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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza dell'08 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3117/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gualtiero Cannavò e Parte_1
Francesco Cannavò, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Niutta, Michele
Cordopatri, Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
[...]
RESISTENTI
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
OGGETTO: indennità esclusività dirigenti medici
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2016 premetteva di essere dirigente Parte_1 medico di I livello di anestesia e rianimazione in regime di esclusività, presso l'Asp di
1 dal 19.06.2006 al 15.08.2006 con contratto di lavoro a tempo determinato e dal CP_1
16.08.2006 al 31.01.2012 con contratto a tempo indeterminato.
Riferiva di avere usufruito dell'aspettativa non retribuita dall'Asp a partire dall'01.03.2011, periodo in cui venivano stipulati contratti a tempo determinato con il
. Controparte_2
Esponeva che in data 19.06.2011 aveva completato il primo quinquennio continuativo di attività lavorativa, maturando il diritto a essere sottoposta al giudizio di idoneità da parte del Collegio tecnico ai fini del conferimento di un nuovo incarico di maggior rilievo, nonché alla corresponsione della superiore fascia dell'indennità di esclusività.
Osservava che l'Asp non l'aveva sottoposta alla valutazione, che in data 01.02.2012 prendeva servizio a tempo indeterminato presso il e che solo in data 16.10.2012 CP_2
apprendeva di essere stata sottoposta alla valutazione da parte del Collegio tecnico dell'Asp con esito positivo.
Evidenziava che il le riconosceva il diritto all'aggiornamento della retribuzione CP_2 di posizione, ma non l'incremento dell'indennità di esclusività, nella misura corrispondente alla fascia “+ 5 anni”, che veniva rinviato a far data dall'01.01.2014 in ragione della presunta applicabilità al caso di specie dell'art. 9 della l. n. 122/2010, e che tantomeno le era stato conferito incarico di maggior responsabilità.
Riferiva che l'incarico di alta professionalità veniva ufficialmente attribuito dal CP_2 con delibera del 29.10.2013, a decorrere dall'01.11.2013, senza alcun
[...] riconoscimento dell'attività di pari livello prestata in via di fatto nei mesi precedenti.
Deduceva che solo a partire dalla suddetta data veniva attribuito l'ulteriore importo mensile relativo alla “retribuzione di posizione variabile aziendale”, pari ad € 255,98, mentre nessun incremento veniva attribuito con riferimento all'indennità di rapporto esclusivo, che rimaneva, pertanto, pari all'importo di € 193,78, essendo corrisposto solo a partire dal gennaio 2015 in conseguenza della sospensione del blocco ad opera della legge di stabilità 2015.
Rilevava che l'omessa attribuzione dell'incarico (e del connesso trattamento economico) alla maturazione del quinquennio, era stata indubbiamente una scelta datoriale arbitraria ed ingiustificata, ponendosi palesemente in contrasto con la specifica normativa di legge.
Assumeva che ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, commi 4 e 5, D.lgs. n.
502/1992, dell'art. 27 CCNL 2000 e dell'art. 28 CCNL 2005, il dirigente medico neo assunto, dopo cinque anni di attività continuativa (svolta anche con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 CCNL di categoria del 17.10.2008), deve essere sottoposto, dal Collegio tecnico dell'Azienda di appartenenza, alla valutazione finalizzata
2 all'accertamento dell'idoneità a svolgere funzioni più complesse;
ove tale giudizio risulti positivo, al dirigente medesimo deve essere attribuito il superiore incarico professionale di cui alle lettere c) o b) dell'art. 27 CCNL 8.06.2000, con conseguente incremento della retribuzione di parte variabile nonché dell'indennità di esclusività e che la predetta valutazione costituisce atto dovuto per l'Amministrazione, in ragione dei principi della organizzazione del personale delle , anche perché indispensabile ai fini Parte_2
della progressione di carriera del dirigente medico.
Evidenziava che l' avendola sottoposta alla valutazione tecnica dopo oltre CP_4
un anno dalla maturazione del quinquennio aveva palesemente violato le disposizioni di legge e di contratto, recandole l'ingente danno rappresentato dal ritardo nell'attribuzione dell'incarico de quo e dei connessi incrementi retributivi.
