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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - C/o Casa Comunale 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4884/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.
Resistente: // Alle ore 10:07 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 S.P.A, impugnava l' avviso di accertamento Provvedimento n. 132/2024, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 2.742,00
IMU annualità 2019 in relazione alle due unità immobiliari di proprietà del Fondo Nominativo_1 liquidato site in Indirizzo_1, censite al Catasto dei fabbricati del predetto Comune al Dati catastali_1. Deduceva di non ver mai posseduto alcun bene immobile nel Comune di San Nicola Strada e rappresentava che il patrimonio della stessa, società di diritto italiano autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, è distinto da quello dei fondi da essa gestiti.
Allegava altresì di non svolgere più alcuna attività di gestione del Fondo Nominativo_1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Con pronuncia n. 16285/24, la Suprema Corte ha affermato: “3.2. L'art. 1, comma 1, lett. j), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), nella versione applicabile ratione temporis, afferma che il fondo comune di investimento è "il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti;
gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi".
3.2.1. Ai sensi dell'art. 36 del TUF il fondo comune è gestito da una società di gestione, che può o meno coincidere con la società promotrice, e che assume verso i partecipanti al fondo, solidalmente con quest'ultima, gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
3.2.2. Ciò premesso, secondo Cass. n. 16605 del 15/07/2010, "I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia" (conf. Cass. n. 12062 del 08/05/2019).
3.3. Può, quindi, schematicamente affermarsi, per come disposto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 (la CTR cita erroneamente la L. 23 marzo 1983, n. 77, abrogata proprio dal menzionato decreto legislativo), che, secondo il diritto interno: i) il fondo comune costituisce un patrimonio separato;
ii) detto fondo non ha soggettività giuridica autonoma;
iii) i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla Ricorrente_1; iv) è la Ricorrente_1 ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune.
3.3.1. Partendo da questi presupposti e riferendosi ad un precedente (Cass. n. 29888 del 20/12/2020) che ha approfondito la natura giuridica dei patrimoni separati, Cass. n. 7116 del 09/03/2023, ha ritenuto di attribuire la soggettività passiva delle imposte ICI e IMU alla Ricorrente_1, la quale risulta essere il formale intestatario del bene e, quindi, come tale, tenuto al pagamento dell'imposta.
3.3.2. Bisogna, peraltro, verificare se una soluzione formalistica di tal fatta possa essere utilizzata anche per l'IVA. L'analisi normativa e giurisprudenziale che segue dimostrerà il contrario.
3.4. Prendendo le mosse dal diritto unionale, l'art. 6, cap. 4, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del
17 maggio 1977 (sesta direttiva) afferma che "Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio".
3.4.1. L'art. 28 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) contiene una previsione del tutto analoga. L'art. 193 di detta direttiva prevede, altresì, che "L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202" (tali ultime disposizioni, peraltro, non riguardano l'ipotesi di cui si discute).
3.4.2. La Corte di giustizia della UE, peraltro, non si occupa dello specifico problema oggetto di causa. È vero che una recente pronuncia dà rilievo all'effettivo intestatario del bene immobile ai fini della soggettività passiva d'imposta, senza attribuire rilevanza all'accordo sottostante tra le parti in ragione del quale l'intestatario non sarebbe l'unico effettivo proprietario (Corte di giustizia 16 settembre 2020, in causa
C-312/19, XT). Tuttavia, trattasi di una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, che fa, altresì, riferimento ad un accordo interno senza alcuna rilevanza esterna, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni sui fondi comuni più sopra menzionate.
3.5. Nel diritto interno, l'art. 8 del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, conv. nella L. n. 410 del 23 novembre 2001, attribuisce alla Ricorrente_1 la soggettività passiva d'imposta e, quindi, l'obbligo del pagamento ed il diritto alla relativa detrazione. In particolare, il comma 1 così recita: "1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto (...)".
3.6. La superiore disposizione costituisce, nella prospettiva di AE, la base normativa per l'attribuzione alla
Ricorrente_1 dell'obbligazione di pagamento dell'IVA. In particolare, la difesa erariale sottolinea la distinzione esistente tra la disciplina civilistica e quella disciplina fiscale, evidenziando che, per quest'ultima, la Ricorrente_1 è sicuramente il soggetto passivo a fini IVA, sicché correttamente l'Ufficio si è rivolto nei confronti della odierna controricorrente.
