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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5379/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
11/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. AMOROSO ENRICO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA e l'avv. BIDON CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 15.9.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a GN (PG) il Parte_1
28/08/1962) e (n. a LA (PN) il 27/08/1960), matrimonio contratto il Parte_2
25/08/1990 e trascritto al n. 46, Parte II, Serie A, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di
PER DIVORZIO: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/08/1990 da
(n. a GN (PG) il 28/08/1962) e (n. a LA Parte_1 Parte_2
(PN) il 27/08/1960), trascritto al n. **, Parte **, Serie **, Anno del registro degli atti di matrimonio del
Comune di FOLLINA alle seguenti condizioni:
1.I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto. La Signora continuerà ad abitare Parte_1
la casa di LI EN (Treviso), mentre il Signor già dal gennaio 2025, ha trasferito altrove la propria Parte_2
residenza di fatto.
2.La casa familiare, costituita dall'immobile sito in LI EN (Treviso), alla via Barbiero n. 79/A, rimane assegnata alla Signora perché vi abiti con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Parte_1
Per_
. Gli arredi e corredi della casa familiare sono di piena ed esclusiva proprietà della Signora e Parte_1
rimangono, pertanto, nella di lei esclusiva disponibilità, avendo il Signor già provveduto ad asportare Parte_2
2 dall'immobile tutti i propri beni.
3.Il Signor con decorrenza dal mese di agosto 2025, corrisponderà direttamente alla figlia a Parte_2 Persona_2
titolo di contributo al di Lei mantenimento in quanto maggiorenne ma non completamente autosufficiente, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nazionali, oltre al 50% delle spese straordinarie erogande in favore della medesima, per tali intendendosi quelle di cui al
Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso sottoscritto in data 1 dicembre 2016.
4.I coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che i debiti contratti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, meglio individuati infra, sono e restano, sin dal mese di gennaio 2025, di competenza del Signor Parte_2
nella misura dei 2/3, e della Signora nella misura di 1/3, fino alla loro estinzione, prevista all'atto della Parte_1
vendita della casa familiare sita in LI EN, via Barbiero n. 79/A.
I coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono che i debiti contratti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, i quali restano a carico del Signor nella misura dei 2/3 edella Signora nella Parte_2 Parte_1
misura di 1/3 sino alla loro estinzione prevista all'atto della vendita della casa familiare sita in LI EN, alla via
Barbiero n. 79/A, sono esattamente i seguenti:
- mutuo contratto dai Signori e con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Parte_1 Parte_2 [...]
in data 25.6.2010, con atto a ministero del Dottor Controparte_1 Persona_3
Notaio in LI EN, registrato al n. 118.214 Rep. e n. 29.053 Racc, con iscrizione ipotecaria sull'immobile adibito a casa familiare e rata trimestrale di euro 3.378,57;
- finanziamento XME Prestito Facile Monorata n. 18424534 -Intesa SanPaolo S.p.A., contratto dai Signori Pt_1
e in data 5.2.2024, con rateo mensile di euro 783,58.
[...] Parte_2
Si precisa che l'obbligo di ciascun coniuge di far fronte ai predetti debiti, nella misura ut supraspecificata, deve intendersi assunto anche con riferimento a eventuali rinegoziazioni/surroghe dei predetti contratti di mutuo/finanziamento.
Al fine di far fronte ai predetti debiti siccome qui concordato, il Signor si obbliga a versare, mediante bonifico Parte_2
bancario sul conto corrente cointestato in essere presso IntesaSanPaolo-filiale di LI EN (Treviso), entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di euro 1.300,00 mensili e la Signora allo stesso modo e con la stessa Parte_1
3 tempistica, la somma di euro 650,00 mensili;
tali somme, in caso di surroghe/rinegoziazioni che comportino il modificarsi dell'ammontare complessivo dei predetti debiti comuni, verranno debitamente rideterminate, nel rispetto delle rispettive quote siccome supra specificate.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, i Signori e dichiarano di nulla avere Parte_1 Parte_2
reciprocamente a pretendere con riferimento ai ratei dei predetti mutui dalla loro accensione e sino alla loro estinzione.
5. I Signori e con decorrenza da oggi 25 agosto 2025, pongono in vendita l'immobile Parte_1 Parte_2
adibito a casa familiare, di proprietà dei medesimi nella misura di ½ ciascuno, sito in LI EN (Treviso) alla via
Barbiero n. 79/A, mediante il conferimento del relativo incarico a due agenzie immobiliari chesaranno individuate, l'una dalla Signora l'altra dal Signor al prezzo pari alla media dei due prezzi indicati dagli agenti/agenzie Pt_1 Pt_2
immobiliari di riferimento dei comproprietari, con una elasticità di +/-euro 5.000,00 (cinquemila/00).
