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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 101/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. GIANNOTTI MASSIMO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA LARGO ALDO MORO 28 PARTE APPELLANTE contro
(C.F ) E (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
); (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. ); (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
); (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6 (C.F. ; (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7 ; (C.F. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...] C.F. ); C.F. ) Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 rappresentati e difesi dall' Avv. PIVA RAFFAELE ROMANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA ACRI 4 PARTE APPELLATA
nonché contro
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ) P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. LEONI MARIO con domicilio eletto presso il suo studio in sito in MODENA PIAZZA ROMA 12 PARTE APPELLATA
nonché contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDI GIANCARLO con domicilio eletto presso lo studio 1 dell'Avv. CASALI VITTORIO in BOLOGNA VIA LODERINGO DEGLI ANDALÒ
PARTE APPELLATA
nonché contro
C.F. ) Controparte_4 C.F._11 rappresentato e difeso dall'Avv. DE BELVIS DANIELE con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
C.F. ) Controparte_5 C.F._12 rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI GIULIANO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA PIAZZA MAZZINI 51 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. ) Controparte_6 C.F._13 rappresentato e difeso dall'Avv. LASAGNI UMBERTO con domicilio eletto presso di lui in MODENA, PIAZZA MAZZINI 51 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. ) CP_7 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'Avv. MASUTTI ANNA e dall'Avv. NISI PIETRO con domicilio eletto presso il loro studio in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 19
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. Controparte_8 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_9 P.IVA_7
Part
(C.F. CP_10 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_11 P.IVA_9
(C.F. Controparte_12 P.IVA_10
CONTUMACI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1666/2021 DEL TRIBUNALE DI MODENA
2 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 04.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per la parte appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni Parte_1 contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, accogliere l'appello proposto e conseguentemente in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n° 1666 / 2021: 1- accertare, per i motivi esposti in narrativa, la mancanza di legittimazione ad agire e/o di titolarità del diritto fatto valere dei signori , Parte_2
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 e e respingersi per tale
[...] Parte_15 Parte_16 motivo le domande attoree. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande dalla stessa formulate, adottando ogni conseguente e necessaria pronuncia 2- in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex art. 1669 c.c. promossa dagli attori per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere, anche per difetto di legittimazione passiva, tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di
Parte_1 3- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale di ex artt. 1669 c.c. e/o 2043 c.c. per i fatti Parte_1 di causa per i quali non si sia verificata prescrizione e/o decadenza, accertare e dichiarare che essa ha, ai sensi dell'art. 2055 cc, azione di regresso nei confronti di
, dell'Ing. e dell'arch. Controparte_8 Controparte_5
e comunque dichiarare i predetti convenuti tenuti a manlevare e Controparte_6 tenere indenne e rifondere da ogni responsabilità e conseguenza Parte_1 pregiudizievole, nonché di tutte le somme che quest'ultima dovesse trovarsi a subire e/o pagare in favore di parte attrice per i fatti di causa;
In ogni caso:
- condannare gli attori alla restituzione della somma di €. 68.375,39;
- respingere tutte le domande svolte in danno di da parte dell'Ing. Parte_1
dell'Arch. , di , del e CP_5 CP_6 Controparte_13 Controparte_1 dei signori , , Controparte_2 Parte_2 Parte_11
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_12 Parte_13 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_14 Parte_7 [...]
e Pt_17 Parte_15 Parte_16 Parte_9 Parte_10 In via istruttoria […]
- Per la parte appellata Controparte_14
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: DICHIARARE inammissibile l'appello del 13.01.2022 proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE l'appello del 13.01.2022 proposto da gli Parte_1 appelli incidentali proposti da e , e, CP_15 CP_16 CP_17 conseguentemente, CONFERMARE integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 1666/2021;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di: a) accoglimento parziale delle domande azionate da posta la Parte_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. in capo alla stessa a Parte_1
, ( Controparte_8 CP_11 [...]
, ( , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 [...]
, statuita in via Controparte_9 Controparte_12 Controparte_8 solidale in forza della “Convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree
3 edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, e dell'ING. (e a manleva dell'assicurazione Controparte_21 [...]
, con l'ARCH. (e Controparte_22 Controparte_6 a manleva dell'assicurazione HDI ASSICURAZIONI S.P.A), le cui responsabilità solidali si evincono ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c., si chiede la RIDETERMINAZIONE delle quote di responsabilità nei confronti del Condominio, dei singoli condòmini e degli abitanti dello stabile per i gravi difetti dell'edificio, come esposti in narrativa, nonché per i disagi patiti e patiendi per la compressione del diritto di proprietà e per il turbamento psicologico fonte di timore e paura nel salire e scendere le scale e per la salubrità degli ambienti, in capo a: i) nella diversa quantificazione pro quota operata da codesta Corte, ii) Parte_1 degli altri soggetti responsabili in solido (come sopra elencati), sulla scorta della quantificazione complessiva operata nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena;
b) accoglimento totale delle domande azionate da si chiede di Parte_1 ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della Società in forza della “Convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, nel quantum determinato nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
c) accoglimento totale delle domande azionate da posta la responsabilità Parte_1 extracontrattuale ex art. 1669 c.c. in capo a , Controparte_8 [...] ( , ( CP_11 Controparte_18 CP_19 [...]
, Controparte_20 Controparte_9 Controparte_12
, statuita in via solidale in forza della “Convenzione per la Controparte_8 concessione del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, e dell'ING. e Controparte_21 a manleva dell'assicurazione Controparte_22
, con l'ARCH. (e a manleva dell'assicurazione HDI
[...] Controparte_6 ASSICURAZIONI S.P.A), le cui responsabilità solidali si evincono ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c., si chiede la RIDETERMINAZIONE delle quote di responsabilità nei confronti del Condominio, dei singoli condòmini e degli abitanti dello stabile per i gravi difetti dell'edificio, come esposti in narrativa, nonché per i disagi patiti e patiendi per la compressione del diritto di proprietà e per il turbamento psicologico fonte di timore e paura nel salire e scendere le scale e per la salubrità degli ambienti, così come accertati nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena, nonché sulla scorta della quantificazione complessiva operata dall'anzidetta pronuncia, da parte delle Società, dei Professionisti e (a manleva delle Assicurazioni) responsabili in solido, come sopra elencati, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via subordinata, si chiede di ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità extracontrattuale in via solidale, ex art. 2043 c.c., di:
, , Parte_1 Controparte_8 [...] (EX , (EX CP_11 Controparte_18 CP_19 [...]
, Controparte_20 Controparte_9 Controparte_12
, ING. (e a manleva dell'assicurazione Controparte_8 Controparte_21
, ARCH. Controparte_22 CP_6
(e a manleva dell'assicurazione HDI ASSICURAZIONI S.P.A), per i gravi difetti
[...] dell'umidità di risalita interna ed esterna al fabbricato, dell'errata pendenza del balcone condominiale e dei balconi privati, dell'assenza della platea di fondazione della fossa ascensore, dell'instabilità della rampa scale e del sottodimensionamento della platea di fondazione, e conseguentemente ANRE le Società, i Professionisti e le Assicurazioni
4 di cui sopra al pagamento in favore degli odierni Appellati del risarcimento del danno nella somma corrispondente agli importi così come determinati nella sentenza di primo grado n. 1666/2021 Tribunale di Modena, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello adita non accolga le domande svolte in via principale, in via subordinata ed in via di estremo subordine, per i vizi dell'umidità di risalita esterna ed interna al fabbricato e dell'errata pendenza dei balconi (condominiale e privati), si chiede di ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale di Controparte_23
per il riconoscimento dei suddetti gravi difetti,
[...] avvenuto per iscritto e/o in via operosa, e, conseguentemente, ANRE le predette Società al pagamento dell'importo così come determinato nella sentenza di primo grado n. 1666/2021 Tribunale di Modena per le lavorazioni concernenti il ripristino dell'umidità interna ed esterna al fabbricato, la sistemazione dell'errata pendenza dei balconi e le relative spese tecniche, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:[…]
- Per la parte appellata HDI ASSICURAZIONI SPA:“ La difesa di HDI Assicurazioni s.p.a. così precisa le proprie Conclusioni Voglia la Corte, contrariis rejectis, respingere il motivo di impugnazione n. 4 laddove si richiede di incrementare la misura della rivalsa/regresso riconosciuta a favore di CP_24 verso l'ing. siccome infondato in fatto e diritto e comunque non provato, con vittoria CP_5 delle spese e dei compensi del grado, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.”
- Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia la Corte d'appello adita A) rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti di , previo rigetto del quarto motivo di appello per quanto attiene la CP_22 posizione dello stesso arch. in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti Controparte_6 i motivi dedotti in atti;
B) accogliere l'appello incidentale proposto dall'arch. per ottenere la Controparte_6 riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente C) per l'ipotesi di accoglimento dei motivi sub. 1, 2, 3 e 6 dell'appello principale promosso da e dei motivi di appello incidentale promosso dall'arch. , condannare Parte_1 CP_6 il (e i suoi condomini), alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_22 dell'importo di € 4.931,82 pari a quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
- Per l'appellato-appellante incidentale “voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita: NEL MERITO: A) per tutto quanto dedotto nel primo motivo indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, in riforma della gravata sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 1661/2021 del 13/12/2021: Accertare e dichiarare l'estraneità del signor nella causazione degli asseriti vizi afferenti l'unità immobiliari di Controparte_4 proprietà degli attori e nei confronti del e consequenzialmente accertare Controparte_1 e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor con conseguente Controparte_4
5 accertamento della infondatezza della chiamata in giudizio del signor da Controparte_4 parte dell'Ingegnere e dell'Architetto nel giudizio di primo grado: CP_5 CP_6 B) per tutto quanto dedotto nel secondo motivo indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale in riforma della gravata sentenza condannare l'Ing. e l'Architetto ex art. 96 comma 3 cpc per responsabilità aggravata stante la CP_5 CP_6 palese infondatezza della chiamata in causa del signor nel giudizio di Controparte_4 primo grado. 1) In relazione all'appello incidentale contenuto nelle comparse di costituzione e risposta dell'Architetto e dell'Ingegnere : CP_6 CP_5
- rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto gli appelli incidentali proposti da CP_6
e
[...] Controparte_5 In via istruttoria […] Con vittoria delle spese da porsi in distrazione.”
- Per l'appellato- appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_5 Appello adita, contrariis rejectis, A. In via di appello incidentale: Annullare e, comunque, riformare la sentenza del Tribunale di Modena n. 1666/21 nelle parti, nei limiti e per i motivi tutti in narrativa meglio esposti, e per l'effetto, i. dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio e nella Parte_2 qualità di genitore, unitamente al Sig. , di , di Controparte_2 Parte_11 e in proprio e nella qualità di genitori di ed Parte_3 Parte_4 Pt_12 [...]
di e , in proprio e nella qualità di genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6
di e in proprio e nella Parte_14 Parte_7 Parte_8 qualità di genitori di e e, conseguentemente, rigettare ogni loro Pt_15 Parte_16 domanda. ii. dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza, prescritte e comunque respingere siccome infondate le domande tutte proposte dagli attori e dagli intervenuti contro l'Ing.
