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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 357/2024
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. di Stato
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Nocco
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 991/2024 dell'11.03.2024 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, accoglieva la domanda proposta dalla e da Controparte_1 [...]
, nella qualità di amministratrice unica della suddetta società, con cui questi CP_2 ultimi chiedevano di dichiarare, nei confronti dell' Controparte_3
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 27894 del 9.03.2021,
[...] avente ad oggetto il pagamento di € 7.434,90 a titolo di sanzioni amministrative per le infedeli dichiarazioni riportate sul LUL e, per l'effetto, annullava la suddetta ordinanza- Con ingiunzione. Rigettava ogni altra domanda ed eccezione e condannava l' al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge;
compensava tra le parti il residuo terzo di dette spese.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso del 9.05.2024, interponeva gravame l' CP_3
[...]
Resistevano in giudizio la e , instando per il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame con memoria depositata in data 06.02.2025.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data 20 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.In punto di fatto occorre premettere che, con ricorso del 04.01.2024 gli odierni appellanti esponevano:
- che in data 11.01.2019 il Comando dei Carabinieri-Nucleo Ispettorato del Lavoro di aveva compiuto il primo accesso nei confronti della società Pt_1 [...]
e che CP_1
a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti e a fronte della
CP_ documentazione acquisita, ricevuta dall' e quella precedentemente consegnata direttamente dalla società al Nucleo Carabinieri-ITL, l' Parte_1
con protocollo n. 38788 del 23.05.2019 notificava alla società il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2019-986-01 del 14.05.2019;
- che con tale verbale era stato contestato che “nella gestione della società Gruppo RI erano stati violati:
- A.
1 - l'art. 39 commi 1,2 e 7 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in 1.
133/2008, mod. dall'art. 22 c. 5 d. lgs 151/2015 per essere stati infedelmente registrati sul L. U. L. dall' ottobre 2015 a tutto il 2018, gli orari di lavoro svolti dai dipendenti , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ; A.
2 - l'art. 39 commi 1 e 2 del d.I. 112/2008
[...] Persona_4
convertito con modificazioni in 1. 133/2008 e s.m. e i. per avere infedelmente registrato sul libro U. L. per i dipendenti e , con Persona_1 Parte_2
2 modalità diverse le annotazioni sull'orario di lavoro dagli stessi svolti dalla loro assunzione sino a ottobre 2015;
- B - l'art. 10, comma n. 1 del d. Igs 66/2003 come mod. dal d. Igs. 213/2004 perché la società non aveva permesso ai dipendenti e Parte_2 Per_1
di godere negli anni 2014, 2015 e 2016 di quattro settimane di ferie di
[...]
cui almeno due consecutive, applicando per tale violazione la sanzione amministrativa di euro 600,00, pari al terzo del massimo”; Con
- che in data 17.03.2021 era stata notificata ordinanza dell' di pagamento a carico degli appellanti e in solido tra loro, della somma di € 7.434,90 di cui €
4.800,00 per violazione dell'art. 39 comma 1 e 2 del d.l. 112/2008 convertito in
L. 133/2008;
- € 2.000,00 per violazione dell'art. 39 commi 1,2 e 7 del d.l. 112/2008 e dell'art. 22 c. 5 d.lgs. 151/2015;
- € 600,00 per violazione dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. 66/2003 e, infine, € 34,90 per spese postali di notifica;
3.1.Il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo che l'istruttoria svolta non aveva confermato le presunte difformità sanzionate nell'ordinanza gravata.
Riteneva, in particolare, il primo giudice che “in tal senso militano le dichiarazioni dei testi ES RI , che hanno confermato che: l'orario del Tes_1 Persona_4
dipendente era di 23 ore settimanali, dei dipendenti e era di Per_1 Persona_2 Per_3
24 ore settimanali e quello del dipendente era fino al febbraio 2017 di 23 ore Pt_2
settimanali e dopo di 30 ore, dovendo costui consegnare la merce in zone più lontane;
gli orari di lavoro erano flessibili in base alle esigenze aziendali;
saltuariamente i dipendenti potevano lavorare il sabato mattina per un'ora mezza due;
le ore di lavoro svolte non superavano quelle indicate nel contratto individuale ovvero le 23, 24 o 30 ore a seconda del dipendente e nel caso di supero di ore queste venivano recuperate con riposi compensativi.
A ciò si aggiunga che la teste ha chiarito che la consulente del lavoro provvedeva Per_4
a registrare le ore di lavoro dei dipendenti senza considerare quelle in effetti svolte con scritture di routine”; che “in definitiva, dalle prove orali escusse è emerso un contesto lavorativo improntato da un forte impronta di solidarietà e tolleranza. Ne deriva che è infondato l'addebito relativo
3 alla presunta infedele registrazione sul LUL del lavoro svolto dai dipendenti individuati nel gravato atto. I predetti testi hanno poi confermato che: tutti i dipendenti (compresi e Per_1
negli anni in contestazione 2014, 2015 e 2016) hanno goduto di 22 giornate di Pt_2
ferie; ogni anno l'azienda opponente è stata chiusa nella 3 settimana di settembre e dal 22 dicembre al 3 gennaio ovvero dal 23 dicembre al 4 gennaio. Va poi aggiunto che il godimento delle ferie per almeno due settimane consecutive è subordinato alla richiesta del lavoratore”.
A parere del Tribunale, dunque, era infondato anche l'addebito relativo al mancato godimento delle ferie dei dipendenti individuati nell'atto gravato.
4.L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure per “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C.; DEGLI ARTT. 2700 E 2729
C.C.; DELL'ART. 6, COMMA 11, D.LGS. N. 150/2011” rilevando che la valutazione del giudice di prime cure del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio si appalesa del tutto erronea, in quanto non valorizza adeguatamente le prove – pur prodotte dall'Amministrazione – a sostegno della fondatezza della pretesa erariale e, in particolare, le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo, senza fornire la benché minima spiegazione in ordine alla presunta inattendibilità delle stesse, ritenendo invece credibili le contraddittorie dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale”.
Si assume che, in occasione dell'accesso ispettivo dell'11 gennaio 2019 effettuato presso la sede legale della società gli ispettori hanno riscontrato la presenza di Controparte_1
alcuni lavoratori intenti a svolgere attività lavorativa, tra i quali e Persona_3
e che da tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori emergeva Persona_4 chiaramente che gli stessi svolgevano la propria attività ben oltre l'orario di lavoro riportato contrattualmente.
A parere dell'appellante, invece, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente “sono connotate da una serie di criticità” a fronte di dichiarazioni rese da lavoratori in sede di accesso ispettivo, caratterizzate da genuinità e veridicità della ricostruzione dei fatti.
