.
10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”>>.
Infatti, essendo l'autoveicolo dotato di una particolare attrezzatura per il carico e il trasporto dei materiali (la vasca ribaltabile) sarebbe classificato dalla legge come
“mezzo d'opera” .
Pag. 7 di 14 Le declaratorie contrattuali porrebbero una distinzione tra tipologia di mezzi con cui l'operatore ha a che fare e con l'utilizzo che ne fa. Nel secondo livello vi sarebbe il riferimento ai veicoli per i quali è richiesta la patente B, con esclusione di quelli indicati nella declaratoria del livello 3”, nel terzo livello ai veicoli e mezzi d'opera per i quali è richiesta la patente B. Nei profili esemplificativi di quest'ultima categoria sarebbero indicati indicati non solo l'addetto ad attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, ma anche << l'addetto alla conduzione dei mezzi d'opera.>>.
Le declaratorie distinguerebbero fra “utilizzo” e “conduzione”, e ciò implicherebbe che l'operatore, da terra, avrebbe potuto utilizzare, ad esempio, la lancia spazzatrice annessa all'automezzo per convogliare i rifiuti sotto i rulli della spazzatrice stessa, o per lavare meglio la strada o, ancora, avrebbe potuto utilizzare gli aspiratori annessi alla
“vaschetta”. Infine, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'utilizzo del veicolo avvenisse limitatamente al tragitto in cui avveniva la raccolta. Infatti, il veicolo sarebbe stato condotto anche fuori dal tragitto propriamente operativo e la relativa domanda non sarebbe stata posta ai testimoni sebbene fosse compresa nei capitoli di prova < ha condotto mezzi d'opera come la spazzatrice (sottoscrivendo i relativi fogli di marcia –
v. all.ti - e altri mezzi specificamente indicati per la raccolta delle foglie meglio descritte dalla foto e dal video in allegato A e B (nei fogli di marcia dei veicoli egli veniva indicato quale autista) sia durante il percorso delle operazioni di spazzamento che per il ricovero dei mezzi nelle rimesse, sia per effettuare lo scarico del materiale raccolto>>.
I motivi, ed in particolare gli argomenti esposti nel terzo motivo, sono fondati nei termini appresso specificati.
Va premesso che l'elencazione della tipologia di veicoli contenuta nei profili esemplificativi della declaratoria del terzo livello e, in particolare, in quello di
<addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici>> deve ritenersi tassativa. Ciò si ricava dall'affermazione compiuta dalle parti sociali che rientrano nel secondo livello le mansioni svolte con l'utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3 (<con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3>>) che sono solo <compattatori, spazzatrici, innaffiatrici>>. La possibilità di estendere la categoria al di là degli specifici veicoli indicati e di comprendervene altri non elencati, ma “equiparabili”, contrasta con la configurazione voluta dalle parti sociali, di fare dei veicoli utilizzabili da figure del terzo livello, una
Pag. 8 di 14 categoria ristretta ed eccezionale o residuale, rispetto alla categoria più generale degli altri veicoli per cui è richiesta la patente B ed utilizzabili da figure professionali del secondo livello.
Appare, viceversa, corretta l'affermazione che il veicolo denominato vaschetta vada ritenuto un mezzo d'opera.
Infatti, trattasi alla stregua dell'art.54 del codice della strada, di un veicolo dotato di una particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e <materiali assimilati >>, espressione esemplificativa che consente di farvi rientrare anche quelli raccolti nel corso del servizio ecologico.
La legge n.454/1997 all'art.11 comma 2 lettera a) ha, del resto, previsto <Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera...>>.
Per quanto concerne la figura del conduttore dei mezzi d'opera>> va rilevato che si tratta di profilo esplicitamente compreso fra i profili professionali del terzo livello e che dall'espletamento dell'istruttoria è sostanzialmente emerso che lo svolgimento dell'attività di conduzione delle vaschette avveniva da parte di tutti i componenti della squadra (due o tre persone) che si avvicendavano nel corso del medesimo servizio nelle varie mansioni e dunque si alternavano, oltre che nelle operazioni di spazzamento, anche nella conduzione dei veicolo .
In tal senso convergono la deposizione del teste <In ogni squadra non c'era Tes_1 una persona che era addetta specificamente alla guida delle vaschette. Tutti avevamo lo stesso livello, ossia il J che è il più basso di tutti. Ogni squadra era composta da due
o tre persone, che si alternavano alla guida delle vaschette >> e quella del teste
<il ricorrente faceva le mie stesse mansioni. Quindi, faceva raccolta foglie Tes_2 manuale e poi guidava le vaschette, che erano camioncini con la vasca per la raccolta. >>.
Che l'avvicendamento avesse luogo nel corso del medesimo turno di lavoro e non in turni diversi si ricava con chiarezza dalla deposizione del che riferisce, nel Tes_2 descrivere i compiti affidati a lui ed al ricorrente, come ad ogni componente della
Pag. 9 di 14 squadra, di attività svolte in un certo ordine durante l'orario di lavoro: prima la raccolta e poi la guida.
