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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4001/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA Di Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 RITENUTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 IRAP 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140040031355000 RITENUTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130030805166000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028578712000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 luglio 2025 la società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.A.S. impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009039001000 notificata il 23 maggio 2025, deducendo: (a) omessa allegazione delle cartelle presupposte in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000; (b) omessa o irregolare notifica delle cartelle;
(c) intervenuta prescrizione del credito (con distinta eccezione per sanzioni e interessi). Il ricorso indicava tre cartelle sottese, afferenti alle annualità 2010–2011: nn. 10020130030805166000,
10020140019687811000/28578712000, 10020140040031355000.
Si costituivano Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e Agenzia delle Entrate – Riscossione
(ADER). L'Ufficio dell'AdE eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni inerenti la fase di notifica, rivendicando la regolarità del procedimento e la definitività delle cartelle non impugnate;
ADER depositava estratto di ruolo e relate di notifica attestanti la notifica nel febbraio–marzo 2015.
Con memorie depositate il 16 dicembre 2025, la ricorrente insisteva: (a) sulla inidoneità delle copie fotostatiche delle relate prodotte da ADER e sulla necessità degli originali;
(b) sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, non risultando atti interruttivi tra il 2015 e il 2025, e contestando la portata delle sospensioni COVID-19 e della L. 147/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Sulla prova della notifica delle cartelle
La prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento che riportino il numero identificativo della cartella;
non
è necessario produrre la copia integrale della cartella. La giurisprudenza di legittimità è consolidata in tal senso (Cass. 23902/2017; conformi Cass. 25642/2019, altre). Pertanto, in assenza di disconoscimento specifico ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie delle relate sono idonee e sufficiente è anche l'estratto di ruolo quale equipollente informativo. Nel caso di specie ADER ha depositato le relate e l'estratto di ruolo riferiti alle tre cartelle 2015, sì che l'eccezione di omessa notifica è infondata.
Conseguentemente, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini ne ha determinato la irretrattabilità, precludendo – in sede di impugnazione dell'intimazione – ogni censura sul merito dell'iscrizione a ruolo
(decadenze, motivazione, vizi antecedenti), salvo i vizi propri dell'atto impugnato (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992).
2) Sulla asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (mancata allegazione)
L'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 è atto vincolato, su modello ministeriale, funzionale all'avvio dell'esecuzione; non è richiesto che ad esso sia allegata la copia delle cartelle già notificate, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi dei titoli e dell'ente creditore. La motivazione per relationem è legittima se la documentazione richiamata è nota al contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale;
l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti ignoti. Nel caso di specie, le cartelle risultano notificate nel 2015 e dunque già conosciute: la censura è infondata.
3) Sulla impugnabilità e funzione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e), d.lgs. 546/1992, ed è equiparabile all'avviso di mora;
la mancata impugnazione ne comporta la cristallizzazione della pretesa. Nel caso concreto l'intimazione è stata impugnata, sicché restano scrutinabili i vizi propri dell'atto e le questioni attinenti la fase successiva alla definitività delle cartelle.
4) Sulla prescrizione
4.1. Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP).
Per i tributi erariali, in assenza di disposizione speciale, la prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c., non trattandosi di obbligazioni “periodiche” ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (Cass. 4385/2025 e consolidata giurisprudenza). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la definitività di un atto di riscossione non comporta la “conversione” della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.: il termine resta quello proprio del credito. Nel caso di specie, tra le notifiche 2015 e l'intimazione 23/05/2025 non è decorso il decennio, tenuto conto delle sospensioni normative. L'eccezione è infondata.
4.2. Sanzioni e interessi.
Per le sanzioni tributarie il termine è quinquennale (art. 20, co. 3, d.lgs. 472/1997); per gli interessi opera l'art. 2948, n. 4 c.c.. Tuttavia, il decorso è influenzato da interruzioni e sospensioni legali. In particolare, il periodo COVID-19 ha determinato la sospensione dei termini di versamento e, nella fase di riscossione, un
“congelamento” dalla data 8/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 d.l. 18/2020, conv. L. 27/2020, come prorogato), incidente sul computo dei termini in esame. Alla luce di tali sospensioni e dell'impugnazione tempestiva dell'intimazione (con effetto interruttivo), la prescrizione per sanzioni/interessi non risulta provata.
4.3. Sospensione L. 147/2013 (definizione agevolata ruoli).
È inoltre noto il periodo di sospensione connesso alla definizione agevolata dei ruoli affidati entro il
31/10/2013, tra 1/01/2014 e 15/06/2014, che incide sui termini di riscossione;
anche tale quadro conferma la non maturazione della prescrizione per le imposte erariali nel caso de quo.
Nei confronti dei tributi erariali l'eccezione va respinta (termine decennale non decorso); quanto a sanzioni e interessi, l'eccezione è non fondata alla luce delle sospensioni e dell'impugnazione dell'intimazione.
La Corte:
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.A.S. avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009039001000;
2. Dichiara la definitività delle cartelle presupposte e l'insussistenza dei vizi dedotti (omessa notifica;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000).
3. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente come di seguito liquidate, : € 800,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e € 1.000,00 in favore di ADER oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente come di seguito liquidate, : € 800,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno e € 1.000,00 in favore di ADER oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA
4% e IVA 22% come per legge e se dovuti. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Luigi
DA AN ST De IM
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SI NI BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4001/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA Di Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 RITENUTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009039001000 IRAP 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140040031355000 RITENUTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130030805166000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140028578712000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 9 luglio 2025 la società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.A.S. impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009039001000 notificata il 23 maggio 2025, deducendo: (a) omessa allegazione delle cartelle presupposte in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000; (b) omessa o irregolare notifica delle cartelle;
(c) intervenuta prescrizione del credito (con distinta eccezione per sanzioni e interessi). Il ricorso indicava tre cartelle sottese, afferenti alle annualità 2010–2011: nn. 10020130030805166000,
10020140019687811000/28578712000, 10020140040031355000.
Si costituivano Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e Agenzia delle Entrate – Riscossione
(ADER). L'Ufficio dell'AdE eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva sulle eccezioni inerenti la fase di notifica, rivendicando la regolarità del procedimento e la definitività delle cartelle non impugnate;
ADER depositava estratto di ruolo e relate di notifica attestanti la notifica nel febbraio–marzo 2015.
Con memorie depositate il 16 dicembre 2025, la ricorrente insisteva: (a) sulla inidoneità delle copie fotostatiche delle relate prodotte da ADER e sulla necessità degli originali;
(b) sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, non risultando atti interruttivi tra il 2015 e il 2025, e contestando la portata delle sospensioni COVID-19 e della L. 147/2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Sulla prova della notifica delle cartelle
La prova del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento che riportino il numero identificativo della cartella;
non
è necessario produrre la copia integrale della cartella. La giurisprudenza di legittimità è consolidata in tal senso (Cass. 23902/2017; conformi Cass. 25642/2019, altre). Pertanto, in assenza di disconoscimento specifico ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie delle relate sono idonee e sufficiente è anche l'estratto di ruolo quale equipollente informativo. Nel caso di specie ADER ha depositato le relate e l'estratto di ruolo riferiti alle tre cartelle 2015, sì che l'eccezione di omessa notifica è infondata.
Conseguentemente, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini ne ha determinato la irretrattabilità, precludendo – in sede di impugnazione dell'intimazione – ogni censura sul merito dell'iscrizione a ruolo
(decadenze, motivazione, vizi antecedenti), salvo i vizi propri dell'atto impugnato (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992).
2) Sulla asserita violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (mancata allegazione)
L'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 è atto vincolato, su modello ministeriale, funzionale all'avvio dell'esecuzione; non è richiesto che ad esso sia allegata la copia delle cartelle già notificate, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi dei titoli e dell'ente creditore. La motivazione per relationem è legittima se la documentazione richiamata è nota al contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale;
l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti ignoti. Nel caso di specie, le cartelle risultano notificate nel 2015 e dunque già conosciute: la censura è infondata.
3) Sulla impugnabilità e funzione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e), d.lgs. 546/1992, ed è equiparabile all'avviso di mora;
la mancata impugnazione ne comporta la cristallizzazione della pretesa. Nel caso concreto l'intimazione è stata impugnata, sicché restano scrutinabili i vizi propri dell'atto e le questioni attinenti la fase successiva alla definitività delle cartelle.
4) Sulla prescrizione
4.1. Tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP).
Per i tributi erariali, in assenza di disposizione speciale, la prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c., non trattandosi di obbligazioni “periodiche” ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (Cass. 4385/2025 e consolidata giurisprudenza). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la definitività di un atto di riscossione non comporta la “conversione” della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.: il termine resta quello proprio del credito. Nel caso di specie, tra le notifiche 2015 e l'intimazione 23/05/2025 non è decorso il decennio, tenuto conto delle sospensioni normative. L'eccezione è infondata.
4.2. Sanzioni e interessi.
Per le sanzioni tributarie il termine è quinquennale (art. 20, co. 3, d.lgs. 472/1997); per gli interessi opera l'art. 2948, n. 4 c.c.. Tuttavia, il decorso è influenzato da interruzioni e sospensioni legali. In particolare, il periodo COVID-19 ha determinato la sospensione dei termini di versamento e, nella fase di riscossione, un
“congelamento” dalla data 8/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 d.l. 18/2020, conv. L. 27/2020, come prorogato), incidente sul computo dei termini in esame. Alla luce di tali sospensioni e dell'impugnazione tempestiva dell'intimazione (con effetto interruttivo), la prescrizione per sanzioni/interessi non risulta provata.
4.3. Sospensione L. 147/2013 (definizione agevolata ruoli).
È inoltre noto il periodo di sospensione connesso alla definizione agevolata dei ruoli affidati entro il
31/10/2013, tra 1/01/2014 e 15/06/2014, che incide sui termini di riscossione;
anche tale quadro conferma la non maturazione della prescrizione per le imposte erariali nel caso de quo.
Nei confronti dei tributi erariali l'eccezione va respinta (termine decennale non decorso); quanto a sanzioni e interessi, l'eccezione è non fondata alla luce delle sospensioni e dell'impugnazione dell'intimazione.
La Corte:
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.A.S. avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009039001000;
2. Dichiara la definitività delle cartelle presupposte e l'insussistenza dei vizi dedotti (omessa notifica;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000).
3. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente come di seguito liquidate, : € 800,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e € 1.000,00 in favore di ADER oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente come di seguito liquidate, : € 800,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno e € 1.000,00 in favore di ADER oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA
4% e IVA 22% come per legge e se dovuti. Salerno, 15 gennaio 2026 Il Relatore Il Presidente Luigi
DA AN ST De IM