Rilevava, poi, che l'indennità di esclusività di seconda fascia faceva parte degli incrementi economici, conseguiti nelle annualità 2011-2014, connessi ad “eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno…”, per i quali non si applicava il blocco stipendiale previsto dalla norma.
Osservava che, ove la valutazione da parte dell'Asp fosse stata tempestiva, il , CP_2
presso cui prestava servizio a tempo determinato al momento della maturazione del quinquennio (pur essendo stata, fino al 31.01.2012, dipendente dell'Asp in aspettativa non retribuita), le avrebbe dovuto conferire l'incarico, corrispondendole, quindi, i maggiori importi a titolo di retribuzione di posizione variabile, nonché di indennità di esclusività, a decorrere dal compimento dell'esperienza quinquennale.
Evidenziava di avere diritto alle differenze retributive con riferimento al periodo de quo da parte del , dal quale era retribuita successivamente alla maturazione del CP_2 quinquennio (pur essendo dipendente dell'Asp in aspettativa gratuita fino al 31.01.2012), rimanendo, comunque, a carico dell'Asp l'onere del risarcimento per il ritardo nella suddetta valutazione.
Prospettava in via subordinata il diritto al risarcimento del danno materiale e morale nei confronti delle resistenti, ciascuna per la propria responsabilità, stante il grave Pt_2
inadempimento contrattuale posto in essere dalle stesse, rappresentato dai gravi ritardi nel conferimento dell'incarico e nell'aggiornamento delle spettanze economiche.
Evidenziava di avere in ogni caso diritto ad avere corrisposti, da parte del Controparte_2
i maggiori importi non percepiti a titolo di indennità di rapporto esclusivo (pari
[...] alle differenze tra l'indennità di I fascia e quella di II fascia), almeno a decorrere dalla
3 mensilità di novembre 2013 (momento del conferimento dell'incarico) fino al dicembre
2014 (dal gennaio 2015 l'indennità è stata effettivamente aggiornata).
Osservava di avere comunque svolto mansioni superiori tra il novembre 2012 e l'ottobre
2013, in quanto corrispondenti al superiore incarico professionale di cui alla lett. c (poi conferitole a decorrere dall'01.11.2013), senza avere corrisposti i relativi emolumenti economici (né a titolo di retribuzione di parte variabile né di indennità di rapporto esclusivo).
Tanto premesso, chiedeva in via principale, di ritenere e dichiarare il diritto al conferimento dell'incarico di cui all'art. 27 lett. b) e c) CCNL 8.05.2000 con decorrenza dalla data di maturazione del primo quinquennio di attività (19.06.2011), con conseguente riconoscimento dei maggiori importi non corrisposti;
per l'effetto, condannare il a corrispondere alla ricorrente le differenze economiche spettanti a Controparte_2
titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale e di indennità di rapporto esclusivo, maggiorate di interessi e rivalutazione, nella misura indicata nei conteggi esposti o in quella diversa che dovesse emergere in corso di giudizio, nonché condannare l' CP_4
al risarcimento del danno, morale e materiale, per il ritardo nella valutazione, da
[...]