Circa le ulteriori deposizioni dei testi appare assai poco credibile la deposizione del teste con funzioni di Direttore di cantiere, considerato che egli sostiene che vi Tes_3 fossero in ciascuna squadra operai specificamente addetti ai compiti di autista ed aventi corrispondente inquadramento ( <i squadra era composta di due/tre persone. In ogni squadra c'era un autista che era addetto anche alla raccolta. L'autista aveva un livello superiore, ossia il 2B >>) in ciò non solo contrastata dall'organizzazione del lavoro descritta da due ex operai che riferivano dello svolgimento dei Tes_1 Tes_2 compiti in termini indifferenziati da parte dei componenti della squadra, ma anche da quanto riferito dal che, dopo avere asserito che all'interno delle squadre vi fosse Tes_4
<un autista che conduceva la vaschetta ed aveva un livello superiore di inquadramento>>, sosteneva contestualmente che l'autista <oltre a condurre la vaschetta l'autista lavorava anche alla raccolta >> con ciò avvalorando l'assenza di una ripartizione dei compiti rigida all'interno delle squadre. Va anche evidenziato, ai fini della valutazione della prova, che i testi e fossero, al contrario Tes_3 Tes_4 degli altri due, al momento della deposizione dipendenti della convenuta e non può escludersi che le loro deposizioni siano state influenzante da detto rapporto.
Va da sé che, essendo il ricorrente adibito costantemente, nel corso di ciascun turno, in via promiscua alla guida di mezzi d'opera ed allo spazzamento, dovesse ritenersi prevalente l'attività più qualificante rappresentata dalla guida dei mezzi con connessa riconduzione dell'attività da lui svolta al terzo livello.
Diviene superfluo l'esame dei motivi incentrati sulle modalità di espletamento della concomitante attività di raccolta, avente minore rilievo professionale, anche se appare doveroso precisare che, come già anticipato, il significato da attribuirsi alla locuzione contenuta nella declaratoria del primo livello <zzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale>> appare valorizzare la funzione che assolvono i veicoli utilizzati nel servizio, per i quali occorre la patente A o B, e cioè consentire solo lo spostamento del personale nel tragitto da percorrere, da differenziare da altri veicoli che sono anche di ausilio nelle operazioni di spazzamento o raccolta, ma anche le ulteriori processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica>>.
Pag. 10 di 14 Diviene anche superfluo l'esame del motivo con cui si sostiene utilizzo del veicolo anche fuori dal tragitto propriamente operativo, come la necessità di esaminare il motivo con cui si assume la mancata valorizzazione del lavoro di squadra ai fini del riconoscimento del livello di inquadramento superiore annoverato nella declaratoria della terza categoria con la previsione <perando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento>>, posto che la sussunzione alla superiore categoria avviene in questa sede non in forza dei compiti di spazzamento, ma di quelli di addetto alla conduzione di mezzi d'opera, profilo espressamente previsto dal contratto collettivo nel terzo livello.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla , va detto che lo stesso CP_1
è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale nei limiti in cui intende negare le condizioni per la sussumibilità dell'attività del al primo livello. Mette conto Pt_2 rilevare che, premesso, che la domanda del lavoratore attiene al diritto al corretto inquadramento sin dall'assunzione (<ccertare e dichiarare che, per il servizio di lavoro di cui in premessa, o per l'inferiore ritenuto di giustizia, il ricorrente doveva essere inquadrato al livello 3° - parametro B del CCNL Fise e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle correlate differenze retributive nell'importo di euro 8.419,75,oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo o nella minore cifra ritenuta di giustizia...>>) la contestazione circa il numero delle giornate lavorate coputa dalla
è del tutto estranea alle difese svolte in primo grado sicchè è inammissibile. CP_1
Come si è visto, anche questa Corte, come ha già fatto il primo giudice, si esprime nel senso di una sicura attendibilità di due testi, rispetto agli altri, sebbene per argomenti in parte diversi da quelli illustrati dal Tribunale, mentre diviene superflua la produzione degli ordini di servizio che nella motivazione di primo grado si era sostenuto dovesse avvenire in base al criterio della vicinanza della prova, e su cui si appunta la critica dell'appellante. Infatti, la prova testimoniale consente già di pervenire all'affermazione dello svolgimento prevalente dell'attività di conducente- prevalenza da valutarsi in termini puramente qualitativi posto che lo svolgimento di mansioni riconducibili a livelli diversi è avvenuto come modalità organizzativa ordinaria della prestazione senza che fosse destinata una parte maggiore del tempo ad una di esse .
Con ulteriore motivo, la società censura la statuizione del Tribunale sull'indennità di preavviso, che avrebbe dovuto essere commisurata a venti giorni e non a 15. Infatti, il
Pag. 11 di 14 Tribunale nel decidere citando il dettato contrattuale, avrebbe trascurato di considerare l'allegazione contenuta nella menoria della società in cui si chiariva che <ista la sua anzianità ed il suo inquadramento nel livello J, egli era tenuto a dare un preavviso pari a quindici giorni, secondo quanto risulta dall'art. 75 del CCNL (cfr. doc. 2). Tale articolo stabilisce poi al sesto comma che “I termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese”. Il ricorrente si è dimesso il 27 agosto (cfr. doc. 7, già versato in atti da parte ricorrente), talchè ai quindici giorni di preavviso si devono aggiungere i cinque giorni intercorrenti sino al giorno 1 di settembre;
il preavviso è quindi quantificabile in venti giorni. >>.
Il motivo è parzialmente fondato.
