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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 839/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SERGIO MINA e ROBERTO C.F._3
BIANCHI del Foro di Como ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Olgiate Comasco
(CO) – Via A. Volta n. 10, come da procura in calce a ll'atto di citazione
ATTORI contro
+ ALTRI Controparte_1
nonché
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._4
(C.F.: ) Email_1 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.04.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parti attrici che di seguito vengono integralmente riportate :
La deducente difesa insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare in capo agli attori Signori , Parte_1 Parte_2
e l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà
[...] Parte_3
pagina 1 di 4 dell'immobile sito nel Comune di Bizzarone e come di seguito identificati al Catasto Terreni del predetto Comune:
• Foglio n. 1, particella n. 2012 (incolto produttivo, classe 2, superficie 44 are 91 centiarie – reddito dominicale € 3,48, reddito agrario € 0,93);
Ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari con esonero di ogni responsabilità.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 14.03.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c. agli eredi di e gli altri comproprietari rilevati dalla banca dati catastale e dagli atti Controparte_1
reperiti in Conservatoria, nonché a ed a , gli Controparte_2 Controparte_3
attori adivano il Tribunale di Como, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
A sostegno della propria domanda, gli attori allegavano di aver da oltre vent'anni esercitato - unitamente alla madre deceduta il 27.06.2017 - in modo esclusivo sul Persona_1
terreno in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivi ed incontrastati domini degli stessi, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offrivano al
Giudicante.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 16.05.2024, come da documento prodotto con nota di deposito in data 17.05.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta ed acquisita d'ufficio in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale (cfr. allegati alla nota di deposito del 9.12.2024) e l'assunzione di prove orali all'udienza del 18.12.2024; sicché alla successiva udienza del 9.04.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi pagina 2 di 4 oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
Gli attori hanno dimostrato, documentalmente e a mezzo dei testimoni escussi, di aver posseduto e possedere nell'attualità in modo esclusivo ed uti dominus, nonché pacificamente ed ininterrottamente da oltre un ventennio, l'immobile sito in Bizzarone (CO) ed identificato al Foglio n. 1, particella n.
2012 del Catasto Terreni del predetto Comune.
Tale immobile, consistente in un terreno boschivo adagiato su un colle alle spalle della Chiesa della
Madonna dell'Assunta di Bizzarone (CO), è infatti da oltre un ventennio curato dagli odierni attori che si sono occupati della sua conservazione e pulizia, effettuando le necessarie richieste agli enti competenti e ricevendo comunicazioni a riguardo (cfr. doc. 4).
Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi escussi che hanno espressamente confermato i capitoli di prova ammessi (n. 1 e n. 3), con particolare riguardo all'attività di manutenzione delle piante insistenti nel predetto terreno. In particolare, il teste ha precisato che il terreno “si trova Tes_1 sul colle di Bizzarone alle spalle della chiesa della Madonna dell'Assunta; si tratta di un bosco che conosco bene e posso dire che io ho visto personalmente mio cognato ( ) andare lì e Parte_1 fare pulizia soprattutto dei rami rotti e degli alberi abbattuti” (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024 in atti).
Anche il teste - persona che risiede nel Comune di Bizzarone dall'anno 1978 nelle Testimone_2
vicinanze del terreno oggetto del presente giudizio - ha correttamente identificato i luoghi oggetto di causa e, per quanto concerne l'attività di manutenzione effettuata dagli odierni attori, ha ulteriormente precisato che “circa 6/7 anni fa l'ho aiutato ( ) anche a togliere una pianta che era Parte_1 venuta giù” (cfr. verbale d'udienza cit.).
Le dichiarazioni testimoniali sono concordi, precise e puntuali circa la prova della circostanza che gli odierni attori possiedono e si occupano del terreno oggetto della domanda di usucapione;
ricorrono, dunque, in capo a questi ultimi i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sul bene immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e dello specifico contegno di manifesta adesione alla pretesa attorea delle convenute e Controparte_2 CP_3
, comparse personalmente in sede di procedimento di mediazione (cfr. verbale in data
[...]
16.05.2024 in atti), si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che in capo agli attori (C.F.: Parte_1
, (C.F.: ), e C.F._6 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) è intervenuto l'acquisto per usucapione, ex art. Parte_3 C.F._3
1158 c.c., della proprietà dell'immobile sito nel Comune di Bizzarone (CO) come di seguito identificato al Catasto Terreni del predetto Comune: foglio (reale) 5, foglio (logico) 1, mappale 2012, qualità “incolto produttivo”, Classe 2, superficie HA
0.44.91, Reddito Dominicale EURO 3,48, Reddito Agrario EURO 0,93, già mappale 2012 di HA
0.44.45 (superficie poi variata d'ufficio in data 23.04.2020, Prot. n° CO0025305, per Riordino
Fondiario da rilievo aerofotogrammetrico), derivante dal Tipo Frazionamento Prot. n° CO0026040 del
09.02.2009, con cui veniva frazionato il mappale 1918 di HA 0.45.90, a sua volta derivante dal Tipo di
Frazionamento Prot. n° 7 del 1975, con cui veniva frazionato l'originario mappale 526 di HA 0.64.40 ;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 25 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 839/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SERGIO MINA e ROBERTO C.F._3
BIANCHI del Foro di Como ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Olgiate Comasco
(CO) – Via A. Volta n. 10, come da procura in calce a ll'atto di citazione
ATTORI contro
+ ALTRI Controparte_1
nonché
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._4
(C.F.: ) Email_1 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.04.2025 ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate da parti attrici che di seguito vengono integralmente riportate :
La deducente difesa insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare in capo agli attori Signori , Parte_1 Parte_2
e l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà
[...] Parte_3
pagina 1 di 4 dell'immobile sito nel Comune di Bizzarone e come di seguito identificati al Catasto Terreni del predetto Comune:
• Foglio n. 1, particella n. 2012 (incolto produttivo, classe 2, superficie 44 are 91 centiarie – reddito dominicale € 3,48, reddito agrario € 0,93);
Ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari con esonero di ogni responsabilità.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
a seguito di deposito della sola comparsa conclusionale in data 14.03.2025 e della discussione orale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150, comma 4, c.p.c. agli eredi di e gli altri comproprietari rilevati dalla banca dati catastale e dagli atti Controparte_1
reperiti in Conservatoria, nonché a ed a , gli Controparte_2 Controparte_3
attori adivano il Tribunale di Como, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
A sostegno della propria domanda, gli attori allegavano di aver da oltre vent'anni esercitato - unitamente alla madre deceduta il 27.06.2017 - in modo esclusivo sul Persona_1
terreno in oggetto tutti i diritti spettanti al proprietario, avendone il possesso continuato ed interrotto e agendo come esclusivi ed incontrastati domini degli stessi, curandone la manutenzione, senza alcuna turbativa né da parte dei convenuti né da parte di altri, come da prove testimoniali che offrivano al
Giudicante.
A seguito della verifica della regolarità delle notifiche e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti, nonché della procedibilità della domanda (avendo parte attrice esperito procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo il 16.05.2024, come da documento prodotto con nota di deposito in data 17.05.2024), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta ed acquisita d'ufficio in ossequio al protocollo N. 1068/2022 relativo al contenzioso ordinario in materia immobiliare in uso all'intestato Tribunale (cfr. allegati alla nota di deposito del 9.12.2024) e l'assunzione di prove orali all'udienza del 18.12.2024; sicché alla successiva udienza del 9.04.2025 essa è stata trattenuta in decisione, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate e della trattazione mista di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi pagina 2 di 4 oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
Gli attori hanno dimostrato, documentalmente e a mezzo dei testimoni escussi, di aver posseduto e possedere nell'attualità in modo esclusivo ed uti dominus, nonché pacificamente ed ininterrottamente da oltre un ventennio, l'immobile sito in Bizzarone (CO) ed identificato al Foglio n. 1, particella n.
2012 del Catasto Terreni del predetto Comune.
Tale immobile, consistente in un terreno boschivo adagiato su un colle alle spalle della Chiesa della
Madonna dell'Assunta di Bizzarone (CO), è infatti da oltre un ventennio curato dagli odierni attori che si sono occupati della sua conservazione e pulizia, effettuando le necessarie richieste agli enti competenti e ricevendo comunicazioni a riguardo (cfr. doc. 4).
Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi escussi che hanno espressamente confermato i capitoli di prova ammessi (n. 1 e n. 3), con particolare riguardo all'attività di manutenzione delle piante insistenti nel predetto terreno. In particolare, il teste ha precisato che il terreno “si trova Tes_1 sul colle di Bizzarone alle spalle della chiesa della Madonna dell'Assunta; si tratta di un bosco che conosco bene e posso dire che io ho visto personalmente mio cognato ( ) andare lì e Parte_1 fare pulizia soprattutto dei rami rotti e degli alberi abbattuti” (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024 in atti).
Anche il teste - persona che risiede nel Comune di Bizzarone dall'anno 1978 nelle Testimone_2
vicinanze del terreno oggetto del presente giudizio - ha correttamente identificato i luoghi oggetto di causa e, per quanto concerne l'attività di manutenzione effettuata dagli odierni attori, ha ulteriormente precisato che “circa 6/7 anni fa l'ho aiutato ( ) anche a togliere una pianta che era Parte_1 venuta giù” (cfr. verbale d'udienza cit.).
Le dichiarazioni testimoniali sono concordi, precise e puntuali circa la prova della circostanza che gli odierni attori possiedono e si occupano del terreno oggetto della domanda di usucapione;
ricorrono, dunque, in capo a questi ultimi i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sul bene immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti e dello specifico contegno di manifesta adesione alla pretesa attorea delle convenute e Controparte_2 CP_3
, comparse personalmente in sede di procedimento di mediazione (cfr. verbale in data
[...]
16.05.2024 in atti), si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che in capo agli attori (C.F.: Parte_1
, (C.F.: ), e C.F._6 Parte_2 C.F._2
(C.F.: ) è intervenuto l'acquisto per usucapione, ex art. Parte_3 C.F._3
1158 c.c., della proprietà dell'immobile sito nel Comune di Bizzarone (CO) come di seguito identificato al Catasto Terreni del predetto Comune: foglio (reale) 5, foglio (logico) 1, mappale 2012, qualità “incolto produttivo”, Classe 2, superficie HA
0.44.91, Reddito Dominicale EURO 3,48, Reddito Agrario EURO 0,93, già mappale 2012 di HA
0.44.45 (superficie poi variata d'ufficio in data 23.04.2020, Prot. n° CO0025305, per Riordino
Fondiario da rilievo aerofotogrammetrico), derivante dal Tipo Frazionamento Prot. n° CO0026040 del
09.02.2009, con cui veniva frazionato il mappale 1918 di HA 0.45.90, a sua volta derivante dal Tipo di
Frazionamento Prot. n° 7 del 1975, con cui veniva frazionato l'originario mappale 526 di HA 0.64.40 ;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como, il 25 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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