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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Paola Tanara Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2808/2024 promossa in grado d'appello in data 8 ottobre 2024: da: nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Devercelli del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio. APPELLANTE nei confronti di:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Rimini, presso il cui Studio è C.F._2 elettivamente domiciliato. APPELLATO Atti trasmessi al P.G
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza n. 7764/2024 emessa in data 24 luglio 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024 e notificata in data 9 settembre 2024, che ha definito il giudizio di scioglimento dell'unione civile, incardinato presso il tribunale di Milano, avente r.g. n. 11316/2022.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“… Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024, pubblicata in data 26 agosto 2024 e notificata in data 9 settembre 2024, emessa a definizione del procedimento R.G. 11316/2022. (i) In via preliminare, in rito: - disporre, ex art. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il fumus circa la fondatezza del gravame, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- in subordine, fissare con urgenza udienza in contradditorio tra le parti per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
(ii) Nel merito. In accoglimento dell'odierna impugnazione - riformare integralmente la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a percepire un assegno divorzile;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
1 Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
- respingere in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024 pubblicata in data 26 agosto 2024.
- In tutti i casi, e per l'effetto, confermare in toto le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024 pubblicata in data 26 agosto 2024.
- Condannare al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria nella Parte_1 misura che sarà quantificata da codesta Ecc.ma Corte, in applicazione dell'art. 283, comma 3, c.p.c.
- Condannare all'integrale rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi ad entrambi i gradi di Parte_1 giudizio.” FATTO
1) con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 per lo scioglimento dell'unione civile CP_1 costituita con in Passirano (BS) il 26 luglio 2018 chiedeva la corresponsione di una somma Parte_1
a proprio favore a titolo di assegno divorzile. 2) Con sentenza n. 10101/2022 resa il 15 dicembre 2022, pubblicata il 21 dicembre 2022 e passata in giudicato, il Tribunale pronunciava lo scioglimento dell'unione civile e rimetteva la causa in istruttoria concedendo i termini per il deposito delle memorie.
3) Il tribunale, raccolte le testimonianze, aggiornato le dichiarazioni reddituali e fatte concludere le parti, emetteva la sentenza, qui gravata, e così disponeva: “Pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800 a titolo di assegno divorzile a decorrere CP_2 dal rateo di aprile 2022, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2025, CP_ 2. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del nella misura di ¾ che si liquidano, Pt_1 per tale frazione, in euro 15.800,00 oltre spese generali accessorie e forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge 3. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di ¼”.
4) Con ricorso in appello dell'8 ottobre 2024, chiedeva la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza gravata e la riforma integrale, stante l'inesistenza del diritto di a percepire CP_1
l'assegno divorzile.
• Con ampia premessa, riconoscendo indubbi profili di novità nel panorama giuridico della specifica vicenda, riteneva la pronuncia gravata non aderente all'interpretazione delle norme in materia di corresponsione dell'assegno divorzile. A tal proposito poneva in evidenza: a) l'età, la formazione e le capacità professionali di la durata dell'unione civile;
b) il richiamo nella sentenza impugnata ad un CP_1 concetto “risarcitorio” dell'assegno e non “perequativo-compensativo”; c) le particolari modalità di valutazione della compensazione e quantificazione dell'assegno.
• Parte appellante, pertanto, contestava la sentenza formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea, omessa e incompleta motivazione in relazione alle istanze istruttorie;
2) violazione della legge 898/1970 e della legge 76/2016 e vizio di motivazione in merito ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
c) illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui qualifica l'assegno come "compensativo-risarcitorio"; d) illogicità della sentenza nella parte in cui viene richiamata la sentenza SSUU in merito alla convivenza di fatto;
e) erronea determinazione del quantum dell'assegno divorzile;
f) erronea determinazione delle spese di lite.
• Con il primo motivo, relativo alla valutazione dell'istruttoria, parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui avrebbe immotivatamente ritenuto validi gli elementi istruttori apportati da
2 a discapito della difesa – corredata dai documenti offerti a supporto - dal una loro diversa CP_1 Pt_1 valutazione avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio, non essendo dimostrata la perdita di chances per il CP_1
In particolare, sarebbe stato dimostrato: a) che non vi era offerta reale da parte della , il CP_3 Pt_2 quale era sovente lamentarsi di lei;
b) era il a non essere appagato dalla vita londinese;
c) non vi CP_1 sarebbe stato sacrificio da parte del né idoneo a determinare migliorie lavorative per né di CP_1 Pt_1 natura endofamiliare e/o casalingo;
d) la scelta del al rientro in Italia, di impegnarsi e poi permanere CP_1 nell'impresa di famiglia avrebbe dovuto essere valutata quale mancata attivazione dello stesso e messa a frutto delle proprie capacità acquisite;
e) l'ampia ricerca istruttoria della causa della fine della relazione tra i due uniti sarebbe stata un inutile sforzo istruttorio non rilevante nel giudizio.
• Con il secondo motivo, poneva in evidenza i profili di contrarietà della sentenza impugnata con i recenti arresti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile;
segnatamente la mancata valutazione del fatto che il depauperamento economico del non fosse causalmente collegato alle scelte di vita CP_1 familiari, all'apporto di questo nell'attività lavorativa di ovvero nella gestione della coppia, e al Pt_1 suo rientro in Italia, ma dipeso dalla scelta del ancora in giovane età lavorativa, di non ricollocarsi CP_1 nel mondo lavorativo in area affine alle sue capacità formative e professionali acquisite.
• Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui introdurrebbe un parametro nuovo nella valutazione dell'assegno divorzile, cioè la componente risarcitoria, intesa come indennizzo in favore del richiedente per consentire il superamento della fine dell'unione civile e riprendersi dal fallimento del progetto comune di vita. Inoltre, ha liquidato l'assegno avendo a mente una c.d. una tantum, benché frazionata nel tempo, lasciando poi alle parti l'incombenza di agire in giudizio per la modifica delle condizioni una volta raggiunta la, non meglio precisata, adeguatezza dei redditi.
• Con il quarto motivo viene censurata la valorizzazione dell'intera relazione affettiva, anche nella fase di mera convivenza e non solo il periodo di unione civile. In particolare, nel caso in esame non sarebbero emerse durante la convivenza scelte capaci di stabilire la ripartizione dei ruoli endofamiliari.
• Con il quinto motivo si contesta la misura della condanna pronunciata nella sentenza gravata, il cui metodo non terrebbe conto dei minori costi che il sopporta in Italia rispetto al tempo in cui le CP_1 parti vivevano a Londra, oltre che giustificare una colpevole inerzia di all'obbligo di reinserirsi nelle CP_1 dinamiche lavorative.
• Con il sesto, e ultimo motivo, viene criticata la ripartizione delle spese di lite nel giudizio, laddove (i) non avrebbe tenuto conto che era disponibile ad una soluzione conciliativa, seppure non alle Pt_1 condizioni richieste da (ii) non è stata fatta corretta applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., (iii) né è CP_1 stata debitamente considerata la pletorica istruttoria richiesta da in punto di accertamento dei motivi CP_1 della rottura dell'unione, questione irrilevante ai fini del decidere.
5) Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2024 veniva fissata l'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. per la decisione del giudizio, rimettendo l'esame della sospensiva col merito.
6) , costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame contestando tutti i motivi CP_1 avanzati da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di ad una somma in Pt_1 favore della cassa delle ammende nonché delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
3 • Con riferimento al primo motivo di appello, ha ritenuto precisa e accurata la valutazione del primo giudicante degli elementi istruttori emersi, in particolare avrebbe fatto rimando a riferimenti specifici di quanto raccolto, valutato l'attendibilità dei testimoni, fornendone le motivazioni a riguardo. Segnatamente, riprendendo lo schema argomentativo di parte appellante, ha sottolineato (i) il proprio ruolo nella società della in Inghilterra e la relativa offerta di progressione in carriera, (ii) le ragioni CP_3 che hanno indotto la coppia a far rientro in Italia, (iii) l'apporto da lui fornito al ménage familiare della coppia e anche in ausilio all'attività professionale del compagno, (iv) il depauperamento reddituale causato dal rientro in Italia e l'impossibilità di colmarlo, stante anche il particolare periodo (pandemia da Covid) che ha impedito una collaborazione, anche da remoto, con la con le conseguenti criticità che ha CP_3 affrontato per riprendersi dal progetto di vita fallito, (v) pur nella consapevolezza che nell'unione civile non è previsto l'obbligo di fedeltà, la valutazione dei motivi della crisi della coppia dovrebbe comunque tra gli elementi che fondano il libero convincimento del giudice.
• Con riguardo al secondo motivo, ripresi i punti interpretativi esplicitati da parte appellante, ha sottolineato la piena adesione alle valutazioni svolti dal giudice, in particolare la presenza (pacifica) di una evidente disparità tra le posizioni economiche delle parti, le decisioni prese dalla coppia dirette ad assecondare solo la carriera di il ruolo di supporto e sacrificio, anche endofamiliare, di Pt_1 CP_1
l'impossibilità di recuperare il divario creatosi tra le parti.
• Con riferimento al terzo motivo, pur riconoscendo l'originalità della decisione assunta, ha ritenuto che essa risponda ai principi in materia e valorizzi la componente perequativa – compensativa nella deliberazione dell'assegno.
• In ordine al quarto motivo di appello, relativo alla valutazione del periodo di convivenza tra gli elementi da considerare nella corresponsione dell'assegno, ha specificato che già in costanza di convivenza la coppia ha posto in essere scelte che si sono rilevate fondamentali nella relazione, già in quel periodo connotata da stabilità affettiva, convivenza e assistenza reciproca, culminata con l'unione civile nel 2018. A nulla rileverebbe la possibilità di costituire un'unione civile in Inghilterra posto che essa non sarebbe stata trascrivibile in Italia.
• Con riferimento alla quantificazione dell'assegno, quinto motivo di appello, ha evidenziato la natura valutativa della componente, peraltro, nel caso di specie oltre che determinata secondo massime di esperienza e tenuto conto delle posizioni economiche delle parti, è stata raggiunta attraverso un analitico processo determinativo con considerazione della progressione economica persa da parte del
Inoltre, viene posta in rilievo la marginalità della stessa rispetto ai redditi percepiti da che, CP_1 Pt_1 peraltro, godrebbe fino al 2030 del (particolarmente favorevole) regime fiscale del c.d. “rientro dei cervelli”.
• Quanto al motivo relativo alle spese di lite: a) risulta che a assunto una strategia difensiva Pt_1 defatigatoria e sorda ai diversi tentativi di conciliazione, oltre che dispersiva anche per l'introduzione di testi poi rivelatisi inattendibili;
b) non merita accoglimento l'asserita violazione dell'art. 92 co.2, laddove proprio la norma indica la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese, circostanza, peraltro avvenuta, avendo il giudice compensato nella misura di ¼ le spese di lite;
c) in questa sede il ha chiesto che le spese del primo grado e di questo giudizio vengano interamente poste a carico di CP_1
Pt_1
• In ordine alla richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante, già respinta nella forma inaudita altera parte, stante la ritenuta insussistenza dei presupposti a fondamento, chiede procedersi alla condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende.
4 7) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., insistendo per Pt_1
l'accoglimento del ricorso in appello e per la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in presenza del fumus di cui all'art. 283 c.p.c., si duole del mancato deposito delle dichiarazioni reddituali di parte appellata, da valutarsi ai fini della condotta processuale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e, inoltre, esorbitando dalle sole istanze e conclusioni previste dalla normativa ex art 127 ter c.p.c., replica alle argomentazioni a difesa di parte appellata in punto di collaborazione e sacrificio nella coppia, di autoresponsabilità nella ricerca lavorativa e di valutazione degli elementi istruttori. CP_1 insistendo per la conferma della sentenza impugnata, precisa in ordine alla documentazione reddituale di aver già provveduto con l'aggiornamento richiesto in primo grado a produrre dichiarazioni attuali e pone in evidenza che nelle dichiarazioni fornite da evidente l'apporto derivante dall'attività di Pt_1 Pt_3
a Liverpool, per la quale lo stesso ha contributo alla sua formazione;
precisa infine che è venuto CP_1 meno il proprio regime fiscale agevolativo noto con il termine “rientro dei cervelli”.
8) Il P.G., cui sono stati trasmessi gli atti, non ha ritenuto di intervenire non essendo in causa soggetti minorenni. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO L'appello è parzialmente fondato.
*** Preliminarmente si prende posizione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c. rigettata con l'atto introduttivo inaudita altera parte e riservata nel merito insieme col definitivo. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, la richiesta di condannare parte appellante ad una somma in favore della risulta priva finanche del presupposto giuridico. Controparte_4
*** La questione della quale viene investito questo giudice del gravame attiene unicamente alla richiesta da parte di di revoca dell'assegno concesso in primo grado a a seguito della Parte_1 CP_1 cessazione dell'unione civile. Preliminarmente, si osserva che la vicenda in esame, indubbiamente, riveste profili di novità nel panorama giurisprudenziale, vuoi per l'introduzione piuttosto recente del regime dell'unione civile, vuoi per l'applicazione e valutazione delle interpretazioni giurisprudenziali nomofilattiche espresse di recente dalla Suprema Corte in materia di assegno divorzile. Infatti, alla materia che ci occupa sono immediatamente applicabili le disposizioni in materia divorzile, con i relativi criteri ermeneutici, stante il richiamo della legge n. 76 del 2016 alla disciplina dell'art 5, co. 6, l. 898/1970; così anche l'elaborazione giurisprudenziale relativa all'incidenza nella disciplina in esame del periodo di convivenza precedente all'unione civile vera e propria.
Le risultanze probatorie. Gli elementi che hanno determinato la crisi della coppia non sono rilevanti nel caso in esame, come già affermato nella sentenza gravata, vertendo la decisione solo in punto di an e di quantum debeatur dell' assegno di mantenimento. Il diritto all'assegno di mantenimento è stabilito dall'art. 1, comma 25 della legge n. 76 /2016 prevede, come già detto, che segua le stesse regole di quello per il divorzio.