I costi, le tasse, e gli oneri tutti necessari per procedere alla regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile nonché i costi afferenti l'intermediazione immobiliare e per la cancellazione dell'ipoteca, saranno a carico delle parti, nella misura del50% ciascuno.
Qualora pervenga ai medesimi una proposta d'acquisto al concordato prezzo di vendita, essi si obbligano sin d'ora ad accettarla entro il termine indicato dalla proposta stessa e a porre in essere ogni adempimento necessario e in loro potere al fine di addivenire alla stipula del contratto di compravendita avente a oggetto l'immobile stesso.
Qualora, alla data del 30.04.2026, i Signori e non avessero sottoscritto alcun contratto Parte_1 Parte_2
preliminare di compravendita/accettata alcuna proposta di acquisto avente a oggetto il predetto immobile, sito in LI
EN (Treviso) alla via Barbiero n. 79/A, il prezzo di vendita del medesimo, a partire dal 1.05.2026, sarà ribassato del 5 %.
Successivamente, sempre in caso di mancata sottoscrizione di alcun preliminare di compravendita /accettata alcuna proposta di acquisto di vendita entro il 31.10.2026, il prezzo di vendita, a partire dal 1.11.2026, verrà ribassato di un ulteriore
5%, e così di seguito ogni semestre, nel caso in cui la casa non dovesse essere ancora venduta. Resta valida in ogni caso la possibilità dei Signori e in ogni momento, di concordare per iscritto un diverso prezzo di Parte_1 Parte_2
vendita.
4 I coniugi concordano sin d'ora e si danno reciprocamente atto che le detrazioni fiscali maturate, relativamente alle ristrutturazioni del suddetto immobile, per l'anno fiscale 2024, saranno percepite nella misura del 100% dal Signor Pt_2
e dallo stesso interamente versate nel conto corrente comune al fine di provvedere al pagamento dei ratei del mutuo
[...]
contratto dai Signori e con l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Parte_1 Parte_2
dell'Amministrazione Pubblica in data 25.6.2010, con atto a ministero del Dottor CP_1 Persona_3
Notaio in LI EN, registrato al n. 118.214 Rep. e n. 29.053 Racc, con iscrizione ipotecaria sull'immobile adibito a casa familiare e del finanziamento XME Prestito Facile Monorata n. 18424534 -Intesa SanPaolo S.p.A., contratto dai medesimi in data 5.2.2024. A partire dall'anno fiscale 2025, esse resteranno di esclusiva competenza del Signor sino al relativo esaurimento e questo loro accordo costituirà espressa clausola dell'atto di compravendita. Parte_2
Il ricavato dalla vendita dell'immobile adibito a casa familiare, detratti i costi tutti necessari per procedere alla regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile nonché i costi afferenti l'intermediazione immobiliare, sarà impiegato dai coniugi per estinguere il mutuo contratto dai Signori e con l'Istituto Nazionale di Parte_1 Parte_2
Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica in data 25.6.2010, con atto a ministero del CP_1
Dottor Notaio in LI EN, registrato al n. 118.214 Rep. e n. 29.053 Racc, con iscrizione Persona_3
ipotecaria sull'immobile adibito a casa familiare e rata trimestrale di euro 3.378,57, nonché il finanziamento XME Prestito
Facile Monorata n. 18424534 -Intesa SanPaolo S.p.A., contratto dai medesimi in data 5.2.2024, con rateo mensile di euro 783,58.
I coniugi concordano, inoltre, che, la somma ricavata dalla vendita dell'immobile de quo, al netto del pagamento dei debiti contratti nell'interesse della famiglia appena sopra descritti e dei costi tutti necessari per procedere alla regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile nonché dei costi afferenti l'intermediazione immobiliare e la cancellazione ipotecaria sia integralmente attribuita –previa estinzione in sede di rogito dei debiti di cui sopra-alla Signora e ciò Parte_1
nell'ambito degli accordi dagli stessi già raggiunti e sottoscritti in data 25.08.2025.
6.I Signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non Parte_1 Parte_2
pretendere alcun assegno di mantenimento l'una dall'altro.
7.Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi.
5 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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