TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4857/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 11.08 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, sono comparsi:
l'avv. BARONE PAOLO per Parte_1
l'avv. Matteo Rangoni in sostituzione dell'avv. TARTAGLI ROBERTO per Parte_2
- DITTA Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. impugna le note preverbale depositate da parte avversa evidenziando che le proprie note Pt_1 illustrative del 10 aprile 2025 sono state tempestivamente depositate nei termini stabiliti dalla SV. In particolare reitera tutte le impugnative e contestazioni già avanzate in ordine alla CTU, reitera altresì la richiesta di chiarimenti CTU.
L'avv. Rangoni si riporta alla propria memoria di discussione ed a tutti gli atti difensivi e contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, contestato ed eccepito ed in particolare si oppone alla richiesta di chiarimenti CTU ritenuta la stessa esaustiva e tardive le contestazioni avverse.
I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi integralmente agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.
1 Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4857/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONE PAOLO Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e con elezione di domicilio presso il difensore avv. BARONE PAOLO C.F._2
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. TARTAGLI ROBERTO (C.F. elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
MAGENTA 17 50123 FIRENZE presso il difensore avv. TARTAGLI ROBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “A) in accoglimento dell'interposta opposizione, dichiarare
l'ingiunzione nulla ed improduttiva di ogni effetto perché radicalmente infondata e non provata la pretesa creditoria postane a fondamento, con conseguente revoca dello stesso, ciò alla luce delle esaustive motivazioni illustrate in narrativa, e ferma in ogni caso l'eliminazione dei vizi a spese e danno dell'opposto , ovvero la riduzione proporzionale del prezzo a questi Parte_2
eventualmente spettante, che il Tribunale vorrà comunque riconoscere agli effetti degli artt. 1667 e
3 1668 c.c. ed in accoglimento delle alternative domande riconvenzionali spiegate in premessa, con la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente, nella equa misura che verrà accertata di Giustizia, in conseguenza di quelle difformità e vizi e per tutto quanto eventualmente occorso per eliminarli o per porvi definitivo rimedio;
B) solo in via subordinata, accogliere l'eccezione di compensazione che ad ogni buon contro si formula sin d'ora appunto in via gradata ed in ragione del controcredito in ogni caso vantato dall'opponente in dipendenza di quei medesimi vizi e difetti afferenti le opere in cartongesso appaltate alla impresa
e per tutto quanto eventualmente ad esborsarsi ai fini della loro eliminazione;
C) Pt_2 condannare, infine, l'opposto, all'esito della compienda istruttoria, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio e nella misura più esemplare
e di Giustizia”.
Parte opposta ha così concluso: “In via principale, - rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa ed accertare che nulla è dovuto all'opponente, respingendo tutte le domande riconvenzionali spiegate, accertando e dichiarando l'assenza di vizi nelle lavorazioni effettuate dall'Impresa e che nessuna riduzione del loro prezzo è dovuta, per Parte_2
l'effetto confermando il D.I. n. 1079/2021 (Tribunale di Firenze;
R.G. 1907/2021), con condanna del Dott. al pagamento in favore di della somma di € 8.800,00, o Parte_1 Parte_2 comunque di quella maggiore o minore accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo, oltre alle spese legali per assistenza nella fase monitoria come liquidate nel decreto opposto e con vittoria di spese e competenze, ivi comprese quelle di CTU e
CTP, del presente giudizio;
conseguentemente respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; In ipotesi, - rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa ed accertare che nulla è dovuto all'opponente, re-spingendo tutte le domande riconvenzionali spiegate, accertando e dichiarando l'assenza di vizi nelle lavorazioni effettuate dall' e che nessuna riduzione del loro prezzo è dovuta, con condanna del Parte_3
Dott. al pagamento in favore di di quella somma che sarà ritenuta Parte_1 Parte_2
di giustizia con interessi dal dì del dovuto al saldo;
conseguentemente respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze, ivi comprese quelle di CTU e CTP. In ogni caso con espressa domanda di condanna, nella somma che verrà ritenuta di giustizia, alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso ed in entrambe le
4 ipotesi con condanna del Dott. al pagamento in favore di anche Parte_1 Parte_2
delle spese legali per assistenza nella fase monitoria come liquidate nel decreto opposto in €
810,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova in ogni caso evidenziare che con decreto n.116 del 10 giugno 2024 è stata disposta una variazione tabellare per la gestione del ruolo della dott.ssa Marta Torcini, giudice onorario co- assegnato alla terza sezione civile e alla sezione lavoro, a seguito della sua cessazione dal servizio, disponendo l'assegnazione del ruolo contenzioso civile della dott.ssa Marta Torcini presso la terza sezione civile alla sottoscritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e la società opponente.
