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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 6982/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to ROSARIO PORCARO GAETANO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to CLAUDIO CLAUSI
Resistente
(c.f. , in proprio e quale mandatario e procuratore speciale della CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Controparte_3
Avv.ti PATRIZIA COLELLA, SILVANO IMBRIACI, PAOLA FORGIONE,
GIANLUCA TELLONE, ERMINIO CAPASSO ed AGOSTINO DI FEO;
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/05/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90127737 83/000, notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022 relativa agli avvisi di addebito n. 37120180023840553000, notificato in data 15.09.2019, per contributi della Gestione Separata anno d'imposta 2011 e n. 37120170016284324000, notificato in data 10.02.2018, per contributi della Gestione
Separata anno d'imposta 2010.
Con l'opposizione il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell'intimazione impugnata, il vizio di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l e l' CP_2 Controparte_1
, che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il
[...]
rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025, che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata data lettura del dispositivo, e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Si dichiara la contumacia della , della quale comunque va, altresì, rilevata la CP_3
carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti CP_2
maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
Pag. 2 di 9 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, non è contestato che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione sia stata ricevuta dall'opponente al proprio indirizzo PEC.
La regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Ad ogni modo, il ricorrente obietta che l'indirizzo PEC dell' non si evince dai CP_2
pubblici registri.
Tuttavia, si ritiene inconferente nel caso di specie il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari. L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato "Potenziamento dei processi di riscossione dell' regola compiutamente tale diverso settore sia in ordine alle modalità CP_2
alternative di notifica dell'avviso di addebito, di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto. Si tratta evidentemente di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto.
Pag. 3 di 9 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, poi, precisato con la sentenza n.
2022/15979 che “l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto”.
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità della notifica, in quanto la stessa ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto ed al suo oggetto. Sul punto, la Suprema
Corte ha confermato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_1
E ( ) ma da uno diverso Email_1
( t), relativamente al quale però è Email_3 evidente ictu oculi la provenienza dall' ” (cfr. Cass. n. 982/2023). CP_1 CP_1
Riguardo alla deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 071 2022
90127737 83/000, si rileva che non ha alcun pregio l'eccezione di vizio di motivazione per mancata indicazione degli atti prodromici in quanto la stessa contiene un chiaro
Pag. 4 di 9 riferimento alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione che sono indicati in dettaglio.
Si rileva, al riguardo, che la intimazione di pagamento, opposta dal ricorrente, integra un atto riconducibile all'art. 50, 2° co., d.p.r. 602/73, secondo cui, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, cioè non gli atti iniziali o portanti della pretesa creditoria, bensì atti intermedi e occasionalmente necessari nell'ambito della sequenza procedimentale configurata dalla legge per la riscossione delle imposte e dei contributi.
Peraltro, l'intimazione di pagamento oggetto di causa, il cui contenuto appare riportato sinteticamente (essendo corretta la motivazione effettuata mediante il richiamo agli atti presupposti), ha consentito al ricorrente di avere compiuta conoscenza e di verificare l'esistenza e fondatezza delle pretese creditorie.
L'intimazione di pagamento che sia motivata richiamando un altro atto impositivo è, del resto, nulla solo qualora il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere le ragioni poste alla base della pretesa azionata nei suoi confronti, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa;
come precisato dalla Suprema Corte,
“…l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa…” (v. Cass. Ord. n. 21065/2022).
Parte ricorrente ha poi eccepito la mancata rituale notificazione degli atti sottostanti l'intimazione impugnata.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Pag. 5 di 9 Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Ebbene, agli atti non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito. Tuttavia,
l ha depositato, con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_1
37120170016284324000, la notificazione della intimazione di pagamento n.
07120199023387566/000 in data 26/06/2019 a mezzo pec, e con riferimento all'avviso di addebito n. 37120180023840553000, la notificazione del preavviso di fermo n.
07180202000007602000 in data 29/02/2020 a mezzo pec.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa
Pag. 6 di 9 tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è maturata in considerazione della successiva notifica della intimazione n. 071 2022
90127737 83/000, notificata in data 19.05.2022 oggetto del presente giudizio, e pertanto prima del compimento del termine di prescrizione quinquennale.
Pag. 7 di 9 Inoltre, l' ha prodotto la domanda di rateizzo del Controparte_1
09/03/2020, a firma del ricorrente e relativa a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa.
Ne consegue un esplicito ed incondizionato riconoscimento del debito da parte del ricorrente.
La Corte di Legittimità (cfr. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015) afferma in materia:
“Quanto alla censura espressa nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904)”.
Secondo la Cassazione, infatti, con specifico riferimento al debito contributivo, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. civ. 26.4.2017 n. 10327).
Ciò posto, il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 6982/2022, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Pag. 8 di 9 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti in solido delle spese di lite, che liquida in € 800, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, 16/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
Pag. 9 di 9
LAVORO
N.R.G. 6982/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to ROSARIO PORCARO GAETANO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to CLAUDIO CLAUSI
Resistente
(c.f. , in proprio e quale mandatario e procuratore speciale della CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Controparte_3
Avv.ti PATRIZIA COLELLA, SILVANO IMBRIACI, PAOLA FORGIONE,
GIANLUCA TELLONE, ERMINIO CAPASSO ed AGOSTINO DI FEO;
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/05/2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90127737 83/000, notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022 relativa agli avvisi di addebito n. 37120180023840553000, notificato in data 15.09.2019, per contributi della Gestione Separata anno d'imposta 2011 e n. 37120170016284324000, notificato in data 10.02.2018, per contributi della Gestione
Separata anno d'imposta 2010.
