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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 29487/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 21.08.2024, rimessa al Collegio con verbale del 14.10.2025 e discussa nella camera di consiglio del 22.10.2025
promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. QUARONI ADELE presso il cui studio, sito in Milano, Via G. Marradi n. 1, è elettivamente domiciliata
-parte attrice-
nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F.: C.F._2 residente in [...]
-parte convenuta contumace-
, nato a [...] il [...]. Controparte_2
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.09.2024.
pagina 1 di 5 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: Per parte attrice (precisate all'udienza del 14.10.2025): A parziale modifica delle condizioni nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11703/2023 pubblicata in data 2.5.2018 le seguenti conclusioni 1 a modifica dei punti nn. 3 e 4 della sopra citata sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 11703 pubblicata in data 2.5.2018 confermato l'affidamento congiunto di ai genitori, CP_2 disporre che, salvo ogni e migliore accordo, il ragazzo sia collocato presso l'abitazione materna ed incontri il padre a fine settimana alternati con modalità da concordare tra padre e figlio , come sta avvenendo, con possibilità di ulteriori inocntri durante la settimana senza però prevedere l'obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna salvi comunque gli accordi padre/ figlio da comunicare alla madre;
2. a modifica ed integrazione del punto n. 6 della sentenza del Tribunale di Milano n. 11703 /2018 salvo ogni e migliore accordo tra i genitori disporre che il figlio trascorra la vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (Natale 2025 i giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà); sempre ad anni alterni il figlio trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al 6 gennaio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Truccazzano il 2 luglio 2010 (atto trascritto nei Registri del Comune di Truccazzano al n. 16, parte II, serie A, anno 2010, nonché del Comune di Assago al n. 6, parte II, serie B e di Milano al n. 720, parte II, serie B). Dalla loro unione è nato , il [...]. CP_2
Il Tribunale di Milano, con decreto del 10 novembre 2015, ha omologato la separazione consensuale delle parti e, con sentenza n. 4850/2018 emessa l'11 aprile 2018 e pubblicata il 2 maggio 2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse stabilite, disponendo, in particolare, l'affidamento condiviso del figlio , il collocamento ai fini Persona_1 anagrafici del minore presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni genitori-figlio secondo un tempo paritario (lunedì e giovedì con la mamma, martedì e mercoledì con il papà e fine settimana alternati), il mantenimento ordinario diretto a carico di ciascun genitore con concorso, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie. Con ricorso depositato in data 20.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale, Parte_1
a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, di disporre il collocamento del figlio minore in via prevalente presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario del minore mediante una somma ritenuta di giustizia. In data 11.03.2025 parte attrice è comparsa dinnanzi al GOT delegato dal Tribunale e ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostante:
pagina 2 di 5 1. il convenuto, pur formalmente residente nell'immobile lui concesso in comodato dai genitori della ex compagna, si sarebbe trasferito dalla nuova compagna (dalla quale ha recentemente avuto un altro figlio), mentre l'attrice è rimasta, unitamente al figlio minore della coppia, nella casa familiare di sua proprietà;
2. il padre, sebbene nel momento immediatamente successivo alla cessazione della convivenza abbia frequentato con regolarità il figlio minore (secondo tempi paritetici alla madre), già a partire dal 2019 ha drasticamente ridotto le tempistiche degli incontri (per qualche fine settimana oppure durante le festività), salvo poi dimostrare di essere “molto rigido nell'ottenerne il rispetto quando fa comodo a lui”, anche a discapito della volontà del figlio (ormai 14enne), che vorrebbe maggior flessibilità nella frequentazione con il padre senza sentirsi costretto a rispettare modalità rigide e non più coerenti con la sua età e i suoi impegni;
3. il padre non ha mai provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al minore, come disposto nella sentenza di divorzio;
4. la madre ha, quindi, evidenziato la necessità di apportare una modifica alle condizioni di divorzio in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e di modalità contributive paterne. All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la residenza del convenuto), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, sentita personalmente, pur confermando le dichiarazioni rese dinnanzi al GOT, ha rappresentato un rilevante cambiamento delle circostanze fattuali descritte nel ricorso introduttivo, in CP_ quanto il padre – anche in considerazione dell'età di (14 anni) e del fatto che il minore ha da poco iniziato a frequentare la prima superiore – ha cominciato ad avere un approccio più elastico rispetto alla regolamentazione delle frequentazioni disposta in sede di divorzio, mostrandosi quindi capace di accogliere le esigenze del figlio e di saper rimodulare gli incontri in modo più coerente con la volontà e gli impegni del minore. La madre, in ogni caso, ha evidenziato la necessità di una regolamentazione di massima delle CP_ frequentazioni padre-figlio che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori e tra e il padre, non obblighi il minore a una modalità di incontro non più conforme ai suoi desideri, al suo interesse e a quanto nei fatti è sempre avvenuto. Parte attrice ha precisato, altresì, di non aver intenzione di chiedere un contributo paterno nel mantenimento ordinario del figlio, ma soltanto la conferma dell'obbligo di entrambi i genitori di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, sebbene il padre non vi abbia mai ottemperato né la madre si sia mai attivata per il recupero.