[...]
dichiarare tenuto e condannare gli attori tutti, in solido, a rimborsare all'ing. CP_21 la somma di Euro 3.418,77, oltre interessi, pagata in adempimento CP_5 della sentenza del Tribunale. B. Con riferimento all'appello principale proposto da : Parte_1 i. respingere, per le ragioni esposte in narrativa a confutazione, in particolare ma non esclusivamente, del quarto motivo d'appello, e comunque perché inammissibili e infondate, le domande di regresso e di manleva proposte da
contro
Parte_1 l'ing. Controparte_5 ii. In ogni caso e in subordine, dir tenuta e condannare HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'Ing. delle Controparte_21 somme tutte che questi fosse condannato a pagare a agli attori e/o a Parte_1 chiunque altro. C. Con riferimento all'appello principale proposto da : Controparte_4 respingere, siccome infondata, la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta nei confronti dell'ing. CP_5 D. Sulle spese di lite: a. con riferimento all'appello principale, condannare a Parte_1 rimborsare all'ing. le spese processuali del grado, oltre spese generali, Controparte_21 c.p.a. e IVA;
b. con riferimento all'appello incidentale: b1) condannare gli attori e gli intervenuti, insieme e in solido, a rimborsare all'ing. le spese processuali di entrambi i gradi Controparte_21 di giudizio e di ATP, compresi i pagamenti fatti al CTU ing. oltre spese Persona_1 generali, c.p.a. e IVA;
b2) in subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta sub
6 a., condannare HDI Assicurazioni S.p.A. a rimborsare all'ing. le spese Controparte_21 sostenute per difendersi dall'appello principale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
c. con riferimento all'appello incidentale di : condannare l'appellante Controparte_4 medesimo a rimborsare all'ing. le spese processuali del grado, oltre Controparte_21 spese generali, c.p.a. e IVA. E. In via istruttoria [...]
- Per l'appellato- appellante incidentale : “Contrariis reiectis, voglia la Controparte_6
Corte Ecc.ma: 1) Riguardo all'appello incidentale dell'Arch. : Controparte_6 a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio e nella Parte_2 qualità di genitore, unitamente al Sig. , di , di Controparte_2 Parte_11 e in proprio e nella qualità di genitori di ed Parte_3 Parte_4 Pt_12 [...]
di e , in proprio e nella qualità di genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6
di e in proprio e nella Parte_14 Parte_7 Parte_8 qualità di genitori di e e, conseguentemente, rigettare ogni loro Pt_15 Parte_16 domanda;
b) dichiarare inammissibili, per l'intervenuta decadenza, le domande proposte dagli attori, e degli intervenuti, contro l'Arch e prescritti i relativi diritti;
Controparte_6
c) assolvere, in ogni caso, l'Arch. dalle domande tutte contro di lui spiegate;
Controparte_6 d) dire, pertanto, tenuto e condannare il e gli attori alla restituzione Controparte_1 di euro 2.500,00, pagati dall'Arch. a seguito dell'esecuzione della sentenza CP_6 impugnata, con interessi;
e) condannare pertanto gli attori e gli intervenuti insieme e in solido al rimborso in favore dell'Arch. delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di Controparte_6 ATP, con accessori di legge;
f) In ogni caso, dire tenuta e condannare , Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. CP_6
le spese sostenute per la propria difesa.
[...]
2) Riguardo all'appello principale di : - rigettare il quarto Parte_1 motivo per quanto attiene l'arch. e comunque respingere, in quanto Controparte_6 inammissibili e infondate, le domande di regresso e manleva proposte da Parte_1
contro l'arch. ;
[...] Controparte_6
- dirsi pertanto tenuto e condannarsi al rimborso delle spese Parte_1 del presente grado;
- in ogni caso, in subordine, dire tenuta e condannare Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare
[...] l'Arch. delle somme tutte che questi fosse condannato a pagare a Controparte_6 [...]
, agli attorie e/o a chicchessia. Parte_1
3) Riguardo all'appello incidentale proposto dal Geom. Controparte_4
- rigettare la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta nei confronti dell'Arch. , e condannarsi, pertanto, l'appellante incidentale al pagamento delle spese CP_6 del grado, con accessori di legge. 4) Riguardo a : Controparte_3
- rigettare, come inammissibile e infondata, ogni contestazione mossa dalla Compagnia circa l'operatività della polizza invocata dall'Arch. , confermando sul punto, nel Controparte_6 caso denegato di reiezione dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado, e condannare, pertanto , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Arch. da ogni somma Controparte_6 che dovesse versare a chicchessia, a seguito dell'emananda sentenza, nonchè al rimborso delle spese, con accessori di legge.”]
7
- Per parte appellata-appellante incidentale : “In via preliminare: in CP_7 accoglimento del primo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo agli attori rispetto alle domande svolte nei confronti di in virtù della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le Controparte_13 domande del e dei Sig.ri e Controparte_25 Controparte_2 [...]
in proprio e quali genitori di;
Sig.ri Parte_2 Parte_11 Parte_3 e in proprio e quali genitori di e Sig.ri Parte_4 Parte_12 Parte_13 e in proprio e quali genitori di Parte_5 Parte_6 Parte_14 Sig.ri e in proprio e quali genitori di Parte_7 Parte_8 Parte_15 e con conseguente loro condanna alla restituzione in favore di
[...] Parte_16
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quanto Controparte_13 dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado. Sempre in via preliminare: in accoglimento del secondo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, c. 2, c.c. dell'eventuale diritto all'indennizzo spettante al
e ai Sig.ri e Controparte_25 Controparte_2 Parte_2
in proprio e quali genitori di;
Sig.ri e
[...] Parte_11 Parte_3 [...] in proprio e quali genitori di e Sig.ri Parte_4 Parte_12 Parte_13 Parte_5 e in proprio e quali genitori di Sig.ri
[...] Parte_6 Parte_14 e in proprio e quali genitori di Parte_7 Parte_8 Parte_15 e in virtù della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le domande Parte_16 dagli stessi svolte nei confronti di con conseguente loro Controparte_13 condanna alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore, quanto dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- Nel merito: in accoglimento del terzo e quarto motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le domande svolte dal e dai Sig.ri Controparte_25
e in proprio e quali genitori di Controparte_2 Parte_2 ; Sig.ri e in proprio e quali genitori di Parte_11 Parte_3 Parte_4 e Sig.ri e in proprio e Parte_12 Parte_13 Parte_5 Parte_6 quali genitori di Sig.ri e in Parte_14 Parte_7 Parte_8 proprio e quali genitori di e con conseguente loro Parte_15 Parte_16 condanna alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore, quanto dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- In via di subordine nel merito: in accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, contenere l'indennizzo eventualmente dovuto in favore del e dai Sig.ri Controparte_25 Controparte_2 Pt_
e in proprio e quali genitori di;
[...] Parte_2 Parte_11 Sig.ri e in proprio e quali genitori di e Parte_3 Parte_4 Parte_12 [...]
Sig.ri e in proprio e quali genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6 [...]
Sig.ri e in proprio e quali genitori Parte_14 Parte_7 Parte_8 di e nei limiti illustrati in narrativa, defalcando la Parte_15 Parte_16 franchigia di Euro 5.000,00 per ciascuno assicurato e riducendo l'importo dell'indennizzo eventualmente dovuto in misura corrispondente al danno patito dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1915, c. 2, c.p.c., con conseguente condanna degli appellati alla restituzione in favore di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_13
8 tempore, di quanto dalla stessa medio tempore pagato in eccesso a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- In ogni caso: in accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertata la soccombenza dei terzi interventori volontari, Sig.ri e nel primo grado di giudizio, condannare Parte_4 Parte_10 gli stessi alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre Controparte_13 che di quelle del presente grado. In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1666 del 12.12.2021, il Tribunale di Modena, in accoglimento di domanda ex art. 1669 c.c. proposta dal e singoli assegnatari di unità immobiliari di Controparte_25 edificio residenziale di edilizia quale CP_26 Parte_1 costruttrice venditrice, quale appaltatrice, Controparte_8 CP_5
quale progettista e DL struttura, nonché quale collaudatore
[...] Controparte_6 delle strutture, in solido fra loro, nonchè ei limiti di polizza Controparte_13 decennale di garanzia, al pagamento di quanto accertato dovuto in esito a CTU per l'eliminazione di gravi vizi e difetti dell'immobile nonché a titolo di risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai condomini/residenti; riconosceva altresì la corresponsabilità solidale con ei suoi soci Parte_1 Controparte_9 CP_19 Controparte_11 e accoglieva la manleva di ei Controparte_12 CP_5 confronti della propria assicuratrice HDI ASSICURAZIONI S.P.A. nonché quella di nei CP_6 confronti della sua assicuratrice HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.P.A.; escludeva la responsabilità di chiamato in causa dai professionisti. CP_4
9 2.
Osservava il primo giudice che insorte le problematiche di infiltrazione nei 2011 vi era stato intervento di ripristino da parte dell'appaltatrice non risolutivo dato il permanere dei problemi di umidità di risalita nel 2014 (doc. 21) e nel 2015 (perizia doc. 22 e missiva amministratore Per_2 doc. 23); che stante la maggiore complessità dei vizi, anche strutturali, emersa solo con gli Pt_18 accertamenti di nel dicembre 2017 (doc. 25) e nel 2018 (perizia ing. doc. 26) CP_27 Per_3 la compiuta scoperta dei vizi poteva collocarsi solo nel dicembre 2017/aprile 2018, sicchè la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c., già impedita nei confronti della costruttrice dal riconoscimento delle infiltrazioni risalente al 2011, era stata comunque impedita nei confronti di tutti i corresponsabili dalla denuncia specifica e particolareggiata del 23/26.4.2018 (doc. 28) e la prescrizione dalla introduzione del giudizio con le notifiche della citazione in data 12.11.2018; che in esito alle ispezioni del ed agli accertamenti del CTU era emersa una duplice tipologia CP_25 di vizi strutturali e non strutturali incidenti sulla stabilità dell'immobile e sulle caratteristiche costruttive del medesimo;
che oltre al danno patrimoniale derivante da detti vizi, nella misura quantificata dal CTU, spettava il risarcimento di un ulteriore danno pro-domino limitativo del diritto di proprietà per il disagio delle opere di messa in sicurezza dell'edificio e per i futuri disagi determinabile in via equitativa, che inoltre spettava ai residenti il danno morale derivante dalla turbativa dell'ambiente domestico anch'esso determinabile in via equitativa, che la corresponsabilità di doveva limitarsi ai vizi strutturali, che le quote interne di corresponsabilità ex art. 2055 CP_6 c.c. dovevano determinarsi nel 60% a carico di nel 30% a carico di e del Parte_1 CP_5 restante 10% a carico di , che la corresponsabilità solidale con ei suoi soci CP_6 Parte_1 verso gli acquirenti degli alloggi derivava da accollo cumulativo assunto con scritture private richiamate negli atti di compravendita, che la garanzia prestata da giovava agli attori e non CP_15
a che non spettava ai soci di il regresso nei confronti degli altri Parte_1 Parte_1 corresponsabili, invece spettante a a solo subordinatamente al pagamento dell'intero; Parte_1 che infine doveva escludersi la responsabilità di direttore tecnico della appaltatrice, alla CP_4 luce dei rispettivi ruoli e della marchiana evidenza della negligenza dei professionisti.
11
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.1.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 4 motivi.
