Articolo 13 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 marzo 1998
Art. 13. Espulsione a titolo di misura di sicurezza 1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale , il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale , sempre che risulti socialmente pericoloso.
Nota all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale v. nelle note all'art. 7.
Entrata in vigore il 27 marzo 1998
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