La questione era stata effettivamente sottoposta dalla parte e l'assunto è confortato dal tenore del ccnl, pur tuttavia considerato che le dimissioni decorrono dal 28 agosto, le giornate per le quali opera il preavviso sono in totale 19, per cui il controcredito vantato dalla società risulta determinato dalla parte in € 834,047 (€ 7,31621 * sei ore * diciannove giorni) considerato che la retribuzione oraria era pari ad € 7,31621 e il avorava per sei ore al giorno. Pt_1
Infine, la contesta i conteggi eseguiti dal lavoratore assumendo che egli, pur CP_1 senza minimamente contestare le risultanze delle buste paga, abbia sottratto a titolo di percepito un importo inferiore a quello effettivamente corrispostogli. Ad esempio, nel mese di novembre 2018 egli avrebbe conteggiato come percepito € 559,88 (pag. 8 del ricorso e pag. 4 dei conteggi), ma dalla busta paga depositata dal ricorrente risulterebbe averne percepiti 677,25 lordi.
Ciò sarebbe avvenuto tutti i mesi (ad esempio febbraio 2019: in cui il ricorrente avrebbe conteggiato come percepito € 1.040,88, mentre in realtà avrebbe ricevuto € 1.238,86 lordi;
doc. 5).
Il motivo è infondato.
Infatti, dall'esame delle buste paga non risulta che il lavoratore abbia indicato nel conteggio gli importi netti che sono, viceversa, inferiori.
Assume ulteriormente l'appellante che, per novembre 2018, avrebbe Pt_2 chiesto nei conteggi il pagamento dell'intera mensilità, mentre era stato assunto solamente il 17 ed avrebbe richiesto anche una festività infrasettimanale, mentre l'unico giorno festivo di novembre saeebbe stato il giorno 1, in cui il rapporto non esisteva ancora. Egli non avrebbe, poi, sottratto dal dovuto la somma lorda di € 879,91 percepita per il pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima (cfr. doc. 6) .
Pag. 12 di 14 Anche tali rilievi sono infondati.
Invero, la somma di euro 715,43 quale spettanza o dovuto per il mese di novembre è parametrata esattamente al periodo lavorato e comprende oltre al lavoro ordinario in cui le voci di dovuto ed erogato sono esattamente corrispondenti, producendo una differenza zero, anche le somme per lavoro domenicale per un giorno per euro 7,00 che lo stesso lavoratore indica come integralmente corrisposte, ed il lavoro notturno per 66 ore (corrispondente al numero delle ore presente per tale voce in busta paga) che il lavoratore indica come pagate solo in parte, poichè l'importo indicato nei conteggi come erogato di euro 94,75 corrisponde esattamente a quello presente in busta paga mentre il lavoratore assume che fosse dovuto l'importo di euro 148,56 rispetto alla quale sorge il credito differenziale di euro 53,51 rivendicato per lo stesso mese, somma in relazione alla quale nessuna critica specifica ha mosso la , sicchè va ritenuta CP_2 non contestata.
Quanto al rilevo del pagamento della tredicesima e quattordicesima, la richiesta del n appello tiene conto di tali importi che sono stati detratti. Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1 va riconosciuto il diritto di questi all'inquadramento nel livello terzo del CCNL FISE e al trattamento economico e normativo corrispondente, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli interessi e rivalutazione dall'insorgenza di ciascun credito al soddisfo euro 7.539,84
(importo così ridotto in appello decurtando dall'importo originariamente richiesto di €
8.419,75 quello di euro 879,91 pagati medio tempore per ratei di 13a e 14a mensilità),
Poi, in accoglimento dell'appello incidentale della va determinato l'importo a CP_1 credito della società a titolo di indennità di preavviso in euro € 834,047 da detrarsi dal credito vantato dal lavoratore.
Le spese di entrambi i gradi, ritenuta nel complesso la prevalente soccombenza dell'impresa, sono poste a carico della stessa e liquidate come da dispositivo. Esse sono distratte in favore del difensore del che ne ha fatto rituale richiesta. Pt_2
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 7 luglio 2022 Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
Pag. 13 di 14 riferimento alla sentenza n. 640/2022 emessa il giorno 25 gennaio 2022 dal Tribunale-
GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, riforma la sentenza impugnata e
- dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello terzo del CCNL Parte_1
FISE sin dall'inizio del rapporto di lavoro ed al trattamento economico e normativo corrispondente, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo di €
7.539,84 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli interessi e rivalutazione dall'insorgenza di ciascun credito al soddisfo,
-mentre condanna il lavoratore alla corresponsione a titolo di indennità di preavviso dell'importo di euro € 834,047 .
2) Condanna la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_3 liquida, per il primo grado, in euro 4000,00 del presente grado oltre IVA, CPA e spese generali e, per il presente grado, in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, somme distratte in entrambi i casi in favore dell'Avv. Francesco Carluccio.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca____________ Presidente
2)dott. Eliana Romeo _________________ Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente ____________ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1795/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 640/2022 emessa in data 25 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura posta in separato atto con il ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'Avv. Alberto
Carluccio, pec: ; Email_1
[...]
E
[...]
(c.f.: – p.iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv.
RC Menicucci PEC;
-APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 7 luglio 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.1795/2022 emessa, con motivazione contestuale, dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 25 gennaio 2022 .
Il Tribunale disattendeva la domanda di inquadramento, formulata dal lavoratore in riferimento all'intero periodo lavorato presso la (dal 17 novembre 2018 al 27 CP_1 agosto 2019), nel terzo livello - parametro B del CCNL Fise, per avere svolto mansioni riconducibili a tale categoria.
Avverso la sentenza sono stati proposti appello principale di ed incidentale Pt_1 della di seguito illustrati in motivazione. La ha contrastato l'appello CP_1 CP_1 principale assumendone preliminarmente l'inammissibilità per difetto di procura e poi nel merito.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 8 luglio 2025 (con trattazione in presenza, previa revoca di quella scritta su apposita richiesta dell'appellante), dato atto che i difensori che hanno discusso oralmente la causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale Gl di Roma assumendo che in relazione al Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la dal 17 novembre 2018 al 27 agosto CP_1
2019 (allorché cessava per dimissioni volontarie), nonostante fosse stato formalmente inquadrato nel Livello 1 Junior del CCNL Fise corrispondente alle mansioni di operatore ecologico dichiarate in sede di assunzione, in realtà aveva sempre svolto mansioni riconducibili al terzo livello – parametro B del medesimo contratto collettivo.
A supporto della pretesa vantata, allegava che l'attività da lui concretamente dispiegata era consistita nella conduzione di <mezzi d'opera come la spazzatrice (sottoscrivendo
i relativi fogli di marcia – v.all.ti - e altri mezzi specificamente indicati per la raccolta delle foglie meglio descritte dalla foto e dal video in allegato A e B (nei fogli di marcia dei veicoli egli veniva indicato quale autista) sia durante il percorso delle operazioni di spazzamento che per il ricovero dei mezzi nelle rimesse, sia per effettuare lo scarico del materiale raccolto>>. Aggiungeva che operai.>>.
Sulla base di tali premesse argomentative e richiamata la declaratoria contrattuale del terzo livello, rivendicava il diritto al trattamento economico e normativo corrispondente a tale livello, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo di € 8.419,75 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre accessori. In subordine, richiedeva l'accertamento della riconducibilità delle mansioni effettivamente svolte al 2° livello ovvero, in via ulteriormente subordinata, al 1°, con conseguente diritto alle relative differenze.
Pag. 2 di 14 Nel contraddittorio con la che contestava la fondatezza della domanda CP_1
(affermando che le mansioni svolte fossero quelle proprie della categoria di inquadramento, poiché il si sarebbe occupato in via ordinaria della raccolta Pt_1 delle foglie mediante scope, badili, rastrelli e soffiatrici elettriche o a scoppio, e solo in via del tutto saltuaria ed occasionale avrebbe guidato i veicoli dell'impresa) e spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 877,94 a titolo di indennità di mancato preavviso, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale dell'attore e in parte quella riconvenzionale del convenuto, riconoscendo il primo livello del cnnl e condannando l'impresa al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, detratto quanto accordato alla a titolo di indennità di mancato preavviso.Il regolamento CP_1 delle spese era definito con l'integrale compensazione in ragione della reciproca soccombenza.
Nella decisione, il Tribunale, esaminando le dichiarazioni dei testi, perveniva alla considerazione che tutti avessero concordemente escluso la conduzione di compattatrici, spazzatrici o innaffiatrici e piuttosto avessero confermato lo svolgimento dell'attività di raccolta delle foglie sia con mezzi quali scope, pale, sia utilizzando soffiatori, elettrici o con motore diesel a scoppio, per raggruppare le foglie, o anche aspiratori posti sulle cd. “vaschette”, ossia camioncini sui quali era ubicata una vasca nella quale erano ammassate le foglie raccolte. Le deposizione divergevano unicamente circa la frequenza della conduzione di tali veicoli denominati “vaschette”, per le quali è richiesto il possesso della patente B, poiché alcuni testimoni affermavano che avvenisse in via ordinaria ed altri in via sporadica. Nel contrasto, iIl primo giudice riteneva più convincenti le deposizioni di due testi che avevano affermato l'abitualità di tali compiti, ma escludeva che ciò potesse giustificare l'inquadramento nella terza categoria o nella seconda, per non essere emerso che il ricorrente utilizzasse i veicoli in esame anche per altre incombenze e non esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale, condizione necessaria che desumeva dalla letture delle declaratorie della categoria prima e seconda.
Avverso tale statuizione propone appello in relazione al diniego Parte_1 dell'ascrivibilità della sua attività al terzo, rivendicando, in via subordinata al terzo, il secondo livello del CCNL.
A sua volta, la propone appello incidentale in relazione alla parte della decisione CP_1 con cui è stato affermato il diritto all'inquadramento nel primo livello, che la società
Pag. 3 di 14 nega, nonché all'entità dell'indennità di preavviso che il primo giudice avrebbe determinato erroneamente non tenendo conto di quanto allegato al riguardo dalla stessa società nell'atto di costituzione di primo rado.
In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di procura eccepito dalla Infatti, la procura non è nè nulla, nè inesistente CP_1 essendo la stessa stata conferita in primo grado a cui rinvia l'atto di appello che specifica <in virtù di procura posta in separato atto con il ricorso ex art. 414 c.p.c>> .
Trattasi didocumento la cui presenza ed il cui tenore si ricava agevolmente dalla consultazione del processo telematico sull'applicativo Consolle, potendosi constatare che la stessa è stata conferita in relazione al presente giudizio <in ogni sua fase e grado>> e dunque estende i propri effetti all'impugnazione.
Inoltre, manifestamente infondato è, al pari delle precedenti questioni, l'assunto condotto dall'appellata che la procura, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l.
n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), una volta cessato lo stato emergenziale, abbia perso efficacia e che la stessa non possieda certezza e non possa affermarsi che la data del conferimento coincida con il periodo in cui operava la normativa emergenziale.