Appare utile rilevare, sia pure sinteticamente, in ordine ai fatti per cui è causa, che nel periodo intercorrente fra il maggio del 2019 ed il luglio del 2020 la ditta eseguiva Parte_2
lavorazioni edili in qualità di artigiano cartongessista su incarico del Dott. presso Parte_1
l'immobile di proprietà di quest'ultimo. Dopo aver effettuato i pagamenti d'acconto, il Pt_1
ometteva di corrispondere la somma residua a saldo pari ad euro 8.800,00 comprensiva di I.V.A.
10% come risultante dalla fattura n. 24/2020 della quale la ditta sollecitava il pagamento Pt_2
prima tramite messaggi whatsapp e poi tramite pec inviata in data 22/12/2020. Stante il persistere del mancato pagamento, la ditta in data 17/2/2021 ricorreva dinanzi a questo Tribunale Pt_2
5 affinché il committente fosse ingiunto di pagare quanto indicato nella fattura suddetta. In data
10/3/2021 questo Tribunale ingiungeva a parte opponente di pagare quanto richiesto.
Contro tale decreto, proponeva opposizione il contestando e respingendo le argomentazioni Pt_1
avversarie e spiegando domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668
c.c., tesa ad ottenere l'eliminazione di tutte le difformità e vizi riscontrati e riscontrabili nella fattispecie a spese e danno dell'appaltatore , ovvero, in via subordinata, che il Parte_2
corrispettivo eventualmente spettante a questi fosse proporzionalmente diminuito in ragione di quei medesimi vizi e difetti.
Il precedente Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente veniva disposta CTU tecnica volta ad accertare le opere eseguite dalla ditta opposta, la congruità dei prezzi applicati ed a valutare la presenza di eventuali vizi nelle lavorazioni in cartongesso, conferendosi alla bisogna l'incarico al RA . Parte_4
Ciò detto, è utile rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c.
c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”:
(cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
6 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI,
05/06/2019, n. 5355).
Tanto premesso è opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione posto che in motivi di doglianza non sono
7 risultati provati, mentre risulta parzialmente accoglibile la riconvenzionale nella misura minima di euro 500,00 come di seguito si va ad esplicitare.
In via pregiudiziale, parte opposta eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt.
11 e 53 della legge n. 53 del 1994 in particolare sussistendo – a suo dire - incertezza in ordine all'atto effettivamente notificato. A sostegno di quanto detto, parte opposta faceva riferimento tanto alla diversità del nome del file (atto di citazione e non ricorso) quanto al formato dell'originale del file in questione (analogico e non digitale). Da qui altresì conseguirebbe la violazione dell'art. 3 bis comma 2 della legge 53/1994 e dunque, non soltanto la nullità della notifica per mancanza e/o difformità degli elementi essenziali, ma ancor più l'inesistenza della stessa notificazione, con conseguente improcedibilità del giudizio e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto in quanto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione. Ebbene, sul punto come sostenuto dalle Sezioni Unite: “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge;
può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. A ciò si aggiunga che il codice non contempla la categoria dell'inesistenza in tema di notificazione, e in genere degli atti processuali. Per le Sezioni Unite: “l'assimilazione della nullità insanabile all'inesistenza non coglie nel segno, in quanto il legislatore non avrebbe motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste. L'inesistenza non è, dunque, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto” (Cass. SS.UU. nn. 14916 e 14917 del 2016).
Dunque, posto che nel caso di specie la notifica vi era stata e peraltro la stessa aveva raggiunto il suo scopo - essendosi parte convenuta costituita tempestivamente e prendendo ampia posizione su tutti i motivi di opposizione - non potrà parlarsi di inesistenza della stessa ma di nullità per vizio di forma e in quanto tale sanabile e sanata.
