Articolo 4 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 3Articolo 5
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11 maggio 1956
Art. 4.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.
Agli stessi, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonche' dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956