5 Al proposito, la Cassazione, con la recente ord. n. 24930/2024, ha espresso i seguenti principi, di cui questa Corte intende fare applicazione al caso di specie: “ In caso di unioni civili, cui si applica l' art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 , richiamato dall' art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 , il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 , richiede l'accertamento dell'inadeguatezzadei mezzi dell'ex partner istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018 . Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”. Alla luce dell'insegnamento nomofilattico teste riportato, e con specifico riferimento all'unica questione controversa nel presente giudizio, parte appellante revoca in dubbio la valutazione operata dal tribunale in ordine alle risultanze istruttorie. ritiene non provata la tesi del che ha ravvisato un sacrificio economico nell'averlo seguito Pt_1 CP_1 nel rientro in Italia, rinunciando in ragione di ciò ad un'importate progressione di carriera. La corte ritiene la valutazione del primo giudicante coerente con gli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio. È stata, infatti, data piena prova della possibilità per di un avanzamento di carriera a Londra. CP_1
In questo senso, la testimonianza della ha confermato in maniera inconfutabile che la CP_3 permanenza a Londra del gli avrebbe dato accesso ad una posizione di vertice nell'organigramma CP_1 societario in cui si era inserito con successo. Non sono emersi elementi tali da superare tale convincimento, che è stato espresso in maniera chiara da un teste dotato della piena e indiscussa qualifica di terzietà. Le chat WhatsApp depositate in atti da parte odierna appellante, nelle quali sono riportate delle conversioni (non contestate) tra i due uniti che contengono alcune espressioni di critica rivolte dal CP_1 nei confronti della risultano compatibili con l'incertezza della situazione e lo stato d'animo delle CP_3 parti nella cornice di un rapporto dialettico libero e caratterizzato dalla reciproca fiducia e dalla certezza nella riservatezza della conversazione. In tali condizioni si giustifica la formulazione di commenti, anche non lusinghieri, nei confronti di terzi, come anche la manifestazione di dubbi sulla veridicità delle promesse ricevute;
ma proprio tutto ciò, in una con la conferma ricevuta in sede di esame testimoniale diretto, fa propendere questo collegio per il riconoscimento dell'autenticità della proposta di progressione nella carriera rivolta dalla al CP_3 CP_1
Nella chat viene in evidenza anche la preferenza della per il (cfr. i doc. ti 76,77,78), elemento CP_3 CP_1 che supporta indirettamente la circostanza di cui trattiamo. Ivi si parla anche dell'aspettativa lavorativa per che già nel finire del 2019 prendeva in Pt_1 considerazione un futuro lavorativo in Italia con avanzamento di carriera e il vantaggioso inserimento nel noto studio legale internazionale Orrick; circostanza questa poi puntualmente verificatasi. Quanto alla discussa questione circa la volontà di ciascuna delle parti in causa di far rientro in Italia, la sentenza non manca di riprendere le molteplici prove a sostegno della versione offerta da . CP_1
Invero, le testimonianze offerte depongono univocamente nel senso da questi sostenuto nelle proprie difese: la scelta di rientrare in Italia è nata da una iniziativa di che vedeva nel rientro una occasione Pt_1
6 di avanzamento di carriera con un consistente incremento reddituale, e senza sacrificio delle salde relazioni professionali già coltivate in Inghilterra. Le dichiarazioni dei testi e non si collocano in questa linea Testimone_1 Testimone_2 interpretativa in quanto tendono ad affermare che l'iniziativa del rientro in Italia fu del CP_1
Sul punto, va condivisa la valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni già espressa dal tribunale;
in effetti le collaborazioni di lavoro pregresse e attuali con e le circostanze in cui i testi avrebbero Pt_1 appreso quanto poi riferito, lasciano spazio a dubbi. Lo stridente contrasto in cui esse si pongono con le altre prove assunte fa ritenere non plausibile la riconducibilità al della decisione di far rientro in Italia. CP_1
La corte condivide i dubbi avanzati dalla difesa dell'odierno appellato nei propri scritti1; ivi si richiamano le considerazioni espresse dal tribunale nella sentenza, i dubbi che cadono proprio sulla dichiarazioni dei Tes_ testi e in rapporto di particolare contiguità economica con l'odierno appellante. Tes_1
Un obiettivo riscontro fattuale alla bontà di tale scelta ermeneutica della corte si trova anche nella considerazione dei vantaggi economici tratti da e di converso svantaggi parimenti economici Pt_1 patiti da in conseguenza del rientro dei due uomini uniti civilmente in Italia;
vantaggi e svantaggi CP_1 già chiari e ben noti alle parti prima del ritorno in Italia.
L'assegno di mantenimento ex art. 1, comma 25 della legge n. 76 /2016. La sentenza impugnata, alle pagine da 20 a 22, procede a una dettagliata e approfondita analisi del quadro normativo di riferimento, con richiamo diretto agli interventi nomofilattici operati dalla Corte suprema con gli arresti n. 18287 del 2018 e n. 35969 del 2023. Secondo gli insegnamenti della S.C. testé richiamati, (ripresi negli esatti termini dalla sentenza gravata) la valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile, la cui funzione assistenziale si compone di un contenuto perequativo-compensativo, trova il punto di origine nella comparazione delle condizioni economico – patrimoniali secondo il parametro del livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In particolare, si deve tenere conto delle aspettative professionali sacrificate, in considerazione della durata dell'unione e dell'età del richiedente. Inoltre, quanto al parametro della durata del vincolo, è definitivamente chiarito che esso non può limitarsi alla sola durata del vincolo legale laddove le parti in precedenza abbiano compiuto scelte in funzione della comunione materiale e spirituale che prenderà corpo nel vincolo solo in un secondo momento. Sul punto si richiama il consolidato insegnamento del giudice di legittimità che ha dichiarato: “ In caso di scioglimento dell'unione civile, ai fini del calcolo dell'assegno spettante alla parte che non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli, occorre tenere in considerazione anche il periodo di convivenza di fatto antecedente alla costituzione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76 , pena la violazione dell' art. 3 cost. .” Cassazione civile , sez. un. , 27/12/2023 , n. 35969. L'insegnamento viene ricondotto all'odierno caso: l'incontestata disparità economico-patrimoniale tra le parti è causalmente collegata (parzialmente, secondo quanto si dirà) all'organizzazione della coppia sul piano dei compiti svolti da ciascuno di essi sulla base di una scelta comune.