Quanto alla pretesa nullità della citazione per violazione degli artt. 163 bis e 164, I co. c.p.c. l'atto di citazione deve essere articolato secondo quanto previsto ex art. co. 3 c.p.c. dovendosi indicare l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni. Ebbene, nel caso di specie nell'intestazione dell'atto, vi era indicato un termine per la costituzione pari a soli 10 giorni e in quanto tale inferiore ai 20 giorni concessi e previsti ex lege. Come noto, nel giudizio ordinario la costituzione dell'attore era disciplinata - ante riforma Cartabia che ha eliminato la possibilità di
8 abbreviare i termini a cinque giorni per la costituzione dell'attore - dall'art. 165 c.p.c. (in combinato disposto con gli artt. 163 bis e 645 co.2) a norma del quale parte attrice doveva costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione fino alla metà dei termini a comparire. Tale disciplina continuerà a trovare applicazione nel caso di specie posto che il presente giudizio è stato instaurato prima della riforma.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta e come risultante dalle quattro ricevute
EC (le prime tre del 26.04.2021) del deposito telematico dell'atto di opposizione notificato all'opposto nonché di tutta la documentazione di cui al fascicolo di parte opponente, risulta provato che detto deposito fu dalla stessa regolarmente inoltrato - ai fini della propria costituzione in giudizio - alla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 26.04.2021, ancorché da quest'ultima materialmente acquisita solo il giorno successivo (come risulta da ulteriore ricevuta EC) per effetto dell'apertura della relativa busta telematica avvenuta negli orari di apertura dell'Ufficio deputato alla sua ricezione: “27/04/2021 - INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: busta del 26/4/2021)”.
Ciò detto, in merito alle eccezioni preliminari, possiamo agevolmente passare al merito della presente causa.
Orbene, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che nel periodo intercorrente fra il maggio del 2019 ed il luglio del 2020 la ditta ha eseguito lavori edili in qualità di Parte_2 artigiano cartongessista su incarico del Dott. presso l'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo. Ciononostante, nel presente giudizio, il Barone ha lamentato vizi ed eccepito l'inadempimento della parte opposta. In punto di diritto, va preliminarmente precisato che quando si fa riferimento alle garanzie nel contratto di appalto, si intende un concetto ampio, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che nasce dallo stesso titolo che genera l'obbligazione principale. In tal senso, è lo stesso legislatore a prevedere tre rimedi specifici per tutelare la posizione del committente in caso di vizi o difformità dell'opera: il committente può infatti richiedere che i vizi o le difformità vengano eliminati a spese dell'appaltatore, una riduzione proporzionale del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. L'obiettivo di queste disposizioni è garantire al committente l'assenza di vizi e la presenza delle caratteristiche necessarie affinché il bene sia utile e funzionale per l'uso a cui è destinato.
Alla luce di quanto esposto, la garanzia per vizi riguarda le violazioni contrattuali che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, il quale è obbligato a consegnare l'opera priva di vizi che possano compromettere il pieno godimento della stessa. Si tratta quindi di una responsabilità oggettiva, che non dipende dalla colpa dell'appaltatore.
9 Per quanto riguarda la natura giuridica della garanzia, sono emerse diverse interpretazioni: una prima visione sostiene che la norma miri a tutelare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto la presenza di un vizio compromette la funzionalità dell'opera, alterando la causa e la funzione economico-sociale del contratto. Un'altra visione considera questa garanzia come un'obbligazione di natura assicurativa, volta a proteggere l'interesse positivo del committente.
Tuttavia, quest'ultima posizione è discutibile, in quanto il contratto di appalto non presenta le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione, come l'aleatorietà. Indipendentemente dalla ricostruzione accettata, è chiaro che la garanzia per vizi rappresenta una forma speciale di responsabilità derivante dalla violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di consegnare un'opera conforme agli standard qualitativi richiesti. In quest'ottica, la garanzia, prevedendo la riduzione del prezzo, l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668
c.c., configura una responsabilità per inadempimento, derivante dallo squilibrio patrimoniale causato dal vizio. Ciò posto, è necessario chiarire cosa si intenda per vizio. Con "vizio" si fa riferimento a una imperfezione o difetto derivante dal processo di produzione, fabbricazione o conservazione dell'opera, tale da influire sul valore di scambio o sulla funzionalità del bene. Il vizio si distingue dalla mancanza di qualità, che si verifica quando non è compromessa la consistenza del bene, ma piuttosto la sua classificazione in una determinata categoria.
A questo riguardo, la norma di riferimento in materia di appalto è l'art. 1667 c.c., che stabilisce che l'appaltatore è tenuto a garantire l'assenza di difformità e vizi nell'opera.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, venendo alla presente fattispecie, chiarito che oggetto di causa
è il complesso immobiliare costituito da un fabbricato su due piani oltre soffitta sottoposto a un intervento di ristrutturazione, e che le opere a cui si fa riferimento sono solo quelle in cartongesso
(pareti e controsoffitti) con le relative opere accessorie eseguite dalla Ditta individuale
[...]