L'atto di gravame pone dunque un unico articolato motivo di censura, incentrato sulla erronea valutazione, da parte del primo giudice, del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, del quale chiede in questa sede una rivisitazione.
5. L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
4 Ha ragione l' nell'affermare che il giudice di prime cure ha del tutto omesso di Parte_1 considerare le dichiarazioni contenute nel “verbale unico di accertamento e notificazione” del 14.05.2019 rese agli ispettori verbalizzanti (Brig. e isp. Controparte_5
che hanno contestato agli appellanti gli illeciti emersi nel corso Controparte_6
della verifica ispettiva.
La sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui non ha valutato affatto le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso, dando esclusivo rilievo a quanto dichiarato dai testi ES.
In particolare, dal verbale di accertamento, risulta che le ore settimanali effettivamente svolte dai dipendenti della Società erano ben superiori a quelle che si evincono dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai testi e Testimone_2 Persona_4
[...]
La ponderata valutazione di quanto emerso in sede ispettiva e quanto risultante all'esito dell'istruttoria giudiziale induce a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, allorquando hanno confermato in maniera perentoria e incontrovertibile che la propria attività esorbitava dall'orario di lavoro formalmente contrattualizzato e di non aver fruito delle ferie contrattualmente previste.
6.1. In data 16.01.2019 ha dichiarato agli ispettori: “Confermo Persona_1
integralmente quanto segnalato con la e-mail del 19 dicembre 2018 con particolare riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista. Dal primo giorno
(9/3/2015) ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 10 ore al giorno a fronte delle 23 ore settimanali contrattualmente previste, per cinque giorni a settimana dal
Lunedi al venerdì e la giornata di sabato dalle 8.30 alle 12.30. Di solito la giornata del sabato tutti e tre noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne del Lunedi. Stessa cosa vale anche per il magazziniere con Persona_3
relazione alla merce da preparare e per l'impiegata che prepara Persona_4
le fatture che noi consegneremo il Lunedi. Se così non fosse non potremmo consegnare la merce e le fatture il Lunedi successivo. Al termine delle consegne giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture. Non tutti pagano in contanti ed in ragione di ciò nella stessa fattura non apponiamo la dicitura "pagato". Tutte le fatture sono custodite
5 nell'ufficio e vengono controllate da , padre della titolare e registrate Testimone_2 dall'impiegata . Per_4
In data 19.01.2019 è stato sentito dagli ispettori il quale ha dichiarato: Parte_2
”Lavoro alle dipendenze della società esercente l'attività di Controparte_1
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da forno, con sede legale ed operativa a
Putignano (BA) in Via Conversano nr. 74 dal 16/6/2014 sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale misto di 23 ore settimanali successivamente, probabilmente da un anno, modificato a 30. Dall'assunzione ad oggi ho sempre svolto le mansioni di autista e magazziniere con compiti anche di tentata vendita.
Con particolare riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista e magazziniere nonché di addetto alla tentata vendita sin dal primo giorno ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 9-10 ore al giorno per un totale di 50 ore settimanali a fronte delle 30 ore contrattualmente previste. Dovrei lavorare per cinque giorni a settimana dal Lunedi al venerdì. Di fatto lavoro sempre anche il sabato dalle 8.30 alle 12.30, tranne eventi particolari come la nevicata di qualche giorno fa. Di solito la giornata del sabato, noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne del Lunedi. Stessa cosa vale anche per il magazziniere con Persona_3
relazione alla merce da preparare e per l'impiegata che prepara Persona_4
le fatture che noi consegneremo il lunedì. Quest'ultima per quanto a mia conoscenza lavora tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Anche se non c'è da caricare la merce per il Lunedi lavoriamo il sabato per soddisfare eventuali richieste del mio datore di lavoro . Al termine delle consegne Controparte_2
giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture”.
Successivamente, il in data 24.01.2019, ha ulteriormente dichiarato “Ribadisco Pt_2
come già dichiarato che dal 16 giugno 2014 e fino al 19 gennaio 2019 ho lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato una media di 50 ore settimanali. Solo per gli anni 2017 e 2018 per volontà dell'amministratore unico avallata dal padre , che Controparte_2 Tes_1
seppure senza titolo ha sempre continuato di fatto ad amministrare la società, non abbiamo lavorato dal 23 dicembre al 1° gennaio. Inoltre, per tutto il periodo di lavoro oltre le suddette ferie natalizie ho fatto esclusivamente una settimana di ferie nel fanno 2015 e nell'anno 2018”.
6 Vi è poi la dichiarazione del 19.01.2019 resa da “Con particolare Persona_2
riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista e magazziniere nonché di addetto alla tentata vendita sin dal primo giorno ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 8 ore al giorno a fronte delle 24 ore settimanali contrattualmente previste;
preciso che capita anche di fare più ore di lavoro che varia in base alla distanza della località ove mi sono recato per consegnare ovvero vendere la merce.
Contrattualmente dovrei lavorare per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Di fatto lavoro il sabato, quando richiesto dal datore di lavoro , dalle 8.30 alle Controparte_2
12.30. Di solito la giornata del sabato, qualora lavoriamo, tutti tre noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne e del lunedì. Oggi non ho lavorato per esigenze personali. Stessa cosa vale anche per il magazziniere Persona_3
con relazione alla merce da preparare e per l'impiegata
[...] Persona_4
che prepara le fatture che noi consegneremo il Lunedi e di fatto entrambi sono presenti nel corso delle ore di apertura dell'azienda. Al termine delle consegne giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture. Non tutti pagano in contanti ed in ragione di ciò nella stessa fattura non apponiamo la dicitura “PAGATO”; per questa situazione lavorativa di sfruttamento che viviamo non mi sono mai lamentato con la titolare poiché Controparte_2 temo di perdere il posto di lavoro e qui a Putignano non è facile trovarne un altro”
Infine, dalla dichiarazione del 22.02.2019 resa da si evince che egli Parte_3 lavorava “50 ore a settimana come addetto al magazzino con compiti di ricezione” e che non ha mai ricevuto i conguagli degli acconti stipendiali, salvo in alcune isolate occasioni come nel mese di gennaio 2019.