pagina 3 di 5 Quindi il Giudice, previa interlocuzione con la parte attrice e il suo difensore (il quale non ha articolato istanze istruttorie e, nella ritrovata serenità e recupero della relazione padre-figlio, ha dichiarato, CP_ d'accordo con la sua assistita, di ritenere l'ascolto di contrario al suo interesse), ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attivazione d'ufficio ex art. 473-bis.2 c.p.c. a tutela della prole, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e, sulle conclusioni precisate, ha ordinato la discussione orale della causa, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
*** Sulla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna – sopra integralmente riportata e trascritta – in ordine alla modifica della scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre-figlio. Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità CP_ del figlio sia il rispetto della volontà di e dei suoi impegni, evitando di sottoporlo a eccessivi spostamenti tra le due abitazioni e garantendogli una certa flessibilità negli incontri. Pertanto, in considerazione dell'età del minore (ormai quattordicenne) e degli impegni scolastici ed CP_ extrascolastici riferiti e documentati da parte attrice, avuto riguardo all'esclusivo interesse di , appare opportuno disporre che il minore resti collocato in via prevalente presso l'abitazione materna e incontri il padre a fine settimana alternati secondo tempi e modalità da concordare tra padre e figlio, con possibilità di ulteriori incontri durante la settimana senza obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna, salvo ogni diverso e migliore accordo padre-figlio da comunicare alla madre. Inoltre, quanto alla frequentazione genitori-figli durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà:
- la Vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (Natale 2025: il giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà);
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Sulle spese di lite. Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che restano di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 29487/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 4850/2018 emessa in data 11.04.2018 e pubblicata in data 02.05.2018, così provvede: 1) Dispone che il figlio minore (nato il [...]) rimanga collocato in via CP_2 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 5 2) Dispone che il minore incontri il padre a fine settimana alternati secondo tempi e modalità da concordare tra padre e figlio, con possibilità di ulteriori incontri durante la settimana senza obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna, salvo ogni diverso e migliore accordo padre-figlio da comunicare alla madre;
3) Dispone, quanto alla frequentazione genitori-figli durante le festività natalizie, che il figlio trascorra:
- la Vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni
(Natale 2025: il giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà);
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
4) Conferma nel resto per quanto di ragione
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 21.08.2024, rimessa al Collegio con verbale del 14.10.2025 e discussa nella camera di consiglio del 22.10.2025
promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente a [...] con l'Avv. QUARONI ADELE presso il cui studio, sito in Milano, Via G. Marradi n. 1, è elettivamente domiciliata
-parte attrice-
nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...] C.F.: C.F._2 residente in [...]
-parte convenuta contumace-
, nato a [...] il [...]. Controparte_2
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.09.2024.
pagina 1 di 5 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: Per parte attrice (precisate all'udienza del 14.10.2025): A parziale modifica delle condizioni nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11703/2023 pubblicata in data 2.5.2018 le seguenti conclusioni 1 a modifica dei punti nn. 3 e 4 della sopra citata sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 11703 pubblicata in data 2.5.2018 confermato l'affidamento congiunto di ai genitori, CP_2 disporre che, salvo ogni e migliore accordo, il ragazzo sia collocato presso l'abitazione materna ed incontri il padre a fine settimana alternati con modalità da concordare tra padre e figlio , come sta avvenendo, con possibilità di ulteriori inocntri durante la settimana senza però prevedere l'obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna salvi comunque gli accordi padre/ figlio da comunicare alla madre;
2. a modifica ed integrazione del punto n. 6 della sentenza del Tribunale di Milano n. 11703 /2018 salvo ogni e migliore accordo tra i genitori disporre che il figlio trascorra la vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (Natale 2025 i giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà); sempre ad anni alterni il figlio trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1 gennaio e dal 1 gennaio al 6 gennaio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Truccazzano il 2 luglio 2010 (atto trascritto nei Registri del Comune di Truccazzano al n. 16, parte II, serie A, anno 2010, nonché del Comune di Assago al n. 6, parte II, serie B e di Milano al n. 720, parte II, serie B). Dalla loro unione è nato , il [...]. CP_2
Il Tribunale di Milano, con decreto del 10 novembre 2015, ha omologato la separazione consensuale delle parti e, con sentenza n. 4850/2018 emessa l'11 aprile 2018 e pubblicata il 2 maggio 2018, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse stabilite, disponendo, in particolare, l'affidamento condiviso del figlio , il collocamento ai fini Persona_1 anagrafici del minore presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni genitori-figlio secondo un tempo paritario (lunedì e giovedì con la mamma, martedì e mercoledì con il papà e fine settimana alternati), il mantenimento ordinario diretto a carico di ciascun genitore con concorso, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie. Con ricorso depositato in data 20.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale, Parte_1
a parziale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, di disporre il collocamento del figlio minore in via prevalente presso l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario del minore mediante una somma ritenuta di giustizia. In data 11.03.2025 parte attrice è comparsa dinnanzi al GOT delegato dal Tribunale e ha integrato quanto allegato in ricorso, riferendo e documentando le seguenti circostante:
