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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 10.12.2024
Promossa da
(c.f. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Durgoni C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio del medesimo avvocato, in Olbia Via Lazio n°44, come da procura in calce all'atto introduttivo
Attore
Contro
(C.F. e P.IVA ), in persona dell'Amministratore unico nonché CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Ing. , con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, CP_2 elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n°29, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Macciotta (C.F. ), il quale la rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura speciale, datata 22.10.2021, rogito notaio Dr. , rep. n°8624, Racc. Persona_1
n°5983, registrato a Lanusei il 27.10.2021
Convenuta
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del giorno 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/10/2022 regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro la convenuta indicata in epigrafe, chiedendo che il Tribunale volesse così giudicare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fattura n. 202100000381, da € 12.163,26,
1 dell'11.01.2021, intestata al sig. , ritenendola non dovuta;
- in via subordinata: Parte_1
rideterminare la somma totale dovuta, ricostruendo i consumi per il periodo portato nella fattura, scontando quelli causati dalla perdita idrica occulta, con il metodo più gradito all'Ill.Mo Sig.
Giudice, perdita della quale fornirò tutte le prove nel proseguo del giudizio, oltre alle fotografie che allego, già inviate ad nelle trattative stragiudiziali;
- in ogni caso: con vittoria di CP_1
spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali, come per legge.”
Sosteneva che nel mese di ottobre 2020 riceveva la fattura n. 202001488024, del Pt_1 CP_1
31.08.2020, da € 15.070,11, per il consumo idrico dal 03.12.2019 al 01.08.2020; fattura incredibilmente onerosa, di un importo impossibile da consumare per una famiglia. Non capacitandosi dell'abnormità della cifra richiesta, il sig. incaricava un idraulico, sig. Pt_1
(P. IVA , c.f. , per verificare se vi fossero Persona_2 P.IVA_2 C.F._4 malfunzionamenti a carico dell'impianto idraulico dell'abitazione. L'idraulico trovava il problema, individuando una perdita idrica in un tubo interrato, ubicato nel cortile pertinenziale dell'abitazione, a causa della quale l'acqua fuoriusciva disperdendosi nel sottosuolo, senza che potesse essere utilizzata per gli usi specifici della casa. Tale guasto aveva causato una perdita idrica occulta, quindi, non percepibile dall'utente, come certificato dall'idraulico in fattura e visibile nelle fotografie.
5. A seguito della rilevazione della perdita occulta e considerando l'abnormità della somma richiesta da il sig. , chiaramente, non provvedeva al CP_1 Pt_1 pagamento di tale abnorme fattura, decidendo di contestare quest'ultima. Così, in data
29.09.2020, il sig. provvedeva ad inoltrare ad richiesta di rettifica fattura Pt_1 CP_1
per perdita occulta. Non ottenendo risposta da a tale richiesta, il sig. si rivolgeva CP_1 Pt_1
all'avvocato, il quale inoltrava, in data 23.12.2020, faceva richiesta di adesione alla procedura di soluzione negoziata;
a seguito di tale richiesta riconoscendo la perdita idrica occulta CP_1
(all.5), rettificava la fattura da € 15.070,11, emettendo la fattura n. 202100000381, da €
12.163,26
Si costituisce in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la società la quale CP_1 così conclude: “affinché il Giudice adito voglia, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE in toto l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto l' al pagamento della fattura n°20210000000381 dell'11.01.2021, Parte_1 dell'importo di ad €12.163,26, emessa da relativamente ai consumi rilevati nel CP_1
periodo dal 03.12.2019 al 17.11.2020, in accoglimento del reclamo del 29.09.2020, oltre gli
2 interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art.B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse.” contestava in fatto e in diritto le richieste di parte attrice, evidenziando che la CP_1 ricostruzione dei fatti di parte attrice è falsata e che se l' avesse tempestivamente informato Pt_1
di tale circostanza, inviandole la stessa documentazione che ha allegato al CP_1 reclamo del 29.09.2020 (quindi, ben 2 mesi dopo la riparazione), quest'ultima, verosimilmente, non avrebbe emesso la suddetta fattura ed avrebbe provveduto al ricalcolo del dovuto, applicando lo sgravio previsto dall'art. B.35.2 del Regolamento del S.I.I., ben prima dell'11.01.2021 - data in cui, in accoglimento del reclamo, ha emesso la fattura n°202100000381 per il minor importo di €12.163,26 e, magari, si sarebbe potuto evitare il presente giudizio.