6.2. Occorre precisare che durante lo svolgimento del processo di primo grado, in data
14.11.2022, sono stati sentiti i seguenti testi:
I) (padre dell'amministratore unico della società, ), il quale ha Testimone_2 Controparte_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente del CP_1 CP_1
e di confermare “che gli orari di lavoro erano flessibili e vertevano in considerazione
[...] delle esigenze dell'azienda e dei lavoratori: le giornate lavorative dal lunedì al venerdì avevano orari flessibili, pertanto poteva capitare che si lavorava per 5,6,7 ore al giorno e ore superiori alle ordinarie 4 ore e 5,30 per dopo febbraio 2017, veniva Pt_2
compensato nei giorni successivi o capitava che i dipendenti che avevano lavorato in più si
7 assentavano perché non dovevano superare le ore settimanali di 23h per il 24h Pt_2
settimanali per e e, come detto, le 23h e dopo febbraio 2017 le Persona_2 Pt_2
30h per il saltuariamente a seconda delle esigenze delle necessità aziendali, Pt_2 poteva capitare che si lavorasse il sabato mattina per un'ora e mezza, massimo 2 ore;
l'orario di lavoro non è mai stato superiore alle 23h per il sig. e delle 24h per il sig. Per_1
e e di 23h o 30h a seconda del periodo per il sig. . Per_4 Per_3 Pt_2
Il teste ha affermato, inoltre, che tutti i dipendenti hanno goduto delle ferie a seconda della loro esigenza/necessità sino a giungere a 22 giornate lavorative di ferie per anno.
II) , la quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in Persona_4 quanto dipendente della società e ha affermato che: “l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì era di 23h per il sig. di 24h per i signori e e di 23h sino a febbraio Per_1 Per_4 Per_3
2017 e successivamente di 30h per il I dipendenti e Pt_2 Per_4 Per_3 Per_1 lavoravano saltuariamente e a seconda delle necessità dell'azienda il sabato Pt_2 mattina per un'ora e mezza, massimo due ore”.
La teste ha aggiunto di non aver mai lavorato il sabato, ma dal lunedì al venerdì con le mansioni di contabile, dal lunedì al giovedì per 5 ore e il venerdì per 4 ore, “mentre i dipendenti e potevano lavorare a seconda delle esigenze Per_1 Per_4 Per_3 Pt_2
e necessità dell'azienda delle ore in più rispetto a quelle di 4 o 5,30 per il sig. per Pt_2 il periodo dopo febbraio 2017, in quanto gli orari per loro erano variabili” e che “in quei casi le ore in più da questi lavorate nelle giornate venivano compensate nei giorni successivi”.
Ha affermato che: “l'orario di lavoro non è mai stato superiore alle 23h per il sig. e Per_1
delle 24h per il sig. e e di 23h o 30h a seconda del periodo per il sig. Per_4 Per_3
e che lei ha lavorato per 24h settimanali. Pt_2
6.3. Le dichiarazioni rese dai due testi e sono state Testimone_2 Persona_4 considerate dal primo giudice sufficienti per ritenere fondata l'opposizione laddove, a ben vedere, ove il Tribunale avesse tenuto conto nel debito conto anche le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso, sarebbe giunto a conclusioni differenti ed avrebbe ritenuto le dichiarazioni dei due testi inattendibili.
A fronte della differente ricostruzione dei fatti che emerge da quanto riferito agli ispettori dai lavoratori, non è possibile ritenere che i testi e Testimone_2 Persona_4
siano attendibili.
8 Quanto alla valutazione circa l'attendibilità degli stessi è giusto ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (V. Cass. n.7623/2016).
Ed invero, non solo è il padre di destinataria Testimone_2 Controparte_2 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ma, come si evince dalle dichiarazioni in atti (v. dichiarazione resa ai carabinieri in data 22.2.2019 da “Il padre di è un Persona_3 CP_2
agente di commercio del ma quando è in azienda si comporta come se Controparte_1 fosse il titolare, dando disposizioni e riprendendoci se sbagliamo qualcosa”; all. sub 10 Con della memoria di costituzione di primo grado dell' ) era presente sul posto di lavoro come se fosse “titolare” della società.
Di particolare pregnanza appaiono le dichiarazioni rese agli ispettori in data 19.01.2019 da allorquando ha riferito sul punto un episodio molto significativo nel Persona_1 senso della inattendibilità del teste : “Ieri mi trovavo all'interno dell'azienda e Testimone_2
precisamente nel magazzino quando alle ore 17.00 circa sentivo delle urla provenire dall'ufficio della titolare . Sentivo , padre della titolare, che Controparte_2 Testimone_2
nei confronti di proferiva la seguente frase "SE TE NE VAI DA QUA Parte_2
NON TI FACCIO PIÙ LAVORARE A ALL'ESTERO". Preciso che mi Controparte_7
rendevo conto della portata dell'evento e restavo al posto mio apprendendo solo successivamente da che c'era stata una discussione legata all'orario di Parte_2
lavoro ed alla retribuzione e che , supportata da suo padre , Controparte_2 Tes_1
l'avevano posto davanti ad una alternativa ovvero di continuare a lavorare nelle stesse condizioni o andare via. Non son in grado di riferirvi se lo stesso da continuerà a Pt_4
lavorare o di fatto è stato licenziato. Di fatto oggi non è venuto a Parte_2 lavorare”.
9 Va tenuto conto, altresì, che , escusso all'udienza del 14.11.2022, ha dichiarato Testimone_2 di essere “ ” della società e, cioè, di svolgere all'interno della società un ruolo Per_5 lavorativo prevalentemente o esclusivamente all'esterno.
Di conseguenza appare arduo ritenere che egli, non essendo sempre sul luogo di lavoro, potesse essere a conoscenza precisamente degli orari di lavoro svolti dai dipendenti della società.
Quanto alla teste la stessa risulta essere lavoratrice part-time Persona_4
con un orario lavorativo settimanale pari a 23h; tale circostanza induce a ritenere improbabile che ella fosse a conoscenza delle ore svolte dagli altri dipendenti.
Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti gli elementi atti a considerare inattendibili i testi sulla base degli “elementi oggettivi e soggettivi” indicati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, valutati i testi e le relative dichiarazioni alla luce dei suesposti principi espressi dalla
Suprema Corte occorre comprendere che l'inattendibilità degli stessi deriva proprio dalle
“qualità personali, dai rapporti con le parti e dall'eventuale interesse ad un determinato esito” sul piano soggettivo e dalla “precisione, dalle possibili contraddizioni” che invece rilevano sul piano oggettivo.
Ciò premesso, rileva il Collegio che si deve attribuire alle dichiarazioni rese in occasione di un accesso ispettivo a sorpresa una maggiore consistenza rispetto a quanto in senso contrario dichiarato da altri soggetti in un momento successivo all'ispezione.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori , , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
nell'immediatezza dei fatti si distinguono per la particolare genuinità e Persona_3
specificità; tali caratteristiche necessitavano, per essere superate, di una riscontro oggettivo ed attendibile di segno contrario.
Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie in esame, atteso che dal contrasto tra le dichiarazioni rese agli ispettori da alcuni lavoratori e le dichiarazioni rese in giudizio da altri lavoratori emerge un quadro probatorio nettamente favorevole alla parte pubblica.