Si costituivano ritualmente il e i proprietari/condomini, nonché i professionisti CP_25
e ciascuno svolgendo autonomi motivi di Controparte_5 Controparte_28 appello incidentale;
; si costituiva anche formulando anch'egli appello incidentale;
si CP_4 costituivano le compagnie assicuratrici HDI ed , la prima formulando CP_13 CP_22 appello incidentale. Rimanevano contumaci e i soci di CP_8 Parte_1 In esito alla prima udienza di comparizione, previa declaratoria di contumacia degli appellati non costituiti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3. L'APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo eitera il rilievo di mancanza di legittimazione ad agire/titolarità Parte_1 del diritto nei cfr. dei condomini non proprietari (la moglie di di tutti i figli Persona_4 minori) e degli intervenuti, sostenendo che avessero prodotto gli atti di compravendita oltre i termini
10 perentori 183/6° co. c.p.c.; lamenta la mancata statuizione sul rilievo di tardività della comparsa conclusionale attorea
Il motivo non è svolto in termini di critica alle ragioni del primo giudice laddove ha compiutamente argomentato circa la prova della titolarità del rapporto controverso in capo agli attori e sembra dolersi del mancato espresso rigetto del rilievo di tardività delle produzioni documentali degli attori rispetto alle preclusioni dell'art. 183 c.p.c.
Per altro verso il rilievo è svolto nei cfr. di coloro che non sono proprietari delle unità immobiliari (moglie di e figli minori degli altri proprietari) ignorando che il contenzioso inerisce al CP_2 risarcimento del danno in capo non solo a coloro che sono proprietari, in quanto acquirenti, degli immobili ma anche in capo ai condomini residenti in loco e, naturalmente, ai figli minori di tutti costoro.
Ad ogni modo non si ravvisa agli atti del primo grado di giudizio alcuno sforamento delle produzioni documentali degli attori rispetto ai termini perentori ex art. 183/6° co. c.p.c., salvo che per gli intervenuti e rispetto ai quali peraltro non si Parte_9 Parte_10 comprende di cosa si dolga l'appellante avendo il primo giudice, al contrario, proprio rigettato le domande dei medesimi per tardiva produzione, solo con la comparsa conclusionale, della prova dell'acquisto dell'immobile.
L'eventuale deposito degli scritti conclusivi oltre i termini assegnati poteva condurre ad una declaratorio di inutilizzabilità ai fini della decisione, la cui mancanza non prefigura peraltro alcuna riforma per l'omessa declaratoria.
Con il 2° motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento dei rilievi di decadenza/prescrizione, lamentando che il primo giudice avrebbe fatto applicazione dei principi afferenti la garanzia ex art. 1667 c.c. e non ex art. 1669 c.c. e comunque errato nella loro applicazione;
si duole altresì della rilevanza attribuita dal giudice a talune risultanze documentali di cui lamenta l'errata valutazione.
Il motivo è confuso e comunque infondato.
Il primo argomento non è svolto e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il primo giudice ha chiaramente richiamato (§ 5) i principi in materia di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c.
Il secondo argomento non è spiegato.
Il terzo argomento è infondato, perché non si ravvisano gli errori di valutazione delle risultanze documentali denunciati dall'appellante.
Il primo giudice dà conto dell'insorgenza delle infiltrazioni, dell'intervento di ripristino di Pt_1 nel 2011 non risolutivo stante il permanere dei problemi di umidità nel 2014 e nel 2015,
[...] richiamando la e-mail del 25.5.2011 con cui l'amministratore di allora inoltrava ai condomini la missiva di he comunicava all'amministratore gli interventi concordati Parte_19 Parte_1 con il geometra del condominio per rimediare al problema dell'umidità di risalita alle pareti del condominio, compreso il lotto 3, mediante l'apposizione di rivestimento ceramico (doc. 21), la perizia Ing. consulente del condominio del 6.9.2014 che rilevava i problemi di umidità di risalita e di Per_2 pendenza del terrazzo condominiale (doc. 22) e la missiva del nuovo amministratore del 6.5.2015 che sollecitava l'intervento dell'impresa (doc. 23)
Dà conto, inoltre, della maggiore complessità dei vizi, anche strutturali, emersa solo con gli accertamenti di nel dicembre 2017 (doc. 25) e nel 2018 (perizia ing. doc. 26) CP_27 Per_3 a seguito dei quali sono state applicate delle putrelle nelle rampe delle scale (doc. 26) e bloccato l'ascensore (doc. 27)
E appena il caso di rimarcare che solo in esito a plurimi accertamenti e verifiche è emersa la gravità della situazione: oltre ai vizi costruttivi (solo per citarne alcuni l'assenza di guaina tagliamuro ai muri 11 perimetrali, l'errata pendenza dei balconi, il massetto dei pavimenti senza rete metallica e soletta in cemento armato) soprattutto i vizi strutturali (al vano ascensori, alla struttura del vano scala, alla platea di fondazione) in marchiana difformità rispetto alle prescrizioni progettuali e alle regole dell'arte.
Ai fini che occupavano (eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.) pertanto il primo giudice ha delineato chiaramente un quadro probatorio comprovante il riconoscimento dei vizi afferenti la risalita di umidità fin dal 2011, il permanere dei problemi di umidità ed anzi la mancata compiuta identificazione delle cause, nonché la scoperta di nuovi e più gravi vizi costruttivi di carattere strutturale, sicchè in applicazione dei principi di diritto enunciati ha ritenuto, con valutazione che non merita alcuna censura perché coerente con le risultanze di causa, che la decadenza annuale ex art. 1669 c.c., già impedita quanto alla risalita di umidità con gli interventi non risolutivi del 2012, è stata impedita per tutti i vizi con la denuncia del 26.4.2018 (doc. 28) nel termine di legge la cui decorrenza, data la varietà dei vizi e la loro progressiva ingravescenza ed emersione, non poteva che farsi risalire alla compiuta conoscenza dei vizi medesimi solo con gli accertamenti di
[...]
del 15.12.2017. CP_27
Date queste risultanze è del tutto irrilevante se con la missiva del 15.6.2015 (doc. 24) Parte_1 abbia riconosciuto o meno i vizi e se successivamente ad essa sia o meno intervenuta nuovamente per la loro eliminazione, perché la decadenza ex art. 1669 c.c. non è maturata per le ragioni dette e neppure la prescrizione che decorre dalla denuncia in data 23/26.4.2018, avendo gli attori promosso l'azione giudiziale con atto di citazione notificato in data 12.11.2018.
Ad abundantiam osserva la Corte, quanto ai vizi di umidità, che il loro riconoscimento e l'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore comporta non solo la superfluità della denuncia da parte del committente, ma l'assunzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. e invece soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. ex multis Trib. Pisa 539/2023, Trib. Milano 1430/2022, CA Torino 179/2022, Cassazione civile , sez. II, 27/11/2017 n. 28232).
Di nessun pregio è infine l'argomento dell'appellante secondo il quale con riferimento ai vizi strutturali riscontrati al vano scala, alla platea di fondazione ed alla fossa ascensore non sarebbe applicabile la disciplina ex art. 1669 c.c. perché sarebbero stati riscontrati a seguito delle indagini poste in essere dal che avrebbe “messo al setaccio l'immobile al solo scopo di individuare CP_25 imperfezioni” anziché attendere la loro manifestazione, quasi che per agire in garanzia ex art. 1669 c.c. occorra attendere la rovina dell'edificio.
Sul punto è appena il caso di rilevare che la norma si riferisce al difetto di costruzione che sia causa di rovina dell'edificio nel corso dei 10 anni dal compimento, ma anche solo al “pericolo di rovina o gravi difetti” laddove la specificazione di questi ultimi è notoriamente frutto di copiosa e concordante elaborazione giurisprudenziale.
E' sufficiente rilevare che tra i difetti di costruzione vanno ricompresi anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 2.2.1995 n. 1256, Cass. civ. Sez. II, 7.3.2011 n. 5388).
Nella fattispecie le riscontrate difformità esecutive rispetto alle indicazioni d progetto consistono in gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. siccome riconducibili ad utilizzo di materiali inidonei o, comunque, a errata esecuzione delle opere tale da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'immobile (basti pensare alle difformità del vano ascensore che impedisce il suo utilizzo ai condomini).
Con il 3° motivo l'appellante si duole delle risultanze della CTU che definisce lacunosa e basata su esami svolti in precedenza per iniziativa unilaterale del condominio (alla “spasmodica ricerca di vizi
12 e difetti” ) e senza contraddittorio;
contesta la qualificazione di riscontrati vizi come gravi difetti ex art. 1669 c.c. e in particolare che quelli riscontrati alla scala, al vano ascensore e alla platea di fondazione consistano in difetti strutturali, bensì in mere difformità al progetto non incidenti sulla struttura, funzionalità e fruibilità dell'immobile.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente richiamare la analitica descrizione e argomentazione del primo giudice (§§ 6 e 7) circa le caratteristiche e la natura dei vizi riscontrati dal CTU, distinti in vizi strutturali e vizi non strutturali per riscontrare che per natura e consistenza si tratta di gravi difetti incidenti sulla sicurezza (es. vano scala e vano ascensore) e sulla funzionalità e fruibilità dell'immobile (es. umidità di risalita con ammaloramento degli intonaci, errata pendenza del banconi con ristagno di acqua)
Le critiche all'elaborato del CTU sono generiche e infondate, ove sostiene che il consulente non avrebbe esaminato personalmente lo stato dei luoghi e si sarebbe appiattito sulle precedenti indagini commissionate dal condominio.
Con il 4° motivo l'appellante reitera il rilievo di carenza di propria legittimazione passiva, quale società committente in quanto assegnataria di area PEEP, che ha demandato la costruzione a nonché si è avvalsa di professionisti per la DL, per i calcoli statici e strutturali, Controparte_29 per la sicurezza ecc., non si è in sostanza occupata della costruzione ma solo della vendita delle unità immobiliari;
contesta l'attribuzione di corresponsabilità pari al 60%.
Il motivo è infondato.
L'azione prevista dall'art. 1669 c.c., essendo di natura extra-contrattuale opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore che abbia veste di venditore da parte dell'acquirente (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. II , 01/08/2023 , n. 23470, Tribunale Torino , sez. IV , 05/09/2023 , n. 3419, Tribunale , Napoli Nord , sez. II , 09/05/2023 , n. 1879).
Il committente-venditore è responsabile ex art. 1669 c.c. nei casi in cui abbia provveduto direttamente alla costruzione dell'immobile con gestione diretta di uomini e mezzi, sia quando ha affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali (progettista, direttore dei lavori sia nei casi in cui l'opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicchè risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell'opera (cfr. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 17955, Cassazione civile , sez. II , 01/08/2023 , n. 23470).
Dunque, che on sia l'esecutore materiale dell'opera non è rilevante. Parte_1
E' infondata la contestazione delle quote di corresponsabilità (60% ; 30% Controparte_30
che, al contrario, appaiono equilibrate tenendo conto del ruolo di che CP_5 CP_31 quale costruttrice e committente dei lavori ha evidentemente esercitato nei confronti degli altri protagonisti (non esclusa la propria socia appaltatrice ed esecutrice ) un potere “direttivo CP_8 e decisionale”, preponderante rispetto alla supina accettazione dell'opera altrui in cui si concreta la negligenza del DL delle strutture, così come apprezzato dal primo giudice, senza censura specifica sul punto.
Con il 5° motivo l'appellante contesta la ritenuta solidarietà dei soci nei confronti non solo del ma anche degli acquirenti degli immobili. CP_32
Il motivo è inammissibile, non avendo interesse proprio ad impugnare la ritenuta Parte_1 responsabilità solidale dei suoi soci, neppure costituiti in appello.
Con il 6° motivo l'appellante contesta il risarcimento del danno, nell'an e nel quantum.
