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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2275 /2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2275/2014 R.G.;
promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1/07/1984 in proprio e n.q. di genitore di , nato a Persona_1
Barcellona P.G. l'8.12.2008, c.f. elettivamente domiciliata in via N. Ryolo n. 20,
Milazzo presso e nello studio dell'avv. Siracusa Angelo che la rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/04/1981, ed ivi elettivamente domiciliato in via San Filippo Neri n. 13, presso lo studio dell'avv. Mostaccio Chiara, dal quale è
rappresentato e difesa giusta procura in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16.03.2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo di avere Controparte_1
intrattenuto con lui una relazione sentimentale, dalla quale, in data 8.10.2008 è
nato il figlio , riconosciuto dalla sola madre. La Persona_1
ha esposto che il fosse a conoscenza del rapporto di Parte_1 CP_1
filiazione che lo legava al nascituro e che, tuttavia, si è disinteressato alla sua crescita. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che
è il padre biologico di e, Controparte_1 Persona_1
conseguentemente, di ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
di aggiungere al cognome materno quello paterno;
di disporre l'affido esclusivo del figlio con domiciliazione presso pag. 2/19 la madre e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
di determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico di CP_1
in favore del figlio in misura non inferiore a €.250,00; di onerare il
[...]
convenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
di condannare il padre al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati calcolate dalla nascita di , con gli interessi Persona_1
legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo;
nonché di condannare il convenuto al risarcimento, calcolato eventualmente in via equitativa, del danno non patrimoniale patito dal minore.
Con comparsa conclusionale del 15.04.2025, l'attrice ha aderito alla domanda di affido condiviso del figlio ed ha chiesto di quantificare il mantenimento paterno per l'importo mensile di €.400,00.
Si è costituito , il quale ha eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo all'attrice, il difetto di legittimazione in capo al convenuto ed ha altresì contestato quanto sostenuto ex adverso. In particolare, il ha negato di avere avuto una relazione sentimentale con la CP_1
e ha contestato di essere il padre naturale del minore, chiedendo Parte_1
l'integrale rigetto della domanda.
In corso di causa è stata disposta CTU.
Nel corso della istruttoria, con sentenza n. 60/2017 depositata il
26.01.2017, è stata dichiarata la paternità di nei Controparte_1
confronti di ed è stato disposto che quest'ultimo Persona_1
pag. 3/19 aggiungesse al cognome materno quello paterno, posponendolo al primo. La
causa è stata rimessa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in merito agli altri profili.
Con provvedimento del 20.07.2017 depositato il 21.08.2017, sciolta la riserva assunta all'udienza del 15.07.2017, è stata determinata in via provvisoria la contribuzione paterna al mantenimento di . Persona_1
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 16.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Essendo stata già emessa pronuncia sullo stato di filiazione, restano da esaminare le ulteriori domande.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 273 c.c., l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame,
nell'interesse del minore, nonostante il carattere "personalissimo" (ex art. 270 c.c.)
dell'azione, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all'esercizio di detto potere (sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32309 del 13/12/2018).
pag. 4/19 Nel caso in esame, deve ritenersi pienamente Parte_1
legittimata ad agire in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nell'interesse di quest'ultimo, ai sensi Persona_1
dell'art. 273 c.c. ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità.
In ordine alla regolamentazione del regime di affidamento e collocazione del minore, va precisato che la , in sede di comparsa conclusionale, Parte_1
ha aderito alla domanda di affidamento condiviso del figlio (v. memoria del
15.04.2025). Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento,
peraltro, non è emersa una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale del padre (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale).
Dall'istruttoria espletata, infatti, risulta che dal momento in cui è stata accertata la paternità nei confronti del figlio , Persona_1
si è adoperato per il suo mantenimento (v. Controparte_1
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14.09.2023).