In primo luogo, nell'ambito processuale opera il principio tempus regit actum per cui al momento in cui l'atto era compiuto (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della , deve ritenersi certo e coincidente con il tempo di deposito del ricorso di CP_1 primo grado cui era allegata la procura, ossia il 25 maggio 2021) esso era legittimato in quanto previsto dalla legge al tempo vigente, ossia l'art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, quale convertito con la legge n. 27 del 2020.
Poi, non può ragionevolmente ritenersi che l'abrogazione di tale disposto normativo da parte dell'art.66 bis, comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, con legge n. 108 del 29 luglio 2021, abbia prodotto la caducazioneex tunc o la perdita di efficacia/validità degli atti posti in essere nella vigenza del precedente disposto e che il legislatore abbia inteso irragionevolmente imporre agli operatori del processo la rinnovazione di tutti gli atti compiuti con le modalità speciali autorizzate nella vigenza della disciplina emergenziale.
Una tale opzione, oltre che priva di qualsivolglia riscontro normativo, appare contraria anche al principio di conservazione ed economia processuale.
Nè soprattutto, come si è detto, può trascurarsi il principio processuale del tempus regit actum che inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore
Pag. 4 di 14 di una novella in materia processuale, o, come nel caso, di una disciplina abrogatrice, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass. sez. 5, 21 dicembre 2011,
n. 27971, che, in relazione alla novella processuale proprio dell'art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 3 bis comma 7 del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in l. n. 248/2005, in relazione a ricorso in appello proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata norma, anch'essa priva di disposizione transitoria, ne aveva escluso l'applicabilità ad atto perfezionatosi prima della sua entrata in vigore;
cfr. anche Cass. sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3633; Cass. sez. 5,12 giugno 2015, n. 12275).
Di seguito saranno esaminati i motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo, sostiene che la differenza tra il primo livello Pt_1 propriamente detto e quello junior, da un lato, e, dall'altro, il secondo ed il terzo, risiederebbe nell'esecuzione della raccolta manuale (pale, rastrelli, scope, ramazze) prevista nei primi due livelli e in quella meccanizzata(soffiatori, aspiratori, lance) richiesta negli altri due. Pertanto, poiché nel caso sarebbe emerso l'uso di mezzi meccanici per la raccolta, avrebbe dovuto accordarsi almeno il secondo livello.
Il motivo è infondato.
L'interpretazione delle clausola del contratto proposta dall'appellante è incoerente sotto il profilo logico con la previsione di categorie diversificate per grado di professionalità , oltre che in chiara contraddizione con il tenore letterale del contratto.
Infatti, le declaratorie vanno ad individuare professionalità via crescenti e dotate di competenze tecniche sempre maggiori.
Già nel livello minimo, lo J, la modalità con cui sia eseguito lo spazzamento ossia con l'uso di attrezzi tradizionali come le scope, le pale ...ovvero con mezzi a motore come gli aspiratori, risulta del tutto irrilevante, non richiedendo, secondo le parti sociali, l'uso degli strumenti a motore una professionalità maggiore e non andando ad arricchire il contenuto, che resta elementare, delle mansioni.
Si legge nella declaratoria che vi rientrano <Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.>>.
Pag. 5 di 14 Viceversa, le parti sociali hanno esplicitamente affidato alla <onduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche>> il ruolo di connotati caratterizzanti esclusivamente a categorie professionali superiori.
In coerenza alla progressione delle competenze e delle responsabilità, il primo profilo, che va ad individuare lavoratori dotati presuntivamente di una professionalità maggiore di quelli che sono inclusi nel livello J, riguarda i lavoratori <he, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.>>.
Come si vede, nel primo livello l'operaio oltre a svolgere le attività proprie del livello J
( fra cui l'uso dell'ampio ventaglio di strumenti o attrezzi a motore o manuale) cumula ulteriori competenze e il dato specifico professionalizzante è costituto dall'utizzazione di <veicoli >> precisamente quelli <<per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria a ovvero b esclusivamente per spostarsi lungo percorso nel quale svolgono attività spazzamento manuale< i>>>.
In sintesi, l'operaio incluso nella categoria J svolge attività estremamente elementari acquisibili con un periodo minimo di pratica e lo fa senza l'ausilio di veicoli.
Dunque, in tale categoria iniziale, come nelle successive, l'espressione <manuale>> è riferita al personale svolgimento di compiti di spazzamento o raccolta mediante attrezzi di qualsivoglia tipologia, come si desume dalla lettura congiunta della previsione relativa alla declaratoria del livello J che consente le attività in questione <anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore>> in connessione alle elencazioni dei profili esemplificativi del medesimo livello che annoverano fra l'altro in tal senso l'addetto allo spazzamento <> .
Come si è detto, il tratto distintivo rispetto alla categoria superiore ossia il primo livello
è rappresentato, oltre alla maggiore competenza, dall'uso dei veicoli di categoria A o B che servono a percorrere il tragitto in cui avviene lo spazzamento (<esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale>>).
Nel Terzo livello sono compresi infine <Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di
Pag. 6 di 14 istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.>>,
In tale declaratoria l'uso del veicolo non assolve unicamente alla funzione di consentire lo spostamento dell'operaio lungo il percorso destinato allo spazzamento che egli esegue, ma esso è funzionale all'esecuzione dei compiti ossia lo spazzamento, ma anche ulteriori lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica>>.
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per la connessione fra gli stessi, l'appellante espone quanto segue.