7 In linea generale, appare chiaramente il componente del rapporto unionale maggiormente CP_1 impegnato nei compiti di cura materiale con corrispondente sacrificio delle proprie personali prospettive economiche. Segnatamente, ritiene la corte che sia evidente il sacrificio di aspettative lavorative del il quale, con CP_1 il rientro in Italia ha perso quelle chances migliorative sul piano economico e di progressione in carriera. All'atto del rientro in Italia egli si è trovato a dover reinventare una propria posizione professionale, apparendo una soluzione di ripiego il rientro nell'impresa di famiglia. Considerata la non controversa durata del vincolo, la determinazione dell'assegno operata nel primo grado di giudizio, appare, ad avviso di questo giudice collegiale, non pienamente in linea con i parametri sopra enunciati. E ciò secondo almeno due rilievi concettuali: a) si rinviene un improprio riferimento alla natura risarcitoria dell'assegno erogato, motivata con la perdurante difficoltà di riprendersi, anche emotivamente, dalla fine della relazione e ricominciare con un proprio percorso lavorativo, e ciò benché negli anni appaia aver raggiunto una apprezzabile attitudine professionale;
b) viene promiscuamente introdotto un criterio di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile. Il punto sub b) è di pronta soluzione posto che il giudice non ha potere di liquidare l'assegno divorzile nella forma dell'una tantum senza il consenso delle parti. Infatti, la legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'art. 5, prevede che su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Quanto invece al punto sub a), la corte non può che richiamare l'insegnamento costante del giudice di legittimità ut supra riportato. L'affermazione che precede serve per ricordare alle odierne parti in causa che non sono risarcibili, né liquidabili sotto alcuna forma, quali componenti dell'assegno di mantenimento previsto dalla normativa l. n. 76/2016, della quale si fa qui applicazione, poste diverse da quelle previste dalla disciplina in esame. Qui è bene ricordare che benché l'assegno venga definito dalla legge testé citata assegno di mantenimento, in realtà segue i diversi criteri previsti per l'assegno divorzile, laddove l'assegno di mantenimento fa riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'assegno in sede di separazione dei coniugi. È parimente opportuno anche ricordare, che non vi è luogo a risarcimento per i c.d. patimenti sofferti a causa dell'intervenuta risoluzione del vincolo tra le parti dell'unione civile;
la liquidazione di un assegno deve seguire rigidamente le componenti: 1. assistenziale e 2. perequativo-compensativa, secondo i consolidati principi applicati nei procedimenti di divorzio tra i coniugi. Secondo quanto sin qui detto, in parziale accoglimento dell'appello, tenuto conto della durata della relazione, dell'andamento della stessa come sopra descritto, della indubitabile piena autosufficienza economica di ciascuna delle parti dell'unione, dell'insussistenza di ragioni per fare applicazione del criterio assistenziale in favore dell'appellato che gode di una misura di proventi economici adeguata al proprio mantenimento, comunque tali da garantirgli la piena indipendenza oltre che la stabilità del rapporto organico che è alla base dei proventi stessi, della riconducibilità al solo criterio compensativo-perequativo dell'assegno dovuto dall'appellante per il sacrificio delle proprie aspettative di carattere economico (e non anche affettivo) determinatosi con il rientro in Italia e la successiva rottura della relazione sentimentale, si ritiene necessario ricondurre ad equità la quantificazione dell'assegno stabilita dal tribunale gravato. Al contempo, facendo applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, va altresì tenuto conto degli elementi di segno contrario che distinguono la vicenda portata all'esame di questa corte, e in particolare della giovane età del richiedente l'assegno, oltreché del background familiare e professionale, del percorso
8 formativo condotto, delle opportunità lavorative offerte dal contesto familiare evidentemente strutturato, del quale egli gode, sicché può nel medio termine raggiungere la condizione in cui si sarebbe trovato se non avesse rinunciato – per seguire – alla posizione economica in Inghilterra. Pt_1
Ritiene in esito la corte che i criteri sopra enunciati portino a ridurre la misura dell'assegno liquidato, ferma la decorrenza stabilita nella sentenza aggravata, nella minor somma di in euro 400,00 mensili, misura che appare adeguata a compensare il sacrificio economico del sig. offerto per contribuire al CP_1 buon andamento dell'unione e a tutto profitto del rapporto di coppia, rinunciando con ciò all'opportunità di una progressione in carriera - per un tempo non definito – opportunità della quale abbiamo parlato sopra e che abbiamo ritenuto essere stata concreta e realmente accessibile per l'appellato.
Le spese di lite Ritiene in esito la Corte nel concludere l'ultimo grado di merito della presente controversia, di dover riequilibrare le spese nel senso che il rapporto soccombenza vittoria di ciascuna parte determina senz'altro la compensazione della metà delle spese di ciascun grado di giudizio mentre considerazioni diverse vanno fatte per la restante metà. Gli indubbi profili di novità in premessa richiamati non giustificano infatti una pari ripartizione delle spese di lite nella loro interezza, pur essendo condivisibili le considerazioni di chi ha evidenziato che entrambe le parti hanno affrontato un procedimento non usuale in queste aule. In ragione della modifica al ribasso dell'assegno divorzile secondo i termini che precedono, valutato che è parte maggiormente soccombente in entrambi i gradi di giudizio avendo opposto un netto Pt_1 rifiuto in ogni stato e grado del processo al pagamento di qualsivoglia misura dell'assegno richiesto, si ritiene disporre nei termini di cui appresso: il 50 % delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio è posto in compensazione tra le parti, il restante 50 % è posto a carico di nella misura Parte_1 indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 TUSG a carico di parte appellante, in ragione dell'accoglimento (sia pure parziale) dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata:
- pone a carico di 'obbligo di versare a , in via anticipata entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma mensile di € 400 a titolo di assegno divorzile a decorrere dal primo rateo risalente al mese di aprile 2022, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2023;
- compensa per la metà le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio e condanna Parte_1 alla rifusione della restante metà delle spese a favore di , metà spese che liquida per il primo CP_1 grado in euro 7.850.00, e per il secondo grado in euro 4.700.00, per entrambe le liquidazioni vanno aggiunte le anticipazioni documentate, le spese generali nella misura prevista dalla tabella forense attualmente in uso, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma nel resto.
Milano, 04.02.2025
Il pres. est.
Fabio Laurenzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il Tribunale ha dato atto della sussistenza di “un rapporto di lavoro tra i due [ e n.d.s.] che(...) può ben essere considerato in relazione alla valutazione della Testimone_1 Parte_1Tes Pt_ Pt_ attendibilità del teste”. In particolare, il Tribunale ha poi sottolineato che “il è ora console onorario di Liverpool e che ha conseguito tale incarico con l'appoggio del (cfr. doc. 21 con il quale ha quindi un debito di riconoscenza” e ha aggiunto che proprio le considerazioni svolte da in sede di memoria di replica“ confermano (...) lo stretto legame Parte_1 Testimone_ contrattuale/economico tra il teste e la parte resistente” . Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione pure in relazione al teste di controparte , constatando, alla pagina 17 della T Pt_ Testimone_ sentenza, l'esistenza di “un collegamento lavorativo tra la ed il che porta a dubitare della attendibilità della teste”. Nel caso di e di il legame Testimone_1 lavorativo è stato da entrambi sottaciuto. ha negato, in prima battuta, un rapporto professionale remunerato con ammettendolo solo al termine della propria Testimone_1 Parte_1Testimone deposizione;
non ha mai dichiarato l'esistenza di un legame lavorativo, che però è stato chiaramente messo in luce attraverso le produzioni documentali offerte dall'esponente.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Paola Tanara Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2808/2024 promossa in grado d'appello in data 8 ottobre 2024: da: nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Devercelli del Foro di Milano ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio. APPELLANTE nei confronti di:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] CP_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Rimini, presso il cui Studio è C.F._2 elettivamente domiciliato. APPELLATO Atti trasmessi al P.G
OGGETTO: ricorso in appello avverso la sentenza n. 7764/2024 emessa in data 24 luglio 2024, pubblicata in data 26 agosto 2024 e notificata in data 9 settembre 2024, che ha definito il giudizio di scioglimento dell'unione civile, incardinato presso il tribunale di Milano, avente r.g. n. 11316/2022.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“… Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024, pubblicata in data 26 agosto 2024 e notificata in data 9 settembre 2024, emessa a definizione del procedimento R.G. 11316/2022. (i) In via preliminare, in rito: - disporre, ex art. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il fumus circa la fondatezza del gravame, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
- in subordine, fissare con urgenza udienza in contradditorio tra le parti per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
(ii) Nel merito. In accoglimento dell'odierna impugnazione - riformare integralmente la sentenza qui impugnata e, per l'effetto, - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a percepire un assegno divorzile;
in ogni caso, con CP_1 vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
1 Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
- respingere in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024 pubblicata in data 26 agosto 2024.