Sul punto, la teste madre dell'attrice, ha confermato che, in seguito Tes_1
alla sentenza di riconoscimento della paternità, il si è occupato del CP_1
figlio esponendo che “per un periodo di tempo” il Persona_1
ha “vissuto a casa mia con mia figlia ed il piccolo e “in quel CP_1 Per_1
periodo il portava a casa anche i figli nati dal suo matrimonio con CP_1
un'altra donna, nei giorni stabiliti per il diritto di visita”, tanto che, tra l'altro,
“quell'anno mio nipote ha fatto la Prima Comunione e aveva all'incirca Per_1
pag. 5/19 9 anni. Il Sig. era presente con la sua famiglia alla prima Comunione di CP_1
mio nipote” (v. processo verbale dell'udienza dell'8.10.2024). Dichiarazioni dello stesso tenore ha reso la teste sorella del convenuto, la quale ha Testimone_2
riferito che il convenuto “Da quando ha avuto l'esito positivo ed ha scoperto di
essere padre di per quanto gli è stato possibile, ha provveduto al suo Per_1
mantenimento”, “Dopo il riconoscimento del figlio, mio fratello e la Sig.ra
hanno convissuto a casa della a Merì. Hanno reso abitabile Pt_1 Per_1
un garage e lo hanno arredato”, “Ricordo che mio fratello, proprio perché falegname ha costruito parte dell'arredamento che poi ha lasciato alla Sig.ra
anche perché in quella casa ha continuato a viverci il figlio” (v. Per_1
processo verbale dell'8.10.2024). Parimenti, il teste , Testimone_3
cugino di secondo grado dell'attrice, ha dichiarato che “quando (le parti) si sono riappacificati lui trattava il bambino come suo figlio” ed ha “ha allacciato i rapporti con il bambino grazie alla riappacificazione sopra indicata” (v. processo verbale del 4.11.2024).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non ravvisandosi una situazione di disinteresse da parte del quanto alla crescita e al CP_1
mantenimento del minore, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , così come chiesto dalle parti, Persona_1
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. Va precisato, sulle modalità di attuazione dell'affido condiviso, che le parti dovranno concordare le scelte di vita del figlio, cooperando e dialogando in vista del suo “migliore pag. 6/19 interesse”, collaborando per la sua educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il
Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze del minore, il padre potrà tenere con sé tre pomeriggi a Per_1
settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) dalle ore 16:00 alle 19:30; e due fine-
settimana alterni al mese: dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo all'orario stabilito;
da giugno a settembre di ogni anno per un periodo di due settimane consecutive, che saranno dunque alternate presso ciascuno dei genitori, da concordare preventivamente in virtù dei reciproci impegni lavorativi, tenendo sempre conto delle esigenze del minore. In difetto di comunicazione e/o di pag. 7/19 accordi, le settimane intere di cui sopra si intenderanno le ultime due del mese. II
minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i due genitori e per un periodo di sette giorni (a titolo esemplificativo, dal 24 dicembre al 30 con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, ad anni alterni). Durante le festività
pasquali e tutte le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza. Il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del Papà, così come il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori, verranno trascorsi dal figlio con i rispettivi genitori. Il
giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e,
in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio, invece, va considerato che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c. La relativa obbligazione si collega, come è noto, allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art.337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
pag. 8/19 ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione, in primo luogo, le “esigenze del figlio”. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, nonché del contesto sociale di appartenenza dei figli e delle loro esigenze.
Nel caso in esame, ha dichiarato, con l'atto Parte_1
di ricorso, di lavorare in un supermercato come commessa e di percepire uno stipendio mensile di €.1.000,00 (v. atto del 27.11.2014). Dalle indagini della
Guardia di Finanza è emerso che la stessa ha percepito nell'anno 2025 il reddito di €.99.70 a titolo di assegno unico dall'Inps, lo stesso emolumento lo ha percepito nell'anno 2024 per l'importo di €.1.196,40, oltre il reddito di €.3.010,00 derivante dalla . La , inoltre, è titolare di una ditta Parte_2 Parte_1
individuale denominata con partita iva, per “attività di Parte_1
minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari”. Ella risulta poi essere proprietaria di alcune proprietà immobiliari site in Merì e intestataria di alcuni conti correnti (v. deposito del 24.01.2025). Diversamente, il ha esposto CP_1
di svolgere “lavori saltuari e precari come pittore, manovale, bracciante
agricolo, con paga a giornata, atteso che è disoccupato dal 2012 e cioè da quando una ditta di Barcellona presso cui lavorava come falegname lo ha licenziato” (v.
memoria del 23.05.2017). Pari circostanze sono emerse in sede istruttoria, ove il pag. 9/19 , sentito all'interrogatorio formale del 14.09.2023 ha dichiarato di CP_1
lavorare “quando mi capita. Non sempre”, e le di lui sorelle, escusse quali testimoni, hanno dichiarato “Mio fratello lavora e lavorava già nel 2008, solo saltuariamente, non ha e non ha avuto un lavoro stabile. Mio fratello ha fatto il
giardiniere, il falegname, il muratore, secondo le richieste di mercato” (v. dichiarazioni di rese all'udienza del dell'8.10.2024); “Si Testimone_2
trattava di lavori saltuari, ha fatto il muratore o il falegname. Qualche anno fa è
stato regolarmente assunto ma solo per un anno. Attualmente svolge lavori
saltuari e non è messo in regola. Lavora quando viene chiamato dai titolari delle ditte. Mio fratello lavora circa tre o quattro volte a settimana” (dichiarazioni di rese all'udienza del 4.11.2024). Dalle indagini della Guardia Testimone_4
di Finanza è emerso che il ha percepito nell'anno d'imposta 2025 CP_1
l'importo di €.1.054,35 a titolo di Naspi e di €.99.70 a titolo di assegno unico;
nell'anno d'imposta 2024 l'importo di €.1.044,44 a titolo di Naspi, di €.98,63 a titolo di trattamento integrativo l. 21/2020, di €.1.196,40 a titolo di assegno unico;
di €.16.741,00 quale reddito percepito dalla “Società Cebat s.p.a.”, di €.705,00 a titolo di malattia/infortuno e di €.76,00 a titolo di cassa integrazione dalla predetta
Contr società, nonché di €.1.831,00 quale reddito da lavoro dalla “Ditta SA. arredo di . Egli risulta essere proprietario di un'immobile Controparte_3
sito in Barcellona P.G. (con terreno circostante, ricevuto per donazione dalla madre che ivi vi ha riservato il diritto di usufrutto vita natural durante, v. atto di donazione depositato il 13.02.2025) e di un autoveicolo immatricolato nel 2005,
pag. 10/19 nonché intestatario di alcuni conti correnti (v. relazione della G.d.F. depositata il
24.01.2025). Egli, inoltre, è onerato del pagamento mensile di €.300,00 per il mantenimento di due figli, e , nati da una precedente unione Per_2 Per_3
coniugale, così come stabilito dal provvedimento emanato nel giudizio di separazione personale n. 912/2016 R.G. (v. deposito del 23.05.2017).
