Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 421/2025 introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2025 da
(C.F. ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
Benedetto del Tronto (AP), cittadina italiana, residente in [...] interno 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana SABATINI del
Foro di Ascoli Piceno e (C.F. ) nato Parte_2 C.F._2
il 05.01.1977 a San Benedetto del Tronto (AP), cittadino italiano, residente in [...] interno 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Buonomano del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 06.12.2004 hanno contratto matrimonio civile a San Benedetto del Tronto;
l'atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Benedetto del Tronto, dell'anno 2004 al nr. 12, Parte I, Serie deleg. 2; all'atto del matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- la famiglia ha stabilito, da ultimo, la residenza nell'immobile di proprietà esclusiva del sig. , sito a Monteprandone, Via Indipendenza n. 35 interno 10; Parte_2
- dall'unione coniugale è nato, a San Benedetto del Tronto (AP), il 19.03.2005,
il quale dal 07.10.2024 frequenta il 27° Corso Normale per Persona_1
Allievi Marescialli Comando Aeroporto di Viterbo;
- in data 28.05.2022 le parti presentavano dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ricorso congiunto per la separazione personale nel procedimento R.G.N°851/2022 che veniva omologato in data 22.09.2022 alle condizioni che di seguito si ritrascrivono: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la Sig.ra a vivere, unitamente al figlio minorenne, Parte_1
nella casa coniugale;
il Sig. si trasferirà in un'altra abitazione, sita a San Pt_2
Benedetto del Tronto alla via Terracini n°12, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso, ove trasferirà, il proprio domicilio. 2) La casa coniugale sita a Monteprandone, via Indipendenza n. 35 interno 10, di proprietà esclusiva del sig. , gravata da mutuo ipotecario dal medesimo contratto in via Parte_2
esclusiva, verrà assegnata, unitamente agli arredi ed ai componenti di arredo ivi presenti, alla sig.a , nell'interesse del figlio minore Parte_1 Per_1
. La sig.ra si obbliga, sin dal rilascio dell'immobile da parte del
[...] Pt_1
sig. a provvedere in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze relative Pt_2 alla casa coniugale, ivi compresi tutti gli oneri condominiali, indipendentemente dalla voltura delle stesse che in ogni caso la stessa provvederà ad effettuare, a proprie cura e spese, dopo l'omologa. Le fatture delle utenze dell'ex casa coniugale, che dovessero pervenire successivamente al suo rilascio da parte del sig. ma riferibili al periodo della sua permanenza nell'abitazione Pt_2
coniugale, verranno fronteggiate dal sig. in via esclusiva. La sig.ra Pt_2 [...]
si obbliga, altresì, a rilasciare l'ex casa coniugale, libera da persone e/o Pt_1
cose, entro e non oltre il 30 Giugno 2025. I coniugi precisano che il sig. Pt_2
potrà accedere e permanere nel garage pertinenziale della casa coniugale, nel quale è ricoverato anche il kart di , per il tempo strettamente necessario Per_1
alla preparazione ed allestimento del veicolo e, comunque, solo in presenza del figlio o anche in casi eccezionali da solo previa autorizzazione della sig.ra Pt_1
anche a mezzo messaggio sms o whatsapp. Il sig. si obbliga a comunicare Pt_2
alla moglie, per le vie brevi, il giorno e l'ora in cui si recherà nel predetto garage.
3) I coniugi concordano che il sig. possa prelevare, sin dalla Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso, oltre ai beni ed effetti personali anche i seguenti beni: divano di colore nero, i quadri presenti nell'immobile e la bistecchiera ed il mobile marrone sottostante. 4) Il figlio minore , ormai diciasettenne, Per_1
rimarrà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggior interesse per
, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della Per_1
residenza abituale di comune accordo e tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In considerazione dell'età e della capacità di autodeterminarsi di , i genitori stabiliscono che il figlio possa Per_1
frequentare il padre ogni volta lo desideri e, comunque, nelle more del compimento della maggiore età, almeno secondo i seguenti tempi: a)Il fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita della scuola del Sabato alla Domenica sera, con facoltà di pernotto presso l'abitazione paterna tenuto conto delle esigenze e dei desiderata del ragazzo. Due pomeriggi infrasettimanali coincidenti con quelli in cui esce da scuola alle 16,30 ( in periodo di vacanza sempre dalle 16,30), Per_1
con facoltà di pernotto, sempre tenuto conto delle esigenze e desiderata del figlio;
b)durante le imminenti vacanze estive, almeno 15 giorni anche non continuativi, da scegliersi nel periodo da metà Giugno a metà Settembre che i ricorrenti si impegnano e da comunicare alla sig.a con anticipo di almeno quindici Pt_1
giorni. Analogo periodo di vacanza esclusiva verrà riservato alla sig.a nel Pt_1
prossimo mese di Agosto. c) Le vacanze ed i ponti scolastici, secondo il periodo dell'alternanza. Resta inteso che i coniugi potranno, di comune accordo e mediante comunicazione telefonica effettuata con congruo anticipo, variare tempi e modalità di frequentazione padre e figlio determinati da fatti imprevisti ed imprevedibili, da esigenze lavorative del padre o, comunque, in adesione alle richieste ed ai desiderata del figlio ormai prossimo alla maggiore età. 5) Il sig. Parte_2