liquidarsi il primo in via equitativa, il secondo avuto comunque riguardo agli interessi ed alla rivalutazione sugli importi non corrisposti proprio a seguito del predetto ritardo (luglio
2011 –settembre 2012 ), anche in via solidale con il;
in via Controparte_2 subordinata ritenere e dichiarare l'inadempimento delle resistenti, stante il Pt_2
mancato conferimento del superiore incarico professionale e dei connessi incrementi retributivi con decorrenza dalla maturazione del quinquennio lavorativo;
per l'effetto, condannare le resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al Pt_2
risarcimento del danno da quantificare in via equitativa, avuto riguardo rispettivamente, per la componente patrimoniale, agli interessi ed alla rivalutazione sugli importi che le sarebbero dovuti essere corrisposti nel periodo de quo, e per la componente morale, agli importi medesimi, nella misura indicata nei conteggi esposti o in quella diversa che dovesse emergere in corso di giudizio;
in via subordinata ritenere e dichiarare il diritto a percepire ,comunque, dal l'indennità di rapporto esclusivo, a far Controparte_2 data dal conferimento ufficiale dell'incarico superiore (01.11.2013); per l'effetto, condannare comunque il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2
degli importi dovuti a titolo di indennità di rapporto esclusivo a decorrere dalla mensilità di novembre 2013, come da conteggi indicati;
in via subordinata, ritenere e dichiarare che ha esercitato, in via di fatto, le mansioni corrispondenti all'incarico superiore sin dal mese di novembre 2012, senza percepirne i relativi incrementi retributivi;
per l'effetto, condannare
4 il di al risarcimento del danno ,da quantificarsi in via equitativa e, CP_2 CP_1
comunque, avuto riguardo rispettivamente, per la componente patrimoniale, agli interessi ed alla rivalutazione sui maggiori importi che le sarebbero dovuti essere corrisposti a decorrere dal novembre 2012 fino all'ottobre 2013 e, per la componente morale, agli importi medesimi, come indicati nei conteggi esposti;
in ogni caso, condannare le Pt_2
resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a gravare gli importi dovuti alla ricorrente a titolo retributivo, dei relativi oneri previdenziali e assicurativi. Spese vinte.
2. Con memoria depositata in data 23 gennaio 2017 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto. Controparte_1
Evidenziava la propria correttezza in quanto aveva sottoposto la ricorrente alla valutazione del Collegio tecnico in data 04.07.2012, trasmettendo la detta valutazione all'
[...]
in data 02.10.2012. Controparte_2
Richiamava l'art. 33 comma 2 del CCNL Dirigenza Medica, secondo cui “L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo assunti al termine del 5° anno può comportare
l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”, per cui non vi era un obbligo di attribuzione di incarico da parte dell'Azienda.
Osservava che ai sensi del CCNL il dirigente neoassunto che dopo il primo quinquennio di servizio abbia superato la verifica da parte del Collegio tecnico acquisisce automaticamente l'ulteriore elemento distinto del proprio trattamento economico dell'indennità di esclusività.
Rilevava che l'indennità di esclusività è quindi un elemento distinto della retribuzione, teso a remunerare l'esclusività di rapporto con il SSN da parte del dirigente medico che, nel caso di dirigenti con poco più di cinque anni di anzianità è corrisposta al maturare dei cinque anni di anzianità e la preventiva verifica del Collegio Tecnico sull'attività compiuta in tale periodo.
Deduceva che non aveva potuto corrispondere quanto maturato poiché sottoposta ai vincoli stabiliti dall'art. 9 del d.l. 78/2010, in quanto variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalla progressione di carriera, per effetto di esplicita previsione normativa, possono produrre esclusivamente effetti giuridici e non economici.
Evidenziava che aveva proceduto ad attribuire i benefici economici dal 2015, avendo la legge di stabilità 2015 disposto di non prorogare il divieto di aumento del trattamento economico.
5 Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Con ordinanza del 18.05.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' attesa la domanda di versamento dei contributi previdenziali
4. L'udienza dell'8 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' che, Controparte_6
benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
6. Ancora in via preliminare va dichiarata l'invalidità della notifica effettuata nei confronti dell' sede di anziché correttamente presso la sede legale di Roma, CP_5 CP_1
trattandosi di domanda di differenze contributive, che pertanto va dichiarata estinta stante la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio statuito dal giudice.
7. Nel merito, premesso che non è oggetto di contestazione il positivo conseguimento da parte della ricorrente dei presupposti di fatto e giuridici per il riconoscimento dell'indennità di esclusività, il tema fondamentale delle questioni poste con l'odierno ricorso riguarda l'interpretazione dell'art. 9 d.l. 78/2010, conv. con mod. in L. 122/2010, secondo cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013 (ora prorogati al 31.12.2014 dal d.p.r.
122/2013, in attuazione dell'art. 16, co. 1, d.l. 98/2011 conv. con mod. in L. 111/2011) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”.