Tanto considerato, preso atto della condizione economica in cui versa il convenuto, ritenuto che il figlio, di anni 16, è tutt'ora convivente con la madre, il
Collegio ritiene di porre a carico di a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari a €.150,00
rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, che lo stesso corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura,
corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
pag. 11/19 Per quanto riguarda la determinazione della somma dovuta dal convenuto a titolo di rimborso spese, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile, provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass 2012/5652; Cass. 2011/26772; Cass. 2010/3991; Cass.
1999/10861; Cass. 2007/26575; Cass. 2006/23596). Detta somma, infatti, non può
essere determinata in un importo corrispondente al mantenimento che il convenuto avrebbe dovuto astrattamente versare in base alla sua capacità
economica al momento della presente pronuncia, né in una somma che, prendendo a base detto importo, venga calcolata attraverso la sua devalutazione in relazione all'epoca in cui il genitore avrebbe dovuto prestare il mantenimento. Infatti, trattandosi di un debito restitutorio, l'ammontare dovuto trova il proprio limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero effettuato la spesa (Cass. 04.11.2010 n. 22506), anche se non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva,
pag. 12/19 dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio aveva diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Nel caso in esame, giova innanzitutto osservare che il convenuto non ha contestato la mancata contribuzione al mantenimento del minore, almeno sino all'avvenuto riconoscimento giudiziale della paternità e alla condanna provvisoria di mantenimento, stabilita con provvedimento interinale del 2017 (v. ancora ordinanza del 20.07.2017, nonché dichiarazioni testimoniali suindicate) e che parte attrice non ha provato il preciso ammontare degli oneri sostenuti per il mantenimento del minore. Quanto alla valutazione delle rispettive situazioni economiche delle parti, l'attrice ha dichiarato – in seno all'atto di ricorso - di lavorare presso un supermercato come commessa, mentre il convenuto ha dichiarato di svolgere da sempre “lavori saltuari e precari” (v. ancora memoria del 23.05.2017 e risultanze istruttorie) e, con delibera del 22.04.2015, egli è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (di talché è risultata superflua l'istanza attorea di ordinare al convenuto la produzione in giudizio di ulteriori documenti fiscali). Da ciò si evince, dunque, che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata sin dall'introduzione del presente giudizio.
Conseguentemente, in assenza di prove specifiche sui concreti bisogni del figlio,
rapportati al tenore di vita che egli avrebbe potuto ricevere anche con il contributo del padre e dalle somme in concreto spese dalla madre per soddisfare tali bisogni e provvedere al suo mantenimento;
tenuto conto che la non ha Parte_1
allegato di aver dovuto provvedere a particolari spese straordinarie (di istruzione,
pag. 13/19 sanitarie e di altro genere) per il minore, il Tribunale reputa opportuno quantificare l'indennizzo dovuto da per gli esborsi Controparte_1
economici ed il contributo materiale sostenuti da , Parte_1
quale somma spettante per il mantenimento del figlio minore, calcolata a far data dalla nascita dello stesso (l'8.10.2008) e sino al provvedimento interinale dell'agosto del 2017, nella somma complessiva di €.10.920,00, comprensiva degli interessi sino ad oggi maturati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo.
Parte attrice ha chiesto poi la condanna del al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dal figlio per il mancato riconoscimento della propria paternità biologica.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare
attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone
la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza
assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti
sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti,
specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (cfr. Cass. n.