3.7. La controricorrente, invece, spende i seguenti argomenti.
3.7.1. Se la Ricorrente_1 dovesse essere ritenuta responsabile del debito IVA del fondo IBISCO con il proprio patrimonio personale, si verrebbe a vanificare l'autonomia patrimoniale dei fondi comuni e si violerebbe il principio di capacità contributiva in ragione della cessazione del fondo. In particolare, la cessazione del fondo farebbe venire meno il rapporto gestorio senza che la Ricorrente_1 possa partecipare alla ripartizione delle attività. Inoltre, è la stessa Ricorrente_1 che può chiedere la liquidazione del fondo comune quando lo stesso non ha prospettive (art. 57 del TUF) e non è prevista una forma di responsabilità sussidiaria della medesima. L'autonomia patrimoniale, del resto, ha senso solo fino a quando i creditori del fondo e quelli della Ricorrente_1 restino rigidamente distinti, talché i primi non possano vantare diritti sul patrimonio della Ricorrente_1, che non è da loro aggredibile. I creditori di IBISCO, dunque, tra cui anche AE, non possono vantare diritti su di un fondo ormai estinto e non è configurabile nessuna responsabilità, anche sotto il profilo sussidiario, della Ricorrente_1, che risponde quale mandatario unicamente per il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 36, comma 5, del TUF).
3.7.2. Sotto diverso profilo, la Ricorrente_1 non può essere definita soggetto passivo d'imposta per le obbligazioni tributarie del fondo comune, rispondendo per dette obbligazioni unicamente quest'ultimo con il proprio patrimonio. In realtà, la Ricorrente_1 si limita a redigere le dichiarazioni e ad effettuare i versamenti, tenendo una contabilità distinta per ciò che riguarda i fondi, ma non è il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 (direttiva IVA), che è il patrimonio separato del fondo comune.
Ed anche la disciplina delle detrazioni risponde a questa sorta di sdoppiamento giuridico tra chi versa e chi paga.
3.7.3. In buona sostanza, la Ricorrente_1 si occupa dei soli adempimenti contabili ma la propria attività è imputabile direttamente al fondo. Ragionare diversamente significherebbe violare il principio della capacità contributiva in quanto Ricorrente_1 rimarrebbe assoggettata, anche dopo la cessazione del rapporto gestorio, alle pretese tributarie dell'Amministrazione finanziaria.
3.8. Per dirimere la questione occorre partire dai principi espressi da Cass. n. 16605 del 2010 e precedentemente riassunti al cap. 3.3.
3.8.1. Non è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla Ricorrente_1 che gestisce il fondo comune e, quindi, nel caso di specie, a VR. Ricorrente_1 amministra il fondo, provvede alla redazione delle dichiarazioni IVA e all'effettuazione dei pagamenti, nonché alla tenuta della contabilità, tenendo separate attività e passività del fondo comune, che risponde delle obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio.
3.8.2. Ne consegue che la Ricorrente_1 può essere oggetto di accertamenti tributari che riguardano le attività del fondo, in quanto le stesse devono essere rivolte necessariamente nei suoi confronti, ma non risponde delle eventuali pretese dell'Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato. In altri termini, in caso di dichiarazioni erronee o infedeli rilasciate dalla Ricorrente_1, risponde sempre e comunque il patrimonio del fondo;
il quale potrà poi rivalersi nei confronti della Ricorrente_1 sulla base del rapporto di mandato.
3.8.3. Da questa impostazione, pienamente conforme al dettato dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001, più sopra menzionato, discende che la Ricorrente_1 è il soggetto passivo dell'imposta sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere dell'imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello di Ricorrente_1.
3.8.4. Nel caso in cui si verifica, come nella specie, la liquidazione del fondo comune, il patrimonio separato si estingue, con conseguente estinzione anche del rapporto di mandato tra fondo comune ed Ricorrente_1. Ne consegue che la Ricorrente_1 può opporre all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta cessazione del rapporto e la liquidazione del fondo comune ed AE non può soddisfarsi sul patrimonio dell'ente di gestione, non potendo configurarsi una responsabilità solidale di quest'ultimo per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del fondo, salva la eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità.
3.9. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Ricorrente_1 non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato".
Dalla documentazione agli atti risulta che gli immobili con riferimento ai quali è stata azionata la pretesa non sono di proprietà dell'attuale ricorrente (cfr allegati 2 e 3 del ricorso) e, a fronte della espressa contestazione di parte, il Comune di S. Nicola la Strada non ha fornito prova dell'esistenza del Fondo Nominativo_1 nell'annualità oggetto di recupero.
Il ricorso va pertanto accolto,.
La particolare natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - C/o Casa Comunale 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4884/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.
