Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità e illegittimità avviso di liquidazione per infondatezza

    La Corte ha ritenuto che il mutuo dissenso costituisce un nuovo negozio giuridico di tipo solutorio, soggetto a tassazione proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 131/1986, poiché genera un nuovo passaggio di ricchezza con effetti restitutori, anche indipendentemente da un corrispettivo specifico. La normativa sui contratti preliminari non è retroattiva né rilevante per l'imposta di registro in questo caso.

  • Rigettato
    Applicabilità art. 6 della tariffa

    Le prestazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto hanno contenuto patrimoniale e sono soggette all'imposta nella misura proporzionale del 3%, non essendo applicabile l'art. 6 della Tariffa, che riguarda cessioni di crediti, compensazioni, remissioni di debiti e quietanze.

  • Rigettato
    Errore nella determinazione della base imponibile

    L'assunto è infondato in base alla clausola del contratto risolutorio che stabilisce un credito complessivo di € 1.031.614,00 verso la società ricorrente, corrispondente agli importi pagati dai promissari acquirenti per estinguere il credito del fallimento, con dettagli specifici per ciascun promissario acquirente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 11
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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