22496/2021).
pag. 14/19 A tal proposito, sebbene la totale assenza del padre dalla vita del figlio fin dalla nascita sia una circostanza non contestata, non può comunque ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del sul rapporto di CP_1
filiazione. Circostanza che, invece, è necessaria al fine di ritenere sussistente l'illecito come fonte di sofferenza e di privazione di beni fondamentali, quali la cura e l'affetto paterno, nei riguardi del minore.
In sede istruttoria, il convenuto ha negato la circostanza a) della memoria ex art 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte attrice, ovvero ha negato di aver “interrotto i rapporti con al terzo – quarto mese di gravidanza” (v. Parte_1
processo verbale dell'udienza del 14.09.2023) e il teste madre della Tes_1
, sulla stessa circostanza ha dichiarato di esserne stata informata Parte_1
dalla stessa figlia (“posso riferire che mia figlia mi ha raccontato di Pt_1
aver frequentato il Sig. sino al terzo o quarto mese della sua gravidanza”, CP_1
v. udienza dell'8.10.2024). Tale affermazione, tuttavia, oltre a costituire una deposizione de relato "ex parte actoris" (cfr. ex multis Cass. Civ. 22480/22) si configura quale testimonianza di “terzi” in merito ad uno status psicologico del
, non corroborata da alcuna minima specificazione di fatti o circostanze CP_1
che in qualche modo provino e suffraghino tale circostanza, risultando dunque inidonea a dimostrare la consapevolezza del concepimento in capo al . CP_1
Ulteriormente, malgrado la dichiarazione resa dal teste , Testimone_3
il quale ha dichiarato “posso confermare che io frequentavo quasi giornalmente
casa di e mi è capitato di vedere anche il Sig. dopo Pt_1 Controparte_1
pag. 15/19 i primi mesi della gravidanza di , non ricordo con esattezza a che Pt_1
periodo di gestazione” (v. processo verbale del 4.11.2024), la teste Tes_1
ha dichiarato che “Dopo la nascita di il Sig. è venuto solo una Per_1 CP_1
volta a vedere il bambino” ed egli “era in compagnia della sua fidanzata”. Sul punto, anche la teste ha dichiarato “Ricordo che la Testimone_2 Per_1
e mio fratello avevano vite separate. Al tempo mio fratello era fidanzato con una ragazza di nome ma non ne ricordo il cognome. Convivevano a casa mia”, Per_4
“Dopo la rottura della relazione con tale , mio fratello si è fidanzato con Per_4
con la quale si è sposato” (v. processo verbale dell'8.10.2024) Persona_5
e parimenti la teste ha riferito “in quel periodo mio fratello era Testimone_4
fidanzato con che io conoscevo molto bene in quanto convivente CP_4
con mio fratello. Preciso che mio fratello conviveva con la sua fidanzata CP_4
nella casa di mia sorella che si trovava accanto alla mia”. La
[...] Pt_3
circostanza, non contestata dalla controparte, che all'epoca del concepimento il avesse una fidanzata fa legittimamente ritenere che, anche a fronte di CP_1
eventuali incontri e rapporti tra la e il , quest'ultimo non Parte_1 CP_1
dubitasse della paternità del nascituro.
Inoltre, prescindendo dal suindicato quadro probatorio, atteso che il danno patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato in maniera specifica e ulteriormente provato (cfr. Cass. n. 10527/2011), va tenuto conto che parte attrice non ha fornito un'allegazione specifica degli aspetti in cui si sarebbero concretate le sofferenze patite dal minore, dello sconvolgimento pag. 16/19 esistenziale e delle abitudini di vita effettivamente derivanti dal mancato adempimento da parte del convenuto dei suoi doveri di genitore. Ne consegue che,
in mancanza di una prova in concreto relativa al pregiudizio non patrimoniale e di allegazioni specifiche che lo facciano desumere in via presuntiva, s'impone,
anche per la ragione più liquida, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2275 /2014 R.G., così dispone:
− dà atto che con sentenza n. 60/2017 depositata il 26.01.2017 è stata dichiarata la paternità di nei confronti di Controparte_1 Per_1
ed è stato disposto che aggiungesse al
[...] Persona_1
cognome materno quello paterno, posponendolo al primo;
− affida ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlio, secondo quanto esplicitato in parte motiva;
pag. 17/19 − pone a carico di l'obbligo di versamento, Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore della somma mensile di €.150,00 con rivalutazione annuale ex indici Istat, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre che del 50% delle spese
[...]
straordinarie, che si renderanno necessarie per l'interesse del figlio;
− condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 10.920,00, oltre interessi legali dalla presente
[...]
decisione fino al soddisfo;
− rigetta la domanda di risarcimento avanzata da Parte_1
;
[...]