Si tratta di dichiarazioni del tutto concordanti tra loro, più genuine ed autentiche rispetto a quelle acquisite nel giudizio.
Né è necessario, come osservato nella memoria di costituzione degli appellati, che i lavoratori sentiti dagli ispettori debbano confermare quanto dichiarato nel corso dell'accertamento anche nella fase giudiziale.
10 Ed invero, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (sul punto Cass. n. 10427/2014; Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
Se dunque è vero che la piena prova fino a querela di falso si limita al fatto che esse siano state rese alla presenza degli accertatori, ma non alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, è anche vero che, in relazione alla loro efficacia probatoria, il giudice può valutarle secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. assumendo e valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (sul punto
Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 23 maggio 2014, n.11511; Cass. 4 luglio 2017, n.
16467).
Le dichiarazioni immediate e genuine dei lavoratori e, l'efficacia probatoria privilegiata, fino a querela di falso, dei verbali redatti dagli ispettori, in qualità di pubblici ufficiali, in data 14.05.2019, costituiscono circostanze idonee a supportare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Ne deriva che, ad avviso della Corte, il giudice di prime cure -che, come visto, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi e non ha Tes_3 Testimone_4 correttamente valutato l'intero compendio istruttorio a sua disposizione. Tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese dai testi, per altro inattendibili, occorre dare rilevanza maggiore, anche in virtù del principio del libero convincimento del giudice, alle dichiarazioni rese “immediatamente” agli ispettori dai dipendenti della società.
6.4. Sussistono quindi le contestazioni circa le infedeli registrazioni sul L.U.L. addebitate agli appellati in quanto:
11 -in riferimento a (magazziniere, prima tirocinante per 24 ore Persona_3
settimanali e poi apprendista per 24 ore settimanali) è stato accertato un orario lavorativo pari a 44 ore settimanali;
-in riferimento a (autista e magazziniere, prima tirocinante per 30 ore Persona_2
settimanali e poi apprendista per 24 ore settimanali) è stato accertato un orario di lavoro pari a 44 ore settimanali;
-in riferimento a (autista e magazziniere con funzioni di vendita per 23 Persona_1
ore settimanali) è stato accertato un periodo di lavoro pari a 44 ore settimanali e, inoltre, il mancato godimento del periodo di ferie spettanti per gli anni 2015 e 2016 salvo per il periodo natalizio degli anni 2017 e 2018;
-in riferimento a (autista e magazziniere con funzioni di vendita prima Parte_2 per 23 ore settimanali e poi dall' 1.2.2017 per 30 ore settimanali) è stato accertato un orario lavorativo pari a 44 ore settimanali senza il godimento delle ferie spettanti per gli anni 2014,
2015 e 2016, fatta eccezione per il periodo natalizio degli anni 2017 e 2018 e di un ulteriore settimana nel 2015 e nel 2018, inoltre, risulta, dal verbale, lo svolgimento di mansioni corrispondenti al IV livello contrattuale anziché al V;
-in riferimento a (impiegata) è stato accertato che la predetta è Persona_4
stata impiegata a lavoro anche nella giornata del sabato.
6.5. Va considerato, tuttavia, che gli appellati, costituendosi in questo grado del giudizio, hanno puntualmente riproposto i motivi formulati in via subordinata nell'atto di opposizione e di cui il primo giudice non ha tenuto giustamente conto per aver ritenuto fondato nel merito il ricorso;
di tali questioni, attinenti all'errata quantificazione della sanzione, deve quindi tenersi conto in questa sede.
Effettivamente, come ritenuto dagli appellati, in merito all'illecito contestato di infedele registrazione sul L.U. L. la sanzione è stata erroneamente quantificata ed applicata.
Ai sensi del settimo comma dell'art. 39 del dl 112/2008 convertito in l. n. 133/2008:
“
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.”
12 Appare dunque ingiustificata l'applicazione della sanzione di euro 4.800,00 per la violazione commessa con riferimento ai signori e sino al 23.09.2015 e l'applicazione Per_1 Pt_2
della ulteriore sanzione di euro 2.000,00 per le assunte infedeli registrazioni fatte per i cinque dipendenti a far tempo dal 24.09.2015; in tal caso andava applicata la sola sanzione prevista per illecito commesso per un periodo superiore a dodici mesi, e quindi la sanzione tra euro 1.000 ed euro 6.000,00; in tal senso va quindi ritenuta congrua la sanzione di €
4800,00 per tale addebito.
L' ha inteso sanzionare due volte lo stesso assunto illecito di infedele Parte_1
registrazione delle ore di lavoro: una prima volta per i signori e Persona_1 Parte_2
e successivamente ancora per e unitamente, questa
[...] Persona_1 Parte_2
seconda volta, ai signori , . Persona_2 Per_3 Pt_3 Persona_4
In merito alle ferie è emerso che per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativamente ai lavoratori e la società non ha consentito loro la fruizione di un Parte_2 Persona_1
periodo di ferie non inferiore a 4 settimane di cui almeno 2 consecutive.
La quantificazione sul punto è corretta in quanto l'art. 18 bis, comma 3 del D.Lgs n.
66/2003, come modificato dalla Legge n. 183/2010, prevede che se la violazione si è verificata per un numero di anni maggiore di uno e minore di quattro (come nel caso di specie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da e 480 a € 1.800.
Ebbene, gli ispettori hanno correttamente applicato la sanzione di € 600, pari ad 1/3 del massimo (1/3 di 1.800) in quanto più favorevole al trasgressore rispetto al doppio del minimo.
7. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va accolto solo in parte e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta parzialmente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27894/2021 emessa dall' il Parte_1
9.3.2021 e rideterminata la sanzione in € 5434,00.
8.Atteso l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in misura di un terzo;
i residui due terzi restano a carico degli appellati, in solido tra loro.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituita, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
depositato il 9.5.2024, avverso la sentenza n. 991/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 11.3.2024, nei confronti di e in qualità di Controparte_2 Controparte_8
liquidatore e legale rappresentante della così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27894/2021 emessa dall' il 9.3.2021 e ridetermina la sanzione in € Parte_1
5434,00 per le ragioni di cui in motivazione;
Condanna e in qualità di liquidatore e legale Controparte_2 Controparte_8
rappresentante della , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1
Con in favore dell' , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, quelle di primo grado in € 4000,00 e quelle di questo grado in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa tra le parti 1/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
14
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 357/2024
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. di Stato
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Nocco
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 991/2024 dell'11.03.2024 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, accoglieva la domanda proposta dalla e da Controparte_1 [...]
, nella qualità di amministratrice unica della suddetta società, con cui questi CP_2 ultimi chiedevano di dichiarare, nei confronti dell' Controparte_3
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 27894 del 9.03.2021,
[...] avente ad oggetto il pagamento di € 7.434,90 a titolo di sanzioni amministrative per le infedeli dichiarazioni riportate sul LUL e, per l'effetto, annullava la suddetta ordinanza- Con ingiunzione. Rigettava ogni altra domanda ed eccezione e condannava l' al pagamento dei 2/3 delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge;
compensava tra le parti il residuo terzo di dette spese.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso del 9.05.2024, interponeva gravame l' CP_3
[...]
Resistevano in giudizio la e , instando per il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame con memoria depositata in data 06.02.2025.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data 20 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si decideva come da infrascritto dispositivo.
3.In punto di fatto occorre premettere che, con ricorso del 04.01.2024 gli odierni appellanti esponevano:
- che in data 11.01.2019 il Comando dei Carabinieri-Nucleo Ispettorato del Lavoro di aveva compiuto il primo accesso nei confronti della società Pt_1 [...]
e che CP_1
a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti e a fronte della
CP_ documentazione acquisita, ricevuta dall' e quella precedentemente consegnata direttamente dalla società al Nucleo Carabinieri-ITL, l' Parte_1
con protocollo n. 38788 del 23.05.2019 notificava alla società il verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2019-986-01 del 14.05.2019;
- che con tale verbale era stato contestato che “nella gestione della società Gruppo RI erano stati violati:
- A.
1 - l'art. 39 commi 1,2 e 7 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in 1.
133/2008, mod. dall'art. 22 c. 5 d. lgs 151/2015 per essere stati infedelmente registrati sul L. U. L. dall' ottobre 2015 a tutto il 2018, gli orari di lavoro svolti dai dipendenti , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ; A.
2 - l'art. 39 commi 1 e 2 del d.I. 112/2008
[...] Persona_4
convertito con modificazioni in 1. 133/2008 e s.m. e i. per avere infedelmente registrato sul libro U. L. per i dipendenti e , con Persona_1 Parte_2
2 modalità diverse le annotazioni sull'orario di lavoro dagli stessi svolti dalla loro assunzione sino a ottobre 2015;
- B - l'art. 10, comma n. 1 del d. Igs 66/2003 come mod. dal d. Igs. 213/2004 perché la società non aveva permesso ai dipendenti e Parte_2 Per_1
di godere negli anni 2014, 2015 e 2016 di quattro settimane di ferie di
[...]
cui almeno due consecutive, applicando per tale violazione la sanzione amministrativa di euro 600,00, pari al terzo del massimo”; Con
- che in data 17.03.2021 era stata notificata ordinanza dell' di pagamento a carico degli appellanti e in solido tra loro, della somma di € 7.434,90 di cui €
4.800,00 per violazione dell'art. 39 comma 1 e 2 del d.l. 112/2008 convertito in
L. 133/2008;
- € 2.000,00 per violazione dell'art. 39 commi 1,2 e 7 del d.l. 112/2008 e dell'art. 22 c. 5 d.lgs. 151/2015;
- € 600,00 per violazione dell'art. 10 comma 1 del d.lgs. 66/2003 e, infine, € 34,90 per spese postali di notifica;
3.1.Il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo che l'istruttoria svolta non aveva confermato le presunte difformità sanzionate nell'ordinanza gravata.
Riteneva, in particolare, il primo giudice che “in tal senso militano le dichiarazioni dei testi ES RI , che hanno confermato che: l'orario del Tes_1 Persona_4
dipendente era di 23 ore settimanali, dei dipendenti e era di Per_1 Persona_2 Per_3
24 ore settimanali e quello del dipendente era fino al febbraio 2017 di 23 ore Pt_2
settimanali e dopo di 30 ore, dovendo costui consegnare la merce in zone più lontane;
gli orari di lavoro erano flessibili in base alle esigenze aziendali;
saltuariamente i dipendenti potevano lavorare il sabato mattina per un'ora mezza due;
le ore di lavoro svolte non superavano quelle indicate nel contratto individuale ovvero le 23, 24 o 30 ore a seconda del dipendente e nel caso di supero di ore queste venivano recuperate con riposi compensativi.
A ciò si aggiunga che la teste ha chiarito che la consulente del lavoro provvedeva Per_4
a registrare le ore di lavoro dei dipendenti senza considerare quelle in effetti svolte con scritture di routine”; che “in definitiva, dalle prove orali escusse è emerso un contesto lavorativo improntato da un forte impronta di solidarietà e tolleranza. Ne deriva che è infondato l'addebito relativo
3 alla presunta infedele registrazione sul LUL del lavoro svolto dai dipendenti individuati nel gravato atto. I predetti testi hanno poi confermato che: tutti i dipendenti (compresi e Per_1
negli anni in contestazione 2014, 2015 e 2016) hanno goduto di 22 giornate di Pt_2
ferie; ogni anno l'azienda opponente è stata chiusa nella 3 settimana di settembre e dal 22 dicembre al 3 gennaio ovvero dal 23 dicembre al 4 gennaio. Va poi aggiunto che il godimento delle ferie per almeno due settimane consecutive è subordinato alla richiesta del lavoratore”.
A parere del Tribunale, dunque, era infondato anche l'addebito relativo al mancato godimento delle ferie dei dipendenti individuati nell'atto gravato.
4.L'appellante censura la sentenza del giudice di prime cure per “VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C.; DEGLI ARTT. 2700 E 2729
C.C.; DELL'ART. 6, COMMA 11, D.LGS. N. 150/2011” rilevando che la valutazione del giudice di prime cure del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio si appalesa del tutto erronea, in quanto non valorizza adeguatamente le prove – pur prodotte dall'Amministrazione – a sostegno della fondatezza della pretesa erariale e, in particolare, le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo, senza fornire la benché minima spiegazione in ordine alla presunta inattendibilità delle stesse, ritenendo invece credibili le contraddittorie dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale”.
Si assume che, in occasione dell'accesso ispettivo dell'11 gennaio 2019 effettuato presso la sede legale della società gli ispettori hanno riscontrato la presenza di Controparte_1
alcuni lavoratori intenti a svolgere attività lavorativa, tra i quali e Persona_3
e che da tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori emergeva Persona_4 chiaramente che gli stessi svolgevano la propria attività ben oltre l'orario di lavoro riportato contrattualmente.
A parere dell'appellante, invece, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente “sono connotate da una serie di criticità” a fronte di dichiarazioni rese da lavoratori in sede di accesso ispettivo, caratterizzate da genuinità e veridicità della ricostruzione dei fatti.
L'atto di gravame pone dunque un unico articolato motivo di censura, incentrato sulla erronea valutazione, da parte del primo giudice, del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, del quale chiede in questa sede una rivisitazione.
