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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1100/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
SE ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1100 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in
[...] Parte_3 C.F._3 atti, dall'avv. SE Pugliese (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domiciliano in Lagonegro (PZ) alla via San Francesco n. 17
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. – P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Nicola Romano (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia Iannibelli in Episcopia (PZ) alla via Siris
n. 7
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti ex art. 2043 c.c., patrimoniali e non, per effetto della realizzazione di lavori che avevano determinato la chiusura dell'unico passaggio per accedere alla struttura di proprietà della Pt_3
facendo sì che i veicoli di proprietà della stessa, ivi parcheggiati, rimanessero bloccati all'interno di tale area.
A sostegno della propria domanda assumevano: che era proprietaria delle due uniche Parte_3
autovetture di famiglia, AN IL tg. CP 642 XD in possesso esclusivo della figlia, Parte_1
per le sue esigenze universitarie e Alfa Romeo 156 tg. CS261AK, vera e propria macchina di famiglia in possesso prevalente del figlio, , nonché della trattrice agricola tg. BF246H e di un Parte_2
rimorchio agricolo tg. AL133J; che in data 01/09/2016, e udendo un Parte_1 Parte_2 forte trambusto proveniente dall'esterno dell'azienda di famiglia, di proprietà della madre ubicata alla contrada Piano S. Vito n. 1., si affacciavano notando la presenza di alcuni operai intenti alla installazione di un guard-rail dinanzi all'azienda agricola;
che si avvicinavano agli operai chiedendo loro se, dopo i lavori, vi fosse stata possibilità di uscire con le macchine che si trovavano all'interno del parcheggio e gli operai riferivano che avrebbero lasciato lo spazio necessario per il passaggio delle macchine ma che, per poter transitare, bisognava attendere comunque la conclusione dei lavori;
che nel pomeriggio del giorno 01/09/2016, e , terminati i lavori, notavano che Parte_1 Parte_2
l'apposizione del guard-rail aveva sbarrato completamente l'accesso all'azienda agricola, unica uscita, facendo sì che tutte le autovetture, la trattrice agricola ed il rimorchio agricolo rimanessero bloccati al suo interno senza alcuna possibilità di uscita;
che in data 02/09/2016 gli attori sporgevano querela nei confronti degli autori di tale illegittima realizzazione dei lavori;
che avverso l'esecuzione dei predetti lavori veniva depositato ricorso per reintegra nel possesso;
che le autovetture rimanevano bloccate all'interno del piazzale dell'azienda agricola per 120 giorni fino all'ordinanza resa dal Tribunale di
Lagonegro n. 7518/2016 che disponeva “la rimozione del guard rail che impedisce il passaggio sul fondo”; che l'autovettura AN IL, tg. CP 642 XD di proprietà di madre di Parte_3
era in uso esclusivo a quest'ultima che la utilizzava quale unico mezzo di locomozione, Parte_1 per andare a Potenza dove frequentava l'università nei giorni infrasettimanali tanto che non potendo più utilizzare la sua macchina, si era vista costretta a farsi accompagnare, da e per Potenza, da un conoscente, pagandogli le spese vive del trasporto;
che l'autovettura Alfa Romeo Persona_1
156 tg. CS261AK, di proprietà di madre di , era usata da quest'ultimo Parte_3 Parte_2 in modo prevalente per le sue esigenze di lavoro, ma anche per accompagnare la madre all'azienda agricola e che non potendola più utilizzare si era visto costretto a farsi accompagnare da alcuni pagina 2 di 9 conoscenti, pagando loro le spese vive del trasporto;
che la stessa autovettura veniva usata da Pt_3
per accompagnare la figlia minore, a scuola da c/da Piano San Vito a
[...] Persona_2
Sant'Arcangelo e, per tale incombenza, aveva dovuto rivolgersi ad altre persone che, di volta in volta, si rendevano disponibili;
che la trattrice agricola tg. BF246H ed il rimorchio agricolo tg. AL133J, di proprietà della rappresentavano degli strumenti di lavoro indispensabili per il trasporto di Pt_3
prodotti agricoli da somministrare e vendere ai clienti, ma soprattutto per il trasporto di erba fresca da portare al bestiame che era in montagna.