− compensa integralmente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio
tenutasi il 3/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
pag. 18/19
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Antonino Orifici Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
Dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2275/2014 R.G.;
promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'1/07/1984 in proprio e n.q. di genitore di , nato a Persona_1
Barcellona P.G. l'8.12.2008, c.f. elettivamente domiciliata in via N. Ryolo n. 20,
Milazzo presso e nello studio dell'avv. Siracusa Angelo che la rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/04/1981, ed ivi elettivamente domiciliato in via San Filippo Neri n. 13, presso lo studio dell'avv. Mostaccio Chiara, dal quale è
rappresentato e difesa giusta procura in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 16.03.2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo di avere Controparte_1
intrattenuto con lui una relazione sentimentale, dalla quale, in data 8.10.2008 è
nato il figlio , riconosciuto dalla sola madre. La Persona_1
ha esposto che il fosse a conoscenza del rapporto di Parte_1 CP_1
filiazione che lo legava al nascituro e che, tuttavia, si è disinteressato alla sua crescita. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che
è il padre biologico di e, Controparte_1 Persona_1
conseguentemente, di ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
di aggiungere al cognome materno quello paterno;
di disporre l'affido esclusivo del figlio con domiciliazione presso pag. 2/19 la madre e regolamentazione dell'esercizio di visita paterno;
di determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico di CP_1
in favore del figlio in misura non inferiore a €.250,00; di onerare il
[...]
convenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
di condannare il padre al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati calcolate dalla nascita di , con gli interessi Persona_1
legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità al soddisfo;
nonché di condannare il convenuto al risarcimento, calcolato eventualmente in via equitativa, del danno non patrimoniale patito dal minore.
Con comparsa conclusionale del 15.04.2025, l'attrice ha aderito alla domanda di affido condiviso del figlio ed ha chiesto di quantificare il mantenimento paterno per l'importo mensile di €.400,00.
Si è costituito , il quale ha eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva in capo all'attrice, il difetto di legittimazione in capo al convenuto ed ha altresì contestato quanto sostenuto ex adverso. In particolare, il ha negato di avere avuto una relazione sentimentale con la CP_1
e ha contestato di essere il padre naturale del minore, chiedendo Parte_1
l'integrale rigetto della domanda.
In corso di causa è stata disposta CTU.
Nel corso della istruttoria, con sentenza n. 60/2017 depositata il
26.01.2017, è stata dichiarata la paternità di nei Controparte_1
confronti di ed è stato disposto che quest'ultimo Persona_1
pag. 3/19 aggiungesse al cognome materno quello paterno, posponendolo al primo. La
causa è stata rimessa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in merito agli altri profili.
Con provvedimento del 20.07.2017 depositato il 21.08.2017, sciolta la riserva assunta all'udienza del 15.07.2017, è stata determinata in via provvisoria la contribuzione paterna al mantenimento di . Persona_1
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 16.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Essendo stata già emessa pronuncia sullo stato di filiazione, restano da esaminare le ulteriori domande.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 273 c.c., l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame,
nell'interesse del minore, nonostante il carattere "personalissimo" (ex art. 270 c.c.)
dell'azione, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all'esercizio di detto potere (sul punto Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32309 del 13/12/2018).
pag. 4/19 Nel caso in esame, deve ritenersi pienamente Parte_1
legittimata ad agire in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nell'interesse di quest'ultimo, ai sensi Persona_1
dell'art. 273 c.c. ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità.
In ordine alla regolamentazione del regime di affidamento e collocazione del minore, va precisato che la , in sede di comparsa conclusionale, Parte_1
ha aderito alla domanda di affidamento condiviso del figlio (v. memoria del
15.04.2025). Sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento,
peraltro, non è emersa una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale del padre (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale).
Dall'istruttoria espletata, infatti, risulta che dal momento in cui è stata accertata la paternità nei confronti del figlio , Persona_1
si è adoperato per il suo mantenimento (v. Controparte_1
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14.09.2023).
Sul punto, la teste madre dell'attrice, ha confermato che, in seguito Tes_1
alla sentenza di riconoscimento della paternità, il si è occupato del CP_1
figlio esponendo che “per un periodo di tempo” il Persona_1
ha “vissuto a casa mia con mia figlia ed il piccolo e “in quel CP_1 Per_1
periodo il portava a casa anche i figli nati dal suo matrimonio con CP_1
un'altra donna, nei giorni stabiliti per il diritto di visita”, tanto che, tra l'altro,
“quell'anno mio nipote ha fatto la Prima Comunione e aveva all'incirca Per_1
pag. 5/19 9 anni. Il Sig. era presente con la sua famiglia alla prima Comunione di CP_1
mio nipote” (v. processo verbale dell'udienza dell'8.10.2024). Dichiarazioni dello stesso tenore ha reso la teste sorella del convenuto, la quale ha Testimone_2
riferito che il convenuto “Da quando ha avuto l'esito positivo ed ha scoperto di
essere padre di per quanto gli è stato possibile, ha provveduto al suo Per_1
mantenimento”, “Dopo il riconoscimento del figlio, mio fratello e la Sig.ra
hanno convissuto a casa della a Merì. Hanno reso abitabile Pt_1 Per_1
un garage e lo hanno arredato”, “Ricordo che mio fratello, proprio perché falegname ha costruito parte dell'arredamento che poi ha lasciato alla Sig.ra
anche perché in quella casa ha continuato a viverci il figlio” (v. Per_1
processo verbale dell'8.10.2024). Parimenti, il teste , Testimone_3
cugino di secondo grado dell'attrice, ha dichiarato che “quando (le parti) si sono riappacificati lui trattava il bambino come suo figlio” ed ha “ha allacciato i rapporti con il bambino grazie alla riappacificazione sopra indicata” (v. processo verbale del 4.11.2024).