Il preteso errore nella quantificazione e qualificazione dei danni riconosciuti agli attori non è svolto se non nella parte in cui si contesta l'addebito delle spese sostenute per la scoperta dei vizi, ancora
13 sostenendo che non ve ne fosse manifestazione esteriore e che il condominio non avrebbe dovuto cercarli.
Contesta inoltre il riconoscimento del danno da compressione del diritto di proprietà pro domino e il riconoscimento del danno non patrimoniale, lamentando la motivazione apparente del primo giudice.
Il motivo è infondato: in parte assorbito dalle superiori argomentazioni di rigetto e in parte, quanto al danno non patrimoniale, perché tenuto conto della natura dei vizi strutturali e della necessità di interventi di messa in sicurezza della scala e dell'ascensore, appare congruo il riconoscimento e la quantificazione in via equitativa di un ristoro al sacrificio ed al patema d'animo causato dalla circostanza di abitare con prole minore in un edificio affetto da sì gravi e limitanti vizi alla fruizione dell'immobile.
Con il 7° motivo l'appellante lamenta che non le siano state riconosciute le spese del sequestro richiesto dagli attori e poi rinunciato;
che gli intervenuti non siano stati condannati alla rifusione delle spese in suo favore.
Il motivo è palesemente infondato.
Il sequestro conservativo era richiesto con l'atto di citazione così come l'ATP poi disposto, sicchè è stato rinunciato, senza oneri di difesa ulteriori rispetto alla costituzione nel giudizio di merito.
La domanda dei terzi intervenuti è stata rigettata perché hanno tardivamente dimostrato la titolarità del diritto fatto valere, quindi per le ragioni del deciso la soccombenza è meramente virtuale e non scalfisce, per contro, la soccombenza sostanziale di Parte_1
4. GLI APPELLI INCIDENTALI
4.1. E' inammissibile, per carenza di interesse, l'appello incidentale di chiamato in causa CP_4 dai professionisti ed esente da responsabilità in primo grado) che lamenta che il giudice non avrebbe accertato la sua estraneità alla causazione dei vizi e l'infondatezza della sua chiamata in causa, ciò che il primo giudice ha precisamente fatto rigettando le prospettazioni di CP_5 CP_6 secondo i quali avrebbe imposto direttive in contrasto e li avrebbe esautorati se non CP_4 ingannati;
si duole altresì della reiezione della condanna 96/3° co. c.p.c. che invece va confermata perché basata su motivazione esauriente e condivisibile.
4.2. fa appello incidentale, riproponendo in gran parte i motivi di doglianza di parte CP_5 appellante principale (1° motivo: difetto di legittimazione attiva di certi attori;
2° motivo: decadenza e prescrizione;
3° motivo: errato riconoscimento del danno pro domino e non patrimoniale;
4° motivo: omessa statuizione sul rilievo di tardività degli scritti conclusivi degli attori).
L'unica ragione di concreto interesse di d interloquire nella presente sede di gravame è, CP_5 al pari della sua assicuratrice HDI, per contrastare il motivo di appello principale concernente la ripartizione delle quote di corresponsabilità, infondato per quanto più sopra già detto.
Dunque l'appello incidentale di del tutto superfluo e comunque infondato. CP_5
4.3. fa appello incidentale tale e quale uanto ai primi 2 motivi e con il 4° CP_6 CP_5 e il 5° fa censura corrispondente al 3° motivo di CP_5
Con il 3° motivo, contesta la propria responsabilità sostenendo che quale collaudatore della statica dell'edificio si era conformato agli obblighi di legge a termini dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 ratione
14 temporis vigente che, diversamente dalla norma nell'attuale formulazione (modificata nel 2016), non prevedeva alcuna attestazione di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il collaudatore redige il collaudo statico “sotto la propria responsabilità” (art. 67 cit. vigente alla data del 4.3.2009) e che nella fattispecie il collaudatore, presa visione della documentazione anche tecnica ed esecutiva come richiamata nel collaudo, ha espressamente riscontrato che la struttura corrispondeva alle misure in progetto ed alle calcolazioni e che le opere erano state eseguite in conformità al progetto e alle norme di legge.
Ebbene, l'attribuzione di responsabilità a nella misura del 10% ha tenuto in debito conto CP_6 il ruolo del collaudatore nei termini di legge e le attestazioni di conformità espresse in sede di collaudo, rispetto alle quali la realtà fattuale è stata riscontrata affatto diversa.
Il 6° motivo auspica la rivisitazione delle spese in accoglimento dell'appello incidentale e dunque è assorbito.
4.4. L'APPELLO INCIDENTALE DI UNIPOLSAI
Con il 1° motivo la compagnia si uniforma al primo motivo di gravame di ià rigettato. CP_31
Con il 2° motivola compagnia, reiterando argomenti già svolti in primo grado, si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, per non avere gli attori denunciato “il sinistro” se non con l'introduzione del giudizio, non consistendo la denuncia dei vizi del 23.4.2018 (inoltra anche al con PEC PEC in data 26.4.2018 (doc. 28) in CP_13 comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione breve ex art. 2952 c.c.
Il motivo è infondato.
La verificazione del sinistro, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo, non può che ricondursi alla piena conoscenza della natura ed entità dei vizi dell'immobile, cosicchè anche se il diritto al risarcimento ex art. 1669 c.c. ha natura affatto diversa dal diritto all'indennizzo derivante dall'obbligo di polizza, quanto alla decorrenza della relativa prescrizione (a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.) il dies a quo è il medesimo e coincide dalla compiuta conoscenza dei vizi che nella fattispecie è stata correttamente individuata nel 15.12.2017 cioè dagli accertamenti di . CP_27
Né sono spiegate le ragioni per le quali la denuncia dei vizi con missiva del 23.4.2018 non dovrebbe costituire valido atto interruttivo della prescrizione, alla luce del disposto dell'art. 2943 c.c.
Con il 3° motivodi appello incidentale la compagnia reitera il rilievo di decadenza ex art. 1915 c.c. per non avere l'assicurato dato tempestivo avviso del sinistro, reiterando gli argomenti di cui al precedente motivo e contestando la valorizzazione del testo di polizza (art. 21) resa dal primo giudice.
Strettamente correlato è il 6° motivo con il quale la compagnia contesta la decisione del primo giudice ove ha disatteso il rilievo di riduzione dell'indennizzo ai sensi del 2° co. dell'art. 1915 c.c.
I motivi sono infondati perché non si profila alcun inadempimento all'obbligo di avviso previsto dalla norma richiamata: basti considerare che a termini dell'art. 1913 c.c. – che prevede l'obbligo per l'assicurato di avvisare l'assicuratore del sinistro e cui consegue, in caso di inadempimento la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ex art. 1915 c.c. – fa decorrere i tre giorni da quando “il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza” laddove nella fattispecie, tenuto conto della natura dei vizi – strutturali e non e involgenti sia parti esclusive che parti comuni – della complessità e pluralità degli accertamenti che si sono resi necessari per la loro completa enucleazione, nonché della necessaria interlocuzione in sede condominiale e con i legali del degli esiti degli accertamenti di , è dato ritenere che la compiuta CP_25 CP_27
15 conoscenza da parte dell'assicurato del sinistro sia insorta senza soluzione di continuità in epoca contestuale alla redazione della missiva del 23.4.2018.
Con i 4°, 5° e 7° motivi di appello incidentale i duole della decisione del primo giudice CP_13 ove ha ritenuto la, seppur parziale, operatività della polizza, ove ha riconosciuto l'indennizzo per taluni vizi o ristori, pur escludendone altri, ove avrebbe erroneamente applicato, o non applicato, scoperto e franchigia di polizza.
I motivi sono inammissibili, denunciando l'appellante, genericamente, motivazioni del primo giudice apparenti e radicalmente errate in fatto e in diritto, a fronte, invece, di una struttura motivazionale estremamente analitica e puntuale che, in aderenza al dato contrattuale e accogliendo in parte i rilievi della compagnia, seleziona le voci di danno indennizzabili escludendo il danno da disagio abitativo e i danni da difettosa impermeabilizzazione, andando poi ad applicare lo scoperto contrattuale su ogni voce di danno riconosciuta (cfr. aff. 53).
L'unico rilievo dotato di minima specificità è quello secondo il quale il giudicante avrebbe omesso di applicare la franchigia di € 5.000,00 prevista dalla garanzia assicurativa “Danni all'immobile”.
Il motivo è infondato.
Emerge dagli articolati conteggi del primo giudice (cfr. tabella aff. 54) che il totale dello scoperto del 10% previsto in polizza ammonta ad € 8.945,031, cioè ad importo superiore a quello di franchigia di
€ 5.000,00 cosicchè tale decurtazione non si applica.
Né può darsi credito alla tesi dell'appellante incidentale secondo cui l'indennizzo andrebbe suddiviso per le unità immobiliari e su ciascuno applicata la franchigia essendo lo scoperto del 10% inferiore: l'indennizzo a carico di è dovuto al , senza che sul punto sia stato CP_13 CP_25 formulato specifico motivo di appello volto alla parcellizzazione in favore di ciascun condomino/proprietario.
L'appello incidentale di conseguentemente, va integralmente rigettato. CP_13
5.
Anche nel presente grado di giudizio il comune interesse (art. 97 c.p.c.) giustifica la condanna solidale degli appellanti soccombenti ( ) al Parte_1 CP_13 CP_5 CP_6 rimborso delle spese in favore degli appellati Controparte_33 come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con congruo aumento ex art. 4 D.M. cit. co. 1 per la natura e complessità della causa e co. 2 per la difesa di più soggetti, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Non sono ripetibili le spese di CP_4
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
16
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando
- sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_25 Controparte_34 Controparte_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di e
[...] Parte_12
, e in proprio e quali Parte_13 Parte_6 Parte_5 esercenti la responsabilità genitoriale di , e Parte_14 Parte_8
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_7
e , e Parte_16 Parte_15 Parte_9 Parte_10
, nonché di ,
[...] Controparte_13 Controparte_5 CP_6
, HDI ASSICURAZIONI S.P.A.,
[...] Controparte_4 [...]
, , Controparte_3 Controparte_8 CP_9
[...] CP_19 Controparte_11 Controparte_12
, con atto di appello notificato in data 14.1.2022,
[...]