Tanto premesso deducevano: l'illiceità della condotta posta in essere dalla società convenuta con conseguente diritto degli attori al risarcimento del pregiudizio patito ex art. 2043 c.c.; la legittimazione attiva degli attori e ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni, Parte_1 Parte_2
esercitando gli stessi nei confronti delle autovetture danneggiate una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.; l'illegittimità dei lavori che avevano arrecato pregiudizio agli odierni attori quale circostanza giuridicamente cristallizzata con ordinanza n.
7518/2016 del 30/12/2016, R.G. n. 1358/2016, Giudice dott. G. Bosone- Trib. Lagonegro, il quale, a seguito di azione di reintegra nel possesso promossa dalla avverso l'esecuzione dei predetti Pt_3 lavori così ordinava: “alla in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrare Controparte_1
nel possesso sui luoghi di causa o tanto avverso la rimozione del guard rail che Parte_3 impedisce il passaggio sul fondo”.
Quantificavano il danno patrimoniale patito per la sosta di ciascun veicolo nella somma derivante dai costi di circolazione, dai costi dell'assicurazione, dal costo di deprezzamento, dalle spese sostenute, in quanto costretti a rivolgersi ad amici e conoscenti per il trasporto, a cui sommare l'ulteriore danno non patrimoniale lamentato. Deducevano la risarcibilità in re ipsa del danno da fermo quale conseguenza automatica liquidabile in via equitativa.
Sulla scorta di tanto, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “- Accertati i fatti di cui alla premessa, dichiarare la responsabile dei danni, patrimoniali e non, derivanti Controparte_1 dall'illegittima attività realizzata lungo l'unico accesso percorribile sulla SS 598 Val D'Agri, la quale ha determinato il fermo dell'autovetture AN IL, trg. CP 642 XD e Alfa Romeo 156 CS261AK, della Trattrice agricola tg BF246H e rimorchio agricolo tg. AL133J, tutti di proprietà di . Parte_3
- Per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non, subìti dagli attori, che allo stato si quantificano in euro 25.900,00 o della maggiore o minore somma che si terrà di giustizia anche secondo una liquidazione equitativa dei danni…Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c., depositata in data 24/01/2021, interveniva nel giudizio la società in qualità di attuale proprietaria, a seguito di contratto di cessione di ramo Controparte_2
d'azienda della del punto vendita carburanti presso il quale erano stati eseguiti i Controparte_1
lavori di ampliamento.
Preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla Controparte_1
avversa pretesa risarcitoria, non essendo la stessa più titolare del punto vendita carburanti in questione,
e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, non avendo parte attrice assolto all'onere della prova;
l'assoluta legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nel far eseguire i lavori di installazione della barriera di sicurezza, c.d. guard rail, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Anas per l'adeguamento alle norme di sicurezza per la circolazione stradale;
l'installazione delle barriere di sicurezza esclusivamente su aree di proprietà del nonché su aree di proprietà, all'epoca dei fatti, della Controparte_3 CP_1
e oggi della;
la carenza della prospettazione attorea dal punto di vista della quantificazione CP_2 del danno, le cui voci di spesa erano state meramente elencate;
l'assenza di prova in relazione agli asseriti costi derivanti dal presunto fermo dei veicoli in questione.
Formulava istanza di riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi all'adito Tribunale promosso dalla GI e oggetto di comune accertamento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo “ - In via preliminare, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio rubricato al n.r.g. 1072/2019 pendente dinanzi al
Tribunale Civile di Lagonegro, Sez. I, G.I. Dott. Marco Martone, con prossima udienza fissata per il
15.2.2021; - Sempre in via preliminare, estromettere dal presente giudizio la in Controparte_1
quanto priva di legittimazione passiva in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dagli attori;
- Nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa.”
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale e, all'esito dell'istruttoria, rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio e non costituita.
pagina 4 di 9 Ciò posto, la domanda attorea risulta infonda in quanto carente in punto di allegazione e prova delle conseguenze dannose lamentate da parte attrice.
Sul punto va preliminarmente ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve pur sempre allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova,
l'esistenza di una lesione (danno-conseguenza) cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente contra ius; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare o chiedere di provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass.
SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.
Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. SU 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale)
A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011;
Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017). Del resto, è stato ulteriormente ribadito che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del
pagina 5 di 9 danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. 8941/2022).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla condotta tenuta dalla convenuta, CP_4 in difetto di prova in ordine all'esborso delle spese lamentate, ovvero delle perdite subite, la domanda attorea di risarcimento del danno va respinta in quanto sfornita di sostegno probatorio.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, va ricordato che, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte
a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi anche i danni non patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. SU 26972/2008; Cass. 24145/2010: “... l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
2059 c.c. porta ad affermare che … vi è l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale …”) e che vi vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass. 16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto
(cfr. citata Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui alle citate Cass. 8827/2003 e
8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità e atipicità dell'art. 2043 c.c.
(“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento alle tradizionali voci o figure di danno: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc.. Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di pagina 6 di 9 quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
In adesione alla più volte richiamata Cass. SU 26972/2008 e giurisprudenza consolidata, va da ultimo ribadito che pure il danno non patrimoniale non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova, non essendo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati: si richiama, a conforto di quanto detto, la citata giurisprudenza di legittimità.
Anche sotto tale profilo, la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice è carente di prova.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo dei veicoli in questione, osserva il Tribunale che il danno da fermo tecnico deve essere allegato e provato, non potendo considerarsi un danno in re ipsa.
Il danno da fermo tecnico, consistente nel pregiudizio economico subito dal proprietario dell'autoveicolo danneggiato e derivante dall'impossibilità di utilizzare il veicolo per il lasso di tempo necessario alla riparazione dello stesso, è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'articolo 2056 c.c.
Il danno emergente si rinviene ogniqualvolta il proprietario dell'autovettura deve sostenere delle spese quali, ad esempio, il costo di noleggio di altro veicolo;
il lucro cessante, invece, deriva dalla impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui ne deriva il mancato guadagno per il proprietario;
in tal caso il ricorrente avrà l'onere di fornire una prova puntuale della correlazione tra mezzo incidentato e decremento patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha mutato il proprio orientamento in tema di danno da fermo tecnico.
pagina 7 di 9 Le pronunce più risalenti riconoscevano la risarcibilità del danno da fermo tecnico quale conseguenza automatica del sinistro, ritenendo che non fosse necessaria una prova specifica e rigorosa del danno effettivamente subito dal proprietario dell'autoveicolo.
Dal 2015, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha mutato l'orientamento originario, stabilendo che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita prova specifica della perdita economica subita e, dunque, il risarcimento per mancato utilizzo del veicolo viene riconosciuto solo allorquando la perdita patrimoniale correlata venga effettivamente provata.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5447/2020 ha puntualizzato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti,
l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. Trattandosi di un danno conseguenza ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all'effettivo depauperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo. Per poter assolvere a siffatto onere probatorio, dunque, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo "ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (così Cass. 5447/2020).
Anche l'approccio più recente della Corte di Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 ed in quella n. 15262 del 2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie.
In definitiva il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato ed è risarcibile in via equitativa solo ove, diversamente dal caso di specie, sia certa l'esistenza dell'an (Cass.
15089/2015).
La liquidazione in via equitativa presuppone, infatti, che sia già stato assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno subito, residuando come margine discrezionale soltanto quello dell'esatta quantificazione di esso.
Ebbene, applicando detti principi al caso di specie, anche con riguardo al lamentato danno da fermo tecnico dei veicoli in questione, la domanda attorea appare del tutto sfornita di valido supporto probatorio.
Ogni altra questione – ivi compresa la richiesta formulata dalla di estromettere dal Controparte_2
giudizio la in quanto priva di legittimazione passiva - resta assorbita per il c.d. Controparte_1 principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice pagina 8 di 9 esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza tra gli attori e la e si liquidano in dispositivo Controparte_2 in base al valore della causa, pari ad € 25.900,00, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022.
Nulla va disposto in punto di spese in relazione alla posizione di in quanto Controparte_1
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- condanna , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite da essa Controparte_2 sostenute, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 12/12/2025
Il Giudice
Dott. SE ZO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del dott.