Pertanto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non ravvisandosi una situazione di disinteresse da parte del quanto alla crescita e al CP_1
mantenimento del minore, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , così come chiesto dalle parti, Persona_1
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre. Va precisato, sulle modalità di attuazione dell'affido condiviso, che le parti dovranno concordare le scelte di vita del figlio, cooperando e dialogando in vista del suo “migliore pag. 6/19 interesse”, collaborando per la sua educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il
Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze del minore, il padre potrà tenere con sé tre pomeriggi a Per_1
settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) dalle ore 16:00 alle 19:30; e due fine-
settimana alterni al mese: dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, prelevandolo dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo all'orario stabilito;
da giugno a settembre di ogni anno per un periodo di due settimane consecutive, che saranno dunque alternate presso ciascuno dei genitori, da concordare preventivamente in virtù dei reciproci impegni lavorativi, tenendo sempre conto delle esigenze del minore. In difetto di comunicazione e/o di pag. 7/19 accordi, le settimane intere di cui sopra si intenderanno le ultime due del mese. II
minore trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i due genitori e per un periodo di sette giorni (a titolo esemplificativo, dal 24 dicembre al 30 con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, ad anni alterni). Durante le festività
pasquali e tutte le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza. Il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del Papà, così come il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori, verranno trascorsi dal figlio con i rispettivi genitori. Il
giorno del compleanno del minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e,
in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni.
Quanto al contributo paterno al mantenimento del figlio, invece, va considerato che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c. La relativa obbligazione si collega, come è noto, allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art.337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
pag. 8/19 ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione, in primo luogo, le “esigenze del figlio”. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, nonché del contesto sociale di appartenenza dei figli e delle loro esigenze.
Nel caso in esame, ha dichiarato, con l'atto Parte_1
di ricorso, di lavorare in un supermercato come commessa e di percepire uno stipendio mensile di €.1.000,00 (v. atto del 27.11.2014). Dalle indagini della
Guardia di Finanza è emerso che la stessa ha percepito nell'anno 2025 il reddito di €.99.70 a titolo di assegno unico dall'Inps, lo stesso emolumento lo ha percepito nell'anno 2024 per l'importo di €.1.196,40, oltre il reddito di €.3.010,00 derivante dalla . La , inoltre, è titolare di una ditta Parte_2 Parte_1
individuale denominata con partita iva, per “attività di Parte_1
minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari”. Ella risulta poi essere proprietaria di alcune proprietà immobiliari site in Merì e intestataria di alcuni conti correnti (v. deposito del 24.01.2025). Diversamente, il ha esposto CP_1
di svolgere “lavori saltuari e precari come pittore, manovale, bracciante
agricolo, con paga a giornata, atteso che è disoccupato dal 2012 e cioè da quando una ditta di Barcellona presso cui lavorava come falegname lo ha licenziato” (v.
memoria del 23.05.2017). Pari circostanze sono emerse in sede istruttoria, ove il pag. 9/19 , sentito all'interrogatorio formale del 14.09.2023 ha dichiarato di CP_1
lavorare “quando mi capita. Non sempre”, e le di lui sorelle, escusse quali testimoni, hanno dichiarato “Mio fratello lavora e lavorava già nel 2008, solo saltuariamente, non ha e non ha avuto un lavoro stabile. Mio fratello ha fatto il
giardiniere, il falegname, il muratore, secondo le richieste di mercato” (v. dichiarazioni di rese all'udienza del dell'8.10.2024); “Si Testimone_2
trattava di lavori saltuari, ha fatto il muratore o il falegname. Qualche anno fa è
stato regolarmente assunto ma solo per un anno. Attualmente svolge lavori
saltuari e non è messo in regola. Lavora quando viene chiamato dai titolari delle ditte. Mio fratello lavora circa tre o quattro volte a settimana” (dichiarazioni di rese all'udienza del 4.11.2024). Dalle indagini della Guardia Testimone_4
di Finanza è emerso che il ha percepito nell'anno d'imposta 2025 CP_1
l'importo di €.1.054,35 a titolo di Naspi e di €.99.70 a titolo di assegno unico;
nell'anno d'imposta 2024 l'importo di €.1.044,44 a titolo di Naspi, di €.98,63 a titolo di trattamento integrativo l. 21/2020, di €.1.196,40 a titolo di assegno unico;
di €.16.741,00 quale reddito percepito dalla “Società Cebat s.p.a.”, di €.705,00 a titolo di malattia/infortuno e di €.76,00 a titolo di cassa integrazione dalla predetta
Contr società, nonché di €.1.831,00 quale reddito da lavoro dalla “Ditta SA. arredo di . Egli risulta essere proprietario di un'immobile Controparte_3
sito in Barcellona P.G. (con terreno circostante, ricevuto per donazione dalla madre che ivi vi ha riservato il diritto di usufrutto vita natural durante, v. atto di donazione depositato il 13.02.2025) e di un autoveicolo immatricolato nel 2005,
pag. 10/19 nonché intestatario di alcuni conti correnti (v. relazione della G.d.F. depositata il
24.01.2025). Egli, inoltre, è onerato del pagamento mensile di €.300,00 per il mantenimento di due figli, e , nati da una precedente unione Per_2 Per_3
coniugale, così come stabilito dal provvedimento emanato nel giudizio di separazione personale n. 912/2016 R.G. (v. deposito del 23.05.2017).