(come emerge anche dalla documentazione fotografica allegata) e non l'intero appalto, la Pt_2
causa può essere decisa sulla scorta delle risultanze della CTU, disposta dal precedente istruttore.
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse il CTU è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e, contrariamente a quanto sostenuto - ma non provato da parte opponente - nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni sono state ampiamente riscontrate dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
10 consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Orbene, il CTU Geom. , giunge alle seguenti conclusioni: “Tenuto conto delle Parte_4 osservazioni alla bozza della CTU pervenute, 1) l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Pt_2 viene valutato in € 23.945,02 per cui applicando lo sconto del 5%, come risulta dagli atti, e detraendo la somma già pagata (€. 13.500,00) l'importo residuo da saldare ammonta a €. 9.247,77
(euro novemiladuecentoquarantasette/77). 2) Per i vizi e difetti riscontrati si rimanda a quanto detto in precedenza quantificando i costi per la eliminazione in €. 500,00 (euro cinquecento/00). 3)
Non è possibile per il CTU valutare eventuali lavori di ripristino “eseguiti” dalla ditta per CP_1
risanare e correggere i vizi e le difformità lamentate senza aver potuto prendere visione dello stato ante intervento”(Cfr. CTU definitiva depositata in atti del 29.09.2023).
Il CTU dà atto di aver verificato i prezzi applicati dalla ditta per le lavorazioni Parte_2
effettuate ritenendoli in linea con i prezzi di mercato.
Quanto ai vizi lamentati dall'opponente, va rilevato come al momento del sopralluogo da parte del
CTU emergeva un unico vizio concernente la non perfetta planarità orizzontale della parete di divisione fra la camera ed il guardaroba al piano primo. Il costo di ripristino veniva valutato dal
CTU in euro 500,00 comprensivo degli oneri per lo smontaggio e rimontaggio della cornice della porta. Rileva il CTU come i vizi lamentati da parte opponente non sono da ricondurre all'opera della ditta , in quanto non rientranti nelle lavorazioni della detta ditta aventi ad oggetto Pt_2
esclusivamente opere di cartongesso.
Orbene, ciò posto, va rilevato in punto di diritto che la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha statuito che: “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.“ (Cass. n. 25410/2024). Tale prova risulta ampiamente fornita dall'opposta impresa individuale che ha provato l'esecuzione dei lavori nonché l'assoluta congruità dei prezzi applicati mentre la parte opponente su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato,
11 se non limitatamente alla somma riconosciuta dal CTU pari ad Euro 500,00. Tutte le contestazioni mosse al CTU da parte dell'opponente come già detto non appaiono suffragate da alcuna valida motivazione né tanto meno provate, al contrario risultano smentite da quanto dichiarato dallo stesso
CTU e dal verbale di sopralluogo in atti non disconosciuto da chi vi ha partecipato.
Da ultimo parte opponente e parte opposta chiedevano reciprocamente condanna per lite temeraria.
Ai sensi dell'art. 96, tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalle parti non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Conclusivamente per tutto quanto sopra esposto, poiché sono emerse all'esito dell'istruttoria somme diverse rispetto a quelle ingiunte, il decreto ingiuntivo va revocato;
avendo parte opposta precisato le conclusioni – sin dalla costituzione - di condanna dell'opponente “nella misura che sarà ritenuta di giustizia” o comunque (come in sede di precisazione delle conclusioni) “in quella maggiore o minore (somma) accertata all'esito dell'istruttoria”, va riconosciuto alla stessa l'importo maggiore come risultante dalla CTU decurtata la somma di Euro 500,00 per parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, per un totale pari ad Euro 8.747,77, oltre interessi dalla domanda.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta dal difensore e dello scaglione di riferimento, e con una compensazione del 10% in virtù del minimo accoglimento della domanda riconvenzionale.
Spese di CTU a carico della parte soccombente.
PQM
12 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1079/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 8.747,77 oltre Parte_1
interessi dalla domanda in favore di;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che, già Parte_1 Parte_2
operata la compensazione nella misura di cui in parte motiva, si liquidano in Euro 4.500,00 a titolo di compenso, oltre spese di CTP, ed oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
- pone a carico di parte opponente le spese del CTU liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione a verbale.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
13
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Parte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 11.08 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, sono comparsi:
l'avv. BARONE PAOLO per Parte_1
l'avv. Matteo Rangoni in sostituzione dell'avv. TARTAGLI ROBERTO per Parte_2
- DITTA Parte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. impugna le note preverbale depositate da parte avversa evidenziando che le proprie note Pt_1 illustrative del 10 aprile 2025 sono state tempestivamente depositate nei termini stabiliti dalla SV. In particolare reitera tutte le impugnative e contestazioni già avanzate in ordine alla CTU, reitera altresì la richiesta di chiarimenti CTU.
