Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 giugno 1983 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 2001 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 361
- 1. Trib. Forli, sentenza 10/09/2025, n. 135Provvedimento: N. R.G. 44/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI' SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 44/2022 promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA PACCHIONI N. 92 CESENA presso il difensore avv. DE BELLIS GABRIELE RICORRENTE contro CP_1 (C.F. P.IVA_2 , con il patrocinio dell'avv. IN NA e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA ( C.F._1 ) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA …Leggi di più...
- diritto del lavoro·
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- motivazione sentenza
Versioni del testo
- Chp i : finalita' della legge
- Art. 1. Finalita' della legge
La presente legge, emanata in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge." - Art. 2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."