- sull'appello incidentale proposto da nonché da Controparte_13 CP_5
e ,
[...] Controparte_6 nella contumacia di , nonché di Controparte_8 Controparte_9 e CP_19 Controparte_11 Controparte_12
[...] ogni diversa domanda ed eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA l'appello principale
RIGETTA gli appelli incidentali
AN , Parte_1 Controparte_13
, in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_25 Controparte_34 Controparte_2
, e , e
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_8
, nelle predette qualità, e Parte_7 Parte_9 Parte_10
, delle spese del grado di appello, che liquida in € 14.986,50 per compenso di avvocato, oltre
[...] 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante principale e degli appellanti incidentali
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 101/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. GIANNOTTI MASSIMO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA LARGO ALDO MORO 28 PARTE APPELLANTE contro
(C.F ) E (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
); (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F. ); (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
); (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6 (C.F. ; (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7 ; (C.F. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...] C.F. ); C.F. ) Parte_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 rappresentati e difesi dall' Avv. PIVA RAFFAELE ROMANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA ACRI 4 PARTE APPELLATA
nonché contro
HDI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ) P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. LEONI MARIO con domicilio eletto presso il suo studio in sito in MODENA PIAZZA ROMA 12 PARTE APPELLATA
nonché contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDI GIANCARLO con domicilio eletto presso lo studio 1 dell'Avv. CASALI VITTORIO in BOLOGNA VIA LODERINGO DEGLI ANDALÒ
PARTE APPELLATA
nonché contro
C.F. ) Controparte_4 C.F._11 rappresentato e difeso dall'Avv. DE BELVIS DANIELE con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
C.F. ) Controparte_5 C.F._12 rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI GIULIANO con domicilio eletto presso il suo studio in MODENA PIAZZA MAZZINI 51 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. ) Controparte_6 C.F._13 rappresentato e difeso dall'Avv. LASAGNI UMBERTO con domicilio eletto presso di lui in MODENA, PIAZZA MAZZINI 51 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. ) CP_7 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'Avv. MASUTTI ANNA e dall'Avv. NISI PIETRO con domicilio eletto presso il loro studio in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 19
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
(C.F. Controparte_8 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_9 P.IVA_7
Part
(C.F. CP_10 P.IVA_8
(C.F. ) Controparte_11 P.IVA_9
(C.F. Controparte_12 P.IVA_10
CONTUMACI
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1666/2021 DEL TRIBUNALE DI MODENA
2 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 04.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per la parte appellante “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni Parte_1 contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, accogliere l'appello proposto e conseguentemente in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n° 1666 / 2021: 1- accertare, per i motivi esposti in narrativa, la mancanza di legittimazione ad agire e/o di titolarità del diritto fatto valere dei signori , Parte_2
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 e e respingersi per tale
[...] Parte_15 Parte_16 motivo le domande attoree. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande dalla stessa formulate, adottando ogni conseguente e necessaria pronuncia 2- in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione ex art. 1669 c.c. promossa dagli attori per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere, anche per difetto di legittimazione passiva, tutte le domande svolte dagli attori nei confronti di
Parte_1 3- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale di ex artt. 1669 c.c. e/o 2043 c.c. per i fatti Parte_1 di causa per i quali non si sia verificata prescrizione e/o decadenza, accertare e dichiarare che essa ha, ai sensi dell'art. 2055 cc, azione di regresso nei confronti di
, dell'Ing. e dell'arch. Controparte_8 Controparte_5
e comunque dichiarare i predetti convenuti tenuti a manlevare e Controparte_6 tenere indenne e rifondere da ogni responsabilità e conseguenza Parte_1 pregiudizievole, nonché di tutte le somme che quest'ultima dovesse trovarsi a subire e/o pagare in favore di parte attrice per i fatti di causa;
In ogni caso:
- condannare gli attori alla restituzione della somma di €. 68.375,39;
- respingere tutte le domande svolte in danno di da parte dell'Ing. Parte_1
dell'Arch. , di , del e CP_5 CP_6 Controparte_13 Controparte_1 dei signori , , Controparte_2 Parte_2 Parte_11
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_12 Parte_13 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_14 Parte_7 [...]
e Pt_17 Parte_15 Parte_16 Parte_9 Parte_10 In via istruttoria […]
- Per la parte appellata Controparte_14
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
- IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: DICHIARARE inammissibile l'appello del 13.01.2022 proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE l'appello del 13.01.2022 proposto da gli Parte_1 appelli incidentali proposti da e , e, CP_15 CP_16 CP_17 conseguentemente, CONFERMARE integralmente la sentenza del Tribunale di Modena n. 1666/2021;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di: a) accoglimento parziale delle domande azionate da posta la Parte_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. in capo alla stessa a Parte_1
, ( Controparte_8 CP_11 [...]
, ( , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 [...]
, statuita in via Controparte_9 Controparte_12 Controparte_8 solidale in forza della “Convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree
3 edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, e dell'ING. (e a manleva dell'assicurazione Controparte_21 [...]
, con l'ARCH. (e Controparte_22 Controparte_6 a manleva dell'assicurazione HDI ASSICURAZIONI S.P.A), le cui responsabilità solidali si evincono ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c., si chiede la RIDETERMINAZIONE delle quote di responsabilità nei confronti del Condominio, dei singoli condòmini e degli abitanti dello stabile per i gravi difetti dell'edificio, come esposti in narrativa, nonché per i disagi patiti e patiendi per la compressione del diritto di proprietà e per il turbamento psicologico fonte di timore e paura nel salire e scendere le scale e per la salubrità degli ambienti, in capo a: i) nella diversa quantificazione pro quota operata da codesta Corte, ii) Parte_1 degli altri soggetti responsabili in solido (come sopra elencati), sulla scorta della quantificazione complessiva operata nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena;
b) accoglimento totale delle domande azionate da si chiede di Parte_1 ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della Società in forza della “Convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, nel quantum determinato nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
c) accoglimento totale delle domande azionate da posta la responsabilità Parte_1 extracontrattuale ex art. 1669 c.c. in capo a , Controparte_8 [...] ( , ( CP_11 Controparte_18 CP_19 [...]
, Controparte_20 Controparte_9 Controparte_12
, statuita in via solidale in forza della “Convenzione per la Controparte_8 concessione del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel P.E.E.P.”, datata 13.04.2007, Repertorio n. 44541, Raccolta n. 5112, e dell'ING. e Controparte_21 a manleva dell'assicurazione Controparte_22
, con l'ARCH. (e a manleva dell'assicurazione HDI
[...] Controparte_6 ASSICURAZIONI S.P.A), le cui responsabilità solidali si evincono ai sensi del disposto dell'art. 1669 c.c., si chiede la RIDETERMINAZIONE delle quote di responsabilità nei confronti del Condominio, dei singoli condòmini e degli abitanti dello stabile per i gravi difetti dell'edificio, come esposti in narrativa, nonché per i disagi patiti e patiendi per la compressione del diritto di proprietà e per il turbamento psicologico fonte di timore e paura nel salire e scendere le scale e per la salubrità degli ambienti, così come accertati nella sentenza n. 1666/2021 Tribunale di Modena, nonché sulla scorta della quantificazione complessiva operata dall'anzidetta pronuncia, da parte delle Società, dei Professionisti e (a manleva delle Assicurazioni) responsabili in solido, come sopra elencati, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via subordinata, si chiede di ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità extracontrattuale in via solidale, ex art. 2043 c.c., di:
, , Parte_1 Controparte_8 [...] (EX , (EX CP_11 Controparte_18 CP_19 [...]
, Controparte_20 Controparte_9 Controparte_12
, ING. (e a manleva dell'assicurazione Controparte_8 Controparte_21
, ARCH. Controparte_22 CP_6
(e a manleva dell'assicurazione HDI ASSICURAZIONI S.P.A), per i gravi difetti
[...] dell'umidità di risalita interna ed esterna al fabbricato, dell'errata pendenza del balcone condominiale e dei balconi privati, dell'assenza della platea di fondazione della fossa ascensore, dell'instabilità della rampa scale e del sottodimensionamento della platea di fondazione, e conseguentemente ANRE le Società, i Professionisti e le Assicurazioni
4 di cui sopra al pagamento in favore degli odierni Appellati del risarcimento del danno nella somma corrispondente agli importi così come determinati nella sentenza di primo grado n. 1666/2021 Tribunale di Modena, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello adita non accolga le domande svolte in via principale, in via subordinata ed in via di estremo subordine, per i vizi dell'umidità di risalita esterna ed interna al fabbricato e dell'errata pendenza dei balconi (condominiale e privati), si chiede di ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale di Controparte_23
per il riconoscimento dei suddetti gravi difetti,
[...] avvenuto per iscritto e/o in via operosa, e, conseguentemente, ANRE le predette Società al pagamento dell'importo così come determinato nella sentenza di primo grado n. 1666/2021 Tribunale di Modena per le lavorazioni concernenti il ripristino dell'umidità interna ed esterna al fabbricato, la sistemazione dell'errata pendenza dei balconi e le relative spese tecniche, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche per il tramite di determinazione in via equitativa;
- IN VIA ISTRUTTORIA:[…]
- Per la parte appellata HDI ASSICURAZIONI SPA:“ La difesa di HDI Assicurazioni s.p.a. così precisa le proprie Conclusioni Voglia la Corte, contrariis rejectis, respingere il motivo di impugnazione n. 4 laddove si richiede di incrementare la misura della rivalsa/regresso riconosciuta a favore di CP_24 verso l'ing. siccome infondato in fatto e diritto e comunque non provato, con vittoria CP_5 delle spese e dei compensi del grado, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.”
- Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia la Corte d'appello adita A) rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei Controparte_6 confronti di , previo rigetto del quarto motivo di appello per quanto attiene la CP_22 posizione dello stesso arch. in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti Controparte_6 i motivi dedotti in atti;
B) accogliere l'appello incidentale proposto dall'arch. per ottenere la Controparte_6 riforma della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente C) per l'ipotesi di accoglimento dei motivi sub. 1, 2, 3 e 6 dell'appello principale promosso da e dei motivi di appello incidentale promosso dall'arch. , condannare Parte_1 CP_6 il (e i suoi condomini), alla restituzione in favore di Controparte_1 CP_22 dell'importo di € 4.931,82 pari a quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data di pagamento. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
- Per l'appellato-appellante incidentale “voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita: NEL MERITO: A) per tutto quanto dedotto nel primo motivo indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, in riforma della gravata sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 1661/2021 del 13/12/2021: Accertare e dichiarare l'estraneità del signor nella causazione degli asseriti vizi afferenti l'unità immobiliari di Controparte_4 proprietà degli attori e nei confronti del e consequenzialmente accertare Controparte_1 e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor con conseguente Controparte_4
5 accertamento della infondatezza della chiamata in giudizio del signor da Controparte_4 parte dell'Ingegnere e dell'Architetto nel giudizio di primo grado: CP_5 CP_6 B) per tutto quanto dedotto nel secondo motivo indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale in riforma della gravata sentenza condannare l'Ing. e l'Architetto ex art. 96 comma 3 cpc per responsabilità aggravata stante la CP_5 CP_6 palese infondatezza della chiamata in causa del signor nel giudizio di Controparte_4 primo grado. 1) In relazione all'appello incidentale contenuto nelle comparse di costituzione e risposta dell'Architetto e dell'Ingegnere : CP_6 CP_5
- rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto gli appelli incidentali proposti da CP_6
e
[...] Controparte_5 In via istruttoria […] Con vittoria delle spese da porsi in distrazione.”
- Per l'appellato- appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_5 Appello adita, contrariis rejectis, A. In via di appello incidentale: Annullare e, comunque, riformare la sentenza del Tribunale di Modena n. 1666/21 nelle parti, nei limiti e per i motivi tutti in narrativa meglio esposti, e per l'effetto, i. dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio e nella Parte_2 qualità di genitore, unitamente al Sig. , di , di Controparte_2 Parte_11 e in proprio e nella qualità di genitori di ed Parte_3 Parte_4 Pt_12 [...]
di e , in proprio e nella qualità di genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6
di e in proprio e nella Parte_14 Parte_7 Parte_8 qualità di genitori di e e, conseguentemente, rigettare ogni loro Pt_15 Parte_16 domanda. ii. dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza, prescritte e comunque respingere siccome infondate le domande tutte proposte dagli attori e dagli intervenuti contro l'Ing.