Il veicolo denominato “vaschetta” e dotato di aspiratore in uso preso la CP_1 sarebbe funzionalmente assimilabile alle spazzatrici ed innaffiatrici.Si sarebbe trattato di un mezzo d'opera complesso, provvisto di un motore supplementare, speciale e distinto, e di un tubo che permette l'aspirazione delle foglie, la cui conduzione, ancor più in orario notturno, necessiterebbe di particolare perizia e cautela. Pertanto, a differenza delle cd. vaschette “semplici”, sarebbero stati assimilabili quanto a competenza necessaria alla guida delle spazzatrici .
Pertanto, avrebbe dovuto ritenersi la riconducibilità dell'attività concretamente svolta al 3° livello .
In ogni caso, le “vaschette” sarebbero stati mezzi d'opera alla stregua dell'art.54 del codice della strada lettera n) ossia <veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art.
10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”>>.
Infatti, essendo l'autoveicolo dotato di una particolare attrezzatura per il carico e il trasporto dei materiali (la vasca ribaltabile) sarebbe classificato dalla legge come
“mezzo d'opera” .
Pag. 7 di 14 Le declaratorie contrattuali porrebbero una distinzione tra tipologia di mezzi con cui l'operatore ha a che fare e con l'utilizzo che ne fa. Nel secondo livello vi sarebbe il riferimento ai veicoli per i quali è richiesta la patente B, con esclusione di quelli indicati nella declaratoria del livello 3”, nel terzo livello ai veicoli e mezzi d'opera per i quali è richiesta la patente B. Nei profili esemplificativi di quest'ultima categoria sarebbero indicati indicati non solo l'addetto ad attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, ma anche << l'addetto alla conduzione dei mezzi d'opera.>>.
Le declaratorie distinguerebbero fra “utilizzo” e “conduzione”, e ciò implicherebbe che l'operatore, da terra, avrebbe potuto utilizzare, ad esempio, la lancia spazzatrice annessa all'automezzo per convogliare i rifiuti sotto i rulli della spazzatrice stessa, o per lavare meglio la strada o, ancora, avrebbe potuto utilizzare gli aspiratori annessi alla
“vaschetta”. Infine, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'utilizzo del veicolo avvenisse limitatamente al tragitto in cui avveniva la raccolta. Infatti, il veicolo sarebbe stato condotto anche fuori dal tragitto propriamente operativo e la relativa domanda non sarebbe stata posta ai testimoni sebbene fosse compresa nei capitoli di prova < ha condotto mezzi d'opera come la spazzatrice (sottoscrivendo i relativi fogli di marcia –
v. all.ti - e altri mezzi specificamente indicati per la raccolta delle foglie meglio descritte dalla foto e dal video in allegato A e B (nei fogli di marcia dei veicoli egli veniva indicato quale autista) sia durante il percorso delle operazioni di spazzamento che per il ricovero dei mezzi nelle rimesse, sia per effettuare lo scarico del materiale raccolto>>.
I motivi, ed in particolare gli argomenti esposti nel terzo motivo, sono fondati nei termini appresso specificati.
Va premesso che l'elencazione della tipologia di veicoli contenuta nei profili esemplificativi della declaratoria del terzo livello e, in particolare, in quello di
<addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici>> deve ritenersi tassativa. Ciò si ricava dall'affermazione compiuta dalle parti sociali che rientrano nel secondo livello le mansioni svolte con l'utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3 (<con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3>>) che sono solo <compattatori, spazzatrici, innaffiatrici>>. La possibilità di estendere la categoria al di là degli specifici veicoli indicati e di comprendervene altri non elencati, ma “equiparabili”, contrasta con la configurazione voluta dalle parti sociali, di fare dei veicoli utilizzabili da figure del terzo livello, una
Pag. 8 di 14 categoria ristretta ed eccezionale o residuale, rispetto alla categoria più generale degli altri veicoli per cui è richiesta la patente B ed utilizzabili da figure professionali del secondo livello.
Appare, viceversa, corretta l'affermazione che il veicolo denominato vaschetta vada ritenuto un mezzo d'opera.
Infatti, trattasi alla stregua dell'art.54 del codice della strada, di un veicolo dotato di una particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e <materiali assimilati >>, espressione esemplificativa che consente di farvi rientrare anche quelli raccolti nel corso del servizio ecologico.
La legge n.454/1997 all'art.11 comma 2 lettera a) ha, del resto, previsto <Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera...>>.
Per quanto concerne la figura del conduttore dei mezzi d'opera>> va rilevato che si tratta di profilo esplicitamente compreso fra i profili professionali del terzo livello e che dall'espletamento dell'istruttoria è sostanzialmente emerso che lo svolgimento dell'attività di conduzione delle vaschette avveniva da parte di tutti i componenti della squadra (due o tre persone) che si avvicendavano nel corso del medesimo servizio nelle varie mansioni e dunque si alternavano, oltre che nelle operazioni di spazzamento, anche nella conduzione dei veicolo .
In tal senso convergono la deposizione del teste <In ogni squadra non c'era Tes_1 una persona che era addetta specificamente alla guida delle vaschette. Tutti avevamo lo stesso livello, ossia il J che è il più basso di tutti. Ogni squadra era composta da due
o tre persone, che si alternavano alla guida delle vaschette >> e quella del teste
<il ricorrente faceva le mie stesse mansioni. Quindi, faceva raccolta foglie Tes_2 manuale e poi guidava le vaschette, che erano camioncini con la vasca per la raccolta. >>.
Che l'avvicendamento avesse luogo nel corso del medesimo turno di lavoro e non in turni diversi si ricava con chiarezza dalla deposizione del che riferisce, nel Tes_2 descrivere i compiti affidati a lui ed al ricorrente, come ad ogni componente della
Pag. 9 di 14 squadra, di attività svolte in un certo ordine durante l'orario di lavoro: prima la raccolta e poi la guida.
Circa le ulteriori deposizioni dei testi appare assai poco credibile la deposizione del teste con funzioni di Direttore di cantiere, considerato che egli sostiene che vi Tes_3 fossero in ciascuna squadra operai specificamente addetti ai compiti di autista ed aventi corrispondente inquadramento ( <i squadra era composta di due/tre persone. In ogni squadra c'era un autista che era addetto anche alla raccolta. L'autista aveva un livello superiore, ossia il 2B >>) in ciò non solo contrastata dall'organizzazione del lavoro descritta da due ex operai che riferivano dello svolgimento dei Tes_1 Tes_2 compiti in termini indifferenziati da parte dei componenti della squadra, ma anche da quanto riferito dal che, dopo avere asserito che all'interno delle squadre vi fosse Tes_4
<un autista che conduceva la vaschetta ed aveva un livello superiore di inquadramento>>, sosteneva contestualmente che l'autista <oltre a condurre la vaschetta l'autista lavorava anche alla raccolta >> con ciò avvalorando l'assenza di una ripartizione dei compiti rigida all'interno delle squadre. Va anche evidenziato, ai fini della valutazione della prova, che i testi e fossero, al contrario Tes_3 Tes_4 degli altri due, al momento della deposizione dipendenti della convenuta e non può escludersi che le loro deposizioni siano state influenzante da detto rapporto.
Va da sé che, essendo il ricorrente adibito costantemente, nel corso di ciascun turno, in via promiscua alla guida di mezzi d'opera ed allo spazzamento, dovesse ritenersi prevalente l'attività più qualificante rappresentata dalla guida dei mezzi con connessa riconduzione dell'attività da lui svolta al terzo livello.
Diviene superfluo l'esame dei motivi incentrati sulle modalità di espletamento della concomitante attività di raccolta, avente minore rilievo professionale, anche se appare doveroso precisare che, come già anticipato, il significato da attribuirsi alla locuzione contenuta nella declaratoria del primo livello <zzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale>> appare valorizzare la funzione che assolvono i veicoli utilizzati nel servizio, per i quali occorre la patente A o B, e cioè consentire solo lo spostamento del personale nel tragitto da percorrere, da differenziare da altri veicoli che sono anche di ausilio nelle operazioni di spazzamento o raccolta, ma anche le ulteriori processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica>>.
Pag. 10 di 14 Diviene anche superfluo l'esame del motivo con cui si sostiene utilizzo del veicolo anche fuori dal tragitto propriamente operativo, come la necessità di esaminare il motivo con cui si assume la mancata valorizzazione del lavoro di squadra ai fini del riconoscimento del livello di inquadramento superiore annoverato nella declaratoria della terza categoria con la previsione <perando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento>>, posto che la sussunzione alla superiore categoria avviene in questa sede non in forza dei compiti di spazzamento, ma di quelli di addetto alla conduzione di mezzi d'opera, profilo espressamente previsto dal contratto collettivo nel terzo livello.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dalla , va detto che lo stesso CP_1
è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale nei limiti in cui intende negare le condizioni per la sussumibilità dell'attività del al primo livello. Mette conto Pt_2 rilevare che, premesso, che la domanda del lavoratore attiene al diritto al corretto inquadramento sin dall'assunzione (<ccertare e dichiarare che, per il servizio di lavoro di cui in premessa, o per l'inferiore ritenuto di giustizia, il ricorrente doveva essere inquadrato al livello 3° - parametro B del CCNL Fise e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle correlate differenze retributive nell'importo di euro 8.419,75,oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo o nella minore cifra ritenuta di giustizia...>>) la contestazione circa il numero delle giornate lavorate coputa dalla
è del tutto estranea alle difese svolte in primo grado sicchè è inammissibile. CP_1
Come si è visto, anche questa Corte, come ha già fatto il primo giudice, si esprime nel senso di una sicura attendibilità di due testi, rispetto agli altri, sebbene per argomenti in parte diversi da quelli illustrati dal Tribunale, mentre diviene superflua la produzione degli ordini di servizio che nella motivazione di primo grado si era sostenuto dovesse avvenire in base al criterio della vicinanza della prova, e su cui si appunta la critica dell'appellante. Infatti, la prova testimoniale consente già di pervenire all'affermazione dello svolgimento prevalente dell'attività di conducente- prevalenza da valutarsi in termini puramente qualitativi posto che lo svolgimento di mansioni riconducibili a livelli diversi è avvenuto come modalità organizzativa ordinaria della prestazione senza che fosse destinata una parte maggiore del tempo ad una di esse .
Con ulteriore motivo, la società censura la statuizione del Tribunale sull'indennità di preavviso, che avrebbe dovuto essere commisurata a venti giorni e non a 15. Infatti, il
Pag. 11 di 14 Tribunale nel decidere citando il dettato contrattuale, avrebbe trascurato di considerare l'allegazione contenuta nella menoria della società in cui si chiariva che <ista la sua anzianità ed il suo inquadramento nel livello J, egli era tenuto a dare un preavviso pari a quindici giorni, secondo quanto risulta dall'art. 75 del CCNL (cfr. doc. 2). Tale articolo stabilisce poi al sesto comma che “I termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese”. Il ricorrente si è dimesso il 27 agosto (cfr. doc. 7, già versato in atti da parte ricorrente), talchè ai quindici giorni di preavviso si devono aggiungere i cinque giorni intercorrenti sino al giorno 1 di settembre;
il preavviso è quindi quantificabile in venti giorni. >>.
