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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9558/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Francesca Febbraro, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Anna Inserra, Controparte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
appellato
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
E
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
1 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 4.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi il Giudice di Controparte_1
Pace di Capri, l' , il Parte_1 Controparte_2
e la proponendo, opposizione avverso l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 07120219019398236000, notificata il 16.2.2022, limitatamente alle quattro cartelle esattoriali n. 07120120115239961000 dell'importo di €
242,90, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada accertate dal n. Controparte_2
07120130050893850000 dell'importo di € 541,07, n.
07120140088734119000 dell'importo di € 623,35, n.
07120150053190209000 dell'importo di € 286,46, relative alla tassa automobilista regionale, eccependo l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuto decorso dei rispettivi termini di prescrizione successivamente alla notifica delle stesse.
Con la sentenza n. 62/2022 pubblicata il 7.10.2022, il Giudice di Pace
ha accolto la domanda, rilevando l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, successivamente alla notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica;
b) l'inammissibilità della
2 domanda per avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
c) l'avvenuta regolare notifica delle cartelle con la conseguente esclusione dell'effetto estintivo del credito.
ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Il e la già contumaci in primo Controparte_2 Controparte_3
grado, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 8.1.2024.
2. In via preliminare, occorre esaminare il primo motivo di gravame,
relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, per tre le cartelle n. 07120130050893850000, n. 07120140088734119000, n.
07120150053190209000.
Tali cartelle sono relative alla tassa automobilistica degli anni 2008,
2009 e 2010.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria.
Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
3 cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo
4 l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Ciò è stato ribadito dalla S.C. con particolare riferimento al caso,
speculare alla presente fattispecie, di una intimazione di pagamento per crediti tributari impugnata dinanzi al G.O., la quale, non costituendo atto dell'esecuzione forzata ma prodromico alla stessa, è stata reputata estranea al perimetro della sua cognizione (v. Cass., S.U. n. 26817/24).
5 Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato e, dunque, in relazione alle tre cartelle esaminate, aventi ad oggetto la tassa automobilistica, la giurisdizione va declinata in favore del giudice speciale.
3. Quanto alla restante cartella n. 07120120115239961000, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, va anzitutto osservato che la domanda dell'attore è finalizzata ad ottenere la pronuncia di estinzione del credito litigioso per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L n. 689/1981, maturato successivamente alla notifica della cartella, avvenuta il 30.1.2013.
La domanda, dunque, introdotta a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, ossia di un atto con cui l'agente della riscossione intima il pagamento sotto minaccia di esecuzione forzata, è
perfettamente ammissibile, avendo con essa l'attore dedotto la sussistenza di un fatto estintivo del credito, verificatosi in epoca successiva alla notifica dell'atto esattivo presupposto.
Nel merito, è pacifico, perché non contestato dall'attore e comunque provato dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, che la cartella in esame sia stata notificata il 30.1.2013.
Non vi è prova, tuttavia, della notifica di atti successivi, che abbiano potuto idoneamente interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Come dedotto dall'appellante, va applicata la sospensione del termine di prescrizione dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ai sensi dell'art. 1, comma
DCXXIII, L. n. 147/2013.
6 Non può applicarsi, invece, al caso di specie, alcuna sospensione della prescrizione dettata dalla normativa emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19, sia perché, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale, la cartella impugnata attiene al ruolo formato nell'anno 2012,
quindi ben anteriore al verificarsi della situazione emergenziale, sia perché,
anche applicando la sospensione prima indicata dal 1.1.2014 al 15.6.2014, il credito litigioso risulta prescritto nel luglio 2019, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'indicata normativa emergenziale.
Pertanto, il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
4. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello, in ordine alle tre cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica, va declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario, mentre i restanti motivi risultano infondati.
5. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di del Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della per la riforma della sentenza n. 62/2022
[...] Controparte_3
emessa dal Giudice di Pace di Capri, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da CP_1
limitatamente alle cartelle n. 07120130050893850000, n.
[...]