L'avv. Rangoni si riporta alla propria memoria di discussione ed a tutti gli atti difensivi e contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, contestato ed eccepito ed in particolare si oppone alla richiesta di chiarimenti CTU ritenuta la stessa esaustiva e tardive le contestazioni avverse.
I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi integralmente agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.
1 Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4857/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONE PAOLO Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e con elezione di domicilio presso il difensore avv. BARONE PAOLO C.F._2
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. TARTAGLI ROBERTO (C.F. elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
MAGENTA 17 50123 FIRENZE presso il difensore avv. TARTAGLI ROBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni:
parte opponente ha così concluso: “A) in accoglimento dell'interposta opposizione, dichiarare
l'ingiunzione nulla ed improduttiva di ogni effetto perché radicalmente infondata e non provata la pretesa creditoria postane a fondamento, con conseguente revoca dello stesso, ciò alla luce delle esaustive motivazioni illustrate in narrativa, e ferma in ogni caso l'eliminazione dei vizi a spese e danno dell'opposto , ovvero la riduzione proporzionale del prezzo a questi Parte_2
eventualmente spettante, che il Tribunale vorrà comunque riconoscere agli effetti degli artt. 1667 e
3 1668 c.c. ed in accoglimento delle alternative domande riconvenzionali spiegate in premessa, con la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'opponente, nella equa misura che verrà accertata di Giustizia, in conseguenza di quelle difformità e vizi e per tutto quanto eventualmente occorso per eliminarli o per porvi definitivo rimedio;
B) solo in via subordinata, accogliere l'eccezione di compensazione che ad ogni buon contro si formula sin d'ora appunto in via gradata ed in ragione del controcredito in ogni caso vantato dall'opponente in dipendenza di quei medesimi vizi e difetti afferenti le opere in cartongesso appaltate alla impresa
e per tutto quanto eventualmente ad esborsarsi ai fini della loro eliminazione;
C) Pt_2 condannare, infine, l'opposto, all'esito della compienda istruttoria, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio e nella misura più esemplare
e di Giustizia”.
Parte opposta ha così concluso: “In via principale, - rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa ed accertare che nulla è dovuto all'opponente, respingendo tutte le domande riconvenzionali spiegate, accertando e dichiarando l'assenza di vizi nelle lavorazioni effettuate dall'Impresa e che nessuna riduzione del loro prezzo è dovuta, per Parte_2
l'effetto confermando il D.I. n. 1079/2021 (Tribunale di Firenze;
R.G. 1907/2021), con condanna del Dott. al pagamento in favore di della somma di € 8.800,00, o Parte_1 Parte_2 comunque di quella maggiore o minore accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dalla data di messa in mora sino al saldo, oltre alle spese legali per assistenza nella fase monitoria come liquidate nel decreto opposto e con vittoria di spese e competenze, ivi comprese quelle di CTU e
CTP, del presente giudizio;
conseguentemente respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; In ipotesi, - rigettare tutte le domande ex adverso svolte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa ed accertare che nulla è dovuto all'opponente, re-spingendo tutte le domande riconvenzionali spiegate, accertando e dichiarando l'assenza di vizi nelle lavorazioni effettuate dall' e che nessuna riduzione del loro prezzo è dovuta, con condanna del Parte_3
Dott. al pagamento in favore di di quella somma che sarà ritenuta Parte_1 Parte_2
di giustizia con interessi dal dì del dovuto al saldo;
conseguentemente respingere la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze, ivi comprese quelle di CTU e CTP. In ogni caso con espressa domanda di condanna, nella somma che verrà ritenuta di giustizia, alla lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso ed in entrambe le
4 ipotesi con condanna del Dott. al pagamento in favore di anche Parte_1 Parte_2
delle spese legali per assistenza nella fase monitoria come liquidate nel decreto opposto in €
810,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova in ogni caso evidenziare che con decreto n.116 del 10 giugno 2024 è stata disposta una variazione tabellare per la gestione del ruolo della dott.ssa Marta Torcini, giudice onorario co- assegnato alla terza sezione civile e alla sezione lavoro, a seguito della sua cessazione dal servizio, disponendo l'assegnazione del ruolo contenzioso civile della dott.ssa Marta Torcini presso la terza sezione civile alla sottoscritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e la società opponente.