- In tutti i casi, e per l'effetto, confermare in toto le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Milano n. 7764/2024 pubblicata in data 26 agosto 2024.
- Condannare al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria nella Parte_1 misura che sarà quantificata da codesta Ecc.ma Corte, in applicazione dell'art. 283, comma 3, c.p.c.
- Condannare all'integrale rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi ad entrambi i gradi di Parte_1 giudizio.” FATTO
1) con ricorso depositato in data 23 marzo 2022 per lo scioglimento dell'unione civile CP_1 costituita con in Passirano (BS) il 26 luglio 2018 chiedeva la corresponsione di una somma Parte_1
a proprio favore a titolo di assegno divorzile. 2) Con sentenza n. 10101/2022 resa il 15 dicembre 2022, pubblicata il 21 dicembre 2022 e passata in giudicato, il Tribunale pronunciava lo scioglimento dell'unione civile e rimetteva la causa in istruttoria concedendo i termini per il deposito delle memorie.
3) Il tribunale, raccolte le testimonianze, aggiornato le dichiarazioni reddituali e fatte concludere le parti, emetteva la sentenza, qui gravata, e così disponeva: “Pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800 a titolo di assegno divorzile a decorrere CP_2 dal rateo di aprile 2022, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2025, CP_ 2. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del nella misura di ¾ che si liquidano, Pt_1 per tale frazione, in euro 15.800,00 oltre spese generali accessorie e forfettarie, oltre Iva e Cpa come per legge 3. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di ¼”.
4) Con ricorso in appello dell'8 ottobre 2024, chiedeva la sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza gravata e la riforma integrale, stante l'inesistenza del diritto di a percepire CP_1
l'assegno divorzile.
• Con ampia premessa, riconoscendo indubbi profili di novità nel panorama giuridico della specifica vicenda, riteneva la pronuncia gravata non aderente all'interpretazione delle norme in materia di corresponsione dell'assegno divorzile. A tal proposito poneva in evidenza: a) l'età, la formazione e le capacità professionali di la durata dell'unione civile;
b) il richiamo nella sentenza impugnata ad un CP_1 concetto “risarcitorio” dell'assegno e non “perequativo-compensativo”; c) le particolari modalità di valutazione della compensazione e quantificazione dell'assegno.
• Parte appellante, pertanto, contestava la sentenza formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea, omessa e incompleta motivazione in relazione alle istanze istruttorie;
2) violazione della legge 898/1970 e della legge 76/2016 e vizio di motivazione in merito ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile;
c) illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui qualifica l'assegno come "compensativo-risarcitorio"; d) illogicità della sentenza nella parte in cui viene richiamata la sentenza SSUU in merito alla convivenza di fatto;
e) erronea determinazione del quantum dell'assegno divorzile;
f) erronea determinazione delle spese di lite.
• Con il primo motivo, relativo alla valutazione dell'istruttoria, parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui avrebbe immotivatamente ritenuto validi gli elementi istruttori apportati da
2 a discapito della difesa – corredata dai documenti offerti a supporto - dal una loro diversa CP_1 Pt_1 valutazione avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio, non essendo dimostrata la perdita di chances per il CP_1
In particolare, sarebbe stato dimostrato: a) che non vi era offerta reale da parte della , il CP_3 Pt_2 quale era sovente lamentarsi di lei;
b) era il a non essere appagato dalla vita londinese;
c) non vi CP_1 sarebbe stato sacrificio da parte del né idoneo a determinare migliorie lavorative per né di CP_1 Pt_1 natura endofamiliare e/o casalingo;
d) la scelta del al rientro in Italia, di impegnarsi e poi permanere CP_1 nell'impresa di famiglia avrebbe dovuto essere valutata quale mancata attivazione dello stesso e messa a frutto delle proprie capacità acquisite;
e) l'ampia ricerca istruttoria della causa della fine della relazione tra i due uniti sarebbe stata un inutile sforzo istruttorio non rilevante nel giudizio.
• Con il secondo motivo, poneva in evidenza i profili di contrarietà della sentenza impugnata con i recenti arresti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile;
segnatamente la mancata valutazione del fatto che il depauperamento economico del non fosse causalmente collegato alle scelte di vita CP_1 familiari, all'apporto di questo nell'attività lavorativa di ovvero nella gestione della coppia, e al Pt_1 suo rientro in Italia, ma dipeso dalla scelta del ancora in giovane età lavorativa, di non ricollocarsi CP_1 nel mondo lavorativo in area affine alle sue capacità formative e professionali acquisite.
• Con il terzo motivo censurava la sentenza nella parte in cui introdurrebbe un parametro nuovo nella valutazione dell'assegno divorzile, cioè la componente risarcitoria, intesa come indennizzo in favore del richiedente per consentire il superamento della fine dell'unione civile e riprendersi dal fallimento del progetto comune di vita. Inoltre, ha liquidato l'assegno avendo a mente una c.d. una tantum, benché frazionata nel tempo, lasciando poi alle parti l'incombenza di agire in giudizio per la modifica delle condizioni una volta raggiunta la, non meglio precisata, adeguatezza dei redditi.
• Con il quarto motivo viene censurata la valorizzazione dell'intera relazione affettiva, anche nella fase di mera convivenza e non solo il periodo di unione civile. In particolare, nel caso in esame non sarebbero emerse durante la convivenza scelte capaci di stabilire la ripartizione dei ruoli endofamiliari.
• Con il quinto motivo si contesta la misura della condanna pronunciata nella sentenza gravata, il cui metodo non terrebbe conto dei minori costi che il sopporta in Italia rispetto al tempo in cui le CP_1 parti vivevano a Londra, oltre che giustificare una colpevole inerzia di all'obbligo di reinserirsi nelle CP_1 dinamiche lavorative.
• Con il sesto, e ultimo motivo, viene criticata la ripartizione delle spese di lite nel giudizio, laddove (i) non avrebbe tenuto conto che era disponibile ad una soluzione conciliativa, seppure non alle Pt_1 condizioni richieste da (ii) non è stata fatta corretta applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., (iii) né è CP_1 stata debitamente considerata la pletorica istruttoria richiesta da in punto di accertamento dei motivi CP_1 della rottura dell'unione, questione irrilevante ai fini del decidere.