pagina 2 di 5 1. il convenuto, pur formalmente residente nell'immobile lui concesso in comodato dai genitori della ex compagna, si sarebbe trasferito dalla nuova compagna (dalla quale ha recentemente avuto un altro figlio), mentre l'attrice è rimasta, unitamente al figlio minore della coppia, nella casa familiare di sua proprietà;
2. il padre, sebbene nel momento immediatamente successivo alla cessazione della convivenza abbia frequentato con regolarità il figlio minore (secondo tempi paritetici alla madre), già a partire dal 2019 ha drasticamente ridotto le tempistiche degli incontri (per qualche fine settimana oppure durante le festività), salvo poi dimostrare di essere “molto rigido nell'ottenerne il rispetto quando fa comodo a lui”, anche a discapito della volontà del figlio (ormai 14enne), che vorrebbe maggior flessibilità nella frequentazione con il padre senza sentirsi costretto a rispettare modalità rigide e non più coerenti con la sua età e i suoi impegni;
3. il padre non ha mai provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al minore, come disposto nella sentenza di divorzio;
4. la madre ha, quindi, evidenziato la necessità di apportare una modifica alle condizioni di divorzio in punto di regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e di modalità contributive paterne. All'udienza del 14.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la residenza del convenuto), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice, sentita personalmente, pur confermando le dichiarazioni rese dinnanzi al GOT, ha rappresentato un rilevante cambiamento delle circostanze fattuali descritte nel ricorso introduttivo, in CP_ quanto il padre – anche in considerazione dell'età di (14 anni) e del fatto che il minore ha da poco iniziato a frequentare la prima superiore – ha cominciato ad avere un approccio più elastico rispetto alla regolamentazione delle frequentazioni disposta in sede di divorzio, mostrandosi quindi capace di accogliere le esigenze del figlio e di saper rimodulare gli incontri in modo più coerente con la volontà e gli impegni del minore. La madre, in ogni caso, ha evidenziato la necessità di una regolamentazione di massima delle CP_ frequentazioni padre-figlio che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori e tra e il padre, non obblighi il minore a una modalità di incontro non più conforme ai suoi desideri, al suo interesse e a quanto nei fatti è sempre avvenuto. Parte attrice ha precisato, altresì, di non aver intenzione di chiedere un contributo paterno nel mantenimento ordinario del figlio, ma soltanto la conferma dell'obbligo di entrambi i genitori di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, sebbene il padre non vi abbia mai ottemperato né la madre si sia mai attivata per il recupero.
pagina 3 di 5 Quindi il Giudice, previa interlocuzione con la parte attrice e il suo difensore (il quale non ha articolato istanze istruttorie e, nella ritrovata serenità e recupero della relazione padre-figlio, ha dichiarato, CP_ d'accordo con la sua assistita, di ritenere l'ascolto di contrario al suo interesse), ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attivazione d'ufficio ex art. 473-bis.2 c.p.c. a tutela della prole, ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e, sulle conclusioni precisate, ha ordinato la discussione orale della causa, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
*** Sulla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna – sopra integralmente riportata e trascritta – in ordine alla modifica della scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre-figlio. Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità CP_ del figlio sia il rispetto della volontà di e dei suoi impegni, evitando di sottoporlo a eccessivi spostamenti tra le due abitazioni e garantendogli una certa flessibilità negli incontri. Pertanto, in considerazione dell'età del minore (ormai quattordicenne) e degli impegni scolastici ed CP_ extrascolastici riferiti e documentati da parte attrice, avuto riguardo all'esclusivo interesse di , appare opportuno disporre che il minore resti collocato in via prevalente presso l'abitazione materna e incontri il padre a fine settimana alternati secondo tempi e modalità da concordare tra padre e figlio, con possibilità di ulteriori incontri durante la settimana senza obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna, salvo ogni diverso e migliore accordo padre-figlio da comunicare alla madre. Inoltre, quanto alla frequentazione genitori-figli durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà:
- la Vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni (Natale 2025: il giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà);
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Sulle spese di lite. Attesa la mancata costituzione di parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che restano di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 29487/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, a parziale modifica della sentenza n. 4850/2018 emessa in data 11.04.2018 e pubblicata in data 02.05.2018, così provvede: 1) Dispone che il figlio minore (nato il [...]) rimanga collocato in via CP_2 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 5 2) Dispone che il minore incontri il padre a fine settimana alternati secondo tempi e modalità da concordare tra padre e figlio, con possibilità di ulteriori incontri durante la settimana senza obbligo di pernottamento infrasettimanale presso la casa paterna, salvo ogni diverso e migliore accordo padre-figlio da comunicare alla madre;
3) Dispone, quanto alla frequentazione genitori-figli durante le festività natalizie, che il figlio trascorra:
- la Vigilia di Natale o il giorno di Natale con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni
(Natale 2025: il giorno di Natale con la mamma e la vigilia con il papà);
- sempre ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio al 6 gennaio;
4) Conferma nel resto per quanto di ragione
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
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