07120140088734119000, n. 07120150053190209000, per essere
7 la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia
Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. rigetta l'appello nel resto;
4. compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 27.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guglielmo Manera;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9558/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Francesca Febbraro, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Anna Inserra, Controparte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
appellato
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
E
, in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
1 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 4.3.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi il Giudice di Controparte_1
Pace di Capri, l' , il Parte_1 Controparte_2
e la proponendo, opposizione avverso l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 07120219019398236000, notificata il 16.2.2022, limitatamente alle quattro cartelle esattoriali n. 07120120115239961000 dell'importo di €
242,90, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del
Codice della Strada accertate dal n. Controparte_2
07120130050893850000 dell'importo di € 541,07, n.
07120140088734119000 dell'importo di € 623,35, n.
07120150053190209000 dell'importo di € 286,46, relative alla tassa automobilista regionale, eccependo l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuto decorso dei rispettivi termini di prescrizione successivamente alla notifica delle stesse.
Con la sentenza n. 62/2022 pubblicata il 7.10.2022, il Giudice di Pace
ha accolto la domanda, rilevando l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, successivamente alla notifica delle cartelle, in assenza di atti interruttivi.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica;
b) l'inammissibilità della
2 domanda per avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
c) l'avvenuta regolare notifica delle cartelle con la conseguente esclusione dell'effetto estintivo del credito.
ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Il e la già contumaci in primo Controparte_2 Controparte_3
grado, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 8.1.2024.
2. In via preliminare, occorre esaminare il primo motivo di gravame,
relativo al difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria, per tre le cartelle n. 07120130050893850000, n. 07120140088734119000, n.
07120150053190209000.
Tali cartelle sono relative alla tassa automobilistica degli anni 2008,
2009 e 2010.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria.
Invero, nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
3 cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo
4 l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Ciò è stato ribadito dalla S.C. con particolare riferimento al caso,
speculare alla presente fattispecie, di una intimazione di pagamento per crediti tributari impugnata dinanzi al G.O., la quale, non costituendo atto dell'esecuzione forzata ma prodromico alla stessa, è stata reputata estranea al perimetro della sua cognizione (v. Cass., S.U. n. 26817/24).
5 Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato e, dunque, in relazione alle tre cartelle esaminate, aventi ad oggetto la tassa automobilistica, la giurisdizione va declinata in favore del giudice speciale.
3. Quanto alla restante cartella n. 07120120115239961000, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, va anzitutto osservato che la domanda dell'attore è finalizzata ad ottenere la pronuncia di estinzione del credito litigioso per decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L n. 689/1981, maturato successivamente alla notifica della cartella, avvenuta il 30.1.2013.
La domanda, dunque, introdotta a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, ossia di un atto con cui l'agente della riscossione intima il pagamento sotto minaccia di esecuzione forzata, è
perfettamente ammissibile, avendo con essa l'attore dedotto la sussistenza di un fatto estintivo del credito, verificatosi in epoca successiva alla notifica dell'atto esattivo presupposto.
Nel merito, è pacifico, perché non contestato dall'attore e comunque provato dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, che la cartella in esame sia stata notificata il 30.1.2013.
Non vi è prova, tuttavia, della notifica di atti successivi, che abbiano potuto idoneamente interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.
Come dedotto dall'appellante, va applicata la sospensione del termine di prescrizione dal 1.1.2014 al 15.6.2014 ai sensi dell'art. 1, comma
DCXXIII, L. n. 147/2013.
6 Non può applicarsi, invece, al caso di specie, alcuna sospensione della prescrizione dettata dalla normativa emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19, sia perché, come risulta dall'estratto di ruolo esattoriale, la cartella impugnata attiene al ruolo formato nell'anno 2012,
quindi ben anteriore al verificarsi della situazione emergenziale, sia perché,
anche applicando la sospensione prima indicata dal 1.1.2014 al 15.6.2014, il credito litigioso risulta prescritto nel luglio 2019, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'indicata normativa emergenziale.
Pertanto, il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
4. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello, in ordine alle tre cartelle aventi ad oggetto la tassa automobilistica, va declinata la giurisdizione in favore del giudice tributario, mentre i restanti motivi risultano infondati.
5. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di del Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della per la riforma della sentenza n. 62/2022
[...] Controparte_3
emessa dal Giudice di Pace di Capri, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da CP_1
limitatamente alle cartelle n. 07120130050893850000, n.
[...]
07120140088734119000, n. 07120150053190209000, per essere
7 la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia
Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. rigetta l'appello nel resto;
4. compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 27.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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