5. L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
4 Ha ragione l' nell'affermare che il giudice di prime cure ha del tutto omesso di Parte_1 considerare le dichiarazioni contenute nel “verbale unico di accertamento e notificazione” del 14.05.2019 rese agli ispettori verbalizzanti (Brig. e isp. Controparte_5
che hanno contestato agli appellanti gli illeciti emersi nel corso Controparte_6
della verifica ispettiva.
La sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui non ha valutato affatto le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso, dando esclusivo rilievo a quanto dichiarato dai testi ES.
In particolare, dal verbale di accertamento, risulta che le ore settimanali effettivamente svolte dai dipendenti della Società erano ben superiori a quelle che si evincono dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dai testi e Testimone_2 Persona_4
[...]
La ponderata valutazione di quanto emerso in sede ispettiva e quanto risultante all'esito dell'istruttoria giudiziale induce a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, allorquando hanno confermato in maniera perentoria e incontrovertibile che la propria attività esorbitava dall'orario di lavoro formalmente contrattualizzato e di non aver fruito delle ferie contrattualmente previste.
6.1. In data 16.01.2019 ha dichiarato agli ispettori: “Confermo Persona_1
integralmente quanto segnalato con la e-mail del 19 dicembre 2018 con particolare riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista. Dal primo giorno
(9/3/2015) ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 10 ore al giorno a fronte delle 23 ore settimanali contrattualmente previste, per cinque giorni a settimana dal
Lunedi al venerdì e la giornata di sabato dalle 8.30 alle 12.30. Di solito la giornata del sabato tutti e tre noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne del Lunedi. Stessa cosa vale anche per il magazziniere con Persona_3
relazione alla merce da preparare e per l'impiegata che prepara Persona_4
le fatture che noi consegneremo il Lunedi. Se così non fosse non potremmo consegnare la merce e le fatture il Lunedi successivo. Al termine delle consegne giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture. Non tutti pagano in contanti ed in ragione di ciò nella stessa fattura non apponiamo la dicitura "pagato". Tutte le fatture sono custodite
5 nell'ufficio e vengono controllate da , padre della titolare e registrate Testimone_2 dall'impiegata . Per_4
In data 19.01.2019 è stato sentito dagli ispettori il quale ha dichiarato: Parte_2
”Lavoro alle dipendenze della società esercente l'attività di Controparte_1
commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da forno, con sede legale ed operativa a
Putignano (BA) in Via Conversano nr. 74 dal 16/6/2014 sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale misto di 23 ore settimanali successivamente, probabilmente da un anno, modificato a 30. Dall'assunzione ad oggi ho sempre svolto le mansioni di autista e magazziniere con compiti anche di tentata vendita.
Con particolare riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista e magazziniere nonché di addetto alla tentata vendita sin dal primo giorno ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 9-10 ore al giorno per un totale di 50 ore settimanali a fronte delle 30 ore contrattualmente previste. Dovrei lavorare per cinque giorni a settimana dal Lunedi al venerdì. Di fatto lavoro sempre anche il sabato dalle 8.30 alle 12.30, tranne eventi particolari come la nevicata di qualche giorno fa. Di solito la giornata del sabato, noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne del Lunedi. Stessa cosa vale anche per il magazziniere con Persona_3
relazione alla merce da preparare e per l'impiegata che prepara Persona_4
le fatture che noi consegneremo il lunedì. Quest'ultima per quanto a mia conoscenza lavora tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Anche se non c'è da caricare la merce per il Lunedi lavoriamo il sabato per soddisfare eventuali richieste del mio datore di lavoro . Al termine delle consegne Controparte_2
giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture”.
Successivamente, il in data 24.01.2019, ha ulteriormente dichiarato “Ribadisco Pt_2
come già dichiarato che dal 16 giugno 2014 e fino al 19 gennaio 2019 ho lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato una media di 50 ore settimanali. Solo per gli anni 2017 e 2018 per volontà dell'amministratore unico avallata dal padre , che Controparte_2 Tes_1
seppure senza titolo ha sempre continuato di fatto ad amministrare la società, non abbiamo lavorato dal 23 dicembre al 1° gennaio. Inoltre, per tutto il periodo di lavoro oltre le suddette ferie natalizie ho fatto esclusivamente una settimana di ferie nel fanno 2015 e nell'anno 2018”.
6 Vi è poi la dichiarazione del 19.01.2019 resa da “Con particolare Persona_2
riferimento all'orario di lavoro svolto da me in qualità di autista e magazziniere nonché di addetto alla tentata vendita sin dal primo giorno ho sempre lavorato, come anche gli altri autisti, una media di 8 ore al giorno a fronte delle 24 ore settimanali contrattualmente previste;
preciso che capita anche di fare più ore di lavoro che varia in base alla distanza della località ove mi sono recato per consegnare ovvero vendere la merce.
Contrattualmente dovrei lavorare per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Di fatto lavoro il sabato, quando richiesto dal datore di lavoro , dalle 8.30 alle Controparte_2
12.30. Di solito la giornata del sabato, qualora lavoriamo, tutti tre noi autisti dobbiamo preparare la merce e caricarla sul furgone per le consegne e del lunedì. Oggi non ho lavorato per esigenze personali. Stessa cosa vale anche per il magazziniere Persona_3
con relazione alla merce da preparare e per l'impiegata
[...] Persona_4
che prepara le fatture che noi consegneremo il Lunedi e di fatto entrambi sono presenti nel corso delle ore di apertura dell'azienda. Al termine delle consegne giornaliere rientriamo in ufficio dove consegniamo le fatture della merce ed i contanti che abbiamo incassato dai clienti a saldo delle stesse fatture. Non tutti pagano in contanti ed in ragione di ciò nella stessa fattura non apponiamo la dicitura “PAGATO”; per questa situazione lavorativa di sfruttamento che viviamo non mi sono mai lamentato con la titolare poiché Controparte_2 temo di perdere il posto di lavoro e qui a Putignano non è facile trovarne un altro”
Infine, dalla dichiarazione del 22.02.2019 resa da si evince che egli Parte_3 lavorava “50 ore a settimana come addetto al magazzino con compiti di ricezione” e che non ha mai ricevuto i conguagli degli acconti stipendiali, salvo in alcune isolate occasioni come nel mese di gennaio 2019.