Appare utile rilevare, sia pure sinteticamente, in ordine ai fatti per cui è causa, che nel periodo intercorrente fra il maggio del 2019 ed il luglio del 2020 la ditta eseguiva Parte_2
lavorazioni edili in qualità di artigiano cartongessista su incarico del Dott. presso Parte_1
l'immobile di proprietà di quest'ultimo. Dopo aver effettuato i pagamenti d'acconto, il Pt_1
ometteva di corrispondere la somma residua a saldo pari ad euro 8.800,00 comprensiva di I.V.A.
10% come risultante dalla fattura n. 24/2020 della quale la ditta sollecitava il pagamento Pt_2
prima tramite messaggi whatsapp e poi tramite pec inviata in data 22/12/2020. Stante il persistere del mancato pagamento, la ditta in data 17/2/2021 ricorreva dinanzi a questo Tribunale Pt_2
5 affinché il committente fosse ingiunto di pagare quanto indicato nella fattura suddetta. In data
10/3/2021 questo Tribunale ingiungeva a parte opponente di pagare quanto richiesto.
Contro tale decreto, proponeva opposizione il contestando e respingendo le argomentazioni Pt_1
avversarie e spiegando domanda riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668
c.c., tesa ad ottenere l'eliminazione di tutte le difformità e vizi riscontrati e riscontrabili nella fattispecie a spese e danno dell'appaltatore , ovvero, in via subordinata, che il Parte_2
corrispettivo eventualmente spettante a questi fosse proporzionalmente diminuito in ragione di quei medesimi vizi e difetti.
Il precedente Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente veniva disposta CTU tecnica volta ad accertare le opere eseguite dalla ditta opposta, la congruità dei prezzi applicati ed a valutare la presenza di eventuali vizi nelle lavorazioni in cartongesso, conferendosi alla bisogna l'incarico al RA . Parte_4
Ciò detto, è utile rilevare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c.
c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”:
(cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).
6 Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI,
05/06/2019, n. 5355).
Tanto premesso è opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione posto che in motivi di doglianza non sono
7 risultati provati, mentre risulta parzialmente accoglibile la riconvenzionale nella misura minima di euro 500,00 come di seguito si va ad esplicitare.
In via pregiudiziale, parte opposta eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt.
11 e 53 della legge n. 53 del 1994 in particolare sussistendo – a suo dire - incertezza in ordine all'atto effettivamente notificato. A sostegno di quanto detto, parte opposta faceva riferimento tanto alla diversità del nome del file (atto di citazione e non ricorso) quanto al formato dell'originale del file in questione (analogico e non digitale). Da qui altresì conseguirebbe la violazione dell'art. 3 bis comma 2 della legge 53/1994 e dunque, non soltanto la nullità della notifica per mancanza e/o difformità degli elementi essenziali, ma ancor più l'inesistenza della stessa notificazione, con conseguente improcedibilità del giudizio e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto in quanto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione. Ebbene, sul punto come sostenuto dalle Sezioni Unite: “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge;
può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. A ciò si aggiunga che il codice non contempla la categoria dell'inesistenza in tema di notificazione, e in genere degli atti processuali. Per le Sezioni Unite: “l'assimilazione della nullità insanabile all'inesistenza non coglie nel segno, in quanto il legislatore non avrebbe motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste. L'inesistenza non è, dunque, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto” (Cass. SS.UU. nn. 14916 e 14917 del 2016).
Dunque, posto che nel caso di specie la notifica vi era stata e peraltro la stessa aveva raggiunto il suo scopo - essendosi parte convenuta costituita tempestivamente e prendendo ampia posizione su tutti i motivi di opposizione - non potrà parlarsi di inesistenza della stessa ma di nullità per vizio di forma e in quanto tale sanabile e sanata.
