Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto dalla sig.ra ER Gangemi, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Musicò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 536 del 25.3.24 e pubblicata in data 27.3.24;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11.04.2025 e depositato in data 12.04.2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, della sentenza n. 536 del 25.3.2024, pubblicata in data 27.3.2024, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, a definizione del giudizio n. 76/2020 R.G., dalla stessa promosso nei confronti del Comune di Reggio Calabria, ha condannato quest’ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di euro 676,02 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
2. Il Comune di Reggio Calabria, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, lo stesso abbia dato ad oggi integrale esecuzione al titolo giudiziale.
3. In occasione della camera di consiglio del 3.12.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l’immediata nomina di un Commissario ad acta. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e, come tale deve essere accolto, nei termini appresso indicati.
5. Sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., in quanto il duplicato informatico della sentenza in epigrafe, ex art. 479 c.p.c., è stato notificato, a mezzo pec, al Comune di Reggio Calabria in data 4.11.2024, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.
6. Stante la mancata allegazione di ragioni di urgenza legittimanti l’immediata nomina del Commissario ad acta , deve, in prima battuta, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Sono, altresì, dovute le somme corrispondenti alle spese strumentali all’instaurazione dell’odierno giudizio, tra cui quelle connesse alla eventuale registrazione della sentenza per cui è ottemperanza, se documentate.
7. In caso di inutile scadenza di tale termine, si nomina, quale Commissario ad acta , ilQuestore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito avente titolo nella sentenza in epigrafe.
8. In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- procedere sia all’allocazione delle somme in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
8.1 L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Reggio Calabria di dare integrale esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale, ricevuta la comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provvederà entro 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’amministrazione intimata;
c) condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 250,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Questore di Reggio Calabria.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER EN, Presidente
ER AZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AZ | ER EN |
IL SEGRETARIO