SE ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1100 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in
[...] Parte_3 C.F._3 atti, dall'avv. SE Pugliese (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domiciliano in Lagonegro (PZ) alla via San Francesco n. 17
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. – P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Nicola Romano (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Pia Iannibelli in Episcopia (PZ) alla via Siris
n. 7
PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la società chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti ex art. 2043 c.c., patrimoniali e non, per effetto della realizzazione di lavori che avevano determinato la chiusura dell'unico passaggio per accedere alla struttura di proprietà della Pt_3
facendo sì che i veicoli di proprietà della stessa, ivi parcheggiati, rimanessero bloccati all'interno di tale area.
A sostegno della propria domanda assumevano: che era proprietaria delle due uniche Parte_3
autovetture di famiglia, AN IL tg. CP 642 XD in possesso esclusivo della figlia, Parte_1
per le sue esigenze universitarie e Alfa Romeo 156 tg. CS261AK, vera e propria macchina di famiglia in possesso prevalente del figlio, , nonché della trattrice agricola tg. BF246H e di un Parte_2
rimorchio agricolo tg. AL133J; che in data 01/09/2016, e udendo un Parte_1 Parte_2 forte trambusto proveniente dall'esterno dell'azienda di famiglia, di proprietà della madre ubicata alla contrada Piano S. Vito n. 1., si affacciavano notando la presenza di alcuni operai intenti alla installazione di un guard-rail dinanzi all'azienda agricola;
che si avvicinavano agli operai chiedendo loro se, dopo i lavori, vi fosse stata possibilità di uscire con le macchine che si trovavano all'interno del parcheggio e gli operai riferivano che avrebbero lasciato lo spazio necessario per il passaggio delle macchine ma che, per poter transitare, bisognava attendere comunque la conclusione dei lavori;
che nel pomeriggio del giorno 01/09/2016, e , terminati i lavori, notavano che Parte_1 Parte_2
l'apposizione del guard-rail aveva sbarrato completamente l'accesso all'azienda agricola, unica uscita, facendo sì che tutte le autovetture, la trattrice agricola ed il rimorchio agricolo rimanessero bloccati al suo interno senza alcuna possibilità di uscita;
che in data 02/09/2016 gli attori sporgevano querela nei confronti degli autori di tale illegittima realizzazione dei lavori;
che avverso l'esecuzione dei predetti lavori veniva depositato ricorso per reintegra nel possesso;
che le autovetture rimanevano bloccate all'interno del piazzale dell'azienda agricola per 120 giorni fino all'ordinanza resa dal Tribunale di
Lagonegro n. 7518/2016 che disponeva “la rimozione del guard rail che impedisce il passaggio sul fondo”; che l'autovettura AN IL, tg. CP 642 XD di proprietà di madre di Parte_3
era in uso esclusivo a quest'ultima che la utilizzava quale unico mezzo di locomozione, Parte_1 per andare a Potenza dove frequentava l'università nei giorni infrasettimanali tanto che non potendo più utilizzare la sua macchina, si era vista costretta a farsi accompagnare, da e per Potenza, da un conoscente, pagandogli le spese vive del trasporto;
che l'autovettura Alfa Romeo Persona_1
156 tg. CS261AK, di proprietà di madre di , era usata da quest'ultimo Parte_3 Parte_2 in modo prevalente per le sue esigenze di lavoro, ma anche per accompagnare la madre all'azienda agricola e che non potendola più utilizzare si era visto costretto a farsi accompagnare da alcuni pagina 2 di 9 conoscenti, pagando loro le spese vive del trasporto;
che la stessa autovettura veniva usata da Pt_3
per accompagnare la figlia minore, a scuola da c/da Piano San Vito a
[...] Persona_2
Sant'Arcangelo e, per tale incombenza, aveva dovuto rivolgersi ad altre persone che, di volta in volta, si rendevano disponibili;
che la trattrice agricola tg. BF246H ed il rimorchio agricolo tg. AL133J, di proprietà della rappresentavano degli strumenti di lavoro indispensabili per il trasporto di Pt_3
prodotti agricoli da somministrare e vendere ai clienti, ma soprattutto per il trasporto di erba fresca da portare al bestiame che era in montagna.
