Sentenza 28 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2003, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Stefano065 97 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6017/00 Dott. Natale CAP TANIO Consigliere Cron. 14298 Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI -- - - Consigliere Ud.28/01/03 Dott. Camillo FILADORO Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ZA UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CEVOLOTTO, che lo rappresenta e difende GIULIO unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega in atti;
- ricorrente A
contro
S.I.N.A. SOCIETA' INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA 2003 MANFREDINI, rappresentato 481 e difeso dall'avvocato -1- SERGIO PUCCINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 541/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/12/99 R.G.N. 224/99; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica +- udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PUCCINI SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due successivi ricorsi al RE di Firenze, in seguito riuniti, LI RI impugnava cinque sanzioni disciplinari irrogategli dalla S.p.A. SINA - Società Internazionale Nuovi Alberghi, alle cui dipendenze egli lavorava come portiere d'albergo. Il RE riteneva uno degli atti impugnati non integrasse una vera e propria sanzione, riteneva legittima quella relativa all'episodio MA (vetturiere che lo RI aveva incaricato di una commissione fuori dell'albergo, lasciando sguarnito il posto da lui occupato) e annullava le altre sanzioni. A seguito di appello della sola Soc. SINA, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza impugnata quanto a due delle sanzioni disciplinari già ritenute non giustificate dal giudice di primo grado, mentre riteneva legittima la sanzione relativa all'episodio LA, cliente nei cui confronti lo RI avrebbe tenuto un comportamento scortese. Riteneva che al riguardo sussistessero adeguati elementi di prova, consistenti, oltre che nell'ammissione da parte dello stesso RI circa lo svolgimento di un colloquio con detto cliente, nel reclamo scritto di quest'ultimo e nella deposizione del teste AN, che aveva parlato con il LA, il quale gli confermò il reclamo scritto, lamentandosi di essere stato trattato dallo RI in malo modo. D'altra parte non risultava alcun motivo di astio o avversione del teste nei confronti dello RI, ovvero di compiacenza verso la direzione. Infine, la sanzione appariva congrua nella sua determinazione. Lo RI propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la Soc. SINA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Lamenta la illogicità della 3 valorizzazione della mancata contestazione da parte dello RI dello svolgimento di un suo colloquio con il sig. LA, tanto più che gli altri elementi istruttori erano privi di valore probatorio: in particolare tale doveva reputarsi la testimonianza del sig. AN, in quanto generica e de relato. Con il secondo motivo denuncia analoghi vizi e inoltre anche violazione dell'art. 7 1. 20 maggio 1970 n. 300. Sostiene che la genericità della contestazione, anche qualora non fosse stata ritenuta di per sé viziante, avrebbe imposto un'attenta ricostruzione del fatto storico, con verifica dell'assolvimento degli oneri probatori della Soc. SINA. Invece le stesse affermazioni attribuite al ricorrente nella lettera del sig. LA non provavano nulla. Con il terzo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione l'intero impianto documentale della causa, da cui si sarebbe potuto facilmente evincere una serie di elementi tali da scagionare lo RI o almeno tali da ridimensionare sostanzialmente l'episodio. Si sarebbe, così, rilevato che vi era un contrasto su aspetti cronologici dell'episodio tra la contestazione e la lettera del LA e inoltre che in quest'ultima si faceva riferimento ad assai più gravi inadempimenti dell'organizzazione alberghiera, diversi dalle presunte risposte dello RI e al medesimo non riferibili, e che di conseguenza il cliente aveva ragioni per essere irritato e prendersela con il primo dipendente a portata di mano. Con il quarto motivo denuncia vizi di motivazione e violazione dell'art. 2106 c.c. Lamenta insufficiente valutazione circa la gravità della mancanza e la proprorzionalità della sanzione. I primi tre motivi, che vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, non sono fondati. 4 Essi censurano l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa i fatti contestati al ricorrente e posti alla base della impugnata sanzione disciplinare sotto il profilo della adeguatezza della motivazione e della corretta valutazione delle risultanze istruttorie. E' allora opportuno preliminarmente ricordare che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass., Sez. un.11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 14 gennaio 2002 n. 350, 11 febbraio 2002 n. 1892). Orbene, nella specie il giudice di merito ha compiuto una motivata valutazione delle risultanze istruttorie, senza incorrere in vizi logici o in violazione delle regole in materia di prove. In particolare, non è censurabile la valorizzazione di una testimonianza de relato, dato che la stessa è stata valutata in collegamento con altri elementi di prova, quali la dichiarazione scritta del terzo (la cui attendibilità è stata a sua volta valutata) e le ammissioni dello stesso attuale ricorrente (cfr. Cass. 25 maggio 1985 n. 3179, 11 febbraio 1987 n. 1492, 9 giugno 1995 n. 6550, 5 gennaio 1998 n. 43, 24 marzo 2001 n. 4306). La doglianza circa il preteso contrasto sul piano cronologico tra la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale e quanto riferito nella lettera del LA riguarda l'interpretazione delle risultanze istruttorie, che spetta al giudice di merito;
inoltre la censura non è basata, come sarebbe stato necessario al fine di evidenziare un vizio di motivazione, su un adeguata esposizione del tenore di detta lettera. Non decisivi, e comunque caratterizzati da analoga genericità di esposizione, sono i rilievi sulla attendibilità del medesimo cliente. Riguardo alla pretesa genericità della contestazione, deve tenersi presente che anche l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1404). Il ricorrente, peraltro, non ha precisato con quale atto difensivo abbia già sollevato la relativa questione nel giudizio di merito, sicché la censura, che implica accertamenti di fatto, deve ritenersi inammissibile in questa sede. Anche il quarto e ultimo motivo è infondato, essendo incensurabile, se adeguatamente motivata, la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla proporzionalità tra fatti e sanzione. E' vero che nella specie il Tribunale si è limitato a ritenere "congrua" la sanzione. Peraltro un sintetico giudizio di tale genere, posto a conclusione di un accertamento circa i fatti che hanno giustificato l'irrogazione della sanzione, può ritenersi sufficiente (se non palesemente insufficiente o illogico in relazione alle particolarità del caso), quando è in questione, come nella specie, una sanzione conservativa (due giorni di sospensione), senza che risultino violate le Quote véti 2 norme contrattuali collettive in materia di sanzioni disciplinari, diversamente che per le sanzioni estintive del licenziamento con senza preavviso, disciplinate innanzitutto dall'art. 2119 c.c. e dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 sono le uniche che regolano la scelta della sanzione adeguata, insieme al generico criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. (al riguardo cfr. anche l'art. 7 della legge 20 6 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Sillmaghs agosto 1970 n. 300, secondo cui il codice disciplinare affisso dal datore di lavoro deve applicare quanto in materia è stabilito da eventuali accordi e contratti di lavoro). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 17,00- oltre a Euro millecinquecento per onorari. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003. При чин Presidente, Il Consigliere est. Sales Tileтвы use elle IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 28 APK Aoggi, Auce flect CANCELLIERE I 7