Tanto considerato, preso atto della condizione economica in cui versa il convenuto, ritenuto che il figlio, di anni 16, è tutt'ora convivente con la madre, il
Collegio ritiene di porre a carico di a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile pari a €.150,00
rivalutati annualmente secondo gli indici Istat, che lo stesso corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura,
corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
pag. 11/19 Per quanto riguarda la determinazione della somma dovuta dal convenuto a titolo di rimborso spese, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile, provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità al genitore che le ha anticipate (cfr. Cass 2012/5652; Cass. 2011/26772; Cass. 2010/3991; Cass.
1999/10861; Cass. 2007/26575; Cass. 2006/23596). Detta somma, infatti, non può
essere determinata in un importo corrispondente al mantenimento che il convenuto avrebbe dovuto astrattamente versare in base alla sua capacità
economica al momento della presente pronuncia, né in una somma che, prendendo a base detto importo, venga calcolata attraverso la sua devalutazione in relazione all'epoca in cui il genitore avrebbe dovuto prestare il mantenimento. Infatti, trattandosi di un debito restitutorio, l'ammontare dovuto trova il proprio limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero effettuato la spesa (Cass. 04.11.2010 n. 22506), anche se non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva,
pag. 12/19 dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio aveva diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Nel caso in esame, giova innanzitutto osservare che il convenuto non ha contestato la mancata contribuzione al mantenimento del minore, almeno sino all'avvenuto riconoscimento giudiziale della paternità e alla condanna provvisoria di mantenimento, stabilita con provvedimento interinale del 2017 (v. ancora ordinanza del 20.07.2017, nonché dichiarazioni testimoniali suindicate) e che parte attrice non ha provato il preciso ammontare degli oneri sostenuti per il mantenimento del minore. Quanto alla valutazione delle rispettive situazioni economiche delle parti, l'attrice ha dichiarato – in seno all'atto di ricorso - di lavorare presso un supermercato come commessa, mentre il convenuto ha dichiarato di svolgere da sempre “lavori saltuari e precari” (v. ancora memoria del 23.05.2017 e risultanze istruttorie) e, con delibera del 22.04.2015, egli è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (di talché è risultata superflua l'istanza attorea di ordinare al convenuto la produzione in giudizio di ulteriori documenti fiscali). Da ciò si evince, dunque, che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata sin dall'introduzione del presente giudizio.
Conseguentemente, in assenza di prove specifiche sui concreti bisogni del figlio,
rapportati al tenore di vita che egli avrebbe potuto ricevere anche con il contributo del padre e dalle somme in concreto spese dalla madre per soddisfare tali bisogni e provvedere al suo mantenimento;
tenuto conto che la non ha Parte_1
allegato di aver dovuto provvedere a particolari spese straordinarie (di istruzione,
pag. 13/19 sanitarie e di altro genere) per il minore, il Tribunale reputa opportuno quantificare l'indennizzo dovuto da per gli esborsi Controparte_1
economici ed il contributo materiale sostenuti da , Parte_1
quale somma spettante per il mantenimento del figlio minore, calcolata a far data dalla nascita dello stesso (l'8.10.2008) e sino al provvedimento interinale dell'agosto del 2017, nella somma complessiva di €.10.920,00, comprensiva degli interessi sino ad oggi maturati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo.
Parte attrice ha chiesto poi la condanna del al risarcimento del CP_1
danno non patrimoniale subito dal figlio per il mancato riconoscimento della propria paternità biologica.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare
attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone
la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza
assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti
sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti,
specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio" (cfr. Cass. n.
22496/2021).
pag. 14/19 A tal proposito, sebbene la totale assenza del padre dalla vita del figlio fin dalla nascita sia una circostanza non contestata, non può comunque ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza del sul rapporto di CP_1
filiazione. Circostanza che, invece, è necessaria al fine di ritenere sussistente l'illecito come fonte di sofferenza e di privazione di beni fondamentali, quali la cura e l'affetto paterno, nei riguardi del minore.
In sede istruttoria, il convenuto ha negato la circostanza a) della memoria ex art 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte attrice, ovvero ha negato di aver “interrotto i rapporti con al terzo – quarto mese di gravidanza” (v. Parte_1
processo verbale dell'udienza del 14.09.2023) e il teste madre della Tes_1
, sulla stessa circostanza ha dichiarato di esserne stata informata Parte_1
dalla stessa figlia (“posso riferire che mia figlia mi ha raccontato di Pt_1
aver frequentato il Sig. sino al terzo o quarto mese della sua gravidanza”, CP_1
v. udienza dell'8.10.2024). Tale affermazione, tuttavia, oltre a costituire una deposizione de relato "ex parte actoris" (cfr. ex multis Cass. Civ. 22480/22) si configura quale testimonianza di “terzi” in merito ad uno status psicologico del
, non corroborata da alcuna minima specificazione di fatti o circostanze CP_1
che in qualche modo provino e suffraghino tale circostanza, risultando dunque inidonea a dimostrare la consapevolezza del concepimento in capo al . CP_1
Ulteriormente, malgrado la dichiarazione resa dal teste , Testimone_3
il quale ha dichiarato “posso confermare che io frequentavo quasi giornalmente
casa di e mi è capitato di vedere anche il Sig. dopo Pt_1 Controparte_1
pag. 15/19 i primi mesi della gravidanza di , non ricordo con esattezza a che Pt_1
periodo di gestazione” (v. processo verbale del 4.11.2024), la teste Tes_1
ha dichiarato che “Dopo la nascita di il Sig. è venuto solo una Per_1 CP_1
volta a vedere il bambino” ed egli “era in compagnia della sua fidanzata”. Sul punto, anche la teste ha dichiarato “Ricordo che la Testimone_2 Per_1
e mio fratello avevano vite separate. Al tempo mio fratello era fidanzato con una ragazza di nome ma non ne ricordo il cognome. Convivevano a casa mia”, Per_4
“Dopo la rottura della relazione con tale , mio fratello si è fidanzato con Per_4
con la quale si è sposato” (v. processo verbale dell'8.10.2024) Persona_5
e parimenti la teste ha riferito “in quel periodo mio fratello era Testimone_4
fidanzato con che io conoscevo molto bene in quanto convivente CP_4
con mio fratello. Preciso che mio fratello conviveva con la sua fidanzata CP_4
nella casa di mia sorella che si trovava accanto alla mia”. La
[...] Pt_3
circostanza, non contestata dalla controparte, che all'epoca del concepimento il avesse una fidanzata fa legittimamente ritenere che, anche a fronte di CP_1
eventuali incontri e rapporti tra la e il , quest'ultimo non Parte_1 CP_1
dubitasse della paternità del nascituro.
Inoltre, prescindendo dal suindicato quadro probatorio, atteso che il danno patrimoniale non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato in maniera specifica e ulteriormente provato (cfr. Cass. n. 10527/2011), va tenuto conto che parte attrice non ha fornito un'allegazione specifica degli aspetti in cui si sarebbero concretate le sofferenze patite dal minore, dello sconvolgimento pag. 16/19 esistenziale e delle abitudini di vita effettivamente derivanti dal mancato adempimento da parte del convenuto dei suoi doveri di genitore. Ne consegue che,
in mancanza di una prova in concreto relativa al pregiudizio non patrimoniale e di allegazioni specifiche che lo facciano desumere in via presuntiva, s'impone,
anche per la ragione più liquida, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2275 /2014 R.G., così dispone:
− dà atto che con sentenza n. 60/2017 depositata il 26.01.2017 è stata dichiarata la paternità di nei confronti di Controparte_1 Per_1
ed è stato disposto che aggiungesse al
[...] Persona_1
cognome materno quello paterno, posponendolo al primo;
− affida ad entrambi i genitori il figlio minore, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlio, secondo quanto esplicitato in parte motiva;
pag. 17/19 − pone a carico di l'obbligo di versamento, Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore della somma mensile di €.150,00 con rivalutazione annuale ex indici Istat, da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre che del 50% delle spese
[...]
straordinarie, che si renderanno necessarie per l'interesse del figlio;
− condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 10.920,00, oltre interessi legali dalla presente
[...]
decisione fino al soddisfo;
− rigetta la domanda di risarcimento avanzata da Parte_1
;
[...]
− compensa integralmente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, in ragione del 50% ciascuno.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio
tenutasi il 3/06/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
pag. 18/19
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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