Resistente: // Alle ore 10:07 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 S.P.A, impugnava l' avviso di accertamento Provvedimento n. 132/2024, avente ad oggetto la richiesta complessiva di euro 2.742,00
IMU annualità 2019 in relazione alle due unità immobiliari di proprietà del Fondo Nominativo_1 liquidato site in Indirizzo_1, censite al Catasto dei fabbricati del predetto Comune al Dati catastali_1. Deduceva di non ver mai posseduto alcun bene immobile nel Comune di San Nicola Strada e rappresentava che il patrimonio della stessa, società di diritto italiano autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, è distinto da quello dei fondi da essa gestiti.
Allegava altresì di non svolgere più alcuna attività di gestione del Fondo Nominativo_1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Con pronuncia n. 16285/24, la Suprema Corte ha affermato: “3.2. L'art. 1, comma 1, lett. j), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), nella versione applicabile ratione temporis, afferma che il fondo comune di investimento è "il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento;
suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti;
gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi".
3.2.1. Ai sensi dell'art. 36 del TUF il fondo comune è gestito da una società di gestione, che può o meno coincidere con la società promotrice, e che assume verso i partecipanti al fondo, solidalmente con quest'ultima, gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
3.2.2. Ciò premesso, secondo Cass. n. 16605 del 15/07/2010, "I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia" (conf. Cass. n. 12062 del 08/05/2019).
3.3. Può, quindi, schematicamente affermarsi, per come disposto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 (la CTR cita erroneamente la L. 23 marzo 1983, n. 77, abrogata proprio dal menzionato decreto legislativo), che, secondo il diritto interno: i) il fondo comune costituisce un patrimonio separato;
ii) detto fondo non ha soggettività giuridica autonoma;
iii) i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla Ricorrente_1; iv) è la Ricorrente_1 ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune.
3.3.1. Partendo da questi presupposti e riferendosi ad un precedente (Cass. n. 29888 del 20/12/2020) che ha approfondito la natura giuridica dei patrimoni separati, Cass. n. 7116 del 09/03/2023, ha ritenuto di attribuire la soggettività passiva delle imposte ICI e IMU alla Ricorrente_1, la quale risulta essere il formale intestatario del bene e, quindi, come tale, tenuto al pagamento dell'imposta.
3.3.2. Bisogna, peraltro, verificare se una soluzione formalistica di tal fatta possa essere utilizzata anche per l'IVA. L'analisi normativa e giurisprudenziale che segue dimostrerà il contrario.
3.4. Prendendo le mosse dal diritto unionale, l'art. 6, cap. 4, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del
17 maggio 1977 (sesta direttiva) afferma che "Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio".
3.4.1. L'art. 28 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) contiene una previsione del tutto analoga. L'art. 193 di detta direttiva prevede, altresì, che "L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202" (tali ultime disposizioni, peraltro, non riguardano l'ipotesi di cui si discute).
3.4.2. La Corte di giustizia della UE, peraltro, non si occupa dello specifico problema oggetto di causa. È vero che una recente pronuncia dà rilievo all'effettivo intestatario del bene immobile ai fini della soggettività passiva d'imposta, senza attribuire rilevanza all'accordo sottostante tra le parti in ragione del quale l'intestatario non sarebbe l'unico effettivo proprietario (Corte di giustizia 16 settembre 2020, in causa
C-312/19, XT). Tuttavia, trattasi di una fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, che fa, altresì, riferimento ad un accordo interno senza alcuna rilevanza esterna, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni sui fondi comuni più sopra menzionate.
3.5. Nel diritto interno, l'art. 8 del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, conv. nella L. n. 410 del 23 novembre 2001, attribuisce alla Ricorrente_1 la soggettività passiva d'imposta e, quindi, l'obbligo del pagamento ed il diritto alla relativa detrazione. In particolare, il comma 1 così recita: "1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto (...)".
3.6. La superiore disposizione costituisce, nella prospettiva di AE, la base normativa per l'attribuzione alla
Ricorrente_1 dell'obbligazione di pagamento dell'IVA. In particolare, la difesa erariale sottolinea la distinzione esistente tra la disciplina civilistica e quella disciplina fiscale, evidenziando che, per quest'ultima, la Ricorrente_1 è sicuramente il soggetto passivo a fini IVA, sicché correttamente l'Ufficio si è rivolto nei confronti della odierna controricorrente.