5) Con decreto presidenziale del 15 ottobre 2024 veniva fissata l'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. per la decisione del giudizio, rimettendo l'esame della sospensiva col merito.
6) , costituitosi nei termini assegnati, ha resistito al gravame contestando tutti i motivi CP_1 avanzati da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di ad una somma in Pt_1 favore della cassa delle ammende nonché delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
3 • Con riferimento al primo motivo di appello, ha ritenuto precisa e accurata la valutazione del primo giudicante degli elementi istruttori emersi, in particolare avrebbe fatto rimando a riferimenti specifici di quanto raccolto, valutato l'attendibilità dei testimoni, fornendone le motivazioni a riguardo. Segnatamente, riprendendo lo schema argomentativo di parte appellante, ha sottolineato (i) il proprio ruolo nella società della in Inghilterra e la relativa offerta di progressione in carriera, (ii) le ragioni CP_3 che hanno indotto la coppia a far rientro in Italia, (iii) l'apporto da lui fornito al ménage familiare della coppia e anche in ausilio all'attività professionale del compagno, (iv) il depauperamento reddituale causato dal rientro in Italia e l'impossibilità di colmarlo, stante anche il particolare periodo (pandemia da Covid) che ha impedito una collaborazione, anche da remoto, con la con le conseguenti criticità che ha CP_3 affrontato per riprendersi dal progetto di vita fallito, (v) pur nella consapevolezza che nell'unione civile non è previsto l'obbligo di fedeltà, la valutazione dei motivi della crisi della coppia dovrebbe comunque tra gli elementi che fondano il libero convincimento del giudice.
• Con riguardo al secondo motivo, ripresi i punti interpretativi esplicitati da parte appellante, ha sottolineato la piena adesione alle valutazioni svolti dal giudice, in particolare la presenza (pacifica) di una evidente disparità tra le posizioni economiche delle parti, le decisioni prese dalla coppia dirette ad assecondare solo la carriera di il ruolo di supporto e sacrificio, anche endofamiliare, di Pt_1 CP_1
l'impossibilità di recuperare il divario creatosi tra le parti.
• Con riferimento al terzo motivo, pur riconoscendo l'originalità della decisione assunta, ha ritenuto che essa risponda ai principi in materia e valorizzi la componente perequativa – compensativa nella deliberazione dell'assegno.
• In ordine al quarto motivo di appello, relativo alla valutazione del periodo di convivenza tra gli elementi da considerare nella corresponsione dell'assegno, ha specificato che già in costanza di convivenza la coppia ha posto in essere scelte che si sono rilevate fondamentali nella relazione, già in quel periodo connotata da stabilità affettiva, convivenza e assistenza reciproca, culminata con l'unione civile nel 2018. A nulla rileverebbe la possibilità di costituire un'unione civile in Inghilterra posto che essa non sarebbe stata trascrivibile in Italia.
• Con riferimento alla quantificazione dell'assegno, quinto motivo di appello, ha evidenziato la natura valutativa della componente, peraltro, nel caso di specie oltre che determinata secondo massime di esperienza e tenuto conto delle posizioni economiche delle parti, è stata raggiunta attraverso un analitico processo determinativo con considerazione della progressione economica persa da parte del
Inoltre, viene posta in rilievo la marginalità della stessa rispetto ai redditi percepiti da che, CP_1 Pt_1 peraltro, godrebbe fino al 2030 del (particolarmente favorevole) regime fiscale del c.d. “rientro dei cervelli”.
• Quanto al motivo relativo alle spese di lite: a) risulta che a assunto una strategia difensiva Pt_1 defatigatoria e sorda ai diversi tentativi di conciliazione, oltre che dispersiva anche per l'introduzione di testi poi rivelatisi inattendibili;
b) non merita accoglimento l'asserita violazione dell'art. 92 co.2, laddove proprio la norma indica la possibilità di compensare totalmente o parzialmente le spese, circostanza, peraltro avvenuta, avendo il giudice compensato nella misura di ¼ le spese di lite;
c) in questa sede il ha chiesto che le spese del primo grado e di questo giudizio vengano interamente poste a carico di CP_1
Pt_1
• In ordine alla richiesta di sospensiva avanzata da parte appellante, già respinta nella forma inaudita altera parte, stante la ritenuta insussistenza dei presupposti a fondamento, chiede procedersi alla condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende.
4 7) All'odierna udienza, sostituita nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., insistendo per Pt_1
l'accoglimento del ricorso in appello e per la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in presenza del fumus di cui all'art. 283 c.p.c., si duole del mancato deposito delle dichiarazioni reddituali di parte appellata, da valutarsi ai fini della condotta processuale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e, inoltre, esorbitando dalle sole istanze e conclusioni previste dalla normativa ex art 127 ter c.p.c., replica alle argomentazioni a difesa di parte appellata in punto di collaborazione e sacrificio nella coppia, di autoresponsabilità nella ricerca lavorativa e di valutazione degli elementi istruttori. CP_1 insistendo per la conferma della sentenza impugnata, precisa in ordine alla documentazione reddituale di aver già provveduto con l'aggiornamento richiesto in primo grado a produrre dichiarazioni attuali e pone in evidenza che nelle dichiarazioni fornite da evidente l'apporto derivante dall'attività di Pt_1 Pt_3
a Liverpool, per la quale lo stesso ha contributo alla sua formazione;
precisa infine che è venuto CP_1 meno il proprio regime fiscale agevolativo noto con il termine “rientro dei cervelli”.
8) Il P.G., cui sono stati trasmessi gli atti, non ha ritenuto di intervenire non essendo in causa soggetti minorenni. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO L'appello è parzialmente fondato.
*** Preliminarmente si prende posizione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 283 e 351 c.p.c. rigettata con l'atto introduttivo inaudita altera parte e riservata nel merito insieme col definitivo. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, la richiesta di condannare parte appellante ad una somma in favore della risulta priva finanche del presupposto giuridico. Controparte_4
*** La questione della quale viene investito questo giudice del gravame attiene unicamente alla richiesta da parte di di revoca dell'assegno concesso in primo grado a a seguito della Parte_1 CP_1 cessazione dell'unione civile. Preliminarmente, si osserva che la vicenda in esame, indubbiamente, riveste profili di novità nel panorama giurisprudenziale, vuoi per l'introduzione piuttosto recente del regime dell'unione civile, vuoi per l'applicazione e valutazione delle interpretazioni giurisprudenziali nomofilattiche espresse di recente dalla Suprema Corte in materia di assegno divorzile. Infatti, alla materia che ci occupa sono immediatamente applicabili le disposizioni in materia divorzile, con i relativi criteri ermeneutici, stante il richiamo della legge n. 76 del 2016 alla disciplina dell'art 5, co. 6, l. 898/1970; così anche l'elaborazione giurisprudenziale relativa all'incidenza nella disciplina in esame del periodo di convivenza precedente all'unione civile vera e propria.
Le risultanze probatorie. Gli elementi che hanno determinato la crisi della coppia non sono rilevanti nel caso in esame, come già affermato nella sentenza gravata, vertendo la decisione solo in punto di an e di quantum debeatur dell' assegno di mantenimento. Il diritto all'assegno di mantenimento è stabilito dall'art. 1, comma 25 della legge n. 76 /2016 prevede, come già detto, che segua le stesse regole di quello per il divorzio.