Quanto alla pretesa nullità della citazione per violazione degli artt. 163 bis e 164, I co. c.p.c. l'atto di citazione deve essere articolato secondo quanto previsto ex art. co. 3 c.p.c. dovendosi indicare l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni. Ebbene, nel caso di specie nell'intestazione dell'atto, vi era indicato un termine per la costituzione pari a soli 10 giorni e in quanto tale inferiore ai 20 giorni concessi e previsti ex lege. Come noto, nel giudizio ordinario la costituzione dell'attore era disciplinata - ante riforma Cartabia che ha eliminato la possibilità di
8 abbreviare i termini a cinque giorni per la costituzione dell'attore - dall'art. 165 c.p.c. (in combinato disposto con gli artt. 163 bis e 645 co.2) a norma del quale parte attrice doveva costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione fino alla metà dei termini a comparire. Tale disciplina continuerà a trovare applicazione nel caso di specie posto che il presente giudizio è stato instaurato prima della riforma.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta e come risultante dalle quattro ricevute
EC (le prime tre del 26.04.2021) del deposito telematico dell'atto di opposizione notificato all'opposto nonché di tutta la documentazione di cui al fascicolo di parte opponente, risulta provato che detto deposito fu dalla stessa regolarmente inoltrato - ai fini della propria costituzione in giudizio - alla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 26.04.2021, ancorché da quest'ultima materialmente acquisita solo il giorno successivo (come risulta da ulteriore ricevuta EC) per effetto dell'apertura della relativa busta telematica avvenuta negli orari di apertura dell'Ufficio deputato alla sua ricezione: “27/04/2021 - INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: busta del 26/4/2021)”.
Ciò detto, in merito alle eccezioni preliminari, possiamo agevolmente passare al merito della presente causa.
Orbene, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che nel periodo intercorrente fra il maggio del 2019 ed il luglio del 2020 la ditta ha eseguito lavori edili in qualità di Parte_2 artigiano cartongessista su incarico del Dott. presso l'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo. Ciononostante, nel presente giudizio, il Barone ha lamentato vizi ed eccepito l'inadempimento della parte opposta. In punto di diritto, va preliminarmente precisato che quando si fa riferimento alle garanzie nel contratto di appalto, si intende un concetto ampio, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che nasce dallo stesso titolo che genera l'obbligazione principale. In tal senso, è lo stesso legislatore a prevedere tre rimedi specifici per tutelare la posizione del committente in caso di vizi o difformità dell'opera: il committente può infatti richiedere che i vizi o le difformità vengano eliminati a spese dell'appaltatore, una riduzione proporzionale del prezzo, oppure la risoluzione del contratto. L'obiettivo di queste disposizioni è garantire al committente l'assenza di vizi e la presenza delle caratteristiche necessarie affinché il bene sia utile e funzionale per l'uso a cui è destinato.
Alla luce di quanto esposto, la garanzia per vizi riguarda le violazioni contrattuali che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, il quale è obbligato a consegnare l'opera priva di vizi che possano compromettere il pieno godimento della stessa. Si tratta quindi di una responsabilità oggettiva, che non dipende dalla colpa dell'appaltatore.
9 Per quanto riguarda la natura giuridica della garanzia, sono emerse diverse interpretazioni: una prima visione sostiene che la norma miri a tutelare l'equilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto la presenza di un vizio compromette la funzionalità dell'opera, alterando la causa e la funzione economico-sociale del contratto. Un'altra visione considera questa garanzia come un'obbligazione di natura assicurativa, volta a proteggere l'interesse positivo del committente.
Tuttavia, quest'ultima posizione è discutibile, in quanto il contratto di appalto non presenta le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione, come l'aleatorietà. Indipendentemente dalla ricostruzione accettata, è chiaro che la garanzia per vizi rappresenta una forma speciale di responsabilità derivante dalla violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di consegnare un'opera conforme agli standard qualitativi richiesti. In quest'ottica, la garanzia, prevedendo la riduzione del prezzo, l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668
c.c., configura una responsabilità per inadempimento, derivante dallo squilibrio patrimoniale causato dal vizio. Ciò posto, è necessario chiarire cosa si intenda per vizio. Con "vizio" si fa riferimento a una imperfezione o difetto derivante dal processo di produzione, fabbricazione o conservazione dell'opera, tale da influire sul valore di scambio o sulla funzionalità del bene. Il vizio si distingue dalla mancanza di qualità, che si verifica quando non è compromessa la consistenza del bene, ma piuttosto la sua classificazione in una determinata categoria.
A questo riguardo, la norma di riferimento in materia di appalto è l'art. 1667 c.c., che stabilisce che l'appaltatore è tenuto a garantire l'assenza di difformità e vizi nell'opera.
Orbene, tutto ciò premesso in diritto, venendo alla presente fattispecie, chiarito che oggetto di causa
è il complesso immobiliare costituito da un fabbricato su due piani oltre soffitta sottoposto a un intervento di ristrutturazione, e che le opere a cui si fa riferimento sono solo quelle in cartongesso
(pareti e controsoffitti) con le relative opere accessorie eseguite dalla Ditta individuale
[...]