6.2. Occorre precisare che durante lo svolgimento del processo di primo grado, in data
14.11.2022, sono stati sentiti i seguenti testi:
I) (padre dell'amministratore unico della società, ), il quale ha Testimone_2 Controparte_2
dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente del CP_1 CP_1
e di confermare “che gli orari di lavoro erano flessibili e vertevano in considerazione
[...] delle esigenze dell'azienda e dei lavoratori: le giornate lavorative dal lunedì al venerdì avevano orari flessibili, pertanto poteva capitare che si lavorava per 5,6,7 ore al giorno e ore superiori alle ordinarie 4 ore e 5,30 per dopo febbraio 2017, veniva Pt_2
compensato nei giorni successivi o capitava che i dipendenti che avevano lavorato in più si
7 assentavano perché non dovevano superare le ore settimanali di 23h per il 24h Pt_2
settimanali per e e, come detto, le 23h e dopo febbraio 2017 le Persona_2 Pt_2
30h per il saltuariamente a seconda delle esigenze delle necessità aziendali, Pt_2 poteva capitare che si lavorasse il sabato mattina per un'ora e mezza, massimo 2 ore;
l'orario di lavoro non è mai stato superiore alle 23h per il sig. e delle 24h per il sig. Per_1
e e di 23h o 30h a seconda del periodo per il sig. . Per_4 Per_3 Pt_2
Il teste ha affermato, inoltre, che tutti i dipendenti hanno goduto delle ferie a seconda della loro esigenza/necessità sino a giungere a 22 giornate lavorative di ferie per anno.
II) , la quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in Persona_4 quanto dipendente della società e ha affermato che: “l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì era di 23h per il sig. di 24h per i signori e e di 23h sino a febbraio Per_1 Per_4 Per_3
2017 e successivamente di 30h per il I dipendenti e Pt_2 Per_4 Per_3 Per_1 lavoravano saltuariamente e a seconda delle necessità dell'azienda il sabato Pt_2 mattina per un'ora e mezza, massimo due ore”.
La teste ha aggiunto di non aver mai lavorato il sabato, ma dal lunedì al venerdì con le mansioni di contabile, dal lunedì al giovedì per 5 ore e il venerdì per 4 ore, “mentre i dipendenti e potevano lavorare a seconda delle esigenze Per_1 Per_4 Per_3 Pt_2
e necessità dell'azienda delle ore in più rispetto a quelle di 4 o 5,30 per il sig. per Pt_2 il periodo dopo febbraio 2017, in quanto gli orari per loro erano variabili” e che “in quei casi le ore in più da questi lavorate nelle giornate venivano compensate nei giorni successivi”.
Ha affermato che: “l'orario di lavoro non è mai stato superiore alle 23h per il sig. e Per_1
delle 24h per il sig. e e di 23h o 30h a seconda del periodo per il sig. Per_4 Per_3
e che lei ha lavorato per 24h settimanali. Pt_2
6.3. Le dichiarazioni rese dai due testi e sono state Testimone_2 Persona_4 considerate dal primo giudice sufficienti per ritenere fondata l'opposizione laddove, a ben vedere, ove il Tribunale avesse tenuto conto nel debito conto anche le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso, sarebbe giunto a conclusioni differenti ed avrebbe ritenuto le dichiarazioni dei due testi inattendibili.
A fronte della differente ricostruzione dei fatti che emerge da quanto riferito agli ispettori dai lavoratori, non è possibile ritenere che i testi e Testimone_2 Persona_4
siano attendibili.
8 Quanto alla valutazione circa l'attendibilità degli stessi è giusto ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (V. Cass. n.7623/2016).
Ed invero, non solo è il padre di destinataria Testimone_2 Controparte_2 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ma, come si evince dalle dichiarazioni in atti (v. dichiarazione resa ai carabinieri in data 22.2.2019 da “Il padre di è un Persona_3 CP_2
agente di commercio del ma quando è in azienda si comporta come se Controparte_1 fosse il titolare, dando disposizioni e riprendendoci se sbagliamo qualcosa”; all. sub 10 Con della memoria di costituzione di primo grado dell' ) era presente sul posto di lavoro come se fosse “titolare” della società.
Di particolare pregnanza appaiono le dichiarazioni rese agli ispettori in data 19.01.2019 da allorquando ha riferito sul punto un episodio molto significativo nel Persona_1 senso della inattendibilità del teste : “Ieri mi trovavo all'interno dell'azienda e Testimone_2
precisamente nel magazzino quando alle ore 17.00 circa sentivo delle urla provenire dall'ufficio della titolare . Sentivo , padre della titolare, che Controparte_2 Testimone_2
nei confronti di proferiva la seguente frase "SE TE NE VAI DA QUA Parte_2
NON TI FACCIO PIÙ LAVORARE A ALL'ESTERO". Preciso che mi Controparte_7
rendevo conto della portata dell'evento e restavo al posto mio apprendendo solo successivamente da che c'era stata una discussione legata all'orario di Parte_2
lavoro ed alla retribuzione e che , supportata da suo padre , Controparte_2 Tes_1
l'avevano posto davanti ad una alternativa ovvero di continuare a lavorare nelle stesse condizioni o andare via. Non son in grado di riferirvi se lo stesso da continuerà a Pt_4
lavorare o di fatto è stato licenziato. Di fatto oggi non è venuto a Parte_2 lavorare”.
9 Va tenuto conto, altresì, che , escusso all'udienza del 14.11.2022, ha dichiarato Testimone_2 di essere “ ” della società e, cioè, di svolgere all'interno della società un ruolo Per_5 lavorativo prevalentemente o esclusivamente all'esterno.
Di conseguenza appare arduo ritenere che egli, non essendo sempre sul luogo di lavoro, potesse essere a conoscenza precisamente degli orari di lavoro svolti dai dipendenti della società.
Quanto alla teste la stessa risulta essere lavoratrice part-time Persona_4
con un orario lavorativo settimanale pari a 23h; tale circostanza induce a ritenere improbabile che ella fosse a conoscenza delle ore svolte dagli altri dipendenti.
Nel caso di specie, infatti, sussistono tutti gli elementi atti a considerare inattendibili i testi sulla base degli “elementi oggettivi e soggettivi” indicati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, valutati i testi e le relative dichiarazioni alla luce dei suesposti principi espressi dalla
Suprema Corte occorre comprendere che l'inattendibilità degli stessi deriva proprio dalle
“qualità personali, dai rapporti con le parti e dall'eventuale interesse ad un determinato esito” sul piano soggettivo e dalla “precisione, dalle possibili contraddizioni” che invece rilevano sul piano oggettivo.
Ciò premesso, rileva il Collegio che si deve attribuire alle dichiarazioni rese in occasione di un accesso ispettivo a sorpresa una maggiore consistenza rispetto a quanto in senso contrario dichiarato da altri soggetti in un momento successivo all'ispezione.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori , , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
nell'immediatezza dei fatti si distinguono per la particolare genuinità e Persona_3
specificità; tali caratteristiche necessitavano, per essere superate, di una riscontro oggettivo ed attendibile di segno contrario.
Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie in esame, atteso che dal contrasto tra le dichiarazioni rese agli ispettori da alcuni lavoratori e le dichiarazioni rese in giudizio da altri lavoratori emerge un quadro probatorio nettamente favorevole alla parte pubblica.
Si tratta di dichiarazioni del tutto concordanti tra loro, più genuine ed autentiche rispetto a quelle acquisite nel giudizio.
Né è necessario, come osservato nella memoria di costituzione degli appellati, che i lavoratori sentiti dagli ispettori debbano confermare quanto dichiarato nel corso dell'accertamento anche nella fase giudiziale.
10 Ed invero, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (sul punto Cass. n. 10427/2014; Cass. 6 giugno 2008, n. 15703).
Se dunque è vero che la piena prova fino a querela di falso si limita al fatto che esse siano state rese alla presenza degli accertatori, ma non alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, è anche vero che, in relazione alla loro efficacia probatoria, il giudice può valutarle secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. assumendo e valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (sul punto
Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 23 maggio 2014, n.11511; Cass. 4 luglio 2017, n.
16467).
Le dichiarazioni immediate e genuine dei lavoratori e, l'efficacia probatoria privilegiata, fino a querela di falso, dei verbali redatti dagli ispettori, in qualità di pubblici ufficiali, in data 14.05.2019, costituiscono circostanze idonee a supportare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Ne deriva che, ad avviso della Corte, il giudice di prime cure -che, come visto, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi e non ha Tes_3 Testimone_4 correttamente valutato l'intero compendio istruttorio a sua disposizione. Tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese dai testi, per altro inattendibili, occorre dare rilevanza maggiore, anche in virtù del principio del libero convincimento del giudice, alle dichiarazioni rese “immediatamente” agli ispettori dai dipendenti della società.
6.4. Sussistono quindi le contestazioni circa le infedeli registrazioni sul L.U.L. addebitate agli appellati in quanto:
11 -in riferimento a (magazziniere, prima tirocinante per 24 ore Persona_3
settimanali e poi apprendista per 24 ore settimanali) è stato accertato un orario lavorativo pari a 44 ore settimanali;
-in riferimento a (autista e magazziniere, prima tirocinante per 30 ore Persona_2
settimanali e poi apprendista per 24 ore settimanali) è stato accertato un orario di lavoro pari a 44 ore settimanali;
-in riferimento a (autista e magazziniere con funzioni di vendita per 23 Persona_1
ore settimanali) è stato accertato un periodo di lavoro pari a 44 ore settimanali e, inoltre, il mancato godimento del periodo di ferie spettanti per gli anni 2015 e 2016 salvo per il periodo natalizio degli anni 2017 e 2018;
-in riferimento a (autista e magazziniere con funzioni di vendita prima Parte_2 per 23 ore settimanali e poi dall' 1.2.2017 per 30 ore settimanali) è stato accertato un orario lavorativo pari a 44 ore settimanali senza il godimento delle ferie spettanti per gli anni 2014,
2015 e 2016, fatta eccezione per il periodo natalizio degli anni 2017 e 2018 e di un ulteriore settimana nel 2015 e nel 2018, inoltre, risulta, dal verbale, lo svolgimento di mansioni corrispondenti al IV livello contrattuale anziché al V;
-in riferimento a (impiegata) è stato accertato che la predetta è Persona_4
stata impiegata a lavoro anche nella giornata del sabato.
6.5. Va considerato, tuttavia, che gli appellati, costituendosi in questo grado del giudizio, hanno puntualmente riproposto i motivi formulati in via subordinata nell'atto di opposizione e di cui il primo giudice non ha tenuto giustamente conto per aver ritenuto fondato nel merito il ricorso;
di tali questioni, attinenti all'errata quantificazione della sanzione, deve quindi tenersi conto in questa sede.
Effettivamente, come ritenuto dagli appellati, in merito all'illecito contestato di infedele registrazione sul L.U. L. la sanzione è stata erroneamente quantificata ed applicata.
Ai sensi del settimo comma dell'art. 39 del dl 112/2008 convertito in l. n. 133/2008:
“
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.”
12 Appare dunque ingiustificata l'applicazione della sanzione di euro 4.800,00 per la violazione commessa con riferimento ai signori e sino al 23.09.2015 e l'applicazione Per_1 Pt_2
della ulteriore sanzione di euro 2.000,00 per le assunte infedeli registrazioni fatte per i cinque dipendenti a far tempo dal 24.09.2015; in tal caso andava applicata la sola sanzione prevista per illecito commesso per un periodo superiore a dodici mesi, e quindi la sanzione tra euro 1.000 ed euro 6.000,00; in tal senso va quindi ritenuta congrua la sanzione di €
4800,00 per tale addebito.
L' ha inteso sanzionare due volte lo stesso assunto illecito di infedele Parte_1
registrazione delle ore di lavoro: una prima volta per i signori e Persona_1 Parte_2
e successivamente ancora per e unitamente, questa
[...] Persona_1 Parte_2
seconda volta, ai signori , . Persona_2 Per_3 Pt_3 Persona_4
In merito alle ferie è emerso che per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativamente ai lavoratori e la società non ha consentito loro la fruizione di un Parte_2 Persona_1
periodo di ferie non inferiore a 4 settimane di cui almeno 2 consecutive.
La quantificazione sul punto è corretta in quanto l'art. 18 bis, comma 3 del D.Lgs n.
66/2003, come modificato dalla Legge n. 183/2010, prevede che se la violazione si è verificata per un numero di anni maggiore di uno e minore di quattro (come nel caso di specie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da e 480 a € 1.800.
Ebbene, gli ispettori hanno correttamente applicato la sanzione di € 600, pari ad 1/3 del massimo (1/3 di 1.800) in quanto più favorevole al trasgressore rispetto al doppio del minimo.
7. Alla luce delle esposte considerazioni l'appello va accolto solo in parte e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta parzialmente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27894/2021 emessa dall' il Parte_1
9.3.2021 e rideterminata la sanzione in € 5434,00.
8.Atteso l'esito del giudizio e la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in misura di un terzo;
i residui due terzi restano a carico degli appellati, in solido tra loro.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituita, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
depositato il 9.5.2024, avverso la sentenza n. 991/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 11.3.2024, nei confronti di e in qualità di Controparte_2 Controparte_8
liquidatore e legale rappresentante della così Controparte_1
provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 27894/2021 emessa dall' il 9.3.2021 e ridetermina la sanzione in € Parte_1
5434,00 per le ragioni di cui in motivazione;
Condanna e in qualità di liquidatore e legale Controparte_2 Controparte_8
rappresentante della , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1
Con in favore dell' , di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per l'intero, quelle di primo grado in € 4000,00 e quelle di questo grado in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
compensa tra le parti 1/3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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