Art. 4.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.
Agli stessi, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonche' dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.
Agli stessi, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonche' dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.