Con l'opposizione il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell'intimazione impugnata, il vizio di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituivano in giudizio tempestivamente l e l' CP_2 Controparte_1
, che resistevano al ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il
[...]
rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025, che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata data lettura del dispositivo, e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
In ordine all'individuazione del contraddittore, si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, laddove l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere CP_ dopo la formazione del titolo esecutivo, l' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Si dichiara la contumacia della , della quale comunque va, altresì, rilevata la CP_3
carenza di legittimazione passiva, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti CP_2
maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
Pag. 2 di 9 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Innanzi tutto, non è contestato che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione sia stata ricevuta dall'opponente al proprio indirizzo PEC.
La regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via PEC, stabilendo che: "l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento'".
Ad ogni modo, il ricorrente obietta che l'indirizzo PEC dell' non si evince dai CP_2
pubblici registri.
Tuttavia, si ritiene inconferente nel caso di specie il richiamo alla specifica normativa che disciplina le notifiche degli atti giudiziari. L'art. 30, D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, intitolato "Potenziamento dei processi di riscossione dell' regola compiutamente tale diverso settore sia in ordine alle modalità CP_2
alternative di notifica dell'avviso di addebito, di cui si è detto, sia in ordine al contenuto dell'atto. Si tratta evidentemente di ambiti e settori differenti, rispondenti a specifiche esigenze le cui finalità sono perseguite dalla disciplina dedicata a ciascuno e, dunque, non sovrapponibili per il comune ricorso alla notifica telematica, in assenza di specifico richiamo normativo previsto.
Pag. 3 di 9 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, poi, precisato con la sentenza n.
2022/15979 che “l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto”.
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità della notifica, in quanto la stessa ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto ed al suo oggetto. Sul punto, la Suprema
Corte ha confermato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_1
E ( ) ma da uno diverso Email_1
( t), relativamente al quale però è Email_3 evidente ictu oculi la provenienza dall' ” (cfr. Cass. n. 982/2023). CP_1 CP_1
Riguardo alla deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 071 2022
90127737 83/000, si rileva che non ha alcun pregio l'eccezione di vizio di motivazione per mancata indicazione degli atti prodromici in quanto la stessa contiene un chiaro
Pag. 4 di 9 riferimento alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione che sono indicati in dettaglio.
Si rileva, al riguardo, che la intimazione di pagamento, opposta dal ricorrente, integra un atto riconducibile all'art. 50, 2° co., d.p.r. 602/73, secondo cui, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, cioè non gli atti iniziali o portanti della pretesa creditoria, bensì atti intermedi e occasionalmente necessari nell'ambito della sequenza procedimentale configurata dalla legge per la riscossione delle imposte e dei contributi.
Peraltro, l'intimazione di pagamento oggetto di causa, il cui contenuto appare riportato sinteticamente (essendo corretta la motivazione effettuata mediante il richiamo agli atti presupposti), ha consentito al ricorrente di avere compiuta conoscenza e di verificare l'esistenza e fondatezza delle pretese creditorie.
L'intimazione di pagamento che sia motivata richiamando un altro atto impositivo è, del resto, nulla solo qualora il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere le ragioni poste alla base della pretesa azionata nei suoi confronti, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa;
come precisato dalla Suprema Corte,
“…l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa…” (v. Cass. Ord. n. 21065/2022).
Parte ricorrente ha poi eccepito la mancata rituale notificazione degli atti sottostanti l'intimazione impugnata.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica degli avvisi di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Pag. 5 di 9 Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Ebbene, agli atti non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito. Tuttavia,
l ha depositato, con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_1
37120170016284324000, la notificazione della intimazione di pagamento n.
07120199023387566/000 in data 26/06/2019 a mezzo pec, e con riferimento all'avviso di addebito n. 37120180023840553000, la notificazione del preavviso di fermo n.
07180202000007602000 in data 29/02/2020 a mezzo pec.
Detti atti presupposti di quello oggi impugnato risultano dunque notificati e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa CP_2
alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa
Pag. 6 di 9 tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
A questo riguardo, si rileva che, nel caso di specie, la prescrizione successiva non è maturata in considerazione della successiva notifica della intimazione n. 071 2022
90127737 83/000, notificata in data 19.05.2022 oggetto del presente giudizio, e pertanto prima del compimento del termine di prescrizione quinquennale.
Pag. 7 di 9 Inoltre, l' ha prodotto la domanda di rateizzo del Controparte_1
09/03/2020, a firma del ricorrente e relativa a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa.
Ne consegue un esplicito ed incondizionato riconoscimento del debito da parte del ricorrente.
La Corte di Legittimità (cfr. Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015) afferma in materia:
“Quanto alla censura espressa nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione (cfr. Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904)”.
Secondo la Cassazione, infatti, con specifico riferimento al debito contributivo, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. civ. 26.4.2017 n. 10327).
Ciò posto, il ricorso va quindi rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 6982/2022, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
Pag. 8 di 9 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti in solido delle spese di lite, che liquida in € 800, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, 16/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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