Occorre, dunque, stabilire se l'aumento rivendicato e connesso alla indennità di esclusività
(prevista dalla contrattazione collettiva al maturare del 5° e del 15° anno di anzianità con valutazione tecnica positiva) e, per i soli dirigenti che hanno compiuto il quinquennio, la c.d. “retribuzione di posizione minima contrattuale”, individuino “eventi straordinari della dinamica retributiva” cui si riconnette la deroga ai blocchi stipendiali.
Sulla questione controversa si è assistito alla formazione di due orientamenti contrapposti nell'ambito della giurisprudenza di merito.
Secondo un primo orientamento per i dirigenti medici, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, non è in rapporto causale con l'attribuzione degli incarichi di
6 cui all'art. 27, lettere b) e c) del CCNL 8 giugno 2000, ma spetta a tutti coloro che abbiano maturato una certa anzianità di servizio e consegue al superamento di una valutazione tecnica;
tale passaggio è, quindi, effetto di una progressione di carriera e, di conseguenza, non può avere riflessi sul piano economico, in virtù del blocco di cui all'art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010, per gli anni dal 2011 al 2014. (ex multis Corte appello Perugia sez. lav., 21/06/2019, n. 140).
Secondo un opposto orientamento, invece, in tale fattispecie, non si ravvisano elementi di straordinarietà, posto che il passaggio alla fascia superiore dell'indennità in discorso è ancorato dalla contrattazione collettiva a presupposti che rientrano nello sviluppo ordinario della prestazione lavorativa, quali l'anzianità di servizio, che dipende dall'ordinario trascorrere del tempo nell'esercizio delle funzioni di assegnazione, e la valutazione positiva della commissione tecnica, momento, anch'esso, previsto come ordinario e programmato nello sviluppo della carriera del dirigente;
in altri termini, la valutazione tecnica è momento di verifica di una professionalità acquisita per effetto dell'esercizio, in un determinato lasso temporale, di determinate mansioni, sicché non esprime alcun carattere di straordinarietà della dinamica professionale, soprattutto laddove il rapporto prosegua nello svolgimento delle medesime mansioni. Dunque, l'esclusione del blocco non può essere affermata configurando la fattispecie alla stregua di una dinamica retributiva straordinaria tout court (ex multis Trib. Napoli, 2.03.2016, n. 1997).
Sulla questione è intervenuta una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. n.
10990/2023), che si richiama e si condivide ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., affermando il seguente principio di diritto: “L'indennità di esclusività (d. lgs. n. 502 - 1992, art. 15-quater, comma 5), e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale (D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 1, conv. con mod. in L. 122 del 2010 ed al D.P.R. n. 122 del 2013, art. 1, comma 1 lett a). Ciò anche nel caso in cui sia assegnato incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (d. lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 4, e dell'art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998 - 2001, Area dirigenza medica e veterinaria del , in quanto il CP_7
riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell'indennità non muta per il sopravvenire di essi.”
7 L'indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui al d. lgs. 502 del 1992, art. 15-quater comma 5, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all'esterno e a compenso del concentrarsi dell'impegno professionale sul solo ente di appartenenza.
La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal CCNL 8.6.2000 l'ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di Struttura Complessa.
L'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neoassunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all'esito positivo dell'attività sulla base di valutazione affidata all'apposito collegio tecnico (art. 33, comma
2, lett. b CCNL 8.6.2000-normativo 1998 del 2001, come sostituito dall'art. 28 del CCNL
3.11.2005).
La "carriera" dei medici si sviluppa nei primi cinque anni con "incarichi professionali" (art. 27 lett. d CCNL normativo 19982001), mentre la valutazione positiva del quinto anno consente l'attribuzione di incarico di direzione di struttura semplice (art. 27 cit. lett. b) o, sempre "professionali", ma di alta specializzazione o rilievo (art. 27 cit. lett c), oltre eventualmente all'attribuzione di direzione di struttura complessa (art. 27 cit. lett. a)
L'art. 5 CCNL 8.6.2000-economico 2000 del 2001, nel fare riferimento, quale titolo per l'attribuzione dell'indennità di esclusività, all'attribuzione di incarichi di alta professionalità
o di preposizione a struttura semplice "ed" esperienza professionale di oltre 5 anni od oltre
15 anni, sembrerebbe connettere tra loro i due sviluppi (economico e di incarichi).
