Art. 5.
L' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di gestione del fondo di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo".
L' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato di gestione del fondo di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' integrato con tre membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Il comitato di gestione e' tenuto a trasmettere alla regione una relazione annuale sull'attivita' del fondo".