contribuirà al mantenimento del figlio , oltre che direttamente nei tempi Per_1
di permanenza presso di sé, mediante il versamento alla sig.a , Parte_1
entro l'ultimo giorno del mese, con bonifico bancario, di € 400,00= (quattrocento euro) mensili;
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali. L'assegno per il mantenimento del figlio verrà corrisposto a partire dal mese di Luglio 2022. I coniugi concordano, sin da ora, che dal 01 Luglio 2025, data immediatamente successiva al rilascio da parte della sig.ra dell'ex casa Pt_1
coniugale, l'assegno di mantenimento verrà versato dal padre direttamente al figlio
. 6)Le spese straordinarie, indicate nel Protocollo di intesa sottoscritto Per_1
dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con il Presidente del Tribunale di
Ascoli Piceno, saranno a carico dei genitori in proporzione al reddito di ciascuno e, pertanto, il 70% rimarrà a carico del sig. ed il 30% a carico Parte_2
della sig.ra . I coniugi richiamano ed aderiscono al Protocollo di Parte_1
intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con il Presidente del
Tribunale di Ascoli Piceno in ordine a tutte le questioni connesse e conseguenti alle spese straordinarie, regolate dal predetto Protocollo. Le parti si danno reciprocamente atto di aver già precedentemente concordato di far completare al figlio il ciclo scolastico presso l'Istituto privato “Locatelli” con sede in Per_1
Grottammare e di non dover pertanto prestare alcun consenso alle relative spese connesse e comunque dipendenti dalla suddetta frequentazione sempre ferma restando la ripartizione percentuale sopra delineata. 7) Poiché il sig. è Pt_2
titolare di reddito lavorativo di circa € 34.000,00= lordi annui (€ 26.000,00= netti circa) e la sig.a di un reddito da lavoro di circa € 650,00 mensili, il sig. Pt_1
dichiara di rinunciare in favore della moglie alla propria quota Parte_2
dell'assegno unico per la famiglia che, pertanto, dalla data del 1.7.2022 potrà essere richiesto, nella misura del 100%, dalla sig.ra . 8)Entrambi Parte_1
i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti. 9)I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed altro documento valido per l'espatrio; 10) le spese ed i compensi legali del presente procedimento saranno integralmente compensati ed i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13LP…. omiss”;
- le parti avevano raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui al ricorso sopra richiamate regolando in modo differente i loro rapporti in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed all'obbligo di mantenimento del figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, di modificare i termini della separazione omologata in data 22.9.2022 nel procedimento incardinato a seguito di ricorso congiunto presentato dinanzi al
Tribunale di Ascoli Piceno e iscritto al R.G.A.C.C. 851/22 alle seguenti
CONDIZIONI
- la casa coniugale sita a Monteprandone, via Indipendenza n. 35 interno 10, di proprietà esclusiva del sig. , gravata da mutuo ipotecario dal Parte_2
medesimo contratto in via esclusiva, resterà assegnata, unitamente agli arredi ed ai componenti di arredo ivi presenti, alla sig.ra sino alla data del 31 Parte_1
dicembre 2027; I coniugi precisano che il sig. potrà accedere e permanere Pt_2 nel garage pertinenziale della casa coniugale, nel quale è ricoverato anche il kart di
, per il tempo strettamente necessario alla preparazione ed allestimento del Per_1
veicolo e, comunque, solo in presenza del figlio o anche in casi eccezionali da solo previa autorizzazione della sig.ra anche a mezzo messaggio sms o whatsapp. Pt_1
Il sig. si obbliga a comunicare alla moglie, per le vie brevi, il giorno e l'ora Pt_2
in cui si recherà nel predetto garage. La sig.ra si obbliga a provvedere in via Pt_1
esclusiva al pagamento di tutte le utenze relative alla casa coniugale, ivi compresi tutti gli oneri condominiali;
- la sig.ra si obbliga, altresì, a rilasciare l'ex casa coniugale, Parte_1
portando con sé i propri effetti personali, libera da persone e/o cose, entro e non oltre il 1° gennaio 2028;
- il figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente regolerà Per_1
autonomamente la frequentazione con ciascun genitore;
- il figlio risulta stabilmente occupato e percepisce nella sua qualità di Per_1
allievo Maresciallo dell'Aereonautica Militare in servizio presso la scuola
Marescialli dell'Aereonautica di Viterbo uno stipendio medio pari ad euro 1.200,00 oltre a usufruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione pubblica come si evince dall'attestato di servizio e dalle buste paga allegate;
- stante l'attuale condizione economica e lavorativa del figlio , cesserà sin Per_1
dalla sottoscrizione del presente accordo in capo al TI ogni obbligo di mantenimento statuito nelle condizioni della separazione consensuale sopra richiamate così come ogni e qualsivoglia obbligo relativo al pagamento delle spese straordinarie;
- i coniugi confermano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo per il proprio mantenimento.
Il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere. Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono idonee a tutelare gli interessi delle medesime.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- modifica le condizioni di separazione nei termini di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportati e trascritti;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi