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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2020
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°1359 del Ruolo generale dell'anno 2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Palmieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Via Spalato n.73;
- appellante principale-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Filippo Roberto Carlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno a rua Spino Talucci n. 13;
-appellato incidentale- pagina 1 di 8 e CP_3 Controparte_4
-appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 390/2020 emessa dal Tribunale di
Fermo a definizione del giudizio iscritto al n. 2801/2015 R.G., pubblicata in data
9.09.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere in toto la provvisoria esecuzione della sentenza n.390/2020 del 9.11.2020 del Tribunale di Fermo, ai sensi dell'art.283 c.p.c., sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge, anche in relazione alla possibilità di insolvenza dell'appellato; NEL MERITO: accertata e dichiarata, l'errata quantificazione da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale per errata applicazione della legge, riformare la sentenza n.390/2020, del 9.11.2020 del Tribunale di Fermo, e per l'effetto, quantificare la minor somma dovuta dall' in virtù del CP_1 disposto di cui all'art.139, D.Lgs. n.209/2005, tenuto i quanto già dalla stessa versato in favore del sig. ; IN VIA ISTRUTTORIA: si Controparte_2 chiede che venga disposta l'acquisizi fascicolo del primo grado rubricato al R.G. n.2801/2015 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato-incidentale: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello. 2) Considerare, valutare e, quindi liquidare la componente di danno morale inteso come pretium doloris e pertanto, 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce “Nessuna altra voce di danno merita di essere liquidata in difetto di adeguata prova” e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno morale ad integrazione del danno biologico permanente e temporaneo o di quella minore o maggiore che la Corte riterrà di giustizia. 4) Condannare parte appellante alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 390/2020 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
e condannando i convenuti in solido al pagamento in CP_3 CP_1 pagina 2 di 8 favore dell'attrice di € 21.131,50 a titolo di danno non patrimoniale e spese sostenute, oltre interessi legali, ed alla rifusione delle spese di lite.
Parte attrice aveva convenuto in giudizio e Controparte_5 CP_3 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro CP_4 avvenuto in data 20.08.2014 in Grottammare alla via S. D'Acquisto, esponendo che il era caduto rovinosamente a terra a seguito dell'impatto tra la sua CP_2
Cont bicicletta e l'autovettura Audi A/3 tg. EP244SF di proprietà della e condotta dal CP_4
Si era costituita contestando la domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Il giudice di prime cure riconosceva la responsabilità esclusiva del nella CP_4 causazione dell'occorso e dei danni conseguenti subiti dall'attore a seguito della caduta;
dall'espletata CTU era emerso che a seguito della caduta CP_2
aveva riportato lesioni consistenti in “trauma distrattivo con rottura
[...] sottocutanea completa del tendine distale del muscolo bicipite brachiale di destra”
; le lesioni avevano imposto trattamento chirurgico di reinserzione del tendine alla tuberosità del radio con ancore. Agli esiti di limitazione funzionale descritti, al danno tendineo relativo ai fenomeni cicatriziali del trattamento chirurgico, ed estetico secondo gli esiti cicatriziali della ferita corrispondeva una riduzione dell'integrità fisica del 9%. La invalidità temporanea assoluta era accertata in giorni 2, per ulteriori giorni 40 al 75%, per giorni 30 al 50% per giorni 20 al 25%.
Applicati i criteri di liquidazione equitativa delle tabelle di Milano 2014 il danno complessivo era quantificato in euro 20.979,00 di cui euro 15.987,00 quale danno biologico permanente, ed euro 4992,00 quale danno biologico temporaneo oltre spese mediche documentate e ritenute congrue nell'importo di euro 152,50
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo errata CP_1 quantificazione da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale per violazione del disposto di cui all'art.139 D.Lgs. n.209/2005, tenuto conto anche di quanto già versato dalla Compagnia in favore del danneggiato.
pagina 3 di 8 Si è costituito contestando la richiesta di riduzione del quantum, Controparte_2 proponendo appello incidentale al fine di accertare e riconoscere la il danno morale inteso come pretium doloris, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 ad integrazione del danno biologico determinato ai sensi dell'articolo 139 cod ass.