Il motivo è parzialmente fondato.
La questione era stata effettivamente sottoposta dalla parte e l'assunto è confortato dal tenore del ccnl, pur tuttavia considerato che le dimissioni decorrono dal 28 agosto, le giornate per le quali opera il preavviso sono in totale 19, per cui il controcredito vantato dalla società risulta determinato dalla parte in € 834,047 (€ 7,31621 * sei ore * diciannove giorni) considerato che la retribuzione oraria era pari ad € 7,31621 e il avorava per sei ore al giorno. Pt_1
Infine, la contesta i conteggi eseguiti dal lavoratore assumendo che egli, pur CP_1 senza minimamente contestare le risultanze delle buste paga, abbia sottratto a titolo di percepito un importo inferiore a quello effettivamente corrispostogli. Ad esempio, nel mese di novembre 2018 egli avrebbe conteggiato come percepito € 559,88 (pag. 8 del ricorso e pag. 4 dei conteggi), ma dalla busta paga depositata dal ricorrente risulterebbe averne percepiti 677,25 lordi.
Ciò sarebbe avvenuto tutti i mesi (ad esempio febbraio 2019: in cui il ricorrente avrebbe conteggiato come percepito € 1.040,88, mentre in realtà avrebbe ricevuto € 1.238,86 lordi;
doc. 5).
Il motivo è infondato.
Infatti, dall'esame delle buste paga non risulta che il lavoratore abbia indicato nel conteggio gli importi netti che sono, viceversa, inferiori.
Assume ulteriormente l'appellante che, per novembre 2018, avrebbe Pt_2 chiesto nei conteggi il pagamento dell'intera mensilità, mentre era stato assunto solamente il 17 ed avrebbe richiesto anche una festività infrasettimanale, mentre l'unico giorno festivo di novembre saeebbe stato il giorno 1, in cui il rapporto non esisteva ancora. Egli non avrebbe, poi, sottratto dal dovuto la somma lorda di € 879,91 percepita per il pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima (cfr. doc. 6) .
Pag. 12 di 14 Anche tali rilievi sono infondati.
Invero, la somma di euro 715,43 quale spettanza o dovuto per il mese di novembre è parametrata esattamente al periodo lavorato e comprende oltre al lavoro ordinario in cui le voci di dovuto ed erogato sono esattamente corrispondenti, producendo una differenza zero, anche le somme per lavoro domenicale per un giorno per euro 7,00 che lo stesso lavoratore indica come integralmente corrisposte, ed il lavoro notturno per 66 ore (corrispondente al numero delle ore presente per tale voce in busta paga) che il lavoratore indica come pagate solo in parte, poichè l'importo indicato nei conteggi come erogato di euro 94,75 corrisponde esattamente a quello presente in busta paga mentre il lavoratore assume che fosse dovuto l'importo di euro 148,56 rispetto alla quale sorge il credito differenziale di euro 53,51 rivendicato per lo stesso mese, somma in relazione alla quale nessuna critica specifica ha mosso la , sicchè va ritenuta CP_2 non contestata.
Quanto al rilevo del pagamento della tredicesima e quattordicesima, la richiesta del n appello tiene conto di tali importi che sono stati detratti. Pt_1
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1 va riconosciuto il diritto di questi all'inquadramento nel livello terzo del CCNL FISE e al trattamento economico e normativo corrispondente, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli interessi e rivalutazione dall'insorgenza di ciascun credito al soddisfo euro 7.539,84
(importo così ridotto in appello decurtando dall'importo originariamente richiesto di €
8.419,75 quello di euro 879,91 pagati medio tempore per ratei di 13a e 14a mensilità),
Poi, in accoglimento dell'appello incidentale della va determinato l'importo a CP_1 credito della società a titolo di indennità di preavviso in euro € 834,047 da detrarsi dal credito vantato dal lavoratore.
Le spese di entrambi i gradi, ritenuta nel complesso la prevalente soccombenza dell'impresa, sono poste a carico della stessa e liquidate come da dispositivo. Esse sono distratte in favore del difensore del che ne ha fatto rituale richiesta. Pt_2
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 7 luglio 2022 Parte_1 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
Pag. 13 di 14 riferimento alla sentenza n. 640/2022 emessa il giorno 25 gennaio 2022 dal Tribunale-
GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, riforma la sentenza impugnata e
- dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello terzo del CCNL Parte_1
FISE sin dall'inizio del rapporto di lavoro ed al trattamento economico e normativo corrispondente, con condanna della controparte alla corresponsione dell'importo di €
7.539,84 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre agli interessi e rivalutazione dall'insorgenza di ciascun credito al soddisfo,
-mentre condanna il lavoratore alla corresponsione a titolo di indennità di preavviso dell'importo di euro € 834,047 .
2) Condanna la alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_3 liquida, per il primo grado, in euro 4000,00 del presente grado oltre IVA, CPA e spese generali e, per il presente grado, in euro 3000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, somme distratte in entrambi i casi in favore dell'Avv. Francesco Carluccio.
Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 14 di 14