5 Al proposito, la Cassazione, con la recente ord. n. 24930/2024, ha espresso i seguenti principi, di cui questa Corte intende fare applicazione al caso di specie: “ In caso di unioni civili, cui si applica l' art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 , richiamato dall' art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 , il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 , richiede l'accertamento dell'inadeguatezzadei mezzi dell'ex partner istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018 . Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”. Alla luce dell'insegnamento nomofilattico teste riportato, e con specifico riferimento all'unica questione controversa nel presente giudizio, parte appellante revoca in dubbio la valutazione operata dal tribunale in ordine alle risultanze istruttorie. ritiene non provata la tesi del che ha ravvisato un sacrificio economico nell'averlo seguito Pt_1 CP_1 nel rientro in Italia, rinunciando in ragione di ciò ad un'importate progressione di carriera. La corte ritiene la valutazione del primo giudicante coerente con gli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio. È stata, infatti, data piena prova della possibilità per di un avanzamento di carriera a Londra. CP_1
In questo senso, la testimonianza della ha confermato in maniera inconfutabile che la CP_3 permanenza a Londra del gli avrebbe dato accesso ad una posizione di vertice nell'organigramma CP_1 societario in cui si era inserito con successo. Non sono emersi elementi tali da superare tale convincimento, che è stato espresso in maniera chiara da un teste dotato della piena e indiscussa qualifica di terzietà. Le chat WhatsApp depositate in atti da parte odierna appellante, nelle quali sono riportate delle conversioni (non contestate) tra i due uniti che contengono alcune espressioni di critica rivolte dal CP_1 nei confronti della risultano compatibili con l'incertezza della situazione e lo stato d'animo delle CP_3 parti nella cornice di un rapporto dialettico libero e caratterizzato dalla reciproca fiducia e dalla certezza nella riservatezza della conversazione. In tali condizioni si giustifica la formulazione di commenti, anche non lusinghieri, nei confronti di terzi, come anche la manifestazione di dubbi sulla veridicità delle promesse ricevute;
ma proprio tutto ciò, in una con la conferma ricevuta in sede di esame testimoniale diretto, fa propendere questo collegio per il riconoscimento dell'autenticità della proposta di progressione nella carriera rivolta dalla al CP_3 CP_1
Nella chat viene in evidenza anche la preferenza della per il (cfr. i doc. ti 76,77,78), elemento CP_3 CP_1 che supporta indirettamente la circostanza di cui trattiamo. Ivi si parla anche dell'aspettativa lavorativa per che già nel finire del 2019 prendeva in Pt_1 considerazione un futuro lavorativo in Italia con avanzamento di carriera e il vantaggioso inserimento nel noto studio legale internazionale Orrick; circostanza questa poi puntualmente verificatasi. Quanto alla discussa questione circa la volontà di ciascuna delle parti in causa di far rientro in Italia, la sentenza non manca di riprendere le molteplici prove a sostegno della versione offerta da . CP_1
Invero, le testimonianze offerte depongono univocamente nel senso da questi sostenuto nelle proprie difese: la scelta di rientrare in Italia è nata da una iniziativa di che vedeva nel rientro una occasione Pt_1
6 di avanzamento di carriera con un consistente incremento reddituale, e senza sacrificio delle salde relazioni professionali già coltivate in Inghilterra. Le dichiarazioni dei testi e non si collocano in questa linea Testimone_1 Testimone_2 interpretativa in quanto tendono ad affermare che l'iniziativa del rientro in Italia fu del CP_1
Sul punto, va condivisa la valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni già espressa dal tribunale;
in effetti le collaborazioni di lavoro pregresse e attuali con e le circostanze in cui i testi avrebbero Pt_1 appreso quanto poi riferito, lasciano spazio a dubbi. Lo stridente contrasto in cui esse si pongono con le altre prove assunte fa ritenere non plausibile la riconducibilità al della decisione di far rientro in Italia. CP_1
La corte condivide i dubbi avanzati dalla difesa dell'odierno appellato nei propri scritti1; ivi si richiamano le considerazioni espresse dal tribunale nella sentenza, i dubbi che cadono proprio sulla dichiarazioni dei Tes_ testi e in rapporto di particolare contiguità economica con l'odierno appellante. Tes_1
Un obiettivo riscontro fattuale alla bontà di tale scelta ermeneutica della corte si trova anche nella considerazione dei vantaggi economici tratti da e di converso svantaggi parimenti economici Pt_1 patiti da in conseguenza del rientro dei due uomini uniti civilmente in Italia;
vantaggi e svantaggi CP_1 già chiari e ben noti alle parti prima del ritorno in Italia.
L'assegno di mantenimento ex art. 1, comma 25 della legge n. 76 /2016. La sentenza impugnata, alle pagine da 20 a 22, procede a una dettagliata e approfondita analisi del quadro normativo di riferimento, con richiamo diretto agli interventi nomofilattici operati dalla Corte suprema con gli arresti n. 18287 del 2018 e n. 35969 del 2023. Secondo gli insegnamenti della S.C. testé richiamati, (ripresi negli esatti termini dalla sentenza gravata) la valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile, la cui funzione assistenziale si compone di un contenuto perequativo-compensativo, trova il punto di origine nella comparazione delle condizioni economico – patrimoniali secondo il parametro del livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In particolare, si deve tenere conto delle aspettative professionali sacrificate, in considerazione della durata dell'unione e dell'età del richiedente. Inoltre, quanto al parametro della durata del vincolo, è definitivamente chiarito che esso non può limitarsi alla sola durata del vincolo legale laddove le parti in precedenza abbiano compiuto scelte in funzione della comunione materiale e spirituale che prenderà corpo nel vincolo solo in un secondo momento. Sul punto si richiama il consolidato insegnamento del giudice di legittimità che ha dichiarato: “ In caso di scioglimento dell'unione civile, ai fini del calcolo dell'assegno spettante alla parte che non dispone di mezzi adeguati e non è in grado di procurarseli, occorre tenere in considerazione anche il periodo di convivenza di fatto antecedente alla costituzione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolta in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016 n. 76 , pena la violazione dell' art. 3 cost. .” Cassazione civile , sez. un. , 27/12/2023 , n. 35969. L'insegnamento viene ricondotto all'odierno caso: l'incontestata disparità economico-patrimoniale tra le parti è causalmente collegata (parzialmente, secondo quanto si dirà) all'organizzazione della coppia sul piano dei compiti svolti da ciascuno di essi sulla base di una scelta comune.