I sigg. ri e non sono costituiti in giudizio, pertanto, CP_3 Controparte_4 rilevata la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Parte appellante ha contestato la fondatezza dell'appello incidentale chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 10 marzo 2021 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente all'importo eccedente la somma di euro 14.942,45 liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello lamenta l'erronea Parte_1 quantificazione del danno biologico effettuata dal Tribunale di merito, per aver applicato i parametri di liquidazione equitativa delle Tabelle di Milano in luogo dei valori fissati secondo il Codice delle Assicurazioni, non utilizzabili
, i primi, per disposizione normativa in caso di “ micropermanenti” ovvero di percentuale di danno biologico inferiore al 10% La quantificazione del
Giudice, si poneva in violazione della legge applicabile, ovvero dell'art.139
D.Lgs. n.209/2005 (tabella Unica Nazionale) .
Con l'appello incidentale , non contestando ed Controparte_2 accettando l'importo già erogato dall' ai sensi dell'art 139 D.to Lgs. CP_1
n.209/2005 di € 14.942,45 per danno non patrimoniale (danno biologico pagina 4 di 8 permanente € 12.472,97 e danno biologico temporanea € 2.469,48), lamenta che il Giudice di primo grado non abbia considerato come secondo nozioni di comune esperienza un soggetto che abbia riportato le lesioni documentate a carico del abbia a patire forti dolori e sofferenze, CP_2 che giustificano riconoscimento di danno morale in aggiunta al danno biologico;
l'ampia documentazione sanitaria costituiva fondamento di prova presuntiva cui legittimamente la parte ed il giudice possono far ricorso nell'accertamento e quantificazione del danno morale.
L'appello principale è fondato.
Come anche chiarito nella interpretazione di legittimità “ .. le previsioni dettate dall'art. 139 cod. ass. valgono a integrare i termini di una disposizione legislativa destinata a circoscrivere, entro i limiti segnati dalle previsioni tabellari a livello nazionale, l'ambito di esplicabilità del potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni all'integrità fisica conseguenti alla circolazione stradale di entità pari o inferiori al 9%, sì da costituire un limite imperativo oltre il quale l'esercizio del potere equitativo del giudice deve ritenersi non consentito. Si tratta, infatti, di una previsione normativa vòlta alla realizzazione di interessi di carattere generale, siccome destinata a combinare, da un lato, l'esigenza di riconoscere, anche per le lesioni di minima entità (c.d. micropermanenti), una ragionevole forma di compensazione risarcitoria comprensiva di tutti gli aspetti in cui si rifrange il fenomeno del danno per lesioni dell'integrità fisica di carattere non patrimoniale (rivisto, tanto sotto il profilo emotivoriflessivo, quanto sotto quello dinamico-relazionale); dall'altro, la necessità di uniformare, nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i consociati, i criteri di liquidazione del danno alla persona per lesioni micropermanenti in un quadro di compatibilità finanziaria condizionato dal coinvolgimento del sistema delle assicurazioni private, inteso, quest'ultimo, come parte integrante di un ordinamento che, nella prospettiva della sicurezza sociale, si propone di attuare un meccanismo di socializzazione dei rischi connessi pagina 5 di 8 alla circolazione stradale (come attività di intuibile ed evidente interesse collettivo), razionalizzandone i costi ( cfr. Cass 22722/22).
Posto che l'appellato non contesta l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico ex art. 139 cod ass, e che la somma di euro 14.942,45 per danno biologico (invalidità permanente e temporanea come da CTU), determinata in base a detti parametri secondo le tabelle 2019 - 20 oltre, accessori spese legali e di CTU risulta corrisposta da a nel CP_1 CP_2 febbraio 2020, l'appello incidentale inteso al riconoscimento di ulteriore somma di euro 2500 titolo di risarcimento per danno morale si espone ad un duplice profilo di inaccoglibilità;
parte appellante ha richiesto in primo grado, come da conclusioni, risarcimento del “ danno biologico” subito da in conseguenza del CP_2 sinistro sicchè a fronte di domanda circoscritta a tale componente del danno non patrimoniale la richiesta di cui all'appello incidentale è inammissibile;
la delimitazione operata nelle conclusioni al danno biologico risulta d'altra parte corrispondere all'oggetto delle allegazioni di parte appellata, laddove, pur a fronte di una originaria richiesta comprensiva di una voce di danno morale, la stessa era indicata come conseguenza diretta, pressoché automatica, della descrizione dello stato invalidante e della durata della malattia, nell'assunto - secondo l'appello incidentale - di prova presuntiva fondata sui certificati medici afferenti le lesioni e le terapie.