Tanto premesso deducevano: l'illiceità della condotta posta in essere dalla società convenuta con conseguente diritto degli attori al risarcimento del pregiudizio patito ex art. 2043 c.c.; la legittimazione attiva degli attori e ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni, Parte_1 Parte_2
esercitando gli stessi nei confronti delle autovetture danneggiate una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.; l'illegittimità dei lavori che avevano arrecato pregiudizio agli odierni attori quale circostanza giuridicamente cristallizzata con ordinanza n.
7518/2016 del 30/12/2016, R.G. n. 1358/2016, Giudice dott. G. Bosone- Trib. Lagonegro, il quale, a seguito di azione di reintegra nel possesso promossa dalla avverso l'esecuzione dei predetti Pt_3 lavori così ordinava: “alla in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrare Controparte_1
nel possesso sui luoghi di causa o tanto avverso la rimozione del guard rail che Parte_3 impedisce il passaggio sul fondo”.
Quantificavano il danno patrimoniale patito per la sosta di ciascun veicolo nella somma derivante dai costi di circolazione, dai costi dell'assicurazione, dal costo di deprezzamento, dalle spese sostenute, in quanto costretti a rivolgersi ad amici e conoscenti per il trasporto, a cui sommare l'ulteriore danno non patrimoniale lamentato. Deducevano la risarcibilità in re ipsa del danno da fermo quale conseguenza automatica liquidabile in via equitativa.
Sulla scorta di tanto, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “- Accertati i fatti di cui alla premessa, dichiarare la responsabile dei danni, patrimoniali e non, derivanti Controparte_1 dall'illegittima attività realizzata lungo l'unico accesso percorribile sulla SS 598 Val D'Agri, la quale ha determinato il fermo dell'autovetture AN IL, trg. CP 642 XD e Alfa Romeo 156 CS261AK, della Trattrice agricola tg BF246H e rimorchio agricolo tg. AL133J, tutti di proprietà di . Parte_3
- Per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non, subìti dagli attori, che allo stato si quantificano in euro 25.900,00 o della maggiore o minore somma che si terrà di giustizia anche secondo una liquidazione equitativa dei danni…Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c., depositata in data 24/01/2021, interveniva nel giudizio la società in qualità di attuale proprietaria, a seguito di contratto di cessione di ramo Controparte_2
d'azienda della del punto vendita carburanti presso il quale erano stati eseguiti i Controparte_1
lavori di ampliamento.
Preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della in ordine alla Controparte_1
avversa pretesa risarcitoria, non essendo la stessa più titolare del punto vendita carburanti in questione,
e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, non avendo parte attrice assolto all'onere della prova;
l'assoluta legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta nel far eseguire i lavori di installazione della barriera di sicurezza, c.d. guard rail, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Anas per l'adeguamento alle norme di sicurezza per la circolazione stradale;
l'installazione delle barriere di sicurezza esclusivamente su aree di proprietà del nonché su aree di proprietà, all'epoca dei fatti, della Controparte_3 CP_1
e oggi della;
la carenza della prospettazione attorea dal punto di vista della quantificazione CP_2 del danno, le cui voci di spesa erano state meramente elencate;
l'assenza di prova in relazione agli asseriti costi derivanti dal presunto fermo dei veicoli in questione.
Formulava istanza di riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi all'adito Tribunale promosso dalla GI e oggetto di comune accertamento.
Tanto premesso, concludeva chiedendo “ - In via preliminare, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio rubricato al n.r.g. 1072/2019 pendente dinanzi al
Tribunale Civile di Lagonegro, Sez. I, G.I. Dott. Marco Martone, con prossima udienza fissata per il
15.2.2021; - Sempre in via preliminare, estromettere dal presente giudizio la in Controparte_1
quanto priva di legittimazione passiva in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dagli attori;
- Nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa.”
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale e, all'esito dell'istruttoria, rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16/09/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della società ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio e non costituita.
pagina 4 di 9 Ciò posto, la domanda attorea risulta infonda in quanto carente in punto di allegazione e prova delle conseguenze dannose lamentate da parte attrice.
Sul punto va preliminarmente ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve pur sempre allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova,
l'esistenza di una lesione (danno-conseguenza) cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente contra ius; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare o chiedere di provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass.
SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.
Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. SU 33645/2022 in tema di occupazione sine titulo; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale)
A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011;
Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017). Del resto, è stato ulteriormente ribadito che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del
pagina 5 di 9 danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass. 8941/2022).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla condotta tenuta dalla convenuta, CP_4 in difetto di prova in ordine all'esborso delle spese lamentate, ovvero delle perdite subite, la domanda attorea di risarcimento del danno va respinta in quanto sfornita di sostegno probatorio.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, va ricordato che, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte
a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi anche i danni non patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. SU 26972/2008; Cass. 24145/2010: “... l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
2059 c.c. porta ad affermare che … vi è l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale …”) e che vi vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass. 16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto
(cfr. citata Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui alle citate Cass. 8827/2003 e
8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità e atipicità dell'art. 2043 c.c.
(“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento alle tradizionali voci o figure di danno: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc.. Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di pagina 6 di 9 quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
In adesione alla più volte richiamata Cass. SU 26972/2008 e giurisprudenza consolidata, va da ultimo ribadito che pure il danno non patrimoniale non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova, non essendo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati: si richiama, a conforto di quanto detto, la citata giurisprudenza di legittimità.
Anche sotto tale profilo, la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice è carente di prova.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fermo dei veicoli in questione, osserva il Tribunale che il danno da fermo tecnico deve essere allegato e provato, non potendo considerarsi un danno in re ipsa.
Il danno da fermo tecnico, consistente nel pregiudizio economico subito dal proprietario dell'autoveicolo danneggiato e derivante dall'impossibilità di utilizzare il veicolo per il lasso di tempo necessario alla riparazione dello stesso, è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'articolo 2056 c.c.
Il danno emergente si rinviene ogniqualvolta il proprietario dell'autovettura deve sostenere delle spese quali, ad esempio, il costo di noleggio di altro veicolo;
il lucro cessante, invece, deriva dalla impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui ne deriva il mancato guadagno per il proprietario;
in tal caso il ricorrente avrà l'onere di fornire una prova puntuale della correlazione tra mezzo incidentato e decremento patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha mutato il proprio orientamento in tema di danno da fermo tecnico.
pagina 7 di 9 Le pronunce più risalenti riconoscevano la risarcibilità del danno da fermo tecnico quale conseguenza automatica del sinistro, ritenendo che non fosse necessaria una prova specifica e rigorosa del danno effettivamente subito dal proprietario dell'autoveicolo.
Dal 2015, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha mutato l'orientamento originario, stabilendo che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita prova specifica della perdita economica subita e, dunque, il risarcimento per mancato utilizzo del veicolo viene riconosciuto solo allorquando la perdita patrimoniale correlata venga effettivamente provata.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 5447/2020 ha puntualizzato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti,
l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. Trattandosi di un danno conseguenza ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all'effettivo depauperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo. Per poter assolvere a siffatto onere probatorio, dunque, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo "ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (così Cass. 5447/2020).
Anche l'approccio più recente della Corte di Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 ed in quella n. 15262 del 2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie.
In definitiva il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato ed è risarcibile in via equitativa solo ove, diversamente dal caso di specie, sia certa l'esistenza dell'an (Cass.
15089/2015).
La liquidazione in via equitativa presuppone, infatti, che sia già stato assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno subito, residuando come margine discrezionale soltanto quello dell'esatta quantificazione di esso.
Ebbene, applicando detti principi al caso di specie, anche con riguardo al lamentato danno da fermo tecnico dei veicoli in questione, la domanda attorea appare del tutto sfornita di valido supporto probatorio.
Ogni altra questione – ivi compresa la richiesta formulata dalla di estromettere dal Controparte_2
giudizio la in quanto priva di legittimazione passiva - resta assorbita per il c.d. Controparte_1 principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice pagina 8 di 9 esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della
“ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza tra gli attori e la e si liquidano in dispositivo Controparte_2 in base al valore della causa, pari ad € 25.900,00, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022.
Nulla va disposto in punto di spese in relazione alla posizione di in quanto Controparte_1
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda attorea;
- condanna , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite da essa Controparte_2 sostenute, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 12/12/2025
Il Giudice
Dott. SE ZO
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