Tuttavia, l'art. 28 CCNL 3.11.2005, nel modificare l'art. 33 del CCNL 8.6.2000, evidenziando separatamente, tra gli effetti della verifica tecnica, l'attribuzione di quegli incarichi e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore, rende evidente l'autonomia tra i due sviluppi.
Autonomia ulteriormente avallata dal fatto che l'art. 5 CCNL 8.6.2000 cit., prevede che, in caso di verifica positiva, l'indennità di esclusività "decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta", mentre il conferimento di un certo incarico non può che avere effetto dal momento in cui esso si manifesti.
In altre parole, l'art. 33, così modificato, indicando in modo separato gli effetti della maturazione dei 5 anni, non lascia dubbio sul fatto che, quali che siano le vicende sugli incarichi da attribuire, l'indennità aumenta comunque alla fascia superiore e del resto l'attribuzione degli incarichi post quinquennio postula non solo che i cinque anni siano
8 utilmente compiuti, ma che sopravvenga anche l'attribuzione di essi, sicché è evidente che ciò non potrà che avvenire con effetti ex nunc, mentre l'indennità di esclusività, nella maggiore misura di cui alla fascia superiore, decorre ex tunc, per quanto subordinatamente al maturare di una valutazione positiva.
Così ricostruiti gli assetti contrattuali, vi è quindi da verificare se il maturare della verifica positiva allo scadere del termine di anzianità (cinque o quindici anni) realizzi gli estremi utili a sottrarre l'effetto di attribuzione della fascia superiore di indennità di anzianità al blocco stipendiale.
In proposito, la Corte ha ritenuto che l'autonomia sopra evidenziata che sussiste tra incarichi attribuibili ed incremento della fascia dell'indennità di esclusività, in una con l'attribuzione tout court a tutti i dirigenti medici che compiano l'anzianità necessaria, alla sola condizione del verificarsi di un valutazione positiva dell'attività precedentemente svolta, siano aspetti che non consentano di ritenere la "straordinarietà" della dinamica retributiva e dunque la sottrazione di essa a quel blocco stipendiale.
Il superamento del lasso di tempo rilevante (cinque o quindici anni) con valutazione positiva e la conseguente attribuzione dell'indennità di esclusività in fascia superiore è da considerare come evento normale - e non straordinario - perché esso spetta sostanzialmente a tutti, salvo demerito.
Conseguentemente, non potendosi far rientrare l'indennità in questione nell'area degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ne consegue l'operatività del blocco disposto dall'art. 9 D.L. n. 78/10.
La domanda va rigettata anche relativamente alla richiesta di risarcimento danno per la mancata attribuzione dell'incarico di alta specializzazione dovuta al ritardo della valutazione del collegio tecnico dell'Azienda.
A tal proposito va rilevato che non si può ritenere sussistente, in base alla semplice valutazione tecnica connessa al compimento del quinto anno di anzianità, un diritto del dirigente medico a ricoprire funzioni più elevate.
Infatti, ciò collide con la palese natura discrezionale del potere dell'Amministrazione di configurare il numero di posti destinati a tali funzioni in dipendenza delle proprie esigenze operative e delle modalità di prestazione dei servizi da essa stabiliti.
L'art. 15 co. 4 d. lgs. 502/1992 prevede infatti che gli incarichi superiori siano conferiti, a compimento del 5° anno, “in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare”, con presupposti discrezionali poi ancor meglio delineati dall' art. 15-ter del medesimo d. lgs., ove si afferma che “gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella
9 contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale”, atto di portata organizzativa, previsto dall'art. 3, comma 1-bis sempre del d. lgs. 502/1992.
Non si può pertanto ritenere che l'evento straordinario della dinamica retributiva che consente la deroga al blocco stipendiale possa essere integrato dal diritto ad ottenere un incarico di livello superiore, nei termini sopraindicati, perché un tale diritto non sussiste.
7. In ragione delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
8. La peculiarità delle questioni affrontate e i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
depositato in data 21.06.2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_6
- rigetta il ricorso:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09.04.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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