(come emerge anche dalla documentazione fotografica allegata) e non l'intero appalto, la Pt_2
causa può essere decisa sulla scorta delle risultanze della CTU, disposta dal precedente istruttore.
Le valutazioni del CTU vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse il CTU è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra natura e tenendo conto della documentazione in atti e, contrariamente a quanto sostenuto - ma non provato da parte opponente - nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni sono state ampiamente riscontrate dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
10 consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Orbene, il CTU Geom. , giunge alle seguenti conclusioni: “Tenuto conto delle Parte_4 osservazioni alla bozza della CTU pervenute, 1) l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa Pt_2 viene valutato in € 23.945,02 per cui applicando lo sconto del 5%, come risulta dagli atti, e detraendo la somma già pagata (€. 13.500,00) l'importo residuo da saldare ammonta a €. 9.247,77
(euro novemiladuecentoquarantasette/77). 2) Per i vizi e difetti riscontrati si rimanda a quanto detto in precedenza quantificando i costi per la eliminazione in €. 500,00 (euro cinquecento/00). 3)
Non è possibile per il CTU valutare eventuali lavori di ripristino “eseguiti” dalla ditta per CP_1
risanare e correggere i vizi e le difformità lamentate senza aver potuto prendere visione dello stato ante intervento”(Cfr. CTU definitiva depositata in atti del 29.09.2023).
Il CTU dà atto di aver verificato i prezzi applicati dalla ditta per le lavorazioni Parte_2
effettuate ritenendoli in linea con i prezzi di mercato.
Quanto ai vizi lamentati dall'opponente, va rilevato come al momento del sopralluogo da parte del
CTU emergeva un unico vizio concernente la non perfetta planarità orizzontale della parete di divisione fra la camera ed il guardaroba al piano primo. Il costo di ripristino veniva valutato dal
CTU in euro 500,00 comprensivo degli oneri per lo smontaggio e rimontaggio della cornice della porta. Rileva il CTU come i vizi lamentati da parte opponente non sono da ricondurre all'opera della ditta , in quanto non rientranti nelle lavorazioni della detta ditta aventi ad oggetto Pt_2
esclusivamente opere di cartongesso.
Orbene, ciò posto, va rilevato in punto di diritto che la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha statuito che: “l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.“ (Cass. n. 25410/2024). Tale prova risulta ampiamente fornita dall'opposta impresa individuale che ha provato l'esecuzione dei lavori nonché l'assoluta congruità dei prezzi applicati mentre la parte opponente su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato,
11 se non limitatamente alla somma riconosciuta dal CTU pari ad Euro 500,00. Tutte le contestazioni mosse al CTU da parte dell'opponente come già detto non appaiono suffragate da alcuna valida motivazione né tanto meno provate, al contrario risultano smentite da quanto dichiarato dallo stesso
CTU e dal verbale di sopralluogo in atti non disconosciuto da chi vi ha partecipato.
Da ultimo parte opponente e parte opposta chiedevano reciprocamente condanna per lite temeraria.
Ai sensi dell'art. 96, tale domanda deve essere respinta considerando il comportamento tenuto dalle parti non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1 c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Conclusivamente per tutto quanto sopra esposto, poiché sono emerse all'esito dell'istruttoria somme diverse rispetto a quelle ingiunte, il decreto ingiuntivo va revocato;
avendo parte opposta precisato le conclusioni – sin dalla costituzione - di condanna dell'opponente “nella misura che sarà ritenuta di giustizia” o comunque (come in sede di precisazione delle conclusioni) “in quella maggiore o minore (somma) accertata all'esito dell'istruttoria”, va riconosciuto alla stessa l'importo maggiore come risultante dalla CTU decurtata la somma di Euro 500,00 per parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, per un totale pari ad Euro 8.747,77, oltre interessi dalla domanda.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta dal difensore e dello scaglione di riferimento, e con una compensazione del 10% in virtù del minimo accoglimento della domanda riconvenzionale.
Spese di CTU a carico della parte soccombente.
PQM
12 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1079/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 8.747,77 oltre Parte_1
interessi dalla domanda in favore di;
Parte_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che, già Parte_1 Parte_2
operata la compensazione nella misura di cui in parte motiva, si liquidano in Euro 4.500,00 a titolo di compenso, oltre spese di CTP, ed oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge;
- pone a carico di parte opponente le spese del CTU liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione a verbale.
Firenze, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
13