Articolo 1 della Legge 4 agosto 1977, n. 593
Articolo 2
Versione
11 settembre 1977
Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1976 e' assegnato all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo annuo di lire cento milioni per il funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.
La spesa gravera' sul bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Entrata in vigore il 11 settembre 1977