7 In linea generale, appare chiaramente il componente del rapporto unionale maggiormente CP_1 impegnato nei compiti di cura materiale con corrispondente sacrificio delle proprie personali prospettive economiche. Segnatamente, ritiene la corte che sia evidente il sacrificio di aspettative lavorative del il quale, con CP_1 il rientro in Italia ha perso quelle chances migliorative sul piano economico e di progressione in carriera. All'atto del rientro in Italia egli si è trovato a dover reinventare una propria posizione professionale, apparendo una soluzione di ripiego il rientro nell'impresa di famiglia. Considerata la non controversa durata del vincolo, la determinazione dell'assegno operata nel primo grado di giudizio, appare, ad avviso di questo giudice collegiale, non pienamente in linea con i parametri sopra enunciati. E ciò secondo almeno due rilievi concettuali: a) si rinviene un improprio riferimento alla natura risarcitoria dell'assegno erogato, motivata con la perdurante difficoltà di riprendersi, anche emotivamente, dalla fine della relazione e ricominciare con un proprio percorso lavorativo, e ciò benché negli anni appaia aver raggiunto una apprezzabile attitudine professionale;
b) viene promiscuamente introdotto un criterio di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile. Il punto sub b) è di pronta soluzione posto che il giudice non ha potere di liquidare l'assegno divorzile nella forma dell'una tantum senza il consenso delle parti. Infatti, la legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'art. 5, prevede che su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Quanto invece al punto sub a), la corte non può che richiamare l'insegnamento costante del giudice di legittimità ut supra riportato. L'affermazione che precede serve per ricordare alle odierne parti in causa che non sono risarcibili, né liquidabili sotto alcuna forma, quali componenti dell'assegno di mantenimento previsto dalla normativa l. n. 76/2016, della quale si fa qui applicazione, poste diverse da quelle previste dalla disciplina in esame. Qui è bene ricordare che benché l'assegno venga definito dalla legge testé citata assegno di mantenimento, in realtà segue i diversi criteri previsti per l'assegno divorzile, laddove l'assegno di mantenimento fa riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'assegno in sede di separazione dei coniugi. È parimente opportuno anche ricordare, che non vi è luogo a risarcimento per i c.d. patimenti sofferti a causa dell'intervenuta risoluzione del vincolo tra le parti dell'unione civile;
la liquidazione di un assegno deve seguire rigidamente le componenti: 1. assistenziale e 2. perequativo-compensativa, secondo i consolidati principi applicati nei procedimenti di divorzio tra i coniugi. Secondo quanto sin qui detto, in parziale accoglimento dell'appello, tenuto conto della durata della relazione, dell'andamento della stessa come sopra descritto, della indubitabile piena autosufficienza economica di ciascuna delle parti dell'unione, dell'insussistenza di ragioni per fare applicazione del criterio assistenziale in favore dell'appellato che gode di una misura di proventi economici adeguata al proprio mantenimento, comunque tali da garantirgli la piena indipendenza oltre che la stabilità del rapporto organico che è alla base dei proventi stessi, della riconducibilità al solo criterio compensativo-perequativo dell'assegno dovuto dall'appellante per il sacrificio delle proprie aspettative di carattere economico (e non anche affettivo) determinatosi con il rientro in Italia e la successiva rottura della relazione sentimentale, si ritiene necessario ricondurre ad equità la quantificazione dell'assegno stabilita dal tribunale gravato. Al contempo, facendo applicazione dei criteri ermeneutici sopra enunciati, va altresì tenuto conto degli elementi di segno contrario che distinguono la vicenda portata all'esame di questa corte, e in particolare della giovane età del richiedente l'assegno, oltreché del background familiare e professionale, del percorso
8 formativo condotto, delle opportunità lavorative offerte dal contesto familiare evidentemente strutturato, del quale egli gode, sicché può nel medio termine raggiungere la condizione in cui si sarebbe trovato se non avesse rinunciato – per seguire – alla posizione economica in Inghilterra. Pt_1
Ritiene in esito la corte che i criteri sopra enunciati portino a ridurre la misura dell'assegno liquidato, ferma la decorrenza stabilita nella sentenza aggravata, nella minor somma di in euro 400,00 mensili, misura che appare adeguata a compensare il sacrificio economico del sig. offerto per contribuire al CP_1 buon andamento dell'unione e a tutto profitto del rapporto di coppia, rinunciando con ciò all'opportunità di una progressione in carriera - per un tempo non definito – opportunità della quale abbiamo parlato sopra e che abbiamo ritenuto essere stata concreta e realmente accessibile per l'appellato.
Le spese di lite Ritiene in esito la Corte nel concludere l'ultimo grado di merito della presente controversia, di dover riequilibrare le spese nel senso che il rapporto soccombenza vittoria di ciascuna parte determina senz'altro la compensazione della metà delle spese di ciascun grado di giudizio mentre considerazioni diverse vanno fatte per la restante metà. Gli indubbi profili di novità in premessa richiamati non giustificano infatti una pari ripartizione delle spese di lite nella loro interezza, pur essendo condivisibili le considerazioni di chi ha evidenziato che entrambe le parti hanno affrontato un procedimento non usuale in queste aule. In ragione della modifica al ribasso dell'assegno divorzile secondo i termini che precedono, valutato che è parte maggiormente soccombente in entrambi i gradi di giudizio avendo opposto un netto Pt_1 rifiuto in ogni stato e grado del processo al pagamento di qualsivoglia misura dell'assegno richiesto, si ritiene disporre nei termini di cui appresso: il 50 % delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio è posto in compensazione tra le parti, il restante 50 % è posto a carico di nella misura Parte_1 indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 TUSG a carico di parte appellante, in ragione dell'accoglimento (sia pure parziale) dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza gravata:
- pone a carico di 'obbligo di versare a , in via anticipata entro il 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma mensile di € 400 a titolo di assegno divorzile a decorrere dal primo rateo risalente al mese di aprile 2022, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a luglio 2023;
- compensa per la metà le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio e condanna Parte_1 alla rifusione della restante metà delle spese a favore di , metà spese che liquida per il primo CP_1 grado in euro 7.850.00, e per il secondo grado in euro 4.700.00, per entrambe le liquidazioni vanno aggiunte le anticipazioni documentate, le spese generali nella misura prevista dalla tabella forense attualmente in uso, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- conferma nel resto.
Milano, 04.02.2025
Il pres. est.
Fabio Laurenzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il Tribunale ha dato atto della sussistenza di “un rapporto di lavoro tra i due [ e n.d.s.] che(...) può ben essere considerato in relazione alla valutazione della Testimone_1 Parte_1Tes Pt_ Pt_ attendibilità del teste”. In particolare, il Tribunale ha poi sottolineato che “il è ora console onorario di Liverpool e che ha conseguito tale incarico con l'appoggio del (cfr. doc. 21 con il quale ha quindi un debito di riconoscenza” e ha aggiunto che proprio le considerazioni svolte da in sede di memoria di replica“ confermano (...) lo stretto legame Parte_1 Testimone_ contrattuale/economico tra il teste e la parte resistente” . Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione pure in relazione al teste di controparte , constatando, alla pagina 17 della T Pt_ Testimone_ sentenza, l'esistenza di “un collegamento lavorativo tra la ed il che porta a dubitare della attendibilità della teste”. Nel caso di e di il legame Testimone_1 lavorativo è stato da entrambi sottaciuto. ha negato, in prima battuta, un rapporto professionale remunerato con ammettendolo solo al termine della propria Testimone_1 Parte_1Testimone deposizione;
non ha mai dichiarato l'esistenza di un legame lavorativo, che però è stato chiaramente messo in luce attraverso le produzioni documentali offerte dall'esponente.