La tesi si rivela in contrasto con i principi giurisprudenziali che richiama a sostegno, laddove per giurisprudenza ormai consolidata la possibilità di liquidazione all'interno della unitaria categoria del danno non patrimoniale, delle conseguenze in termini danno biologico e danno morale richiede uno specifico accertamento, richiede cioè di valutare congiuntamente, ma distintamente, la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della pagina 6 di 8 disperazione), quanto quello dinamico relazionale;
il danno morale, al di fuori di qualunque automatismo deve essere allegato e dimostrato dalla vittima, anche ricorrendo a presunzioni, la parte è onerate di rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; tale rigore dimostrativo, ha recentemente osservato la corte di legittimità, deve ritenersi particolarmente accentuato in presenza di limitazioni di validità fisica lievi quali quelli comprese nelle c.d. micropermanenti ( cass n. 6444
/2023).
Con l'appello incidentale si chiede una componente aggiuntiva di danno rispetto al quantum per danno biologico risultante dall'applicazione dell'art
139 cod. ass., pur essendo rimasta del tutto inesplorato nelle allegazioni e deduzioni della parte in primo grado il tema delle conseguenze del sinistro in termini di sofferenza ed incidenza sull' equilibrio affettivo - emotivo della vittima, profili che anche in caso di micropermanenti possono confluire nel risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 139 c.3, sulla base di specifiche allegazioni idonee a fondare la prova presuntiva, nella specie insussistenti.
Conclusivamente è accolto l'appello principale e respinto quello incidentale con rideterminazione del risarcimento per danno biologico dovuto da
[...]
, e in solido , a Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_2
, in euro 14.942,45 somma già corrisposta, confermata ogni altra
[...] statuizione
La non opposizione dell'appellato in ordine al quantum per danno biologico e la assai contenuta entità delle somme per le quali vi è soccombenza giustificano compensazione integrale delle spese del grado
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore pagina 7 di 8 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
390/2020 del Tribunale di Fermo, proposto dall' nei confronti di CP_1
sull'appello incidentale proposto da nei Controparte_2 Controparte_2 confronti di , e CP_1 Parte_2 CP_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuti
[...]
e in solido al risarcimento del danno biologico in CP_6 CP_3 favore di nella misura di euro 14.942,45 determinata dalla Controparte_2 data della sentenza di primo grado, dando atto che l' importo risulta corrisposto interamente al;
conferma nel resto la sentenza impugnata CP_2
Compensa tra le parti le spese del grado
Dà atto che ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024
Il consigliere est.
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°1359 del Ruolo generale dell'anno 2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Palmieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Via Spalato n.73;
- appellante principale-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Filippo Roberto Carlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno a rua Spino Talucci n. 13;
-appellato incidentale- pagina 1 di 8 e CP_3 Controparte_4
-appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 390/2020 emessa dal Tribunale di
Fermo a definizione del giudizio iscritto al n. 2801/2015 R.G., pubblicata in data
9.09.2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: sospendere in toto la provvisoria esecuzione della sentenza n.390/2020 del 9.11.2020 del Tribunale di Fermo, ai sensi dell'art.283 c.p.c., sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge, anche in relazione alla possibilità di insolvenza dell'appellato; NEL MERITO: accertata e dichiarata, l'errata quantificazione da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale per errata applicazione della legge, riformare la sentenza n.390/2020, del 9.11.2020 del Tribunale di Fermo, e per l'effetto, quantificare la minor somma dovuta dall' in virtù del CP_1 disposto di cui all'art.139, D.Lgs. n.209/2005, tenuto i quanto già dalla stessa versato in favore del sig. ; IN VIA ISTRUTTORIA: si Controparte_2 chiede che venga disposta l'acquisizi fascicolo del primo grado rubricato al R.G. n.2801/2015 del Tribunale di Fermo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato-incidentale: “1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello. 2) Considerare, valutare e, quindi liquidare la componente di danno morale inteso come pretium doloris e pertanto, 3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce “Nessuna altra voce di danno merita di essere liquidata in difetto di adeguata prova” e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno morale ad integrazione del danno biologico permanente e temporaneo o di quella minore o maggiore che la Corte riterrà di giustizia. 4) Condannare parte appellante alle spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 390/2020 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
e condannando i convenuti in solido al pagamento in CP_3 CP_1 pagina 2 di 8 favore dell'attrice di € 21.131,50 a titolo di danno non patrimoniale e spese sostenute, oltre interessi legali, ed alla rifusione delle spese di lite.