3.7. La controricorrente, invece, spende i seguenti argomenti.
3.7.1. Se la Ricorrente_1 dovesse essere ritenuta responsabile del debito IVA del fondo IBISCO con il proprio patrimonio personale, si verrebbe a vanificare l'autonomia patrimoniale dei fondi comuni e si violerebbe il principio di capacità contributiva in ragione della cessazione del fondo. In particolare, la cessazione del fondo farebbe venire meno il rapporto gestorio senza che la Ricorrente_1 possa partecipare alla ripartizione delle attività. Inoltre, è la stessa Ricorrente_1 che può chiedere la liquidazione del fondo comune quando lo stesso non ha prospettive (art. 57 del TUF) e non è prevista una forma di responsabilità sussidiaria della medesima. L'autonomia patrimoniale, del resto, ha senso solo fino a quando i creditori del fondo e quelli della Ricorrente_1 restino rigidamente distinti, talché i primi non possano vantare diritti sul patrimonio della Ricorrente_1, che non è da loro aggredibile. I creditori di IBISCO, dunque, tra cui anche AE, non possono vantare diritti su di un fondo ormai estinto e non è configurabile nessuna responsabilità, anche sotto il profilo sussidiario, della Ricorrente_1, che risponde quale mandatario unicamente per il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 36, comma 5, del TUF).
3.7.2. Sotto diverso profilo, la Ricorrente_1 non può essere definita soggetto passivo d'imposta per le obbligazioni tributarie del fondo comune, rispondendo per dette obbligazioni unicamente quest'ultimo con il proprio patrimonio. In realtà, la Ricorrente_1 si limita a redigere le dichiarazioni e ad effettuare i versamenti, tenendo una contabilità distinta per ciò che riguarda i fondi, ma non è il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 (direttiva IVA), che è il patrimonio separato del fondo comune.
Ed anche la disciplina delle detrazioni risponde a questa sorta di sdoppiamento giuridico tra chi versa e chi paga.
3.7.3. In buona sostanza, la Ricorrente_1 si occupa dei soli adempimenti contabili ma la propria attività è imputabile direttamente al fondo. Ragionare diversamente significherebbe violare il principio della capacità contributiva in quanto Ricorrente_1 rimarrebbe assoggettata, anche dopo la cessazione del rapporto gestorio, alle pretese tributarie dell'Amministrazione finanziaria.
3.8. Per dirimere la questione occorre partire dai principi espressi da Cass. n. 16605 del 2010 e precedentemente riassunti al cap. 3.3.
3.8.1. Non è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta alla Ricorrente_1 che gestisce il fondo comune e, quindi, nel caso di specie, a VR. Ricorrente_1 amministra il fondo, provvede alla redazione delle dichiarazioni IVA e all'effettuazione dei pagamenti, nonché alla tenuta della contabilità, tenendo separate attività e passività del fondo comune, che risponde delle obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio.
3.8.2. Ne consegue che la Ricorrente_1 può essere oggetto di accertamenti tributari che riguardano le attività del fondo, in quanto le stesse devono essere rivolte necessariamente nei suoi confronti, ma non risponde delle eventuali pretese dell'Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato. In altri termini, in caso di dichiarazioni erronee o infedeli rilasciate dalla Ricorrente_1, risponde sempre e comunque il patrimonio del fondo;
il quale potrà poi rivalersi nei confronti della Ricorrente_1 sulla base del rapporto di mandato.
3.8.3. Da questa impostazione, pienamente conforme al dettato dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001, più sopra menzionato, discende che la Ricorrente_1 è il soggetto passivo dell'imposta sotto il profilo meramente formale, mentre sotto il profilo sostanziale a rispondere dell'imposta è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello di Ricorrente_1.
3.8.4. Nel caso in cui si verifica, come nella specie, la liquidazione del fondo comune, il patrimonio separato si estingue, con conseguente estinzione anche del rapporto di mandato tra fondo comune ed Ricorrente_1. Ne consegue che la Ricorrente_1 può opporre all'Amministrazione finanziaria l'intervenuta cessazione del rapporto e la liquidazione del fondo comune ed AE non può soddisfarsi sul patrimonio dell'ente di gestione, non potendo configurarsi una responsabilità solidale di quest'ultimo per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del fondo, salva la eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità.
3.9. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la Ricorrente_1 non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto dalla stessa amministrato".
Dalla documentazione agli atti risulta che gli immobili con riferimento ai quali è stata azionata la pretesa non sono di proprietà dell'attuale ricorrente (cfr allegati 2 e 3 del ricorso) e, a fronte della espressa contestazione di parte, il Comune di S. Nicola la Strada non ha fornito prova dell'esistenza del Fondo Nominativo_1 nell'annualità oggetto di recupero.
Il ricorso va pertanto accolto,.
La particolare natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
compensa le spese