[...]
dichiarare tenuto e condannare gli attori tutti, in solido, a rimborsare all'ing. CP_21 la somma di Euro 3.418,77, oltre interessi, pagata in adempimento CP_5 della sentenza del Tribunale. B. Con riferimento all'appello principale proposto da : Parte_1 i. respingere, per le ragioni esposte in narrativa a confutazione, in particolare ma non esclusivamente, del quarto motivo d'appello, e comunque perché inammissibili e infondate, le domande di regresso e di manleva proposte da
contro
Parte_1 l'ing. Controparte_5 ii. In ogni caso e in subordine, dir tenuta e condannare HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare l'Ing. delle Controparte_21 somme tutte che questi fosse condannato a pagare a agli attori e/o a Parte_1 chiunque altro. C. Con riferimento all'appello principale proposto da : Controparte_4 respingere, siccome infondata, la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta nei confronti dell'ing. CP_5 D. Sulle spese di lite: a. con riferimento all'appello principale, condannare a Parte_1 rimborsare all'ing. le spese processuali del grado, oltre spese generali, Controparte_21 c.p.a. e IVA;
b. con riferimento all'appello incidentale: b1) condannare gli attori e gli intervenuti, insieme e in solido, a rimborsare all'ing. le spese processuali di entrambi i gradi Controparte_21 di giudizio e di ATP, compresi i pagamenti fatti al CTU ing. oltre spese Persona_1 generali, c.p.a. e IVA;
b2) in subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta sub
6 a., condannare HDI Assicurazioni S.p.A. a rimborsare all'ing. le spese Controparte_21 sostenute per difendersi dall'appello principale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA;
c. con riferimento all'appello incidentale di : condannare l'appellante Controparte_4 medesimo a rimborsare all'ing. le spese processuali del grado, oltre Controparte_21 spese generali, c.p.a. e IVA. E. In via istruttoria [...]
- Per l'appellato- appellante incidentale : “Contrariis reiectis, voglia la Controparte_6
Corte Ecc.ma: 1) Riguardo all'appello incidentale dell'Arch. : Controparte_6 a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in proprio e nella Parte_2 qualità di genitore, unitamente al Sig. , di , di Controparte_2 Parte_11 e in proprio e nella qualità di genitori di ed Parte_3 Parte_4 Pt_12 [...]
di e , in proprio e nella qualità di genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6
di e in proprio e nella Parte_14 Parte_7 Parte_8 qualità di genitori di e e, conseguentemente, rigettare ogni loro Pt_15 Parte_16 domanda;
b) dichiarare inammissibili, per l'intervenuta decadenza, le domande proposte dagli attori, e degli intervenuti, contro l'Arch e prescritti i relativi diritti;
Controparte_6
c) assolvere, in ogni caso, l'Arch. dalle domande tutte contro di lui spiegate;
Controparte_6 d) dire, pertanto, tenuto e condannare il e gli attori alla restituzione Controparte_1 di euro 2.500,00, pagati dall'Arch. a seguito dell'esecuzione della sentenza CP_6 impugnata, con interessi;
e) condannare pertanto gli attori e gli intervenuti insieme e in solido al rimborso in favore dell'Arch. delle spese di entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di Controparte_6 ATP, con accessori di legge;
f) In ogni caso, dire tenuta e condannare , Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'Arch. CP_6
le spese sostenute per la propria difesa.
[...]
2) Riguardo all'appello principale di : - rigettare il quarto Parte_1 motivo per quanto attiene l'arch. e comunque respingere, in quanto Controparte_6 inammissibili e infondate, le domande di regresso e manleva proposte da Parte_1
contro l'arch. ;
[...] Controparte_6
- dirsi pertanto tenuto e condannarsi al rimborso delle spese Parte_1 del presente grado;
- in ogni caso, in subordine, dire tenuta e condannare Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare
[...] l'Arch. delle somme tutte che questi fosse condannato a pagare a Controparte_6 [...]
, agli attorie e/o a chicchessia. Parte_1
3) Riguardo all'appello incidentale proposto dal Geom. Controparte_4
- rigettare la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta nei confronti dell'Arch. , e condannarsi, pertanto, l'appellante incidentale al pagamento delle spese CP_6 del grado, con accessori di legge. 4) Riguardo a : Controparte_3
- rigettare, come inammissibile e infondata, ogni contestazione mossa dalla Compagnia circa l'operatività della polizza invocata dall'Arch. , confermando sul punto, nel Controparte_6 caso denegato di reiezione dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado, e condannare, pertanto , in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Arch. da ogni somma Controparte_6 che dovesse versare a chicchessia, a seguito dell'emananda sentenza, nonchè al rimborso delle spese, con accessori di legge.”]
7
- Per parte appellata-appellante incidentale : “In via preliminare: in CP_7 accoglimento del primo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto controverso in capo agli attori rispetto alle domande svolte nei confronti di in virtù della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le Controparte_13 domande del e dei Sig.ri e Controparte_25 Controparte_2 [...]
in proprio e quali genitori di;
Sig.ri Parte_2 Parte_11 Parte_3 e in proprio e quali genitori di e Sig.ri Parte_4 Parte_12 Parte_13 e in proprio e quali genitori di Parte_5 Parte_6 Parte_14 Sig.ri e in proprio e quali genitori di Parte_7 Parte_8 Parte_15 e con conseguente loro condanna alla restituzione in favore di
[...] Parte_16
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quanto Controparte_13 dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado. Sempre in via preliminare: in accoglimento del secondo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, c. 2, c.c. dell'eventuale diritto all'indennizzo spettante al
e ai Sig.ri e Controparte_25 Controparte_2 Parte_2
in proprio e quali genitori di;
Sig.ri e
[...] Parte_11 Parte_3 [...] in proprio e quali genitori di e Sig.ri Parte_4 Parte_12 Parte_13 Parte_5 e in proprio e quali genitori di Sig.ri
[...] Parte_6 Parte_14 e in proprio e quali genitori di Parte_7 Parte_8 Parte_15 e in virtù della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le domande Parte_16 dagli stessi svolte nei confronti di con conseguente loro Controparte_13 condanna alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore, quanto dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- Nel merito: in accoglimento del terzo e quarto motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 41062372 e per l'effetto rigettare le domande svolte dal e dai Sig.ri Controparte_25
e in proprio e quali genitori di Controparte_2 Parte_2 ; Sig.ri e in proprio e quali genitori di Parte_11 Parte_3 Parte_4 e Sig.ri e in proprio e Parte_12 Parte_13 Parte_5 Parte_6 quali genitori di Sig.ri e in Parte_14 Parte_7 Parte_8 proprio e quali genitori di e con conseguente loro Parte_15 Parte_16 condanna alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_13 legale rappresentante pro tempore, quanto dalla stessa medio tempore pagato a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- In via di subordine nel merito: in accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, contenere l'indennizzo eventualmente dovuto in favore del e dai Sig.ri Controparte_25 Controparte_2 Pt_
e in proprio e quali genitori di;
[...] Parte_2 Parte_11 Sig.ri e in proprio e quali genitori di e Parte_3 Parte_4 Parte_12 [...]
Sig.ri e in proprio e quali genitori di Pt_13 Parte_5 Parte_6 [...]
Sig.ri e in proprio e quali genitori Parte_14 Parte_7 Parte_8 di e nei limiti illustrati in narrativa, defalcando la Parte_15 Parte_16 franchigia di Euro 5.000,00 per ciascuno assicurato e riducendo l'importo dell'indennizzo eventualmente dovuto in misura corrispondente al danno patito dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1915, c. 2, c.p.c., con conseguente condanna degli appellati alla restituzione in favore di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_13
8 tempore, di quanto dalla stessa medio tempore pagato in eccesso a titolo di capitale e di spese legali in forza della sentenza di primo grado.
- In ogni caso: in accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo d'appello e in riforma della sentenza n. 1666/2021 del Tribunale di Modena, accertata la soccombenza dei terzi interventori volontari, Sig.ri e nel primo grado di giudizio, condannare Parte_4 Parte_10 gli stessi alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre Controparte_13 che di quelle del presente grado. In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1666 del 12.12.2021, il Tribunale di Modena, in accoglimento di domanda ex art. 1669 c.c. proposta dal e singoli assegnatari di unità immobiliari di Controparte_25 edificio residenziale di edilizia quale CP_26 Parte_1 costruttrice venditrice, quale appaltatrice, Controparte_8 CP_5
quale progettista e DL struttura, nonché quale collaudatore
[...] Controparte_6 delle strutture, in solido fra loro, nonchè ei limiti di polizza Controparte_13 decennale di garanzia, al pagamento di quanto accertato dovuto in esito a CTU per l'eliminazione di gravi vizi e difetti dell'immobile nonché a titolo di risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai condomini/residenti; riconosceva altresì la corresponsabilità solidale con ei suoi soci Parte_1 Controparte_9 CP_19 Controparte_11 e accoglieva la manleva di ei Controparte_12 CP_5 confronti della propria assicuratrice HDI ASSICURAZIONI S.P.A. nonché quella di nei CP_6 confronti della sua assicuratrice HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.P.A.; escludeva la responsabilità di chiamato in causa dai professionisti. CP_4
9 2.
Osservava il primo giudice che insorte le problematiche di infiltrazione nei 2011 vi era stato intervento di ripristino da parte dell'appaltatrice non risolutivo dato il permanere dei problemi di umidità di risalita nel 2014 (doc. 21) e nel 2015 (perizia doc. 22 e missiva amministratore Per_2 doc. 23); che stante la maggiore complessità dei vizi, anche strutturali, emersa solo con gli Pt_18 accertamenti di nel dicembre 2017 (doc. 25) e nel 2018 (perizia ing. doc. 26) CP_27 Per_3 la compiuta scoperta dei vizi poteva collocarsi solo nel dicembre 2017/aprile 2018, sicchè la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c., già impedita nei confronti della costruttrice dal riconoscimento delle infiltrazioni risalente al 2011, era stata comunque impedita nei confronti di tutti i corresponsabili dalla denuncia specifica e particolareggiata del 23/26.4.2018 (doc. 28) e la prescrizione dalla introduzione del giudizio con le notifiche della citazione in data 12.11.2018; che in esito alle ispezioni del ed agli accertamenti del CTU era emersa una duplice tipologia CP_25 di vizi strutturali e non strutturali incidenti sulla stabilità dell'immobile e sulle caratteristiche costruttive del medesimo;
che oltre al danno patrimoniale derivante da detti vizi, nella misura quantificata dal CTU, spettava il risarcimento di un ulteriore danno pro-domino limitativo del diritto di proprietà per il disagio delle opere di messa in sicurezza dell'edificio e per i futuri disagi determinabile in via equitativa, che inoltre spettava ai residenti il danno morale derivante dalla turbativa dell'ambiente domestico anch'esso determinabile in via equitativa, che la corresponsabilità di doveva limitarsi ai vizi strutturali, che le quote interne di corresponsabilità ex art. 2055 CP_6 c.c. dovevano determinarsi nel 60% a carico di nel 30% a carico di e del Parte_1 CP_5 restante 10% a carico di , che la corresponsabilità solidale con ei suoi soci CP_6 Parte_1 verso gli acquirenti degli alloggi derivava da accollo cumulativo assunto con scritture private richiamate negli atti di compravendita, che la garanzia prestata da giovava agli attori e non CP_15
a che non spettava ai soci di il regresso nei confronti degli altri Parte_1 Parte_1 corresponsabili, invece spettante a a solo subordinatamente al pagamento dell'intero; Parte_1 che infine doveva escludersi la responsabilità di direttore tecnico della appaltatrice, alla CP_4 luce dei rispettivi ruoli e della marchiana evidenza della negligenza dei professionisti.
11
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 14.1.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 4 motivi.
Si costituivano ritualmente il e i proprietari/condomini, nonché i professionisti CP_25
e ciascuno svolgendo autonomi motivi di Controparte_5 Controparte_28 appello incidentale;
; si costituiva anche formulando anch'egli appello incidentale;
si CP_4 costituivano le compagnie assicuratrici HDI ed , la prima formulando CP_13 CP_22 appello incidentale. Rimanevano contumaci e i soci di CP_8 Parte_1 In esito alla prima udienza di comparizione, previa declaratoria di contumacia degli appellati non costituiti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
3. L'APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo eitera il rilievo di mancanza di legittimazione ad agire/titolarità Parte_1 del diritto nei cfr. dei condomini non proprietari (la moglie di di tutti i figli Persona_4 minori) e degli intervenuti, sostenendo che avessero prodotto gli atti di compravendita oltre i termini
10 perentori 183/6° co. c.p.c.; lamenta la mancata statuizione sul rilievo di tardività della comparsa conclusionale attorea
Il motivo non è svolto in termini di critica alle ragioni del primo giudice laddove ha compiutamente argomentato circa la prova della titolarità del rapporto controverso in capo agli attori e sembra dolersi del mancato espresso rigetto del rilievo di tardività delle produzioni documentali degli attori rispetto alle preclusioni dell'art. 183 c.p.c.
Per altro verso il rilievo è svolto nei cfr. di coloro che non sono proprietari delle unità immobiliari (moglie di e figli minori degli altri proprietari) ignorando che il contenzioso inerisce al CP_2 risarcimento del danno in capo non solo a coloro che sono proprietari, in quanto acquirenti, degli immobili ma anche in capo ai condomini residenti in loco e, naturalmente, ai figli minori di tutti costoro.
Ad ogni modo non si ravvisa agli atti del primo grado di giudizio alcuno sforamento delle produzioni documentali degli attori rispetto ai termini perentori ex art. 183/6° co. c.p.c., salvo che per gli intervenuti e rispetto ai quali peraltro non si Parte_9 Parte_10 comprende di cosa si dolga l'appellante avendo il primo giudice, al contrario, proprio rigettato le domande dei medesimi per tardiva produzione, solo con la comparsa conclusionale, della prova dell'acquisto dell'immobile.
L'eventuale deposito degli scritti conclusivi oltre i termini assegnati poteva condurre ad una declaratorio di inutilizzabilità ai fini della decisione, la cui mancanza non prefigura peraltro alcuna riforma per l'omessa declaratoria.
Con il 2° motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento dei rilievi di decadenza/prescrizione, lamentando che il primo giudice avrebbe fatto applicazione dei principi afferenti la garanzia ex art. 1667 c.c. e non ex art. 1669 c.c. e comunque errato nella loro applicazione;
si duole altresì della rilevanza attribuita dal giudice a talune risultanze documentali di cui lamenta l'errata valutazione.
Il motivo è confuso e comunque infondato.
Il primo argomento non è svolto e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il primo giudice ha chiaramente richiamato (§ 5) i principi in materia di decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c.
Il secondo argomento non è spiegato.
Il terzo argomento è infondato, perché non si ravvisano gli errori di valutazione delle risultanze documentali denunciati dall'appellante.
Il primo giudice dà conto dell'insorgenza delle infiltrazioni, dell'intervento di ripristino di Pt_1 nel 2011 non risolutivo stante il permanere dei problemi di umidità nel 2014 e nel 2015,
[...] richiamando la e-mail del 25.5.2011 con cui l'amministratore di allora inoltrava ai condomini la missiva di he comunicava all'amministratore gli interventi concordati Parte_19 Parte_1 con il geometra del condominio per rimediare al problema dell'umidità di risalita alle pareti del condominio, compreso il lotto 3, mediante l'apposizione di rivestimento ceramico (doc. 21), la perizia Ing. consulente del condominio del 6.9.2014 che rilevava i problemi di umidità di risalita e di Per_2 pendenza del terrazzo condominiale (doc. 22) e la missiva del nuovo amministratore del 6.5.2015 che sollecitava l'intervento dell'impresa (doc. 23)
Dà conto, inoltre, della maggiore complessità dei vizi, anche strutturali, emersa solo con gli accertamenti di nel dicembre 2017 (doc. 25) e nel 2018 (perizia ing. doc. 26) CP_27 Per_3 a seguito dei quali sono state applicate delle putrelle nelle rampe delle scale (doc. 26) e bloccato l'ascensore (doc. 27)
E appena il caso di rimarcare che solo in esito a plurimi accertamenti e verifiche è emersa la gravità della situazione: oltre ai vizi costruttivi (solo per citarne alcuni l'assenza di guaina tagliamuro ai muri 11 perimetrali, l'errata pendenza dei balconi, il massetto dei pavimenti senza rete metallica e soletta in cemento armato) soprattutto i vizi strutturali (al vano ascensori, alla struttura del vano scala, alla platea di fondazione) in marchiana difformità rispetto alle prescrizioni progettuali e alle regole dell'arte.
Ai fini che occupavano (eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.) pertanto il primo giudice ha delineato chiaramente un quadro probatorio comprovante il riconoscimento dei vizi afferenti la risalita di umidità fin dal 2011, il permanere dei problemi di umidità ed anzi la mancata compiuta identificazione delle cause, nonché la scoperta di nuovi e più gravi vizi costruttivi di carattere strutturale, sicchè in applicazione dei principi di diritto enunciati ha ritenuto, con valutazione che non merita alcuna censura perché coerente con le risultanze di causa, che la decadenza annuale ex art. 1669 c.c., già impedita quanto alla risalita di umidità con gli interventi non risolutivi del 2012, è stata impedita per tutti i vizi con la denuncia del 26.4.2018 (doc. 28) nel termine di legge la cui decorrenza, data la varietà dei vizi e la loro progressiva ingravescenza ed emersione, non poteva che farsi risalire alla compiuta conoscenza dei vizi medesimi solo con gli accertamenti di
[...]
del 15.12.2017. CP_27
Date queste risultanze è del tutto irrilevante se con la missiva del 15.6.2015 (doc. 24) Parte_1 abbia riconosciuto o meno i vizi e se successivamente ad essa sia o meno intervenuta nuovamente per la loro eliminazione, perché la decadenza ex art. 1669 c.c. non è maturata per le ragioni dette e neppure la prescrizione che decorre dalla denuncia in data 23/26.4.2018, avendo gli attori promosso l'azione giudiziale con atto di citazione notificato in data 12.11.2018.
Ad abundantiam osserva la Corte, quanto ai vizi di umidità, che il loro riconoscimento e l'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore comporta non solo la superfluità della denuncia da parte del committente, ma l'assunzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. e invece soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. ex multis Trib. Pisa 539/2023, Trib. Milano 1430/2022, CA Torino 179/2022, Cassazione civile , sez. II, 27/11/2017 n. 28232).
Di nessun pregio è infine l'argomento dell'appellante secondo il quale con riferimento ai vizi strutturali riscontrati al vano scala, alla platea di fondazione ed alla fossa ascensore non sarebbe applicabile la disciplina ex art. 1669 c.c. perché sarebbero stati riscontrati a seguito delle indagini poste in essere dal che avrebbe “messo al setaccio l'immobile al solo scopo di individuare CP_25 imperfezioni” anziché attendere la loro manifestazione, quasi che per agire in garanzia ex art. 1669 c.c. occorra attendere la rovina dell'edificio.
Sul punto è appena il caso di rilevare che la norma si riferisce al difetto di costruzione che sia causa di rovina dell'edificio nel corso dei 10 anni dal compimento, ma anche solo al “pericolo di rovina o gravi difetti” laddove la specificazione di questi ultimi è notoriamente frutto di copiosa e concordante elaborazione giurisprudenziale.
E' sufficiente rilevare che tra i difetti di costruzione vanno ricompresi anche quei vizi che pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'edificio, pregiudicano in modo grave la funzione cui esso è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, 2.2.1995 n. 1256, Cass. civ. Sez. II, 7.3.2011 n. 5388).
Nella fattispecie le riscontrate difformità esecutive rispetto alle indicazioni d progetto consistono in gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. siccome riconducibili ad utilizzo di materiali inidonei o, comunque, a errata esecuzione delle opere tale da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'immobile (basti pensare alle difformità del vano ascensore che impedisce il suo utilizzo ai condomini).
Con il 3° motivo l'appellante si duole delle risultanze della CTU che definisce lacunosa e basata su esami svolti in precedenza per iniziativa unilaterale del condominio (alla “spasmodica ricerca di vizi
12 e difetti” ) e senza contraddittorio;
contesta la qualificazione di riscontrati vizi come gravi difetti ex art. 1669 c.c. e in particolare che quelli riscontrati alla scala, al vano ascensore e alla platea di fondazione consistano in difetti strutturali, bensì in mere difformità al progetto non incidenti sulla struttura, funzionalità e fruibilità dell'immobile.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente richiamare la analitica descrizione e argomentazione del primo giudice (§§ 6 e 7) circa le caratteristiche e la natura dei vizi riscontrati dal CTU, distinti in vizi strutturali e vizi non strutturali per riscontrare che per natura e consistenza si tratta di gravi difetti incidenti sulla sicurezza (es. vano scala e vano ascensore) e sulla funzionalità e fruibilità dell'immobile (es. umidità di risalita con ammaloramento degli intonaci, errata pendenza del banconi con ristagno di acqua)
Le critiche all'elaborato del CTU sono generiche e infondate, ove sostiene che il consulente non avrebbe esaminato personalmente lo stato dei luoghi e si sarebbe appiattito sulle precedenti indagini commissionate dal condominio.
Con il 4° motivo l'appellante reitera il rilievo di carenza di propria legittimazione passiva, quale società committente in quanto assegnataria di area PEEP, che ha demandato la costruzione a nonché si è avvalsa di professionisti per la DL, per i calcoli statici e strutturali, Controparte_29 per la sicurezza ecc., non si è in sostanza occupata della costruzione ma solo della vendita delle unità immobiliari;
contesta l'attribuzione di corresponsabilità pari al 60%.
Il motivo è infondato.
L'azione prevista dall'art. 1669 c.c., essendo di natura extra-contrattuale opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore che abbia veste di venditore da parte dell'acquirente (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. II , 01/08/2023 , n. 23470, Tribunale Torino , sez. IV , 05/09/2023 , n. 3419, Tribunale , Napoli Nord , sez. II , 09/05/2023 , n. 1879).
Il committente-venditore è responsabile ex art. 1669 c.c. nei casi in cui abbia provveduto direttamente alla costruzione dell'immobile con gestione diretta di uomini e mezzi, sia quando ha affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali (progettista, direttore dei lavori sia nei casi in cui l'opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicchè risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell'opera (cfr. Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 17955, Cassazione civile , sez. II , 01/08/2023 , n. 23470).
Dunque, che on sia l'esecutore materiale dell'opera non è rilevante. Parte_1
E' infondata la contestazione delle quote di corresponsabilità (60% ; 30% Controparte_30
che, al contrario, appaiono equilibrate tenendo conto del ruolo di che CP_5 CP_31 quale costruttrice e committente dei lavori ha evidentemente esercitato nei confronti degli altri protagonisti (non esclusa la propria socia appaltatrice ed esecutrice ) un potere “direttivo CP_8 e decisionale”, preponderante rispetto alla supina accettazione dell'opera altrui in cui si concreta la negligenza del DL delle strutture, così come apprezzato dal primo giudice, senza censura specifica sul punto.