Parte attrice aveva convenuto in giudizio e Controparte_5 CP_3 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro CP_4 avvenuto in data 20.08.2014 in Grottammare alla via S. D'Acquisto, esponendo che il era caduto rovinosamente a terra a seguito dell'impatto tra la sua CP_2
Cont bicicletta e l'autovettura Audi A/3 tg. EP244SF di proprietà della e condotta dal CP_4
Si era costituita contestando la domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Il giudice di prime cure riconosceva la responsabilità esclusiva del nella CP_4 causazione dell'occorso e dei danni conseguenti subiti dall'attore a seguito della caduta;
dall'espletata CTU era emerso che a seguito della caduta CP_2
aveva riportato lesioni consistenti in “trauma distrattivo con rottura
[...] sottocutanea completa del tendine distale del muscolo bicipite brachiale di destra”
; le lesioni avevano imposto trattamento chirurgico di reinserzione del tendine alla tuberosità del radio con ancore. Agli esiti di limitazione funzionale descritti, al danno tendineo relativo ai fenomeni cicatriziali del trattamento chirurgico, ed estetico secondo gli esiti cicatriziali della ferita corrispondeva una riduzione dell'integrità fisica del 9%. La invalidità temporanea assoluta era accertata in giorni 2, per ulteriori giorni 40 al 75%, per giorni 30 al 50% per giorni 20 al 25%.
Applicati i criteri di liquidazione equitativa delle tabelle di Milano 2014 il danno complessivo era quantificato in euro 20.979,00 di cui euro 15.987,00 quale danno biologico permanente, ed euro 4992,00 quale danno biologico temporaneo oltre spese mediche documentate e ritenute congrue nell'importo di euro 152,50
Avverso detta sentenza ha proposto appello deducendo errata CP_1 quantificazione da parte del Giudice di prime cure del danno non patrimoniale per violazione del disposto di cui all'art.139 D.Lgs. n.209/2005, tenuto conto anche di quanto già versato dalla Compagnia in favore del danneggiato.
pagina 3 di 8 Si è costituito contestando la richiesta di riduzione del quantum, Controparte_2 proponendo appello incidentale al fine di accertare e riconoscere la il danno morale inteso come pretium doloris, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 ad integrazione del danno biologico determinato ai sensi dell'articolo 139 cod ass.
I sigg. ri e non sono costituiti in giudizio, pertanto, CP_3 Controparte_4 rilevata la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Parte appellante ha contestato la fondatezza dell'appello incidentale chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 10 marzo 2021 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente all'importo eccedente la somma di euro 14.942,45 liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
Precisate le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello lamenta l'erronea Parte_1 quantificazione del danno biologico effettuata dal Tribunale di merito, per aver applicato i parametri di liquidazione equitativa delle Tabelle di Milano in luogo dei valori fissati secondo il Codice delle Assicurazioni, non utilizzabili
, i primi, per disposizione normativa in caso di “ micropermanenti” ovvero di percentuale di danno biologico inferiore al 10% La quantificazione del
Giudice, si poneva in violazione della legge applicabile, ovvero dell'art.139
D.Lgs. n.209/2005 (tabella Unica Nazionale) .
Con l'appello incidentale , non contestando ed Controparte_2 accettando l'importo già erogato dall' ai sensi dell'art 139 D.to Lgs. CP_1
n.209/2005 di € 14.942,45 per danno non patrimoniale (danno biologico pagina 4 di 8 permanente € 12.472,97 e danno biologico temporanea € 2.469,48), lamenta che il Giudice di primo grado non abbia considerato come secondo nozioni di comune esperienza un soggetto che abbia riportato le lesioni documentate a carico del abbia a patire forti dolori e sofferenze, CP_2 che giustificano riconoscimento di danno morale in aggiunta al danno biologico;
l'ampia documentazione sanitaria costituiva fondamento di prova presuntiva cui legittimamente la parte ed il giudice possono far ricorso nell'accertamento e quantificazione del danno morale.
L'appello principale è fondato.
Come anche chiarito nella interpretazione di legittimità “ .. le previsioni dettate dall'art. 139 cod. ass. valgono a integrare i termini di una disposizione legislativa destinata a circoscrivere, entro i limiti segnati dalle previsioni tabellari a livello nazionale, l'ambito di esplicabilità del potere equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni all'integrità fisica conseguenti alla circolazione stradale di entità pari o inferiori al 9%, sì da costituire un limite imperativo oltre il quale l'esercizio del potere equitativo del giudice deve ritenersi non consentito. Si tratta, infatti, di una previsione normativa vòlta alla realizzazione di interessi di carattere generale, siccome destinata a combinare, da un lato, l'esigenza di riconoscere, anche per le lesioni di minima entità (c.d. micropermanenti), una ragionevole forma di compensazione risarcitoria comprensiva di tutti gli aspetti in cui si rifrange il fenomeno del danno per lesioni dell'integrità fisica di carattere non patrimoniale (rivisto, tanto sotto il profilo emotivoriflessivo, quanto sotto quello dinamico-relazionale); dall'altro, la necessità di uniformare, nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i consociati, i criteri di liquidazione del danno alla persona per lesioni micropermanenti in un quadro di compatibilità finanziaria condizionato dal coinvolgimento del sistema delle assicurazioni private, inteso, quest'ultimo, come parte integrante di un ordinamento che, nella prospettiva della sicurezza sociale, si propone di attuare un meccanismo di socializzazione dei rischi connessi pagina 5 di 8 alla circolazione stradale (come attività di intuibile ed evidente interesse collettivo), razionalizzandone i costi ( cfr. Cass 22722/22).