Inoltre, la realtà dei fatti risulta maliziosamente falsata anche là dove, nel capo 7 della premessa dell'atto di citazione, si legge che, “Non ottenendo risposta da a tale richiesta (n.d.r.: al CP_1 reclamo del 29.09.2020)”, si rivolgeva all'attuale difensore, il quale, in data Parte_1
23.12.2020, inoltrava richiesta di adesione alla procedura di soluzione negoziata e che, a seguito di essa, la deducente rettificava la fattura da €15.070,11. Invero, precisato che, essendo quest'ultima il Gestore unico per tutta la Sardegna del Servizio Idrico Integrato, i “tempi tecnici”, necessari per processare le richieste degli utenti, sono più o meno lunghi a seconda delle attività che quest'ultima deve porre in essere - come, appunto, nel caso in esame, che ha reso necessario verificare la causa dei consumi anomali, per poi procedere, accertata la perdita occulta a valle del contatore, al ricalcolo del dovuto ed alle conseguenti operazioni di natura contabile – la deducente, svolte tutte queste operazioni, in accoglimento del reclamo avanzato dall' in Pt_1
data 29.09.2020, gli ha risposto (via mail) con lettera datata 11.01.2021 (doc. 5 di controparte), comunicandogli di aver provveduto, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.
B.35.2 del Reg. S.I.I.: all'annullamento della suddetta fattura ed alla contestuale emissione della nota di credito n°2021/329, di importo pari a € -15.070,11; all'annullamento della fattura a saldo n°20200002175906 dell'11.12.2020, con emissione della nota di credito n°2021/327 di importo pari ad € -124,77; alla quantificazione dei consumi eccedenti la media abituale dell'utenza, limitatamente al servizio di fognatura e depurazione fornito dal 03.12.2019 al 17.11.2020 in €
3.036,74; all'emissione, sempre in data 11.01.2021, per i consumi dello stesso periodo e tenuto conto di detto sgravio, la fattura n°20210000000381 (v. doc. 6 di controparte) per il minor importo di €12.163,26. Invece, con riguardo alla “richiesta di adesione alla procedura di
3 soluzione negoziata”, datata 23.12.2020, con lettera (inviata via p.e.c. al CP_1 difensore dell' ) del 13.01.2021, ha comunicato che non l'avrebbe attivata “…in quanto la Pt_1
contestazione presentata con reclamo n. 7178644 del 29/09/2020 e reiterata con la richiesta in oggetto, è stata già evasa come da nota Prot. N. 76811 del 11/01/2021 allegata in copia alla presente
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 10.12.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, così come trascritte in epigrafe, e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Sui consumi anomali da perdita occulta: prima di tutto occorre evidenziare come in giudizio non sia stata dimostrata la sussistenza di una perdita occulta. L'unica prova precostituita è data dalle fotografie prodotte da parte attrice che non evidenziano in alcun modo la sussistenza di una perdita occulta ma rappresentano semplicemente il passaggio di una tubazione che può essere stata fatta per qualsiasi motivo.
Inoltre occorre ricordare che la prova costituenda, la testimonianza, non è stata ammessa in quanto dedotta in carenza dei presupposti di cui all'art.244 c.p.c. che richiede un rigoroso rispetto del principio di specificità nella deduzione dei fatti oggetto della prova testimoniale.
Occorre anche chiarire quali siano le condizioni necessarie previste dal Regolamento Arera per accedere alle agevolazioni da perdita occulta che di seguito vengono elencate: deve essersi verificata una perdita nell'impianto privato (cioè a valle del contatore) non visibile e non dovuta ad incuria o negligenza nella conduzione dell'impianto d'utenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo non costituiscono perdite occulte: le perdite visibili quali quelle riscontrate nei servizi igienici, negli addolcitori, da idranti o impianti d'innaffio, da rubinetteria in genere e/o da pozzetti ispezionabili;
le perdite causate da malfunzionamento di apparecchiature al servizio di utenze non domestiche che, in quanto tali, dovrebbero essere soggette a programmi di ispezione e/o di manutenzione periodica (es. banchi frigoriferi, ecc.); la perdita deve aver causato un incremento dei consumi eccedente di almeno il 30% il consumo medio giornaliero dell'utenza definito ai sensi della normativa ARERA (TIMSII);la perdita deve essere segnalata al Gestore e tempestivamente riparata, al massimo entro 90 giorni solari dalla segnalazione della stessa.
4 Nel caso di specie parte attrice ha segnalato ad di aver scoperto come definito in CP_1 atto di citazione:”..[..] una perdita idrica in un tubo interrato, ubicato nel cortile pertinenziale dell'abitazione, a causa della quale l'acqua fuoriusciva disperdendosi nel sottosuolo ”. Non ha documentato né la perdita nè l'avvenuta riparazione. Infatti dalla documentazione fotografica in atti non emerge in alcun modo la sussistenza di perdita occulta: le fotografie ritraggono una traccia effettuata sul pavimento che ritrae un tubo in corrugato che può essere sostituito per qualsiasi motivo o semplicemente perché si sta realizzando una nuova tubatura a servizio di altro, rilevando peraltro come il pavimento sia perfettamente asciutto per cui non è dato capire come possano tali fotografie dimostrare la sussistenza della perdita. Altresì bisogna evidenziare che parte attrice non ha potuto avvalorare la propria tesi neanche con l'aiuto dei testimoni, in quanto la prova testimoniale dedotta non è stata ammessa perché priva dei requisiti di cui all'art. 244 c.p.c. non essendo stata capitolata né in atto di citazione né nelle memorie istruttorie in atti, così come motivato dal giudice nell'ordinanza del 18 ottobre 2023.
Per quanto riguarda la riparazione neanche questa è stata provata: infatti occorre evidenziare che la fattura dell'idraulico è datata 20 luglio 2020 e si riferisce a una sostituzione di condotta idrica eseguita il 20.7.2020 in via Padre Kolbe 17. Appare alquanto contraddittorio con quanto riportato dall'attore in atto introduttivo: “nel mese di ottobre 2020 riceveva la fattura n. CP_1
202001488024, del 31.08.2020, da € 15.070,11, per il consumo idrico dal 03.12.2019 al
01.08.2020 ; fattura incredibilmente onerosa, di un importo impossibile da consumare per una famiglia. Non capacitandosi dell'abnormità della cifra richiesta, il sig. incaricava un Pt_1
idraulico, sig. (P. IVA c.f. , per verificare se Persona_2 P.IVA_2 C.F._4 vi fossero malfunzionamenti a carico dell'impianto idraulico dell'abitazione. L'idraulico trovava il problema, individuando una perdita idrica in un tubo interrato, ubicato nel cortile pertinenziale dell'abitazione, a causa della quale l'acqua fuoriusciva disperdendosi nel sottosuolo”. Da quanto riportato in atti di causa l'idraulico è stato incaricato a ottobre 2020, fatto che si deduce anche dalla lettera di revisione fattura 1488024 del 31 agosto 2020 e ricevuta il
22.9.2020 a firma di . Parte_1
Appare quindi legittimo pensare che i lavori di cui alla fattura rilasciata dall'idraulico in data
20.7.2020 nulla abbiano a che vedere con la presunta perdita occulta di cui riferisce l'attore.
Si evidenzia peraltro che comunque come previsto dall'art. B.35.2 del reg. del S.I.I., CP_1
abbia comunque provveduto ad annullare la fattura 202001488024, del 31.08.2020, da €
5 15.070,11, per la quale era stata contestata la perdita idrica detraendo importi di fognatura e depurazione, e come abbia quindi ricalcolato i consumi riportati nella fattura n°20210000000381 per il minor importo di €12.163,26 oggetto della presente causa per la quale si chiede l'annullamento ancora per perdita occulta che però in causa non è stata dimostrata.
Non è di nessun ausilio il richiamo fatto dall'attore in comparsa conclusionale circa la delibera
Arera: “Si precisa inoltre, che l'all. A della delibera Arera 609/2021, all'art. 19.4 dispone che
“È fatto obbligo di prevedere almeno i seguenti livelli minimi di tutela per le utenze, nel caso si manifestino problematiche di perdite occulte: a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui
è stato rilevato il consumo anomalo;
b) applicazione della tutela anche per le fatture successive
a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti: i. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
ii. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%; d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII)”
Dimentica parte attrice che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) tale ha introdotto, con decorrenza 01/07/2022, tutele minime per i clienti a cui occorro perdite idriche occulte che si verificano a valle del contatore lungo la parte di impianto di proprietà del cliente.
Pertanto non avrebbe potuto fare altrimenti e pertanto, essendo tenuta ad applicare le CP_1 tariffe stabilite dall'Autorità amministrativa senza alcun margine di discrezionalità, sulla scorta della normativa allora vigente, ha correttamente applicato lo sgravio previsto dall'art. B.35.2, quantificando (così come risulta dalla comunicazione datata 11.01.2021, inoltrata all' ) in € Pt_1
3.036,74 i consumi eccedenti la media abituale dell' , limitatamente al servizio di fognatura e Pt_1
depurazione fornitogli dal 03.12.2019 al 17.11.2020 (peraltro, facendo rientrare nel calcolo un periodo maggiore rispetto a quello oggetto della fattura annullata n°2020001488024 del
31.08.2020, ossia 03.12.2019 – 01.08.2020).
6 Sulla base di quanto appena esposto la domanda non può essere accolta in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: conferma la fattura n°202100000381 pari ad € 12.163,26 datata 11.01.2021 e per l'effetto: condanna a pagare ad in persona dell'amministratore unico nonché Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t. la somma di euro 12.163,26 condanna a pagare ad in persona dell'amministratore unico nonché Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., a titolo di rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.397 ,00 per compensi professionali, oltre spese vive, spese generali (15%), c.p.a. e Iva come per legge
Così deciso in Nuoro il giorno 15.4.2025 Il Giudice
dott. ssa Nina Pinna
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