Con il 5° motivo l'appellante contesta la ritenuta solidarietà dei soci nei confronti non solo del ma anche degli acquirenti degli immobili. CP_32
Il motivo è inammissibile, non avendo interesse proprio ad impugnare la ritenuta Parte_1 responsabilità solidale dei suoi soci, neppure costituiti in appello.
Con il 6° motivo l'appellante contesta il risarcimento del danno, nell'an e nel quantum.
Il preteso errore nella quantificazione e qualificazione dei danni riconosciuti agli attori non è svolto se non nella parte in cui si contesta l'addebito delle spese sostenute per la scoperta dei vizi, ancora
13 sostenendo che non ve ne fosse manifestazione esteriore e che il condominio non avrebbe dovuto cercarli.
Contesta inoltre il riconoscimento del danno da compressione del diritto di proprietà pro domino e il riconoscimento del danno non patrimoniale, lamentando la motivazione apparente del primo giudice.
Il motivo è infondato: in parte assorbito dalle superiori argomentazioni di rigetto e in parte, quanto al danno non patrimoniale, perché tenuto conto della natura dei vizi strutturali e della necessità di interventi di messa in sicurezza della scala e dell'ascensore, appare congruo il riconoscimento e la quantificazione in via equitativa di un ristoro al sacrificio ed al patema d'animo causato dalla circostanza di abitare con prole minore in un edificio affetto da sì gravi e limitanti vizi alla fruizione dell'immobile.
Con il 7° motivo l'appellante lamenta che non le siano state riconosciute le spese del sequestro richiesto dagli attori e poi rinunciato;
che gli intervenuti non siano stati condannati alla rifusione delle spese in suo favore.
Il motivo è palesemente infondato.
Il sequestro conservativo era richiesto con l'atto di citazione così come l'ATP poi disposto, sicchè è stato rinunciato, senza oneri di difesa ulteriori rispetto alla costituzione nel giudizio di merito.
La domanda dei terzi intervenuti è stata rigettata perché hanno tardivamente dimostrato la titolarità del diritto fatto valere, quindi per le ragioni del deciso la soccombenza è meramente virtuale e non scalfisce, per contro, la soccombenza sostanziale di Parte_1
4. GLI APPELLI INCIDENTALI
4.1. E' inammissibile, per carenza di interesse, l'appello incidentale di chiamato in causa CP_4 dai professionisti ed esente da responsabilità in primo grado) che lamenta che il giudice non avrebbe accertato la sua estraneità alla causazione dei vizi e l'infondatezza della sua chiamata in causa, ciò che il primo giudice ha precisamente fatto rigettando le prospettazioni di CP_5 CP_6 secondo i quali avrebbe imposto direttive in contrasto e li avrebbe esautorati se non CP_4 ingannati;
si duole altresì della reiezione della condanna 96/3° co. c.p.c. che invece va confermata perché basata su motivazione esauriente e condivisibile.
4.2. fa appello incidentale, riproponendo in gran parte i motivi di doglianza di parte CP_5 appellante principale (1° motivo: difetto di legittimazione attiva di certi attori;
2° motivo: decadenza e prescrizione;
3° motivo: errato riconoscimento del danno pro domino e non patrimoniale;
4° motivo: omessa statuizione sul rilievo di tardività degli scritti conclusivi degli attori).
L'unica ragione di concreto interesse di d interloquire nella presente sede di gravame è, CP_5 al pari della sua assicuratrice HDI, per contrastare il motivo di appello principale concernente la ripartizione delle quote di corresponsabilità, infondato per quanto più sopra già detto.
Dunque l'appello incidentale di del tutto superfluo e comunque infondato. CP_5
4.3. fa appello incidentale tale e quale uanto ai primi 2 motivi e con il 4° CP_6 CP_5 e il 5° fa censura corrispondente al 3° motivo di CP_5
Con il 3° motivo, contesta la propria responsabilità sostenendo che quale collaudatore della statica dell'edificio si era conformato agli obblighi di legge a termini dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 ratione
14 temporis vigente che, diversamente dalla norma nell'attuale formulazione (modificata nel 2016), non prevedeva alcuna attestazione di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il collaudatore redige il collaudo statico “sotto la propria responsabilità” (art. 67 cit. vigente alla data del 4.3.2009) e che nella fattispecie il collaudatore, presa visione della documentazione anche tecnica ed esecutiva come richiamata nel collaudo, ha espressamente riscontrato che la struttura corrispondeva alle misure in progetto ed alle calcolazioni e che le opere erano state eseguite in conformità al progetto e alle norme di legge.
Ebbene, l'attribuzione di responsabilità a nella misura del 10% ha tenuto in debito conto CP_6 il ruolo del collaudatore nei termini di legge e le attestazioni di conformità espresse in sede di collaudo, rispetto alle quali la realtà fattuale è stata riscontrata affatto diversa.
Il 6° motivo auspica la rivisitazione delle spese in accoglimento dell'appello incidentale e dunque è assorbito.
4.4. L'APPELLO INCIDENTALE DI UNIPOLSAI
Con il 1° motivo la compagnia si uniforma al primo motivo di gravame di ià rigettato. CP_31
Con il 2° motivola compagnia, reiterando argomenti già svolti in primo grado, si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dall'assicurazione, per non avere gli attori denunciato “il sinistro” se non con l'introduzione del giudizio, non consistendo la denuncia dei vizi del 23.4.2018 (inoltra anche al con PEC PEC in data 26.4.2018 (doc. 28) in CP_13 comunicazione idonea ad interrompere la prescrizione breve ex art. 2952 c.c.
Il motivo è infondato.
La verificazione del sinistro, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di indennizzo, non può che ricondursi alla piena conoscenza della natura ed entità dei vizi dell'immobile, cosicchè anche se il diritto al risarcimento ex art. 1669 c.c. ha natura affatto diversa dal diritto all'indennizzo derivante dall'obbligo di polizza, quanto alla decorrenza della relativa prescrizione (a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.) il dies a quo è il medesimo e coincide dalla compiuta conoscenza dei vizi che nella fattispecie è stata correttamente individuata nel 15.12.2017 cioè dagli accertamenti di . CP_27
Né sono spiegate le ragioni per le quali la denuncia dei vizi con missiva del 23.4.2018 non dovrebbe costituire valido atto interruttivo della prescrizione, alla luce del disposto dell'art. 2943 c.c.
Con il 3° motivodi appello incidentale la compagnia reitera il rilievo di decadenza ex art. 1915 c.c. per non avere l'assicurato dato tempestivo avviso del sinistro, reiterando gli argomenti di cui al precedente motivo e contestando la valorizzazione del testo di polizza (art. 21) resa dal primo giudice.
Strettamente correlato è il 6° motivo con il quale la compagnia contesta la decisione del primo giudice ove ha disatteso il rilievo di riduzione dell'indennizzo ai sensi del 2° co. dell'art. 1915 c.c.
I motivi sono infondati perché non si profila alcun inadempimento all'obbligo di avviso previsto dalla norma richiamata: basti considerare che a termini dell'art. 1913 c.c. – che prevede l'obbligo per l'assicurato di avvisare l'assicuratore del sinistro e cui consegue, in caso di inadempimento la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione ex art. 1915 c.c. – fa decorrere i tre giorni da quando “il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza” laddove nella fattispecie, tenuto conto della natura dei vizi – strutturali e non e involgenti sia parti esclusive che parti comuni – della complessità e pluralità degli accertamenti che si sono resi necessari per la loro completa enucleazione, nonché della necessaria interlocuzione in sede condominiale e con i legali del degli esiti degli accertamenti di , è dato ritenere che la compiuta CP_25 CP_27
15 conoscenza da parte dell'assicurato del sinistro sia insorta senza soluzione di continuità in epoca contestuale alla redazione della missiva del 23.4.2018.
Con i 4°, 5° e 7° motivi di appello incidentale i duole della decisione del primo giudice CP_13 ove ha ritenuto la, seppur parziale, operatività della polizza, ove ha riconosciuto l'indennizzo per taluni vizi o ristori, pur escludendone altri, ove avrebbe erroneamente applicato, o non applicato, scoperto e franchigia di polizza.
I motivi sono inammissibili, denunciando l'appellante, genericamente, motivazioni del primo giudice apparenti e radicalmente errate in fatto e in diritto, a fronte, invece, di una struttura motivazionale estremamente analitica e puntuale che, in aderenza al dato contrattuale e accogliendo in parte i rilievi della compagnia, seleziona le voci di danno indennizzabili escludendo il danno da disagio abitativo e i danni da difettosa impermeabilizzazione, andando poi ad applicare lo scoperto contrattuale su ogni voce di danno riconosciuta (cfr. aff. 53).
L'unico rilievo dotato di minima specificità è quello secondo il quale il giudicante avrebbe omesso di applicare la franchigia di € 5.000,00 prevista dalla garanzia assicurativa “Danni all'immobile”.
Il motivo è infondato.
Emerge dagli articolati conteggi del primo giudice (cfr. tabella aff. 54) che il totale dello scoperto del 10% previsto in polizza ammonta ad € 8.945,031, cioè ad importo superiore a quello di franchigia di
€ 5.000,00 cosicchè tale decurtazione non si applica.
Né può darsi credito alla tesi dell'appellante incidentale secondo cui l'indennizzo andrebbe suddiviso per le unità immobiliari e su ciascuno applicata la franchigia essendo lo scoperto del 10% inferiore: l'indennizzo a carico di è dovuto al , senza che sul punto sia stato CP_13 CP_25 formulato specifico motivo di appello volto alla parcellizzazione in favore di ciascun condomino/proprietario.
L'appello incidentale di conseguentemente, va integralmente rigettato. CP_13
5.
Anche nel presente grado di giudizio il comune interesse (art. 97 c.p.c.) giustifica la condanna solidale degli appellanti soccombenti ( ) al Parte_1 CP_13 CP_5 CP_6 rimborso delle spese in favore degli appellati Controparte_33 come da liquidazione in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con congruo aumento ex art. 4 D.M. cit. co. 1 per la natura e complessità della causa e co. 2 per la difesa di più soggetti, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Non sono ripetibili le spese di CP_4
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
16
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando
- sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e Controparte_25 Controparte_34 Controparte_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di e
[...] Parte_12
, e in proprio e quali Parte_13 Parte_6 Parte_5 esercenti la responsabilità genitoriale di , e Parte_14 Parte_8
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di Parte_7
e , e Parte_16 Parte_15 Parte_9 Parte_10
, nonché di ,
[...] Controparte_13 Controparte_5 CP_6
, HDI ASSICURAZIONI S.P.A.,
[...] Controparte_4 [...]
, , Controparte_3 Controparte_8 CP_9
[...] CP_19 Controparte_11 Controparte_12
, con atto di appello notificato in data 14.1.2022,
[...]
- sull'appello incidentale proposto da nonché da Controparte_13 CP_5
e ,
[...] Controparte_6 nella contumacia di , nonché di Controparte_8 Controparte_9 e CP_19 Controparte_11 Controparte_12
[...] ogni diversa domanda ed eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA l'appello principale
RIGETTA gli appelli incidentali
AN , Parte_1 Controparte_13
, in solido fra loro al rimborso in favore di Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_25 Controparte_34 Controparte_2
, e , e
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_8
, nelle predette qualità, e Parte_7 Parte_9 Parte_10
, delle spese del grado di appello, che liquida in € 14.986,50 per compenso di avvocato, oltre
[...] 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante principale e degli appellanti incidentali
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
17