Posto che l'appellato non contesta l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico ex art. 139 cod ass, e che la somma di euro 14.942,45 per danno biologico (invalidità permanente e temporanea come da CTU), determinata in base a detti parametri secondo le tabelle 2019 - 20 oltre, accessori spese legali e di CTU risulta corrisposta da a nel CP_1 CP_2 febbraio 2020, l'appello incidentale inteso al riconoscimento di ulteriore somma di euro 2500 titolo di risarcimento per danno morale si espone ad un duplice profilo di inaccoglibilità;
parte appellante ha richiesto in primo grado, come da conclusioni, risarcimento del “ danno biologico” subito da in conseguenza del CP_2 sinistro sicchè a fronte di domanda circoscritta a tale componente del danno non patrimoniale la richiesta di cui all'appello incidentale è inammissibile;
la delimitazione operata nelle conclusioni al danno biologico risulta d'altra parte corrispondere all'oggetto delle allegazioni di parte appellata, laddove, pur a fronte di una originaria richiesta comprensiva di una voce di danno morale, la stessa era indicata come conseguenza diretta, pressoché automatica, della descrizione dello stato invalidante e della durata della malattia, nell'assunto - secondo l'appello incidentale - di prova presuntiva fondata sui certificati medici afferenti le lesioni e le terapie.
La tesi si rivela in contrasto con i principi giurisprudenziali che richiama a sostegno, laddove per giurisprudenza ormai consolidata la possibilità di liquidazione all'interno della unitaria categoria del danno non patrimoniale, delle conseguenze in termini danno biologico e danno morale richiede uno specifico accertamento, richiede cioè di valutare congiuntamente, ma distintamente, la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della pagina 6 di 8 disperazione), quanto quello dinamico relazionale;
il danno morale, al di fuori di qualunque automatismo deve essere allegato e dimostrato dalla vittima, anche ricorrendo a presunzioni, la parte è onerate di rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; tale rigore dimostrativo, ha recentemente osservato la corte di legittimità, deve ritenersi particolarmente accentuato in presenza di limitazioni di validità fisica lievi quali quelli comprese nelle c.d. micropermanenti ( cass n. 6444
/2023).
Con l'appello incidentale si chiede una componente aggiuntiva di danno rispetto al quantum per danno biologico risultante dall'applicazione dell'art
139 cod. ass., pur essendo rimasta del tutto inesplorato nelle allegazioni e deduzioni della parte in primo grado il tema delle conseguenze del sinistro in termini di sofferenza ed incidenza sull' equilibrio affettivo - emotivo della vittima, profili che anche in caso di micropermanenti possono confluire nel risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 139 c.3, sulla base di specifiche allegazioni idonee a fondare la prova presuntiva, nella specie insussistenti.
Conclusivamente è accolto l'appello principale e respinto quello incidentale con rideterminazione del risarcimento per danno biologico dovuto da
[...]
, e in solido , a Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_2
, in euro 14.942,45 somma già corrisposta, confermata ogni altra
[...] statuizione
La non opposizione dell'appellato in ordine al quantum per danno biologico e la assai contenuta entità delle somme per le quali vi è soccombenza giustificano compensazione integrale delle spese del grado
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del
2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore pagina 7 di 8 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
390/2020 del Tribunale di Fermo, proposto dall' nei confronti di CP_1
sull'appello incidentale proposto da nei Controparte_2 Controparte_2 confronti di , e CP_1 Parte_2 CP_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuti
[...]
e in solido al risarcimento del danno biologico in CP_6 CP_3 favore di nella misura di euro 14.942,45 determinata dalla Controparte_2 data della sentenza di primo grado, dando atto che l' importo risulta corrisposto interamente al;
conferma nel resto la sentenza impugnata CP_2
Compensa tra le parti le spese del grado
Dà atto che ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024
Il consigliere est.
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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