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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 745/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rotolo e Tommaso Abbate. CP_1
APPELLATA
All'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9/3/2023 conveniva in giudizio l' CP_1 Pt_1 innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, al fine di opporsi alla richiesta di ripetizione della somma di €10.113,57 sulla pensione cat. INVCIV n. 07165454 relativa al periodo 1/11/2019 - 31/10/2021 ,ricevuta dall'Istituto in data 24/9/2021. Deduceva che l' aveva disposto la revoca della prestazione a seguito di mancata CP_2 presentazione a visita quantunque la ricorrente non avesse mai ricevuto alcuna convocazione per la suddetta visita né alcuna successiva comunicazione di sospensione del beneficio e contestuale richiesta di giustificazione della presunta assenza. Di tal che, stante la sussistenza di un incolpevole affidamento, chiedeva dichiararsi l'irripetibilità dell'accampato indebito.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la legittimità della ripetizione di indebito stante Pt_1 che l'invito a visita di revisione era stato trasmesso ritualmente all'indirizzo della ricorrente, la quale non si era presentata alla data fissata, donde la validità dell'iniziativa redibitoria che era stata azionata entro il termine di prescrizione ordinaria. Il G.L. adito accoglieva il ricorso, osservando che, alla stregua della disciplina applicabile alla materia dell'indebito assistenziale, l'importo indebito era ripetibile solo dal momento della revoca della prestazione fatta salva la ricorrenza di ipotesi che a priori escludessero un qualsivoglia affidamento. Per la riforma della sentenza de qua agisce l' il quale ripropone sotto forma di Pt_1 doglianza quanto dedotto ed eccepito in seno al giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Resiste la che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata decisa come da dispositivo, in atti
L'appello è infondato. Trova applicazione nella fattispecie l'art. 37 della L. n. 448/1998 ai sensi del quale Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione” . Ritiene l' che, una volta andata deserta la convocazione per la visita di revisione, a Pt_1 fronte dell'invito la cui notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, legittimamente l'Istituto si era attivato per ripetere l'indebito maturato successivamente alla mancata presentazione . Valorizza in tale ottica il comportamento successivo della parte che, in data 13/2/2023 aveva attivato ex novo un autonomo procedimento volto al riconoscimento della invalidità civile. Il motivo non persuade. E' noto l'argomento per cui in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n.34013 del 19/12/2019; negli stessi termini Cass.
n. 12139 del 09/06/2005 e Cass. n.16260 del 29/10/2003). Tale regola tuttavia deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alla pensione di invalidità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. (Cass. Ordinanza n. 24180/2022).
Dovendosi conformare la disciplina sopra richiamata al principio di tutela dell'affidamento, deve convenirsi che laddove l'interessato non sia presentato alla visita di revisione l'Istituto è legittimato a sospendere la prestazione ma deve darne comunicazione all'assistito invitandolo a fornire le proprie giustificazioni. In carenza di tale adempimento l'assistito rimane all'oscuro dell'onere di attivarsi e può legittimamente confidare nel mantenimento della prestazione fino alla data del provvedimento di revoca.
Nella vicenda che ci occupa , non soltanto l' non ha fornito una prova piena del Pt_1 perfezionamento delle notificazione della convocazione a visita - non constando in modo intellegibile la prova delle attività asseritamente compiute dall'agente postale ai fini del rilascio dell'avviso di deposito del plico ma unicamente l'annotazione di due date (30/1/2019 e 6/2/2019) non meglio specificate– ma, per di più, non ha dimostrato di avere provveduto a comunicare il provvedimento di sospensione ovvero ad invitare l'interessata a fornire le giustificazioni della mancata presentazione.
Trattasi di omissioni le quali integrano il requisito della buona fede dell'assistita fino alla notifica della revoca della prestazione (intervenuta soltanto in data 24/9/2021) con il corollario che non risultando provato che la abbia ricevuto alcuna comunicazione CP_1 in merito alle iniziative conseguenti alla mancata presentazione alla visita di revisione e dovendosi privilegiare il principio della tutela del legittimo affidamento, deve convenirsi in ordine alla irripetibilità delle somme richieste.
Né può tributarsi significato concludente alla decisione della parte di esperire ex post, parallelamente al presente giudizio, il procedimento amministrativo volto al riconoscimento ex novo del beneficio trattandosi di strumento comunque coerente con la volontà di ripristinare un diritto illegittimamente revocato. Alla luce di tutto quanto sopra questa Corte conferma la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2155/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 15 giugno 2023. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Pt_1
e le liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa CP_1 disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Giuseppe Rotolo e Tommaso Abate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria